Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI

Quando partecipare

dal 16/04/2020
Opportunità scaduta

Attraverso l'Avviso pubblico Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI, Regione Puglia intende favorire l’adozione nelle piccole e medie imprese pugliesi di modelli di organizzazione improntati alla destandardizzazione degli orari (per esempio strumenti come flessibilità in entrata e in uscita, orari a menù, banca delle ore, ecc.) o delle modalità di lavoro (per esempio telelavoro, smart working) sostenendole nei costi per la redazione e l’implementazione di un Piano di Innovazione Family friendly a beneficio di lavoratori e lavoratrici. 

L'iniziativa nasce in attuazione degli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari di misure per la promozione del welfare aziendale e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1557 del 2/08/2019.

Obiettivo dell'Avviso pubblico è promuovere lo sviluppo di modelli di competitività e organizzazione del lavoro orientati al benessere dei lavoratori, delle lavoratrici e delle loro famiglie all'interno del tessuto produttivo pugliese, con l'effetto di potenziare la produttività, la qualità del lavoro e la diffusione di strumenti utili alla conciliazione vita-lavoro e salvaguardare la permanenza al lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati anche nella cura di figli e familiari bisognosi di assistenza, generando vantaggi sul piano organizzativo, sulla riduzione delle assenze da “mancata conciliazione”, sulla produttività e sulla salvaguardia dei percorsi professionali.
 


Chi può partecipare

Piccole e medie imprese con sede legale e operativa  in Puglia

 

Cosa finanzia

Redazione e l’implementazione di in un Piano di Innovazione Family Friendly nelle piccole e medie imprese volto al miglioramento della produttività aziendale e della conciliazione vita-lavoro

Il Piano di Innovazione Family Friendly dovrà essere redatto sulla base dell’analisi dei fabbisogni connessi alla conciliazione vita-lavoro e al benessere organizzativo delle lavoratrici e lavoratori destinatari dello stesso e potrà prevedere l’implementazione:

  • di misure di flessibilità oraria e/o organizzativa;
  • di attività propedeutiche all’introduzione delle misure di flessibilità.  

Le proposte progettuali non potranno superare l’importo complessivo di 100.000,00 euro.
Il contributo finanzia fino all’80% della spesa per la redazione e l’implementazione di un Piano di Innovazione Family friendly della durata massima di 18 mesi e fino al 100% della spesa per la formazione propedeutica alla realizzazione del Piano di Innovazione Family friendly. 
 

Contributo massimo per progetto
100.000 €
Risorse totali disponibili
14.500.000 €

Come partecipare

Le piccole e medie imprese proponenti dovranno inviare alla Regione Puglia, Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità, in formato PDF, la seguente documentazione sottoscritta con firma digitale, in corso di validità, dal Legale Rappresentante:

  • domanda di contributo
  • proposta progettuale, contenente la descrizione del Piano di Innovazione Family friendly
  • dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità 
  • dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestante l’assenza di condizione ostative la presentazione dell’istanza di candidatura 
  • dichiarazioni sostitutive di notorietà per la concessione di aiuti in “de minimis”, 
  • copia Documento di Identità del Legale Rappresentante e di ciascun altro soggetto componente l’organo amministrativo che detenga poteri di rappresentanza del Soggetto proponente.

La documentazione deve essere indirizzata all'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it, indicando come oggetto Candidatura per Avviso Pubblico: “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” POR Puglia 2014-2020 - Sub-Azione 8.6.b.

Opportunità scaduta

Da quando è possibile inviare le candidature?

È possibile presentare le candidature dal 16 aprile, data di pubblicazione dell’Avviso sul BURP n. 53.

Chi può partecipare all’Avviso?

L’Avviso è destinato alle PMI pugliesi in possesso dei requisiti previsti all’art. 2.
Ai sensi dell’art. 2, Allegato I, del Reg. (UE) n. 651/2014 ss.mm.ii. , la categoria delle micro, e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 ULA, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

Ai fini della partecipazione all’Avviso, la PMI deve avere sia sede legale che operativa in Puglia?

No. Ai sensi del nuovo art.2, comma 1, come riformulato a seguito della modifiche apportate dalla D.D. n.383 del 12/05/2020, è possibile presentare domanda per l’accesso a contributi  volti a sostenere i costi per la redazione e l’implementazione di un Piano di Innovazione Family friendly a beneficio dei propri lavoratori e delle proprie lavoratrici operanti in Puglia, della durata max di 18 mesi, le PMI e I liberi professionisti con sede legale o operativa in Puglia che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti previsti al medesimo comma.

La società che rappresento opera principalmente in Puglia ma a ha sede legale in Lombardia per ragioni di coordinamento anche con altre società del gruppo. Con la presente, pertanto, vi chiederemmo di confermare se, nonostante l'attività operativa della Società venga resa principalmente in Puglia, la collocazione della sede legale in Lombardia sia di impedimento ai fini della partecipazione al bando.

Si veda risposta a FAQ precedente.

Nel formulario di presentazione della proposta progettuale (allegato B) si richiedono, in corrispondenza dell’anagrafica della PMI proponente (sezione A del formulario) alcuni dati di bilancio: bisogna considerare l’ultimo bilancio approvato (2018 quasi per tutte le aziende) o i dati del 2019 seppur non depositato?

I dati devono indicare quelli dell’ultimo bilancio approvato e depositato.

Le cooperative sociali possono partecipare all’Avviso?

La normativa definisce l’impresa ogni entità che, a prescindere dalla sua forma giuridica, eserciti un’attività economica. Ai sensi dell’art. 1 Allegato I, del Reg. (UE) n. 651/2014 ss.mm.ii.: “Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica”.

Possono partecipare i liberi professionisti?

Sì, i liberi professionisti possono partecipare in quanto sono equiparati alle PMI ai sensi dell’art.12, legge 22 maggio  2017, n.81, ai fini  dell’accesso alle forme di sostegno dei fondi SIE alle PMI, come recepito dal Regolamento Regionale “de minimis” n. 15/2014, come modificato  dal Regolamento Regionale n. 18/2018. con D.D. n. 383 del 12/05/2020. L’art.2, comma 1 dell’Avviso, come riformulato a seguito della modifiche apportate dalla D.D. n.383 del 12/05/2020, esplicita chiaramente l’inclusione dei liberi professionisti tra i soggetti beneficiari.

Vorrei sapere se tra i soggetti beneficiari dell’avviso in oggetto possono rientrare le associazioni di categoria?

Le associazioni di categoria non rientrano nella definizione di PMI e non sono, pertanto, destinatarie dell’Avviso.

All'avviso può partecipare un'associazione senza scopo di lucro con 2 lavoratori alle dipendenze, costituita ed iscritta al Registro delle Imprese da Febbraio 2020, per i suoi dipendenti?

Secondo la normativa comunitaria si considera impresa “ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica”. La classificazione di un determinato soggetto come impresa dipende, pertanto, strettamente e interamente dalla natura delle sue attività, includendo tra esse l’esercizio di un’attività economica. Un’attività economica solitamente è definita come «la vendita di prodotti o servizi a un determinato prezzo, su un mercato determinato/ diretto».

