InnoNetwork

Quando partecipare

dal 10/02/2017 al 16/03/2017
Opportunità scaduta

L'Avviso Pubblico InnoNetwork ha l’obiettivo di favorire l'unione tra ricerca e impresa in un sistema virtuoso, per realizzare progetti innovativi che sostengano lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo a vantaggio del territorio e delle comunità.


Chi può partecipare

  • Imprese di grandi, medie e piccole dimensioni e i loro Consorzi organizzati in rete
  • Liberi professionisti organizzati in rete (Associazioni Temporanee di Scopo, contratti di rete, consorzio o società consortile)

Cosa finanzia

  • Spese di personale dipendente addetto al coordinamento e alla gestione amministrativa del progetto (project management)
  • Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca)
  • Spese per strumentazione ed attrezzature, di nuovo acquisto, utilizzate per la realizzazione delle attività previste dal progetto
  • Spese di “ricerca a contratto” acquisita contrattualmente da terzi (Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Centri e Laboratori di ricerca privati, quest’ultimi se iscritti all’Albo dei Laboratori del MIUR), tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato che non comporti elementi di collusione
  • Spese relative allo sviluppo e registrazione di brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale generati dal progetto
  • Spese per servizi di consulenza specialistica o altri servizi equivalenti, incluso l’addestramento del personale
  • Altri costi d’esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto
  • Spese generali, calcolate in modo forfettario
Contributo massimo per progetto
100.000 €
Risorse totali disponibili
30.000.000 €

Come partecipare

La domanda di partecipazione può essere presentata solo online, cliccando su Compila la tua domanda nella sezione dedicata all'Avviso Pubblico sul sito SistemaPuglia. 

Opportunità scaduta

Nella determina del dirigente sezione ricerca innovazione e capacita’ istituzionale del 17 luglio 2017 n. 92 è riportato l'indirizzo e-mail: "innonetwork.regione@pec.rupar.puglia.it" al quale trasmettere eventuale ricorso gerarchico. L'indirizzo e-mail indicato risulta non valido. Potreste indicarci l'indirizzo corretto a cui inviare il ricorso?

L'indirizzo corretto è il seguente: innonetwork2017.regione@pec.rupar.puglia.it.

nonostante i Cv richiesti siano stati inseriti e salvati correttamente, a seguito convalida registriamo sempre errore indicante CV mancanti. Accedendo alle schede del personale per i quali sono stati inseriti i CV...gli stessi non compaiono più.

Nel caso di personale ancora non individuato , quindi da assumere dopo selezione da effettuarsi successivamente alla candidatura, che si vuole imputare al progetto, in piattaforma bisogna comunque allegare il CV_profilo del soggetto da selezionare, pur privo di dati anagrafici.

Occorre pertanto scegliere nel panello “SPESE PERSONALE” la voce “già selezionato” (anziché la voce “Da selezionare”) che riporta il commento Per allegare i CV profilo scegliere "già selezionato".

Quindi, nello stesso pannello, per i DATI ANAGRAFICI, a soli fini procedurali e non vincolanti per la candidatura, inserire dati virtuali con l’avvertenza di selezionare ESTERO nel campo “provincia di nascita”.

E' obbligatorio allegare una Dsan per le pubblicazioni degli OdR, Università? Dove devo allegarla?

Nella Dichiarazione Organismi di Ricerca (Allegato 9) è previsto che siano allegati: la Relazione attività di ricerca e la Relazione sulle pubblicazioni effettuate. 
Le due relazioni possono essere redatte indifferentemente a cura dell'unità di ricerca proponente o del Dipartimento di afferenza. 
La Dichiarazione ed i suoi due allegati (relazioni) dovranno essere scansionati a formare un unico file formato pdf, e caricati nella Sezione “Rete di imprese/OdR” – “Allegati Imprese/OdR” – Inserisci un nuovo allegato – Tipo: Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualificazione di OdR.

L'Amministratore unico di un'azienda (socio), assunto con contratto Co.Co.Co, che nell'ambito del progetto avrà il ruolo di PM, fermo restando che le attività verranno regolate con un compenso separato, deliberato dall’assemblea dei soci, è corretto indicarlo come “personale dipendente project management – assunto? – Se la risposta è affermativa: la data di assunzione coincide con quella dell’atto con cui è stato nominato? La tipologia di contratto da indicare è tempo indeterminato? Oppure, occorre inserirla come risorsa da assumere, con contratto a tempo determinato, per la durata delle attività progettuali?

Per la rendicontazione dei costi relativi alla voce a) "spese di personale DIPENDENTE addetto al coordinamento e alla gestione amministrativa del progetto (project management)", occorre che il compenso sia erogato in funzione di un rapporto di lavoro dipendente. 
Ai sensi dell’Allegato 5 il contratto di collaborazione (cococo) rientra tra le spese di “Personale NON DIPENDENTE”. 
Si ricorda la consolidata tendenza nel nostro ordinamento secondo cui la sovrapposizione delle funzioni di amministratore e DIPENDENTE nella stessa società deve ritenersi ammissibile solo nel caso in cui sussista un vincolo di subordinazione (non ravvisabile per esempio se il dipendente coincide con l’amministratore unico), e l’attività svolta non rientri nel mandato di amministratore. 
Le condizioni di ammissibilità per un contratto di COLLABORAZIONE (da rendicontare nella voce b. personale non dipendente) sono: 
a. un contratto di collaborazione che leghi il ricercatore/tecnico all'impresa per lo svolgimento dell'attività di ricerca, con specifico compenso (l’attività svolta non deve rientrare nel mandato di amministratore); 
b. la rispondenza del contratto alle recenti disposizioni normative in materia di contratti di collaborazione; 
c. la compatibilità del profilo professionale con le attività da svolgere. 