Può partecipare al bando una SRL con un unico dipendente? In caso affermativo, sono previsti specifici massimali di spesa?

Una Srl con un unico dipendente può presentare domanda a valere sul presente Avviso. I massimali di spesa sono quelli dell’art. 4. 

In riferimento al bando in oggetto, una impresa individuale che conta un dipendente apprendista e dei lavoratori occasionali può partecipare al bando solo per l'unità lavorativa del titolare? Se si, il costo del lavoro a compartecipazione come si calcola non avendo busta paga ma utile di impresa?

Sì, può partecipare avendo cura di destinare il piano di Innovazione Family Friendly  al solo personale risultante dal LUL e/o ai soci lavoratori (in caso di cooperativa).  Nel caso di soggetto proponente privo di personale dipendente non è possibile esporre a rendicontazione il relativo costo (per il cui calcolo si rimanda alle Linee Guida di rendicontazione).

Le imprese che operano nel settore vitivinicolo e che producono reddito d’impresa possono partecipare al bando. In effetti, la produzione di vini da uve rientra nell’Allegato 1 al TFUE e le imprese interessate, sicuramente, realizzano attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (esclusi dal Reg. UE 1407/2013) ma si chiede: se le imprese realizzano attività agroindustriale è possibile che le stesse, qualora tengano una contabilità separata, possano rientrare tra i soggetti beneficiari al sopra citato bando?

L’impresa potrebbe essere finanziata se rispetta i requisiti ex art 1 par 2 del reg UE 1407/2017, che qui si riporta integralmente: “Se un’impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento”.

È possibile presentare domanda di candidatura in raggruppamento con altre imprese?

Non è un possibilità contemplata dall’Avviso.

Tre imprese appartenenti allo stesso gruppo (ma con tre ragioni sociali diverse) non possono presentare un unico progetto. Possono però presentare tre differenti progetti, la somma dei quali superi l’importo di €100.000?

Le imprese appartenenti ad uno stesso gruppo (o comunque tra di esse collegate) possono presentare differenti progetti purché rispettino la regola "de minimis" di cui al regolamento UE 1407/2013 e tutte le altre condizioni previste nell'avviso.

Si invita a prestare attenzione, in particolare: 

  • al rispetto del massimale previsto per gli aiuti in de minimis. Nel caso di gruppo unico, al fine di verificare il rispetto dei massimali previsti  si devono considerare gli aiuti de minimis già ottenuti nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari da tutte le imprese costituenti il gruppo e non solo dal soggetto proponente, che andranno dichiarate in sede di candidatura (all. E1 ed E2), e verificate in sede istruttoria  tramite il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. In ogni caso, il contributo potrà essere accordato solo nella misura in cui lo stesso non comporti il superamento del massimale nell’arco dell’esercizio finanziario in corso e dei due precedenti (art. 3, paragrafo 2 del Regolamento UE n.1407/2013). L’aiuto di Stato richiesto deve, pertanto, essere di valore pari o inferiore alla capienza residua dell’Azienda, calcolata sottraendo al massimale gli aiuti “de minimis” concessi all’Azienda nell’arco dei tre esercizi finanziari considerate. Nel caso di gruppo unico, andrà pertanto verificato che la somma degli aiuti richiesti per questo avviso da tutte le imprese collegate sia pari o inferiore alla capienza residua, calcolata sottraendo al massimale gli aiuti concessi nell’arco dei tre esercizi finanziari a tutte le imprese collegate sia pari o inferiore alla capienza residua, calcolata sottraendo al massimale gli aiuti concessi nell’arco dei tre esercizi finanziari a tutte le imprese collegate.
  • al rispetto della dimensione di impresa: si ricorda che, ai sensi  dell’art. 2, Allegato I, del Reg. (UE) n. 651/2014 ss.mm.ii. ,  la categoria delle micro, e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 ULA, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nel caso di gruppo unico i dati che devono essere presi in considerazione per definire la dimensione di impresa (ULA, fatturato, Totale bilancio) sono dati dalla somma delle ULA, del fatturato e dei totali di bilancio di tutte le imprese collegate. 

Alla mia impresa sono stati concessi aiuti in de minimis ma non saranno erogati prima dell’anno prossimo. Vanno comunque segnalati nell’All. E1?

Ai sensi dell’art. 3 par. 4 del Regolamento n. 1407/2013 “Gli aiuti de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa”. Gli aiuti concessi ma non ancora erogati andranno  pertanto comunque segnalati.

Cosa si intende per fatturato? Cosa si intende per totale di Bilancio?

Per “fatturato” deve intendersi l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
Per totale di bilancio: si intende il totale dell'attivo patrimoniale. Sia il fatturato che il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la richiesta di agevolazione

L’azienda che rappresento è una micro-impresa individuale. Essendo in regime semplificato, non produce un bilancio da depositare. Quello che possiamo produrre sono le dichiarazioni (IVA e dei redditi): vanno bene?

In tutti i casi in cui il soggetto per legge non è obbligato alla redazione del bilancio (ditte individuali, società di persone, professionisti) andrà fatto riferimento al modello dichiarativo UNICO completo di tutti i quadri dichiarativi ivi compresa la dichiarazione IVA.

Una società tra professionisti in forma di srl, iscritta al Registro delle imprese e all'Albo dei commercialisti che ha iniziato la sua attività nel 2020, di cui fanno parte professionisti che fino al 2019 svolgevano la medesima attività in forma individuale , che dati di bilancio dovrà riportare? Faccio riferimento al modello unico 2019 dell'amministratore che svolgeva la stessa attività in forma autonoma e individuale o prendo i dati della situazione economico patrimoniale infrannuale al 30/4/2020 della stp?

Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

Possono partecipare all’Avviso imprese neocustituite o che ancora non hanno un bilancio depositato?

Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

L'allegato E2 (relativo agli aiuti ricevuti da imprese controllanti/controllate) va compilato anche nel caso in cui la società controllante della richiedente sia una società di diritto straniero?

Sì.

La Modulistica di domanda per un Piano di Innovazione Family Friendly presentata da uno Studio Associato con nr. 2 Legali Rappresentanti, deve essere compilata e sottoscritta con i dati di entrambi i Legali Rappresentanti?

Sì.

Cosa si intende per ULA?

Unità lavorative Annue, ovvero la media degli occupati dell’impresa nell’arco dell’esercizio contabile considerato. Si tratta della media degli occupati dell’impresa nell’arco dello stesso esercizio cui si riferiscono i dati dell’ultimo bilancio chiuso e approvato. Nel calcolo delle ULA rientrano i dipendenti dell’impresa (sia a tempo determinato che indeterminato). Si considerano dipendenti dell’impresa anche gli imprenditori individuali, e i soci che svolgono attività regolare nell’impresa e percepiscono un compenso per l’attività svolta, diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Tra i dipendenti dell’impresa non sono invece conteggiati gli apprendisti. I dipendenti occupati part-time sono conteggiati come una frazione di unità lavorative, in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal loro contratto collettivo di riferimento.

Quali possono essere i destinatari del Piano di Innovazione? Cosa si intende per lavoratori della PMI?

Destinatari delle misure, coerentemente con le previsioni del Piano di Innovazione Family friendly che si intende realizzare,  sono i lavoratori e lavoratrici impiegati presso l’unità produttiva localizzata nella Regione Puglia dove si intende realizzare il progetto. L’art.5, comma 1 dell’Avviso, come riformulato a seguito della modifiche apportate dalla D.D. n.383 del 12/05/2020, chiarisce che i lavoratori/trici devono risultare  dal LUL (Libro Unico del Lavoro) e/o essere dei soci-lavoratori e/o liberi professionisti. 

Si chiarisce che il riferimento ai liberi professionisti è dovuto alla necessità di esplicitare la possibilità per i liberi professionisti di presentare domanda di contributo in quanto equiparati dalla normativa, ai fini dell’accesso alle forme di sostegno dei fondi SIE, alle PMI, come recepito dal Regolamento Regionale “de minimis” n. 15/2014, come modificato dal Regolamento Regionale n. 18/2018. La previsione non va confusa con la possibilità di considerare destinatari del Piano di Innovazione Family Friendy i consulenti delle PMI che, per definizione, non possono essere considerati lavoratori dell’impresa. 

Nel piano è possibile inserire i collaboratori con contratti di lavoro occasionale (con ritenuta d’acconto al 20%)?

Si rimanda alla risposta precedente.

Qualora la candidatura fosse avanzata da uno studio professionale con dipendenti, il Piano di Innovazione potrebbe essere rivolto sia ai dipendenti dello studio che ai collaboratori dello studio con partita IVA?

Non possono essere destinatari del Piano di Innovazione del proponente gli autonomi (siano essi definiti consulenti o “collaboratori con P.Iva”) che, per definizione, non sono considerabili lavoratori dell’impresa (o dello studio professionale). 

Tra i destinatari del Piano di Innovazione possono essere inclusi gli stagisti?

No, in quanto, ai sensi dell’art.2, comma1, destinatari del Piano devono essere i lavoratori e le lavoratrici dell’impresa. Non possono essere considerati tali gli stagisti, configurandosi lo stage non un rapporto di lavoro, bensì un semplice periodo di formazione all'interno di un'azienda.

Il titolare di uno studio professionale può essere considerate tra i destinatari del Piano di Innovazione organizzativa?

In base al combinato disposto del Regolamento Regionale “de minimis” n. 15/2014, come modificato dal Regolamento Regionale n. 18/2018 - che equipara, ai fini dell’accesso alle forme di sostegno dei fondi SIE, i liberi professionisti alle PMI, e dell’All.1, art.1 del Decreto 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività produttive "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" che chiarisce “Con riferimento all’art. 2 comma 5, lettera c), si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società”, il titolare di uno studio professionale, al pari del proprietario gestore di una PMI e dei soci che svolgono attività regolare d’impresa, può essere considerato destinatario del Piano di Innovazione qualora benefici dei vantaggi finanziari forniti dallo studio professionale percependo un compenso per l’attività svolta diverso dalla partecipazione agli organi amministrativi. 

Abbiamo bisogno di sapere se una società la quale non ha dipendenti ma l'amministratore percepisce un compenso con busta paga può accedere al bando o meno.

Si rimanda a quanto previsto dall’All..1, art.1 del Decreto 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività produttive "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" che chiarisce “Con riferimento all’art. 2 comma 5, lettera c), si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società.

Possono partecipare le aziende con dipendenti in cassa integrazione?

In virtù dell’attuale situazione dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 si presume che le aziende che attualmente hanno dipendenti in cassa integrazione possano voler implementare un Piano di Innovazione organizzativa per riorganizzare le proprie modalità di organizzazione del lavoro in vista della ripresa/riapertura delle attività. Alla luce di queste considerazioni, si ritiene possibile la partecipazione all’Avviso. L’eventuale attività di formazione prevista dovrà naturalmente essere svolta nel rispetto delle normativa (prevedendo, ad esempio, di realizzarla alla ripresa dell’attività, o nelle ore di servizio in riferimento, ad esempio, ai lavoratori in cassa  integrazione a ore o a rotazione).

Ove si trattasse di imprese prive di dipendenti ma che intendessero, nel corso dei 18 mesi di svolgimento delle attività, assumere dipendenti ma, nel frattempo, volessero dotarsi di un Piano di Innovazione Family Friendly, sarebbe possibile presentare la domanda con agevolazione delle spese?

L’Avviso specifica:

  • all’art.2, comma1, che la domanda di contributo possa essere presentata per sostenere i costi per la redazione e l’implementazione di un Piano di Innovazione Family friendly “a beneficio dei propri lavoratori e delle proprie lavoratrici”. Non possono, evidentemente, essere considerati tali le unità che si prevede di assumere ma che non sono attualmente parte dell’organico aziendale.
  • all’art 1, comma 2, che “Il Piano di Innovazione Family Friendly dovrà essere redatto sulla base dell’analisi dei fabbisogni connessi alla conciliazione vita-lavoro e al benessere organizzativo delle lavoratrici e lavoratori destinatari dello stesso”. E’ evidente che non siano considerabili destinatari del Piano lavoratori e lavoratrici in relazione ai quali non sia stato possibile effettuare l’analisi dei fabbisogni, in quanto non facenti parte dell’organico.

All’art. 5 dell’Avviso è richiesto di indicare, nella proposta progettuale, anche: - il numero lavoratori e lavoratrici impiegati presso il soggetto proponente come risultanti dal LUL (Libro Unico del Lavoro), suddivisi per tempo di impiego pieno o parziale; - la durata del progetto. Tuttavia, nel formulario di presentazione della proposta progettuale, non vi sono le sezioni dedicate all’inserimento di queste informazioni. Dove vanno indicate?

La mancanza delle suddette sezioni all’interno del formulario era dovuta a mero errore materiale, che si è provveduto a correggere con la D.D. n. 383 del 12/05/2020. In relazione alle candidature già inviate, si procederà, in sede istruttoria, alla richiesta di integrazione documentale.

In fase di presentazione della domanda, sarà sufficiente inoltrare a mezzo Pec gli allegati riportati all'interno della Modulistica, debitamente compilati e firmati digitalmente?

Sì, ricordando che tutte le spese, anche quelle a valere sul cofinanziamento privato, saranno oggetto di successiva rendicontazione.

Le spese ammissibili a finanziamento possono essere imputate all'avviso a partire dal giorno successivo l'invio delle pec l'investimento deve necessariamente avere inizio a seguito della firma del disciplinare?

Le spese possono essere riconosciute anche prima della sottoscrizione del disciplinare, qualora l’esito della istruttoria sia positivo e le spese sostenute siano state effettuate nel rispetto di quanto previsto nelle Linee Guida per il Monitoraggio e la rendicontazione dei Soggetti Beneficiari approvate con DD n.478 del 16/06/2020 (pubblicata sul BURP n.89 del 18/06/2020) scaricabili qui.

Il 20% di cofinanziamento obbligatorio va calcolato sulle prime tre macrovoci di spesa (A-B-C) o sul costo totale del progetto come indicato nella valutazione di merito in corrispondenza del criterio B.2?