Per le consulenze specialistiche da affidare a spin off unviersitarie, oltre al preventivo ed al curriculum aziendale, è necessario anche caricare l'atto formale di riconoscimento dello status di spin off? O quest ultimo documento è necessario solo nel caso in cui lo spin off è partner?

L'atto formale di riconoscimento dello status di spin off è necessario per l’attribuzione delle premialità B.2 e B.3, quindi deve essere allegato alla domanda sia nel caso di spin off “partner”, che nel caso di spin off “fornitore”. Nel primo caso inserirà l’allegato tramite il relativo menu a tendina INSERISCI ALLEGATO, nel secondo lo inserirà nel pdf del preventivo.

L'allegato "Scheda Progetto", sezione D Piano dei costi, riporta tale frase: si fa riferimento alla struttura dei costi così come inseriti nel sistema e definiti in domanda." Possiamo dunque lasciare questa dicitura, che rimanda ai costi inseriti nel sistema e riportati nella domanda, senza dover elaborare una tabella da inserire nella scheda progetto?

No, il riferimento ai dati inseriti in domanda vale per i singoli costi; in tabella bisogna riportare i dati complessivi richiesti per partner/linea RI_SS/voce di costo.

Con riferimento ai ricercatori da assumere, essi possono essere assunti anche in data precedente alla data di inizio lavori?

Ai fini della premialità C.1 è necessario che le nuove assunzioni di ricercatori siano determinate dallo svolgimento del progetto, e pertanto successive all’avvio dello stesso.

La scheda progetto deve essere firmata? Se si come? in digitale o con firma autografa? Solo dalla capofila o da tutti i partner?

La scheda progetto deve essere firmata con firma autografa da tutti i partner.

Riguardo la territorialità degli ODR: sono ammesse a partecipare Università di altre regioni?

L’articolo 4 comma 1 dell’Avviso Innonetwork prevede che “Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere riferite a unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della regione Puglia”. 
Pertanto il vincolo di territorialità riguarda anche gli Organismi di Ricerca, che in quanto beneficiari dell’aiuto dovranno rispettare l’“obbligo del mantenimento dei beni agevolati, materiali e immateriali, nella sede operativa in Puglia per almeno 5 anni dalla data di ultimazione del progetto” (art.5 comma 6), nonché - qualora all’atto della presentazione della domanda il beneficiario non abbia la sede legale o un’unità operativa ubicata in Puglia - quello di “comunicare all’amministrazione regionale entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica della concessione dell’agevolazione, a pena di decadenza dal beneficio, l’apertura della unità operativa sul territorio della regione Puglia, sede delle attività di progetto” (art.8 comma 1 lett.b). Detta apertura dovrà essere comprovata documentalmente (per esempio con verbale degli organi competenti alla decisione, con copia dell’atto che prova la disponibilità della sede, etc.), anche se gli Organismi di Ricerca pubblici non sono tenuti alla registrazione presso la Camera di Commercio. 

Nella nuova versione del Bando INNONETWORK è stato richiesto il seguente documento per le SPIN-OFF: "Le imprese spin-off devono presentare il documento che comprova il riconoscimento formale da parte dell’università o dell’ente di ricerca pubblica di riferimento". E' sufficiente presentare l'Atto costitutivo? Se no, potreste indicarci che tipo di documento dobbiamo presentare?

E’ necessario un documento formale coerente con le procedure universitarie (Regolamento spin-off o simili). 
Può trattarsi delle deliberazioni degli organi di Ateneo di approvazione della proposta di costituzione della società, dell’atto costitutivo della società, o di altro documento. 

Con riferimento alle spese di consulenza, il preventivo prodotto in fase di invio della domanda di candidatura, ha natura vincolante o può poi essere modificato (es. in termini di budget e/o azienda fornitrice) in corso di svolgimento delle attività di progetto?

Il preventivo è vincolante per la valutazione della coerenza tecnica rispetto alle finalità del progetto e della congruità economica del costo richiesto. 
Eventuali variazioni, successivamente alla fase di valutazione del progetto, potranno essere valutate –secondo quanto stabilito nell’Avviso- fatte salve la tipologia delle prestazioni e l’importo di spesa valutato congruo. 

L'ipotesi di collegamento, lettera k articolo 5 del bando, vale anche nel caso di impresa collegata ad un organismo di ricerca?

Sicuramente per gli Organismi di Ricerca privati. 
Per gli Organismi di Ricerca pubblici occorre valutare caso per caso, alla luce delle diverse situazioni contemplate nell'articolo 3 dell'Allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014, che prevede "un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione: (...) b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro", ma anche "Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente". 

L'organismo di ricerca privato deve soddisfare particolari caratteristiche in più, rispetto a quanto richiesto dall'art. 5 comma 1 del bando?

Gli OdR privati sono tenuti a rispettare i requisiti previsti per le impresa elencati al comma 1 dell’articolo 5, ma non anche i requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria previsti al comma 3 dell’articolo 5. 
Infatti lo stesso articolo precisa al comma 2: "Gli Organismi di ricerca privati dovranno soddisfare i requisiti previsti per le imprese riportati al precedente comma 1 del presente articolo". 
Si tenga però presente che per il riconoscimento di un OdR la regolamentazione comunitaria richiede le seguenti verifiche: 
1. Verifica della finalità dell'OdR (attività principale di ricerca fondamentale, industriale o di sviluppo sperimentale) o verifica della diffusione dei risultati attraverso la formazione, la pubblicazione e il trasferimento delle conoscenze; 
2. Verifica che le imprese in grado di esercitare un' influenza su OdR, per esempio in qualità di azionisti o membri, non godano di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti/generati; 
3. Verifica dell'esistenza di una contabilità separata, qualora l'OdR svolga anche attività economiche. 
Per consentire dette verifiche l'OdR dovrà allegare alla candidatura "copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente” (lettera h art. 11 comma 4), oltre alla DSAN resa secondo lo schema in Allegato 9 (“Dichiarazione Organismi di Ricerca”) - cfr. versione integrata dell'Avviso approvata con A.D. n.16 del 23/02/2017. 
Per garantirsi l’ammissione come impresa in caso di mancato riscontro degli elementi di qualificazione come “Organismo di Ricerca”, è auspicabile che il soggetto sia in grado di documentare anche il rispetto dei requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria previsti al comma 3 dell’articolo 5. 

I requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria devono essere posseduti dalle imprese alla data di candidatura del progetto. Se nel corso degli anni l'impresa dovesse vedere ridursi il fatturato, rischierebbe la revoca del contributo?

No. Con la modifica dell’Avviso approvata con A.D. n.16 del 23/02/2017 la nuova formulazione del comma 8 dell'articolo 5 recita: "I requisiti di ammissibilità sopracitati (compresi i requisiti di cui al precedente comma 3), nonché le ulteriori condizioni e prescrizioni previste dal presente Avviso per la concessione del contributo, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e – con la sola eccezione del requisito dimensionale per le imprese, e dei requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria di cui al comma 3 - mantenuti e rispettati fino alla data di erogazione finale del contributo concesso e riconosciuto in via definitiva, pena l’esclusione della domanda o la revoca dell’agevolazione".

Nell'All. 5 del Bando viene riportato che "I Liberi professionisti produrranno idonea documentazione utile a comprovare la congruità del costo orario esposto, fermo restando che, comunque, lo stesso non può essere superiore a quello più alto ritenuto congruo per il personale tra i partner del progetto." Questo in cosa si traduce in una eventuale rendicontazione? Nel caso il partner sia un libero professionista come verrà rendicontata la spesa? quali documenti contabili dovranno essere prodotti?

I liberi professionisti possono partecipare ad un solo Raggruppamento proponente, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica. 
Pertanto, nella articolazione del budget di propria competenza, il libero professionista/imprenditore dovrà prevedere i costi di personale dipendente (assunto o da assumere), i costi di utilizzo di strumentazioni, i costi di acquisto di servizi (ricerca a contratto e consulenze) di brevetti, di beni e materiali, le spese per missioni e le spese generali. 
Nel caso in cui il libero professionista/imprenditore intenda esporre anche il costo del proprio tempo direttamente impiegato nel progetto, dovranno essere soddisfatti i criteri di cui all’articolo 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per i contributi in natura, la cui entità – si ricorda - non può superare il cofinanziamento a carico dell’impresa. 
Così come previsto dalla norma richiamata, trattandosi di “prestazione di lavoro non retribuita”, il relativo valore economico verrà determinato sulla base del tempo di lavoro impiegato nel progetto e di un tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente. 
Per documentare la congruità del costo orario esposto potranno essere esibiti, per esempio, i livelli retributivi previsti da CCNL per figure professionali equivalenti. 
L’Avviso individua a tale scopo come soglia massima di riferimento il costo orario “più alto ritenuto congruo per il personale tra i partner del progetto”. 

Una persona fisica, titolare di Partita Iva, può partecipare ad un raggruppamento come beneficiario? O può essere inserito solo come consulente?

La dizione “persona fisica” non è coerente con quanto previsto nell'Avviso. I “beneficiari” dell’Avviso (art. 3) sono IMPRESE e ORGANISMI DI RICERCA, oltre che LIBERI PROFESSIONISTI individuati ai sensi dell’Art. 6 dell’Avviso. 
Un libero professionista può partecipare ad un raggruppamento, alle condizioni definite nell'Avviso, con particolare riferimento all'articolo 6, oppure potrà essere coinvolto come consulente, tenuto conto che le spese di CONSULENZA (ammissibili ai sensi della lettera f del comma 1 dell’Art. 9 dell’Avviso) possono essere sostenute da “soggetti, pubblici e/o privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA” (comma 9 dell’Art. 9).

Con riferimento all'articolo 6 del bando dove, in cui si parla dell'assimilazione dei Liberi Professionisti alle PMI al comma 3 si parla dell'inammissibilità di attività consulenziali, di costruzione della partnership, di coordinamento progettuale ed assimilabili. Cosa si intende per attività consulenziali? Si configura inoltre l'impossibilità di inserire un libero professionista tra le consulenze generiche previste da bando?

Le attività oggetto della agevolazione riguardano la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, che devono essere ripartite tra i partner del raggruppamento, ivi compresi il/i libero/i professionista/i. 
Inoltre, ai fini dell'avviso non sono ammissibili spese relative a consulenze generiche, come previsto dal comma 13 dell’articolo 9 alla lettera l), vale a dire "le spese relative a servizi di consulenza resi in maniera continuativa o periodica e/o che rappresentano il prodotto tipico dell’attività aziendale (salvo motivata descrizione della necessità di acquisire la consulenza specifica), e/o a basso contenuto di specializzazione e comunque connesse alle normali spese di funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, la consulenza legale e le spese di pubblicità". 
Ciò però non significa che non possano essere previste nel progetto consulenze specialistiche rese da un libero professionista, che in tal caso sarà fornitore e non partner del Raggruppamento proponente. 

Un'università non statale istituita con DM del MIUR, che rilascia titoli che hanno valore legale in Italia ed è vigilata dal MIUR è da considerassi ODR privato o Pubblico?

E' pubblico se inserito nell'elenco delle amministrazioni pubbliche pubblicato a cura dell'ISTAT. 
Il più recente è pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.229 del 30 settembre 2016, consultabile al link http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/30/16A07001/sg.

Per l'impegno a costituire una unità locale nel territorio della Regione Puglia verrà messo a disposizione un template standard o va bene una lettera d'impegno su carta intestata dell'azienda di riferimento?