Come specificato all’art.3 dell’Avviso, il contributo finanzia fino all’80% della spesa per la redazione e implementazione del Piano di Innovazione Family Friendly e richiede, pertanto, un cofinanziamento obbligatorio pari ad almeno il 20% in relazione alle macrovoci A-B-C del piano finanziario. Il contributo finanzia, invece, fino al 100% della spesa per la formazione propedeutica alla realizzazione del Piano di Innovazione Family (macrovoce D del piano finanziario).
Il riferimento al “cofinanziamento aggiuntivo rispetto alla quota del 20% del costo totale del progetto obbligatoria”, precedentemente riportato in corrispondenza del criterio B.2 della valutazione di merito (par.6.2 dell’Avviso) era evidentemente un refuso, che si è provveduto a eliminare. Il punteggio aggiuntivo verrà assegnato in presenza di un cofinanziamento superiore al 20% richiesto in relazione alle prime 3 macrovoci del piano finanziario.

Il 20% di cofinanziamento può essere costituito dalla quota parte del costo del personale?

Il costo del personale interno può concorrere in quota parte al 20% di cofinanziamento privato obbligatorio previsto per la redazione o implementazione del Piano (macrovoci A, B e C).
Il calcolo della quota parte dev’essere effettuato considerando i seguenti elementi del costo del lavoro: RAL (Retribuzione annua lorda, comprensiva degli oneri previdenziali e ritenute fiscali a carico del lavoratore) + DIF (retribuzione differita: rateo TFR, 13ma, 14ma) + OS (oneri sociali e fiscali a carico del datore di lavoro, non compresi in busta paga). La sommatoria di questi elementi dovrà essere divisa per il monte/ore annuo contrattuale. Il coefficiente orario così ottenuto andrà moltiplicato per il numero di ore da rendicontare e suffragato dalle buste paghe pertinenti, nonché dalle modalità dettagliate applicate per il complessivo calcolo.

La quota obbligatoria di cofinanziamento del 20% può essere costituita dal costo sostenuto dall’impresa per la partecipazione del personale alle attività di formazione?

No. Il contributo privato obbligatorio è sul 20% delle prime tre macrovoci di spesa. Nulla tuttavia impedisce un cofinanziamento aggiuntivo a quello obbligatoriamente previsto, che sarà valutato dalla commissione di merito I sensi di quanto prevsto dall’art.6, par. 2 dell’Avviso. 

Dove può essere indicato il costo del personale interno che concorre alla quota di cofinanziamento?

Può essere indicato in corrispondenza della voce “Risorse Interne” della macrovoce A del Piano Finanziario.
La quota parte sostenuta dal cofinanziamento privato sarà precisata nella terza colonna, dedicata, appunto, alla cofinanziamento provato. Se, pertanto, si intende attribuire al cofinanziamento privato tutta la spesa del personale interno dedicato alla redazione del Piano, la relativa spesa sarà indicata sia nella prima colonna che nella terza, mentre si lascerà a 0,00 la corrispondente riga destinata all’indicazione del contributo pubblico alla spesa.

Nella compilazione del piano finanziario la percentuale nella colonna % di aiuto deve essere inserita dall'azienda (tenendo conto un minimo di 20% di cofinanziamento obbligatorio privato per le voci A-B-C, fino ad arrivare ad un massimo 80%)?

No. L’azienda dovrà rispettare il cofinanziamento obbligatorio e i massimali di spesa previsti per le macrovoci A e B. Il calcolo della percentuale verrà fatta in sede istruttoria per valutare l’ammissibilità nonché l’eventuale attribuzione di un punteggio aggiuntivo in fase di valutazione di merito qualora il piano preveda un cofinanziamento privato maggiore di quello obbligatoriamente previsto
 

Nelle rispettive colonne contributo privato (a carico dell'azienda) e contributo pubblico (a carico della Regione) si dovrà inserire la suddivisione del totale della percentuale di aiuto inserita (tra 20% e 80% per le voce A-B-C)?

No, non vanno inserite le percentuali ma gli importi da attribuire al cofinanziamento pubblico e al cofinanziamento privato per ciascuna delle voci di spesa previste nel Piano. Se ad esempio, nella prima colonna è stata indicata una spesa di 2.000,00 euro per il piano di comunicazione, nella seconda  e nella terza colonna andranno inserite, rispettivamente,  la quota parte di queste 2.000,00 euro richieste come contributo pubblico e la quota parte che si intende sostenere col finanziamento privato, avendo cura di rispettare la percentuale di cofinanziamento obbligatorio prevista sulle prime tre macrovoci di spesa, nonché i massimali di spesa previsti sulla macrovoce A e sulla macrovoce B.
 

Cosa si intende nello specifico in relazione alle voci di spesa “piano di comunicazione e servizi e forniture connesse” della macrovoce B- Comunicazione e informazione del Piano di Innovazione Family friendly?

Le spese ammissibili di cui alla macrovoce B fanno riferimento al costo di un piano per la divulgazione del Piano d’Innovazione Family friendly ed ai servizi e forniture connesse per realizzarlo. A titolo esemplificativo: spese per consulenze esterne/risorse umane interne per la redazione del piano di comunicazione, spese dei mezzi di comunicazione acquisiti per la divulgazione, spese per la stampa di brochure, etc..

Le attrezzature, i mobili, gli arredi e le soluzioni ICT di cui alla macrovoce C - Realizzazione degli investimenti del Piano di Innovazione Family friendly devono essere localizzate all’esterno o possono anche essere installate/utilizzate presso la sede?

I beni, materiali o immateriali, acquisiti devono essere localizzati secondo le previsioni del Piano d’Innovazione Family friendly, coerentemente con le misure di flessibilità oraria e/o organizzativa che si intende implementare.

Le attrezzature, i mobili, gli arredi devono essere localizzati in azienda o possono essere forniti ai dipendenti per favorire lo smartworking?

Possono senza dubbio essere forniti ai lavoratori e lavoratrici dell’impresa per lavorare in smart working.

I “mobili e arredi” di cui alla macrovoce C - Realizzazione degli investimenti del Piano di Innovazione Family friendly sono riferibili alle postazioni degli eventuali dipendenti in telelavoro e/o alla struttura aziendale?

I beni acquisiti devono essere localizzati in maniera coerente alle previsioni del Piano d’Innovazione Family friendly. Pertanto, qualora il Piano preveda l’implementazione di strumenti di flessibilità organizzativa (telelavoro, smart working) costituirà spesa ammissibile l’acquisto di mobili e arredi connessi alle postazioni di telelavoro/smart working; qualora il piano preveda l’implementazione di altro tipo di flessibilità, tale voce di spesa potrà essere considerata ammissibile se ad essa strettamente funzionale (la previsione della introduzione di una flessibilità dell’orario dedicato alla pausa pranzo, ad es., non giustificherebbe l’acquisto di mobili e arredi).

È corretto escludere delle voci di spesa ammissibili i software in modalità SAAS di cui alla lettera C) delle macrovoci di spesa o è un refuso? Investimenti in servizi cloud quali ad esempio sistemi di project management, CMS (sistemi di gestione dei contenuti), programmi per la contabilità, e-commerce, CRM (Customer Relationship Management) sono in molti casi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi dell’avviso.