Sarà sufficiente una dichiarazione su carta intestata sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda di riferimento, accompagnata da copia dl relativo documento di identità, da allegare alla domanda tra i documenti "a supporto delle dichiarazioni" (punto 20.f dello schema di domanda di candidatura - Allegato 6).

Un'azienda si ritrova degli oneri finanziari molto alti ma non per via di mutui e o prestiti derivanti dalla normale e caratteristica attività aziendale. La suddetta azienda, infatti, ha oneri finanziari alti per via di un investimento rilevante. Visto che l'indice di onerosità finanziaria ha come obiettivo di calcolare gli oneri finanziari relativi all'attività tipica aziendale, si potrebbero non considerare gli interessi sul mutuo assunto per affrontare l'investimento per il calcolo del suddetto indice? (Dando opportune spiegazioni in nota integrativa).

Per oneri finanziari netti si intende il saldo tra le voci C17 e C16 del conto economico, voci che comprendono tutti i proventi e tutti gli oneri finanziari.

Stiamo attivando un raggruppamento costituito da 3 PMI, di cui due sono Startup innovative. Una delle due Startup è stata costituita solo nel 2016 ma il primo bilancio verrà approvato e depositato prima della candidatura. Inoltre, questa startup nasce come conseguenza dei risultati di un progetto di ricerca. Inoltre, i soci della startup sono proprio l’azienda capofila del progetto e alcune persone fisiche che hanno operato per lo stesso progetto o per conto dell’impresa o per conto dell’organismo di ricerca coinvolto. La questione che si pone riguarda i parametri di valutazione indicati nella sezione A ed in particolare il parametro A6: A6: Esperienza maturata dalle Imprese appartenenti al Raggruppamento candidato, in materia di ricerca e sviluppo, in collaborazione con Università e/o Centri/Laboratori di ricerca negli ultimi 5 anni. Il raggruppamento candidato deve di fatto documentare, pena l’inammissibilità, almeno 2 esperienze maturate. Per questa ragione è importante porre la seguente questione: è possibile considerare il progetto di ricerca (una esperienza maturata prima della costituzione della startup innovativa, ma che ha coinvolto i diversi soci della startup) una esperienza utile ai fini della valutazione del parametro A6?

Alla candidatura, in caso di possesso dell'ultimo bilancio anno 2016 e se non si è potuto ancora presentare il Modello Unico, non bisogna prendere in considerazione la richiesta a pag. 14 art.11 lett. f "copia dell’ultimo Modello Unico regolarmente inviato all’Agenzia delle Entrate”, ma sarà possibile, sempre in candidatura, esibire il codice di attività primaria dell'impresa mediante documentazione rilasciata dalla competente Camera di Commercio. E’ implicito sottolineare che, quando regolarmente inviato all'Agenzia delle Entrate, venga reso disponibile anche il Modello Unico. 
2 – No, il bando all’art. 13, comma 4, criterio A6 recita: “Esperienza maturata dalle Imprese appartenenti al Raggruppamento candidato, in materia di ricerca e sviluppo, in collaborazione con Università e/o Centri/Laboratori di ricerca negli ultimi 5 anni”. 
Quindi le esperienze maturate richieste sono della start up e non dei soggetti che afferiscono alla stessa. 

è possibile, al fine di agevolare la compilazione dei dati da caricare sul portale, la pubblicazione degli allegati 6 (schema di domanda di candidatura) e 7 (istanza di candidatura) del bando innonetwork in formato word?

Nella sezione "L'Avviso", alla voce "Modulistica", sono disponibili le versioni word dei due allegati.

Il soggetto X è socio per una quota del 20% del soggetto Y. E' possibile la partecipazione dei due soggetti X e Y nella stessa domanda di finanziamento come partner?

E’ necessaria una valutazione caso per caso, alla luce delle prescrizioni dell’Avviso, con particolare riferimento all’articolo 5 comma 1 lettera k – “non trovarsi tra loro nelle condizioni di controllo e di collegamento, diretto o indiretto, di tipo societario, o attraverso cariche ricoperte da soci o amministratori, o in generale non trovarsi tra loro in una delle condizioni definite dall’art. 2359 del Codice civile o in una delle condizioni definite dai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 3 dell’Allegato I al Regolamento 651/2014/UE”. 
La valutazione sarà effettuata prioritariamente sulla base delle disposizioni dell’Allegato I del Reg. (UE) n.651/2014, che costituisce la base giuridica di riferimento dell’Avviso Innonetwork, da cui deriva il requisito della indipendenza richiesto per i partner del progetto di ricerca collaborativa (: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione). 
Tra l’altro l’Allegato I costituisce la base per collocare ciascuna impresa nelle categorie di piccola, media o grande impresa necessaria per la determinazione dell’intensità di aiuto applicabile. 
Si tenga conto, comunque, che la casistica prevista dall’articolo 3 è piuttosto complessa, per cui può non essere sufficiente la valutazione dell’entità della partecipazione azionaria o dei diritti di voto. 

L'esecuzione di prove e test che vengono affidate ad un soggetto terzo (es.laboratorio di analisi ) che non hanno contenuto di ricerca, ma esclusivamente carattere esecutivo rientrano nella voce altri costi? Le spese per missioni e trasferte sono rendicontabili? Se si in quale voce? Possono rientrare nelle spese generali?

1) SI (Altri costi). 
2) SI (Spese generali).

Sulla domanda di finanziamento è richiesto di indicare il riferimento del preventivo per le voci di costo "strumenti e attrezzature", "forniture di ricerca a contratto", etc. E' obbligatorio dunque allegare il preventivo alla domanda? O è possibile fare riferimento ad un'auto certificazione?