È corretto escluderli in quanto i software, ai fini dell’investimento, non si differenziano per modalità di fruizione on-line/off-line, ma per tipologia di costo d’acquisizione. Nei servizi Saas il costo rappresenta un costo di gestione, pertanto, non ammissibile; nell’acquisto di licenze software il costo rappresenta un attivo immateriale ammortizzabile, pertanto, ammissibile.

Possono rientrare nel progetto "Software e soluzioni ICT" per attività di gestione da remoto di ecommerce, magazzino e contabilità?

I software, ai fini dell’investimento, e dunque dell’ammissibilità della spesa, si differenziano per modalità tipologia di costo d’acquisizione. Nei servizi SaaS il costo rappresenta un costo di gestione, pertanto, non ammissibile; nell’acquisto di licenze software il costo rappresenta un attivo immateriale ammortizzabile, pertanto, ammissibile. L’ammissibilità dei software gestionali è pertanto connessa alla loro natura. Saranno inammissibili se SaaS, ammissibili se connessi all’acquisto di licenze.

In riferimento alla macrovoce voce C, è possibile includere l’acquisto di gestionali aziendali?

L’ammissibilità dei software gestionali è connessa alla loro natura. Saranno inammissibili se SaaS, ammissibili se connessi all’acquisto di licenze.

ll piano da attivare può riguardare l'acquisto di attrezzature informatiche per l'attuazione di Smart Working/Flessibilità attraverso l'utilizzo di Software con contratto in abbonamento mensile/annuale (Tipo Google G Suite, Teamviewer, ecc)?

Non sono ammissibili spese per l’acquisto di software rientranti nella tipologia Saas.

Per lo smart working è agevolabile l'acquisto di licenze software con scadenza annuale 12 mesi ? (Non servizi Cloud SAAS ma licenze non perpetue ma temporali)

L’acquisto di licenze software rientra nella voce di spesa ammissibile “Software e soluzione ICT” prevista alla macrovoce C delle spese ammissibili (art.4 dell’Avviso).

Sono ammissibili le spese per Licenze software, Firewell ecc.?

L’acquisto di licenze software rientra nella voce di spesa ammissibile “Software e soluzione ICT” prevista alla macrovoce C delle spese ammissibili (art.4 dell’Avviso). La medesima macrovoce consente l’acquisto di Software e soluzioni ICT escluse le modalità SaaS.

Sono ammissibili le spese per le attrezzature informatiche (Pc, stampanti,ecc.)?

Sì, si tratta di voci di spesa ammissibili rientranti nella macrovoce C- Realizzazione degli investimenti del Piano di Innovazione Family friendly.

Tra i costi finanziabili rientrano anche la realizzazione di una piattaforma telematica e l’abbonamento con piattaforma online per rilevare presenze personali in cloud telematicamente?

Le spese relative all’acquisto di una piattaforma informatica sono ammissibili. L’abbonamento non è una spesa ammissibile.

I costi di realizzazione di un sito internet e dei canali social rientrano tra le spese finanziabili?

Solo se strettamente funzionali al  Piano d’Innovazione Family friendly, e dunque alla implementazione delle misure di flessibilità oraria e/o organizzativa che si intende introdurre. 

Nel caso di una società esercente l’attività di commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software, per la realizzazione degli investimenti del Piano di Innovazione Family friendly, nel caso in cui intenda acquistare PC, software e soluzioni ICT, nel rispetto delle modalità previste dall’art.4 del bando, devono necessariamente rivolgersi a fornitori esterni o possono produrre delle autofatture?

È ammissibile l’acquisto solo da fornitori esterni nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso e dalle Linee guida alla rendicontazione. 
 

Una PMI A partecipa al capitale sociale di una startup al 70%. La stessa startup è partecipata per il restante 30% da altra società B che realizza attività di formazione. Si chiede se sia possibile che A presenti un piano di innovazione in cui le spese per la formazione siano consulenze fornite da B.

Non sono ammissibili le spese relative a consulenze prestate da società collegate o associate alla proponente. 

L’ammissibilità è prevista sia per il leasing finanziario, quello cioè che prevede il riscatto del bene sia per il leasing operativo , quello cioè che di norma non prevede il riscatto ma solo la restituzione del bene o la richiesta di sostituzione?

 Il Leasing  è ammissibile nei limiti consentiti dall’art. 19 del DPR 22/2018.

L’ammissibilità dei canoni di leasing   è limitata ai canoni per pagamenti sostenuti,   secondo il disposto della lettera b) dell’art.19 del DPR 22/2018, dal soggetto beneficiario del finanziamento e  utilizzatore dei beni in leasing  entro il termine massimo dei 18 mesi dalla sottoscrizione del Disciplinare, escluse le altre spese connesse al contratto tra cui tributi interessi, etcc. e esclusi  i canoni in scadenza successivi alla conclusione del piano?

E’ ammessa la sola spesa dei canoni  leasing per la durata del progetto come indicato nell’allegato B.
 

Per gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria (leasing) , NON è applicabile il disposto dell’art. 19 lettera a) del DPR 22/2018 che prevede che  il contributo venga  erogato secondo la modalità di concessione tramite concedente, cioè quello che prevede che  l’aiuto sia  versato direttamente al concedente ( intermediario) e poi trasferito  interamente a vantaggio dell’utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni?

Il contratto di leasing è equiparabile ad un contratto di locazione ad esclusione della quota di riscatto e degli oneri finanziari, amministrativi e bancari ad esso collegato che non sono ammessi
E’ ammessa la sola spesa dei canoni  per la durata del progetto come indicato nell’allegato B.
 

Per la formazione del personale destinatario del Piano di Innovazione è possibile ricorrere a un ente di formazione? Dove vanno indicati i costi relativi alle all’Ente di formazione incaricato?

Ai sensi della circolare n.2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro, la delega ad un soggetto terzo è ammissibile a condizione che:
- si tratti di apporti integrativi e/o specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta;
- che la prestazione abbia carattere di occasionalità o di comprovata urgenza;
- il valore complessivo delle attività delegate non superi il 30% dell’importo progettuale.
I costi relativi all’Ente di formazione andranno inseriti  alla voce  Consulenze di cui alla Macro Voce D.
 

Il formatore, possessore di P.IVA e Laurea Magistrale in Psicologia del lavoro, deve avere caratteristiche particolari (es. nessun collegamento e/o legame di parentela con i legali rappresentanti o appartenere ad un ente accreditato per poter effettuare la consulenza e formazione?

No.

Quali caratteristiche deve avere il formatore?

Deve essere in possesso di comprovata esperienza professionale e/o di docenza nelle materie oggetto di formazione.

Nel caso di partecipazione all'avviso da parte dei professionisti, nell'ambito della macrovoce A – Risorse umane interne e della macrovoce D - formazione, come deve essere calcolato il costo del personale partecipante se dovesse essere il professionista unico partecipante?

Nel caso di soggetto proponente privo di personale dipendente non è possibile esporre a rendicontazione il relativo costo.

Nelle spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione possono essere inserite anche quelle per eventuali tutor e altre figure attinenti all'attività formativa?

Sì.

Tutte le voci di spesa presenti nel punto C (Attrezzature, Mobili ed arredi, Software) rientrano nelle modalità di spesa di cui alla voce di Linee guida rendicontazione "Materiali e forniture" per le quali sono necessarie i 3 preventivi. Nelle linee guida non si fa riferimento al limite unitario inferiore a 516,46 euro. Quindi l'acquisto di un bene unitario maggiore di 516,46 euro puo' essere rendicontato per intero nel punto C?

Sì.

Per le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione è necessario attenersi alle Linee Guida per il Monitoraggio e la rendicontazione dei Soggetti Beneficiari, sezione Consulenze?

Sì. Ai fini della corretta attribuzione della fascia di costo si rimanda alle Linee guida alla rendicontazione.
 

In linea con le precauzione COVID per l’attività formativa stiamo individuando una sala adeguata. Tale spesa puo’ rientrare nella voce  Materiali e forniture? Oppure dove? Vanno richiesti i 3 preventivi?

No, non si tratta di una spesa ammissibile.
 

Per l’acquisto di materiale di cancelleria vanno richiesti i 3 preventivi?

Sì vanno richiesti i 3 preventivi.

Nel richiedere i preventivi per le postazioni di SW stiamo valutando l’acquisto di postazioni fisse desktop e postazioni mobili (portatili), sono entrambi ammissibili?

Sì se strettamente funzionali al  Piano d’Innovazione Family friendly,dando per assodato che la richiesta non riguardi la dotazione di postazioni aziendali - che si presume essere già presenti  - e che sia, pertanto, giustificata la necessità di dotare il personale in sw sia del portatile che della postazione fissa. Altrimenti no.

La presente per richiedere chiarimenti in merito alla rendicontazione delle spese afferenti il Piano di Innovazione Family Friendly.Ove si trattasse di un libero professionista in regime agevolato (es. forfettario), che in quanto non detrae l’iva, la stessa potrebbe rientrare tra gli importi rendicontabili?

Ai sensi dell’art. 69, paragrafo 3, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’Imposta sul valore aggiunto (IVA), realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
Qualora l’IVA sia una spesa recuperabile da parte del Beneficiario, i costi del bene o servizio devono essere rendicontati al netto dell’IVA.
 

Cosa si intende per ammortamenti, materiali e forniture di cui alla macrovoce di spesa D) - Formazione al Piano di Innovazione Family friendly?

La macrovoce D accoglie, oltre alle spese relative ai formatori, i costi di gestione dell’intervento formativo, in cui rientrano, ad es., le quote di ammortamento di beni che, già in uso aziendale, vengono utilizzati protempo per la realizzazione dell’attività formativa, o i materiali e le forniture strettamente connesse all’intervento formativo.

E’ possibile comprendere all’interno della macrovoce “C. Realizzazione degli investimenti del Piano di Innovazione Family friendly” le spese relative al potenziamento della rete internet (spese di installazione fibra) necessaria per poter gestire le attività in smart working. Inoltre, è possibile nel periodo di durata del piano comprendere anche le spese di manutenzione della rete stessa?

No, non sono spese ammissibili.

Dove possono essere eventualmente inserite le spese per il personale amministrativo addetto ad es. alle funzioni di segreteria organizzativa e rendicontazione delle spese?

Alla macrovoce A del piano finanziario. 

Nell’ambito della macrovoce di spesa C per la Realizzazione degli Investimenti del Piano Family Friendly, nella sottovoce “Software e soluzioni ICT, ad esclusione delle soluzioni fornite in modalità SaaS”, è ammissibile la spesa per l’implementazione di soluzioni software o ICT customizzate e/o realizzate ad hoc, che di fatti rappresenta un attivo immateriale ammortizzabile per l’azienda?

E’ ammissibile se non si tratta di soluzioni fornite in modalità SaaS. 

La spesa in favore di un consulente che installi ed adatti alle esigenze aziendali un software gestionale open source è ammissiible? In alternativa, sarebbe ammissibile la spesa per l'acquisto di un abbonamento/licenza del software on line denominato "wrike"?

La spesa in favore di un consulente che installi ed adatti alle esigenze aziendali un software gestionale open source non rientra tra quelle ritenute ammissibili ai sensi dell’art.4 dell’Avviso. La spesa per l'acquisto di un abbonamento/licenza del software on line denominato "wrike" è ammissibile se non si tratta di soluzioni fornite in modalità SaaS. 

Un'azienda può usufruire dello Smart Working, imputando il costo di locale dell'Impact Hub della Fiera del Levante solo per 6 dipendenti su 12, posto che questi 6 hanno residenza lontano dai locali aziendali situati a Monopoli (Ovvero Trani e Nord barese)?

No, tale costo non reintra tra le spese ammissibili previste all’art.4 dell’Avviso.

Nei costi relativi alle attrezzature sono compresi eventuali costi di assistenza, eventualmente limitati al periodo di realizzazione del Piano?

No, l’Avviso finanzia l’acquisto di Software e soluzioni ICT escluse le modalità SaaS, non i costi di assistenza.

Sono consentiti gli acquisti online dei macchinari?

Sì, a condizione che vengano emesse fatture ovvero qualsiasi titolo di spesa fiscalmente valido in base alla normativa vigente che siano titolo definitivo (non saranno valide acquisti sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai fini fiscali) e che sia rispettato quanto previsto al paragrafo 5 delle Linee Guida di rendicontazione approvate con D.D. n.478 del 16/06/2020 (pubblicata sul BURP n.89 del 18/06/2020) in merito all’acquisto di beni e servizi (ivi inclusa la presenza della documentazione inerente la selezione del fornitore), cui si rimanda.

E’ ammissibile il potenziamento della rete internet (es.: da ADSL a fibra ottica)?

No, non rientra tra le spese ammissibili. 

Quali sono i beni ammissibili alla voce “leasing”?

Il leasing è ammissibile a condizione che risulti comprovata la sua convenienza economica rispetto  ad altre forme contrattuali di utilizzo del bene relativamente alle spese indicati alla macrovoce C.

La spesa per scanner documentali da allocare nei reparti è ammissibile?

Sì, coerentemente con le misure di flessibilità oraria e/o organizzativa che si intende implementare

Le spese per sistemi ICT (storage per l archiviazione sicura della documentazione digitale + firewall VPN per ridondanza ) sono ammissibili?

L’ammissibilità dei software gestionali è connessa alla loro natura. Saranno inammissibili se SaaS, ammissibili se connessi all’acquisto di licenze.

Sono ammissibili le spese per consulenza ICT e personalizzazione di sistemi di archiviazione documentale e gestione Intranet aziendale utilizzando tecnologie software open source?

No, questo tipo di spesa non rientra tra quelle ritenute ammissibili ai sensi dell’art.4 dell’Avviso.

La spesa sostenuta per software open source è ammissibile?

L’ammissibilità dei software gestionali è connessa alla loro natura. Saranno inammissibili se SaaS, ammissibili se connessi all’acquisto di licenze.