L’articolo 11 comma 4 lettera d) richiede l’acquisizione, in sede di presentazione della candidatura, di “copia dei preventivi, relativi alle spese di forniture previste dal progetto”. 

I preventivi devono supportare la valutazione tecnico-economica e finanziaria della candidatura, e pertanto sono vincolanti per la tipologia delle prestazioni e per l’importo di spesa, non per quanto riguarda il nominativo del fornitore. 

E’ comunque ammessa la presentazione di autocertificazione attestante lo svolgimento di ricerca di mercato tesa ad accertare il costo di una fornitura (anche da cataloghi Consip o analoghi), da cui risultino tutte le informazioni demandate al preventivo (natura e tipologia della fornitura, costi unitari e quantità), fermo restando che i documenti attestanti lo svolgimento della ricerca di mercato dovranno essere conservati agli atti ed esibiti in sede di eventuale controllo. 

In una società l'amministratore è anche socio lavoratore (non dipendente) impiegato come ricercatore nella società stessa. La quota parte del compenso che riceve l'amministratore per l'impiego sullo specifico progetto Innonetwork è una spesa ammissibile? In caso positivo rientra tra il personale non dipendente?

Per la rendicontabilità della spesa, occorre un contratto di lavoro dipendente o di collaborazione che leghi il ricercatore all'impresa per lo svolgimento dell'attività di ricerca, con specifico compenso. 
Si ricorda la consolidata tendenza nel nostro ordinamento secondo cui la sovrapposizione delle funzioni di amministratore e dipendente nella stessa società deve ritenersi ammissibile solo nel caso in cui sussista un vincolo di subordinazione e l’attività svolta non rientri nel mandato di amministratore. 
Si ricorda, infine, che ai fini dell'Avviso per ricercatore si intende "personale con titolo di dottore di ricerca o con documentata esperienza di ricerca post-laurea almeno triennale". 

Nel caso di una Università (OdR del bando) spesso nel raggruppamento vi sono i singoli Dipartimenti e persino dei gruppi all'interno dei Dipartimenti. Lo schema richiede diverse informazioni relative alle risorse umane, alla qualità e quantità delle strutture (ad es. laboratori), attività di ricerca svolta, finanziamenti ottenuti, brevetti conseguiti, etc. Le informazioni richieste sono relative all'intera Università o relative solo al Dipartimento di Ricerca che partecipa? Inoltre nella scheda conoscitiva dell'organismo di ricerca si chiede la firma del legale rappresentante relativamente al Dipartimento di Ricerca e non all'Organismo di ricerca che per l'Università è sempre il Magnifico Rettore; confermate la mia interpretazione?

1) Nella Sezione “4.2 SCHEDA CONOSCITIVA Organismo di Ricerca” dello Schema di domanda di candidatura,nelle sezioni B), C), D) ed E) (anche se non esplicitamente specificato) bisogna riportare i dati dell’”Unità/Dipartimento proponente”. Si deve comunque far riferimento all’intero Dipartimento e non al gruppo di ricerca proponente. 
2) L’Avviso non richiede la sottoscrizione della scheda conoscitiva, le cui informazioni saranno caricate nella piattaforma online. 

Gli Organismi di ricerca privati e pubblici devono compilare la sezione 3 dell'Allegato 6?

Gli OdR privati sono tenuti a compilare la Sezione 3 – Dimensione di impresa.

Una start-up che ha un bilancio approvato, ma ha fatturato pari a 0 come fa a calcolare il costo progetto secondo l'indice A1?

L'articolo 5 comma 3 ultimo capoverso esenta le start-up dal rispetto dei requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria, "purché rispettino gli altri vincoli previsti dall’Avviso e risultino attive ed in possesso di un bilancio approvato alla data di presentazione della candidatura".

E' ammissibile un contratto di apprendistato nell'ambito delle spese di Ricerca e sviluppo?

Nel caso in cui sia documentata la coerenza tra la qualificazione professionale dei dipendenti e le attività progettuali agli stessi assegnate, sono rendicontabili nella voce PERSONALE costi per contratti di apprendistato non coperti da altre agevolazioni.

In caso di raggruppamento strutturato in Consorzio che svolge il ruolo di capofila, i requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria richiesti dall'art. 5 comma 3 dell'avviso devono essere rispettati anche dal Consorzio o soltanto dai soggetti privati aderenti al consorzio che partecipano al progetto?

Il Consorzio può assumere il ruolo di capofila (articolo 3 comma 12) o senza rappresentare alcun costo di attività (in questo caso non è previsto un budget specifico per il suo ruolo di capofila), oppure in qualità di beneficiario, sostenendo direttamente parte dei costi. 
Nel secondo caso dovrà rispettare i requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria richiesti dall'art. 5 comma 3 dell'avviso, salvo che si tratti di un Distretto Tecnologico (esentato dallo stesso articolo 5, ultimo capoverso del comma 3). 

In riferimento all'art. 3 punto 6 dell'Avviso "Innonetwork" : "Le Imprese possono aderire ad un unico raggruppamento proponente, pena l’inammissibilità al beneficio delle domande di agevolazione in cui l’impresa sia presente. Questa condizione non si applica nel caso in cui l’impresa, pur compresa in una compagine consortile candidata all’ammissione al beneficio, non partecipi al progetto di ricerca presentato dal raggruppamento consortile." COSA s'INTENDE per "un'impresa che è compresa in una compagine ... NON PARTECIPI al progetto di ricerca del raggruppamento", che rientra nell'ATI ma NON SVOLGE ATTIVITA'?

La situazione di inammissibilità non si presenta quando una impresa è candidata come impresa beneficiaria nel Raggruppamento X, ed è socia di una compagine consortile che ai sensi dell'articolo 3 comma 2 lettera c) dell'Avviso si presenta come Raggruppamento Y, a condizione che l'impresa socia non partecipi alla realizzazione del progetto di ricerca proposto dal Consorzio e non sia indicata nella relativa domanda di contributo.