Sono ammessi gli acquisti di hardware e software da società i cui soci sono gli stessi della società che partecipa al bando (chiaramente con altra partita iva)?

No

I servizi di connettività sono ammessi a beneficio?

No

Con rif. al piano finanziario lettera D-Formazione, per spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione in aula si intendono i costi di formatori interni ?

Sì, se trattasi di personale dipendente. Altrimenti andranno rendicontate come costi di consulenza. Sulle modalità di rendicontazione si rimanda a quanto previsto nelle Linee Guida per il Monitoraggio e la rendicontazione dei Soggetti Beneficiari approvate con DD n.478 del 16/06/2020 (pubblicata sul BURP n.89 del 18/06/2020) scaricabili al seguente link https://por.regione.puglia.it/it/web/por/-/piano-di-innovazione-family-friendly-nelle-pmi-approvazione-schema-disciplinare-e-linee-guida-1.

È possibile affidare tutta la formazione cumulativamente a un ente di formazione, lasciando che sia questo a organizzare la formazione, retribuire i docenti, i tutor eccetera?

Ai sensi della circolare n.2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro, la delega ad un soggetto terzo è ammissibile a condizione che:
- si tratti di apporti integrativi e/o specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta;
- che la prestazione abbia carattere di occasionalità o di comprovata urgenza;
- il valore complessivo delle attività delegate non superi il 30% dell’importo progettuale.
 

La formazione deve essere erogata da un ente accreditato dalla Regione?

Non necessariamente. 

Dove si può inserire la voce di spesa dei docenti incaricati della formazione?

Può essere inserita in corrispondenza della voce “Spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione”, di cui alla macrovoce D del Piano Finanziario.

Le misure specifiche di accompagnamento e formazione sono da intendersi, in via esclusiva, specifiche rispetto alle misure di flessibilità e agli strumenti da utilizzare che si intendono attivare nel piano (es. formazione sul telelavoro in riferimento a normativa specifica, strumenti informatici e digitali, etc)?Oppure è possibile prevedere anche azioni di formazione e accompagnamento che riguardano anche, per es., la nuova cultura organizzativa che il piano evidentemente implica se attivo specifiche misure di flessibilità o nuove forme di lavoro collaborativo e a distanza a favore della conciliazione, e che fanno leva su aspetti meno tangibili (l'adesione valoriale al piano proposto, la motivazione ad esserne parte attiva, la capacità di visione dell'impresa, ecc.) ma imprescindibili, dal nostro punto di vista.

E’ assolutamente possibile prevedere azioni di formazione e accompagnamento che abbiano la funzione di “preparare il terreno” alla introduzione delle misure.

La formazione in materia di sicurezza sul lavoro è una spesa ammissibile?

Assolutamente no. Ai sensi dell’art.31 del Reg. n. 651/2014, non sono concessi aiuti per attività di formazione organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria. Nella redazione del Piano e nella descrizione dei contenuti della formazione (qualora il Piano preveda attività di formazione) si deve tenere presente che la formazione obbligatoria non può essere inclusa nel calcolo delle spese presenti nel piano finanziario.

Per costo polizza fidejussoria si intende la polizza da fornire eventualmente alla Regione Puglia da parte del soggetto beneficiario del fondo?

Si

Il costo per la polizza fideiussoria a quale tipo di polizza deve essere riferibile, quali rischi deve coprire la stessa?

Si rimanda a quanto previsto all’art. 7 dell’Avviso. 

A differenza di altri avvisi non vedo obbligo di presentazione di preventivi in sede di ammissione, ma solo di rendicontare successivamente le spese; è corretto?

Si è corretto, non è prevista la presentazione di preventivi, il valore di congruità dei costi è effettuato sulla base della valutazione di merito (par. 6.2 avviso, criterio B.1) del Piano d’Innovazione Family friendly proposto.

All’interno del Piano Finanziario – Macrovoce D, il costo dei dipendenti interessati alla formazione può rientrare nella voce “Costo del personale partecipante”, quindi essere finanziato al 100%? In caso affermativo, per la rendicontazione dovranno essere presentate le buste paga con i relativi pagamenti oppure altro?

Il costo delle risorse umane impegnato in formazione è finanziato al 100% per le sole ore in cui il dipendente segue la formazione prevista dal progetto. Il costo è costituito da quota parte della busta paga, segue la verifica ordinaria di qualunque rendicontazione a costi reali: giustificativo (busta paga); documento di pagamento (bonifico); analisi della congruità del costo rendicontato rispetto alle ore di formazione.

La formazione, anche in considerazione della emergenza sanitaria in corso, può essere effettuata “a distanza” con la modalità sincrona? È consentito l’uso di una piattaforma per la formazione a distanza?

Tutti i servizi connessi alla formazione sono finanziati 100% e spesabili nella macrovoce D, che include Spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione e Costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione (Spese di viaggio - Materiali e forniture – Ammortamenti – Consulenze - Costo del personale partecipante - Polizza fidejussoria).

Ci sono dei parametri da rispettare per il calcolo del costo dei servizi di consulenza? (i.e. tabella dei costi di servizi di consulenza specialistica altri bandi regionali, come Innonetwork)?

Si rimanda a quanto previsto nelle Linee Guida per il Monitoraggio e la rendicontazione dei Soggetti Beneficiari approvate con DD n.478 del 16/06/2020 (pubblicata sul BURP n.89 del 18/06/2020) scaricabili al seguente link https://por.regione.puglia.it/it/web/por/-/piano-di-innovazione-family-friendly-nelle-pmi-approvazione-schema-disciplinare-e-linee-guida-1.

Il costo delle risorse umane interne è riferito al costo aziendale (RAL, il TFR e i contributi INPS e INAIL, ecc. a carico del datore di lavoro calcolati per ogni dipendente su base annua) del dipendente impegnato nella attività di redazione del sopracitato Piano in relazione all'impegno occorso nei limiti Max 10% di C+D del Piano Finanziario?.

Per la rendicontazione a "costi reali" l'azienda beneficiaria deve raccogliere il costo orario di ciascun formatore/consulente messo a disposizione dalla Società incaricata mediante richiesta della busta paga?

No, è necessaria la fattura della società di consulenza incaricata. A tale riguardo si ritiene opportuno richiamare i limiti di ammissibilità posti dalla Circolare 2/2009 in merito alla delega a soggetti terzi, ovvero che:
- si tratti di apporti integrativi e/o specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta;
- che la prestazione abbia carattere di occasionalità o di comprovata urgenza;
- il valore complessivo delle attività delegate non superi il 30% dell’importo progettuale.

Sono ammissibili le spese per la formazione erogata da soci amministratori di una società in nome collettivo iscritti nel “Libro Unico del Lavoro”?

Ai sensi della Circolare n. 2 del 2/02/09 del Ministero del Lavoro i dipendenti e soci amministratori dell’impresa beneficiaria non possono svolgere attività di consulenza

Ci sono dei parametri di costo orario da rispettare per le attività di formazione (mi riferisco ai compensi dei docenti)?