E' possibile che tra i soggetti appartenenti ad un Raggruppamento vi sia un'impresa che, al momento della candidatura, abbia sede legale e operativa in un'altra regione italiana e non in Puglia?

Si conferma. 
Tutti i componenti del Raggruppamento, compresi gli Organismi di Ricerca pubblici, sono tenuti a dotarsi di un'unità operativa pugliese in caso di finanziamento del progetto. L'articolo 4 (Localizzazione) prescrive che Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere riferite a unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della regione Puglia . L'Avviso lo richiede anche all'articolo 5 (requisiti dei beneficiari), che al comma 6 prescrive che I beneficiari dell aiuto sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati, materiali e immateriali, nella sede operativa in Puglia per almeno 5 anni dalla data di ultimazione del progetto. Inoltre i beneficiari sono obbligati (articolo 8 lettera b) a "comunicare all amministrazione regionale entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica della concessione dell agevolazione, a pena di decadenza dal beneficio, l'apertura della unità operativa sul territorio della regione Puglia, sede delle attività di progetto, comprovata da registrazione presso la Camera di Commercio competente, qualora all atto della presentazione della domanda il beneficiario non abbia la sede legale o un unità operativa ivi ubicata".

In sede di istruttoria i progetti, per l’ammissione al finanziamento, dovranno conseguire un punteggio minimo in relazione a ciascun criterio di selezione da A1 ad A10 della sezione A. In particolare, ai fini del criterio di selezione A6 “Esperienza maturata dalle Imprese appartenenti al Raggruppamento candidato, in materia di ricerca e sviluppo, in collaborazione con Università e/o Centri/Laboratori di ricerca negli ultimi 5 anni” per ottenere il punteggio minimo occorre che si disponga di almeno “N. 2 progetti di ricerca svolti in collaborazione con Università e/o Centri/Laboratori nel periodo”. QUESITO 1: I progetti di ricerca suddetti devono necessariamente essere stati completati alla data di presentazione al Bando o è sufficiente che siano in corso? QUESITO 2: Il requisito del numero di progetti di ricerca svolti in collaborazione con Università e/o Centri/Laboratori nel periodo, è posseduto come somma di progetti svolti da alcune imprese appartenenti al Raggruppamento? Ad esempio: se 3 aziende del Raggruppamento hanno ciascuna svolto un progetto di ricerca in collaborazione, il numero di progetti posseduto dal Raggruppamento è 3?

1) I progetti in corso saranno oggetto di valutazione. 
2) Si, si considera la somma dei progetti realizzati dalle singole imprese del Raggruppamento.

Nella dichiarazione di impegno a costituirsi in raggruppamento possiamo prevedere quanto di seguito: "la liquidazione del contributo dovrà avvenire attraverso la modalità versamenti pro-quota ai singoli co-proponenti, in quote proporzionali alla propria quota di partecipazione alle spese del progetto ammesso a beneficio ed in due soluzioni o in tre soluzioni come previsto dall’art. 14 comma 1.a ed 1.b del bando.", al fine di prevedere sia il caso in cui l'impresa si voglia avvalere delle richieste di anticipazione sia il caso in cui un'impresa decida di procedere con richiesta di erogazione per stati di avanzamento.

Si. 
E' possibile che nell’ambito dello stesso Raggruppamento una impresa si avvalga della modalità di erogazione in tre soluzioni (con n.2 fidejussioni), e un’altra impresa si avvalga della modalità di erogazione in due soluzioni (per SAL).

E' possibile prevedere che le attività di Project Management siano assegnate ad un consulente specialistico, applicando i limiti di budget per tali categoria di costi (art. 9, comma 1, lett. f e comma 9)?

No. L'Avviso prevede che siano ammissibili "spese di personale dipendente addetto al coordinamento e alla gestione amministrativa del progetto (project management). L'impresa potrà attivare un contratto di lavoro a tempo determinato per dotarsi delle necessarie competenze professionali, qualora non ne disponga al suo interno.

Nelle schede conoscitive delle imprese e degli Odr i dati inerenti il numero di dipendenti occupati con contratto subordinato e con contratto atipico sono da riferirsi al 31/12/2017?

I dati sono da riferirsi al 31/12/2016.

Un socio lavoratore dipendente della stessa società, assunto con contratto di collaborazione e con la carica di amministratore, retribuito con busta paga, che svolge anche mansioni tecniche inerenti le attività specifiche oggetto dell'impresa, dal momento che sarà direttamente impegnato anche nelle attività di Ricerca e sviluppo della proposta che si andrà a candidare, è rendicontabile nelle spese di personale tecnico dipendente? In tale caso è opportuno sin da ora prevedere un verbale dei soci in cui si delibera l'incarico sulle attività di progetto?

Si, nei limiti in cui nel nostro ordinamento è ammessa, anche ai fini previdenziali, la compatibilità dell'incarico di amministratore con il contratto di lavoratore dipendente. 
A tale proposito, si ricorda la consolidata tendenza secondo cui la sovrapposizione delle predette funzioni nell’ambito della stessa società deve ritenersi ammissibile solo nel caso in cui sussista un vincolo di subordinazione e l’attività svolta non rientri nel mandato di amministratore.

Vorrei sapere se la partecipazione ai progetti per Innonetworks da parte di spinoff o startup dà premialità anche nel caso partecipino come consulenti o fornitori o solo nel caso in cui siano partner di progetto.

Il criterio di premialità B3 consente di assegnare 5 punti per Spin-off, Rete di Laboratori o Centro di Competenza presenti in Puglia e coinvolti nel progetto come fornitori di ricerca e/o servizi fino a un massimo di 10 punti. 
Detto premio NON riguarda le start-up, che però concorrono al premio B.2 se partner di progetto.

I ricercatori da assumere cui fa riferimento il criterio C1 devono essere Giovani Ricercatori, ossia avere un'età inferiore ai 35 anni alla data di candidatura? Si chiede tale chiarimento poichè al punto 13 della sezione 1 - scheda domanda con dichiarazione dell' Allegato 6 - "Schema di domanda" viene richiesto di compilare una tabella indicando i giovani ricercatori da assumere.

L'Avviso non richiede alcun limite di età per i ricercatori da assumere ai fini della premilaità di cui al Criterio C1. 
Il termine "giovani" è stato erroneamente inserito nello schema di domanda per un refuso.

Si chiedono chiarimenti sulle modalità di calcolo del parametro P Indice patrimoniale nei requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria. Inoltre si chiede un chiarimento sul calcolo dello stesso parametro nel caso di imprese senza perdite accumulate.

Il requisito di idoneità patrimoniale P può essere calcolato in due modi: 
1) P1 = Rapporto tra Patrimonio Netto e Capitale sociale 
2) P2 = Rapporto tra Fondi propri e Perdite cumulate (nell’Avviso sono erroneamente invertiti numeratore e denominatore) 
Il valore deve esprimere la soglia massima di incidenza delle perdite cumulate rispetto al capitale sociale/fondi propri, soprattutto per provare la non ricorrenza dello stato di difficoltà previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (GUCE L 187 del 26/06/2014), allorquando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. 
Le aziende più patrimonializzate registreranno un indice più vicino o superiore all'unità (comunque maggiore di 0,5).

1) Nella scheda conoscitiva degli Odr nella sez. C al primo punto vanno indicati i soli progetti con attività attinenti l'ambito in cui l'Ord si candida ad INNONETWORK? 2) Cosa si intende per finanziamento utilizzato da parte delle imprese? (Importo:....., numero imprese... dettagli/descrizioni .....) 3) I progetti che durano 2/3 anni possono essere riportati solo in un anno (quello di avvio del progetto stesso?) e per il loro valore complessivo? Se nel 2013 l'Odr chiude dei progetti avviati negli anni precedenti, dovranno essere indicati nella scheda conoscitiva? o essendo in chiusura non vanno menzionati? 4) Nella scheda viene richiesto di inserire dettagli su ciascuna forma di collaborazione, anno numerosita' e tipologia di partner: cosa si intende? 5) Nella sez. E per "dettagli" delle proposte di ricerca internazionali si intendono solo titolo del progetto e bando di riferimento? 6) Le pubblicazioni scientifiche da inserire riguardano solo le tematiche attinenti la proposta INNONETWORK?

1) Nella Sezione “4.2 SCHEDA CONOSCITIVA Organismo di Ricerca” dello Schema di domanda di candidatura,nelle sezioni B), C), D) ed E) bisogna riportare i dati dell’”Unità/Dipartimento proponente”. Pertanto, i progetti sono da intendersi con riferimento al dipartimento/unità di ricerca indipendentemente dall’attinenza specifica con il tema della proposta. 
2) Nella sezione dedicata alle informazioni sul finanziamento per lo svolgimento delle attività di ricerca, occorre riportare le informazioni relative ad eventuali finanziamenti ricevuti da imprese per la realizzazione di attività di ricerca con i relativi dettagli (come il numero delle imprese dalle quali si è ottenuto il finanziamento e descrizione sintetica delle attività di ricerca che sono state realizzate). 
3) I progetti con durata pluriennale possono essere attribuiti all’anno di avvio per l’importo complessivo. 
4) Nella sezione dedicata alle collaborazioni occorre riportare le informazioni relative alle collaborazioni attivate (formalizzate) che possono assumere differenti forme come un progetto; per ciascuna collaborazione indicata dovranno essere fornite informazioni sui partners (se ad esempio si tratta di un’università, impresa). 
5) Nella sezione E vengono richieste informazioni relative ai progetti internazionali presentati o approvati come titolo, bando di riferimento, anno di presentazione, anno di avvio e durata. 
6) Le pubblicazioni si riferiscono al dipartimento/unità in tematiche attinenti la presentazione della proposta. 

L'art. 14 comma 1.b prevede l'erogazione in 3 soluzioni: 1) la prima quota di anticipazione viene erogata nella misura del 40% del contributo concesso con presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 40%, esatto? l'importo garantito e la durata quale saranno? 2) la seconda quota di anticipazione viene erogata nella misura massima del 50% del contributo concesso, a seguito del raggiungimento della spesa pari al contributo erogato; tale obiettivo deve essere attestato con presentazione del SAL entro 8 mesi dalla concessione + fidejussione bancaria per importo del 50% (al massimo). Ciò vuol dire che un'azienda che vuole richiedere anticipazione dovrà stipulare n. 2 fidejussioni che avranno importo del 40% e del 50% per tutta la durata del progetto o meglio fino a richiesta di svincolo? Se l'interpretazione è corretta, tutto ciò comporterebbe un notevole aggravio di spese per le imprese. 3) saldo ad ultimazione dell’intervento.

L’interpretazione è corretta. 
I costi per l’attivazione delle garanzie fideiussorie finalizzate all’erogazione degli anticipi sono integralmente ammissibili a contributo (spese generali). 
L’Avviso prevede anche la modalità di erogazione in due soluzioni, con “erogazione di una prima quota in relazione allo stato di avanzamento intermedio delle attività di cui al successivo art. 16 comma 4 e dunque parametrata ad un livello di spesa ammissibile pari ad almeno il 60% del totale della spesa ammessa per il progetto” ed il saldo ad ultimazione dell’intervento.