E’ possibile fare riferimento alla circolare n.2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro, che norma i massimali di spesa delle consulenze connesse alla formazione.

E’ previsto un parametro di costo per la presentazione di un progetto rapportato al numero dei dipendenti?

Non sono stati previsti parametri di costo stante l’estrema variabilità delle proposte progettuali che possono essere presentate.

Tra le spese ammissibili per la formazione risulta esserci il contributo per il personale, come va calcolato?

Le spese ammissibili sono tutte calcolate a costi reali, pertanto, anche per il personale sarà utilizzata questa metodologia. Il calcolo dev’essere effettuato considerando i seguenti elementi del costo del lavoro: RAL (Retribuzione annua lorda, comprensiva degli oneri previdenziali e ritenute fiscali a carico del lavoratore) + DIF (retribuzione differita: rateo TFR, 13ma, 14ma) + OS (oneri sociali e fiscali a carico del datore di lavoro, non compresi in busta paga). La sommatoria di questi elementi dovrà essere divisa per il monte/ore annuo contrattuale. Il coefficiente orario così ottenuto andrà moltiplicato per il numero di ore da rendicontare e suffragato dalle buste paghe pertinenti, nonché dalle modalità dettagliate applicate per il complessivo calcolo.

Un'azienda può spesare l'acquisto di una piattaforma di comunicazione elettronica per la realizzazione di una fiera on line, ovviando ai problemi di sicurezza e di presenza fisica delle persone in uno stesso ambiente di lavoro, venendo incontro anche alle esigenze di conciliazione vita lavoro dei loro dipendenti?

No, non sarebbe una spesa ammissibile in quanto finalità dell’Avviso non è l’organizzazione di fiere o altra tipologia di eventi ma l’implementazione di modalità di organizzazione del lavoro basate sulla flessibilità oraria e/organizzativa a beneficio dei lavoratori e delle lavoratrici dell’impresa.

In molti allegati nella sezione dei dati del legale rappresentante viene richiesta la PEC; nel caso il legale rappresentante non la possedesse, è possibile inserire la pec della società o si deve necessariamente richiederla?

Assolutamente sì. È possibile utilizzare la PEC della società.

Inoltre vorrei sapere cosa si intende per “Isole di lavoro”.

Le Isole di Lavoro sono uno strumento di flessibilità oraria che consente di dividere i lavoratori che svolgono
la stessa tipologia di mansione in gruppi (Isole di lavoro), cui è affidatala responsabilità di organizzarsi
autonomamente nella copertura della turnistica programmata. Tale strumento, diffuso ad esempio nei
supermercati, consente di garantire il servizio e, al contempo, di lasciare ai lavoratori una maggiore flessibilità negli orari di lavoro, che non dovranno essere uguali per tutti.

Quali sono le tempistiche per avere le risorse?

Le candidature saranno istruite in ordine cronologico di arrivo. In caso di ammissibilità al finanziamento, il
Piano di Innovazione presentato viene approvato con determinazione dirigenziale e si procede alla
sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e impresa beneficiaria. Ai sensi dell’art. 7
dell’Avviso, una prima tranche di risorse sarà erogata, a titolo di anticipazione, pari al 40% del contributo
provvisorio assegnato, previa presentazione di quanto indicato dettagliatamente nelle Linee Guida per il Monitoraggio e la rendicontazione dei Soggetti Beneficiari approvate con DD n.478 del 16/06/2020 (pubblicata sul BURP n.89 del 18/06/2020) scaricabili al seguente link  https://por.regione.puglia.it/it/web/por/-/piano-di-innovazione-family-friendly-nelle-pmi-approvazione-schema-disciplinare-e-linee-guida-1

Sono ammessi i costi per i servizi di conciliazione? Ad esempio per la realizzazione di mensa aziendale, asilo nido, etc.?

No. L’Avviso non finanzia misure di welfare aziendale.

In virtù del Temporary Framework pubblicato dalla UE, si chiede se effettivamente il limite delle agevolazioni in Regime De Minimis verrà considerato incrementato a 800.000 euro in luogo dei 200.000 convenzionalmente stabiliti dal Reg. 1407/2013.

Il Temporary Framework adottato dalla CE - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01) prevede: “aiuti in forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni fino 800 mila euro ad impresa, svincolati dalla realizzazione di investimenti e senza limitazioni territoriali e dimensionali”. Riguarda, pertanto, misure di aiuto per l’emergenza COVID-19 che dovranno essere preventivamente notificate alla Commissione Europea, che, sulla base dell’art. 107.3(b) TFUE e delle condizioni stabilite dalla Comunicazione, garantirà la rapida adozione delle relative decisioni di autorizzazione. Il riferimento è dunque a nuovi regimi di aiuto non in de minimis e non collegati al Regolamento Generale di Esenzione (651/2014) che gli Stati Membri possono adottare previa notifica ed approvazione della CE.

Con quali modalità possono essere effettuati i pagamenti?

Tutti i pagamenti effettuati dall’Impresa beneficiaria dovranno essere effettuati attraverso bonifici bancari o altri  strumenti strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni e tutte le transazioni finanziarie dovranno essere effettuate avvalendosi di un conto corrente dedicato di cui avvalersi per la movimentazione finanziaria attinente il progetto. Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto indicato dettagliatamente nelle Linee Guida per il Monitoraggio e la rendicontazione dei Soggetti Beneficiari approvate con DD n.478 del 16/06/2020 (pubblicata sul BURP n.89 del 18/06/2020) scaricabili al seguente link  https://por.regione.puglia.it/it/web/por/-/piano-di-innovazione-family-friendly-nelle-pmi-approvazione-schema-disciplinare-e-linee-guida-1.

Serve un conto corrente dedicato? Sono disponibili delle linee guida per la rendicontazione?

L’Art. 13 dell’Avviso (Obblighi dei Soggetti beneficiari) prevede l’obbligo di  adottare un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata nella gestione di tutte le transazioni relative all’operazione cofinanziata a valere sulle risorse del PO. Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto indicato dettagliatamente nelle Linee Guida per il Monitoraggio e la rendicontazione dei Soggetti Beneficiari approvate con DD n.478 del 16/06/2020 (pubblicata sul BURP n.89 del 18/06/2020) scaricabili al seguente link  https://por.regione.puglia.it/it/web/por/-/piano-di-innovazione-family-friendly-nelle-pmi-approvazione-schema-disciplinare-e-linee-guida-1.

Possono accedere al bando anche le aziende costituite successivamente alla data di pubblicazione dello stesso bando (start up non innovative)?

Sì. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

Ove si realizzasse un risparmio di spesa in un capitolo, le somme “risparmiate” potrebbero essere rendicontate in un altro capitolo?

No.

Ove si trattasse di ditte individuali o liberi professionisti non tenuti alla redazione del Bilancio di esercizio (approvato e depositato alla CCIAA), entro il termine di 30 gg dalla data di sottoscrizione del Disciplinare, bisognerebbe presentare l'ultima dichiarazione dei redditi completa di ricevuta di invio, in luogo dell'ultimo Bilancio di esercizio approvato e depositato alla CCIAA?

Sì.

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