Un'impresa Innovativa così come definita dall'articolo 4 del Decreto Legge 3/2015 (Investment Compact), convertito con modificazioni dalla Legge 33/2015, è esentata dai requisiti di idoneità patrimoniale e finanziaria?

L’Avviso non esenta le imprese innovative (ai sensi del D.L. n.3/2015) dal rispetto dei requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria.

Gli organismi di ricerca pubblici devono soddisfare il requisito di cui avere almeno una unità locale nella regione puglia (Art.5, comma1, punto b)). Una università non pugliese può partecipare come partner al raggruppamento proponente?

Anche gli organismi di ricerca pubblici sono tenuti a dotarsi di un'unità operativa pugliese in caso di finanziamento del progetto. 
L'articolo 4 (Localizzazione) prescrive che “Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere riferite a unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della regione Puglia”. 
L'Avviso lo richiede anche all'articolo 5 (requisiti dei beneficiari), che al comma 6 prescrive che “I beneficiari dell’aiuto sono tenuti all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati, materiali e immateriali, nella sede operativa in Puglia per almeno 5 anni dalla data di ultimazione del progetto”. 
Inoltre i beneficiari sono obbligati (articolo 8 lettera b) a "comunicare all’amministrazione regionale entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica della concessione dell’agevolazione, a pena di decadenza dal beneficio, l’apertura della unità operativa sul territorio della regione Puglia, sede delle attività di progetto, comprovata da registrazione presso la Camera di Commercio competente, qualora all’atto della presentazione della domanda il beneficiario non abbia la sede legale o un’unità operativa ivi ubicata".

All’art. 12 del bando INNONETWORK, si indica il periodo entro il quale presentare la domanda on-line: si chiede se l’erogazione dei fondi è a sportello all'interno di quell'intervallo temporale indicato.

La procedura di selezione delle domande è valutativa a graduatoria e prescinde dall’ordine cronologico di invio della domanda. 
La valutazione avviene a chiusura del periodo di presentazione, per tutte le domande pervenute.

Una cooperativa sociale di tipo A, può partecipare come soggetto proponente ed essere considerata un PMI?

Sì, se in possesso di tutti irequisiti previsti dal Bando; in particolare per la definizione di PMI si fa riferimento all’articolo 2 del Regolamento 651/2014/UE.

Premesso che l’Avviso prevede tra i requisiti per le imprese l’essere in regime di contabilità ordinaria, si chiede se questo requisito è sufficiente che sia posseduto alla data della candidatura (in questo caso l'opzione per il regime ordinario verrà fatta nell'UNICO 2018 per l'anno 2017), oppure già dall'esercizio precedente (in questo caso l'opzione verrà fatta nell'UNICO 2017 per l'anno 2016). E' evidente che in entrambi casi alla data di presentazione della domanda non si potrà esibire la dichiarazione annuale IVA - quadro VO - in quanto non ancora presentata.

Il requisito di cui all'art. 5 comma 1 lettera g) deve essere posseduto alla data di candidatura.

In quale voce di spesa possono essere conteggiati i costi di manutenzione di strumentazione già in possesso dell'OdR, ma utile allo sviluppo del progetto stesso?

Si premette che all'articolo 9 comma 13 lettera f si definiscono NON AMMISSIBILI le spese di "di manutenzione ordinaria". 
In fase di valutazione del progetto, potranno essere ritenute ammissibili le spese di manutenzione "non ordinaria" direttamente riferibili al progetto, che dovranno essere quantificate nella voce ALTRI COSTI.

In merito ai costi di personale: 1. il criterio C1 prevede una premialità sulla base del numero di ricercatori assunti nel progetto; successivamente, nello schema di domanda al punto 13, occorre riportare (seconda tabella) quanti giovani ricercatori saranno assunti. a) Come sono definiti i "giovani ricercatori"? b) La premialità C1 fa riferimento solamente ai giovani ricercatori? c) Nella nota sotto la tabella, si specifica che è possibile indicare i nominativi dei giovani ricercatori qualora siano già stati individuati. Questo vuol dire che è possibile utilizzare questi fondi, ad esempio, per il rinnovo di un contratto già in essere? Oppure che è possibile espletare il concorso prima dell'avvio del progetto, rinviando la presa di servizio a data successiva? 2. Nell'allegato 5 si fa riferimento ai costi del personale non dipendente: questa voce si riferisce al solo personale da assumere sul progetto o include anche il personale già in servizio presso l'impresa o l'organismo di ricerca, a patto che per la durata del progetto venga impegnato sul progetto stesso? 3. Al punto 17 della scheda di domanda vanno riportati (al punto b) i costi del personale dipendente impegnato in attività tecniche di R&S. Dove saranno indicati, invece, i costi del personale NON dipendente? Esclusivamente nel piano dei costi? L'allegato 5 specifica anche come calcolare il costo orario per il personale non dipendente, ma l'unica tabella in cui occorre indicare questa voce di costo è quella relativa proprio al punto 17.

1.a)+b) Il termine "giovani" è stato erroneamente inserito nello schema di domanda per un refuso. 
1.c) La premialità C1 è assegnabile solo per NUOVE assunzioni, il concorso può essere espletato dopo la domanda di candidatura anche prima dell'avvio del progetto, mentre i costi saranno rendicontabili solo dopo l'avvio del progetto dichiarato dal Raggruppamento. 
2. Il personale non dipendente ricomprende tutti i soggetti "in rapporto di collaborazione" con il soggetto proponente purchè esplicitamente impegnato nelle attività di progetto secondo quanto riportato in Allegato 5 Sezione 4 al punto 2. 
3. L'allegato 5, punti 1 e 2 disciplina le modalità di definizione del costo orario medio del personale dipendente, inclusi i "non_dipendenti"; l'importo del costo orario sarà riportato al punto 17.b della domanda.