Titolo II Capo 6 Circolante (art. 21 dell’Avviso)

Quando partecipare

dal 05/06/2020 al 08/01/2021
Opportunità scaduta

Nel contesto del Titolo II Capo 6, è stato integrato l’articolo 21 dell’Avviso pubblico, adottato per far fronte alle esigenze delle imprese derivanti dalle ripercussioni economiche causate dall’emergenza epidemiologia Covid-19.

L'Avviso pubblico è finalizzato all’attivazione di nuova finanza da destinare alle immediate necessità derivanti dall’esigenza di assicurare la ripresa delle attività economiche a seguito del fermo imposto dalla condizione emergenziale e vuole garantire la continuità dell’operatività aziendale e la salvaguardia dell’occupazione.

Le disposizioni dell’art. 21 sono conformi all’approvazione dell’Aiuto di Stato SA. 57021-Italia-Covid19 regime quadro del 21 maggio 2020 da parte della Commissione europea ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
 


Chi può partecipare

Micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Puglia operanti nel settore turistico che, alla data di presentazione della domanda, siano già iscritte al Registro delle Imprese.

L’elenco dei codici attività ammissibili è riportato nell’Allegato 1 dell’Avviso.

Il finanziamento bancario sulla base del quale sarà calcolata l’agevolazione regionale, deve essere finalizzato a coprire carenze di liquidità generate dai danni causati dall’epidemia Covid-19. Potranno essere considerati validi i finanziamenti deliberati successivamente all’entrata in vigore del Decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020. 
 

Cosa finanzia

  • Spese di funzionamento,
  • costi derivanti dalla gestione dell’attività d’impresa

L’importo di ogni singola operazione di mutuo, su cui verrà calcolata la sovvenzione diretta, non dovrà essere inferiore a 30.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro, indipendentemente dall’ammontare complessivo del mutuo concesso che potrà anche essere superiore a 2.000.000 di euro. Il mutuo bancario dovrà avere una durata minima di 24 mesi e almeno 12 mesi di preammortamento.

L’aiuto sarà erogato in forma di sovvenzione diretta determinata nella misura del 20% dell’importo di un nuovo finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore accreditato finalizzato a coprire carenze di liquidità legate a danni causati dall’epidemia Covid-19. Tale aiuto potrà essere pari al 30% per tutte le imprese che assumeranno l’impegno ad assicurare nell’esercizio 2022 i livelli occupazionali in termini di ULA (unità lavorative annue) riferiti all’esercizio 2019. La sovvenzione diretta del 30% potrà essere richiesta esclusivamente da Soggetti proponenti che abbiano avuto occupati in termini di ULA nell’esercizio 2019.

Gli aiuti sono cumulabili con altri eventuali strumenti emergenziali di cui alla Comunicazione della Commissione n. 1863/2020 e successive modifiche e integrazioni, fino al raggiungimento della soglia di 800.000 euro.

 

Contributo massimo per progetto
Fino a 2.000.000 €
Risorse totali disponibili
50.000.000 €

Come partecipare

Le imprese possono presentare le domande di agevolazione alla banca (soggetto finanziatore) alla quale chiedono il finanziamento o a un Cofidi.

La banca deve deliberare il finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda entro 2 mesi dalla data di creazione della pratica.

Le banche ed i Confidi devono essere accreditati per la misura Titolo II. Nella sezione dedicata all'Avviso pubblico Titolo II Tusrismo Capo 6 sul portale Sistema Puglia è presente l’elenco dei soggetti accreditati.

La domanda di agevolazione può essere presentata dal soggetto finanziatore solo tramite procedura telematica dal 5/06/2020 al 31/12/2020, salvo esaurimento fondi.

Per la presentazione della domanda di agevolazione devono essere prodotti i seguenti documenti

  • Allegato A Circolante: destinazione del finanziamento con indicazione dei dati anagrafici, dell’unità operativa e legale del soggetto proponente.
  • Allegato B Circolante: autocertificazione da parte dell’impresa con cui attesta di aver subito perdite di fatturato o incrementi di costi in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa) firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o dal titolare.
  • Allegato C Circolante, domanda del proponente, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o dal titolare, contenente, nel caso di richiesta di sovvenzione pari al 30%, l’impegno al mantenimento dei livelli occupazionali riferiti all’esercizio 2019.
  • Allegato D Circolante firmato digitalmente dal soggetto finanziatore.
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante/titolare attestante la dimensione di impresa.
  • Autocertificazione attestante che il soggetto proponente non si trovava già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019. 
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante/titolare attestante il rispetto degli obblighi contributivi.
  • Contratto di finanziamento, finalizzato alla copertura di carenze di liquidità legate all’emergenza epidemiologica Covid-19.
  • Documentazione attestante l’avvenuta erogazione del finanziamento.

 

Opportunità scaduta

Ho ottenuto un prestito dalla banca garantito con le risorse previste dal Decreto Liquidità. Posso chiedere il finanziamento del Titolo II Circolante?

Si. Gli aiuti di cui Titolo II circolante sono cumulabili con altri eventuali strumenti emergenziali di cui alla Comunicazione della Commissione n. 1863/2020 e ss.mm.ii., fino al raggiungimento della soglia di 800.000 euro.

Se ad un’impresa è stato erogato un mutuo successivamente all’08/04/2020 per coprire carenza di liquidità può presentare domanda?

Sì. L’impresa potrà presentare domanda.

Se un’impresa ha dichiarato di impegnarsi a mantenere i livelli occupazionali del 2019, ma non riesce ad ottemperare a tale obbligo nel 2022. Cosa accade?

La Regione procederà alla revoca parziale delle agevolazioni nel limite del 10% della sovvenzione diretta e l’impresa non potrà più accedere ad agevolazioni pubbliche nei sei anni successivi.

Se un’impresa ha già ottenuto dopo l’8 aprile 2020 un finanziamento di 3.000.000 per il circolante, può presentare domanda sul Titolo II circolante?

Si, è possibile. Si ricorda che l’importo della sovvenzione sarà calcolato su 2.000.000 di euro. Il Titolo II Circolante prevede, infatti che la singola operazione di finanziamento, su cui verrà calcolata la sovvenzione diretta, non dovrà essere inferiore a 30.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro, indipendentemente dall’ammontare complessivo del finanziamento concesso.

Ho ottenuto un finanziamento di 12 mesi per il circolante, posso presentare domanda?

No, il finanziamento deve avere una durata minima di 24 mesi ed almeno 12 mesi di preammortamento.

È possibile per una stessa impresa presentare più domande per il Titolo II Circolante?

Si, è possibile, a condizione che l’impresa abbia un fabbisogno di liquidità di importo pari ai mutui bancari ricevuti e, comunque, l’entità complessiva delle sovvenzioni erogabili non dovrà superare 800.000 euro.

Ho scaricato il Bando. Sto compilando la domanda allegata. A quale indirizzo devo spedire la documentazione per richiedere un finanziamento?

La presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni del Titolo II Circolante è possibile solo on line tramite il portale Sistema Puglia. La domanda deve essere inviata telematicamente solo da una banca. Pertanto, non deve essere inviato alcun documento a mezzo posta né a mezzo e-mail.

Un’impresa ha sia l’attività di bar (ammissibile) che quella di vendita di beni di monopolio (non ammissibile). Può presentare domanda?

L'impresa può presentare domanda a condizione che richieda l’agevolazione esclusivamente per spese inerenti l’attività ammissibile.

Quali sono le spese ammissibili per il Titolo II Circolante?

Il Titolo II Circolante prevede che siano ammissibili solo ed esclusivamente spese di funzionamento. A titolo puramente esemplificativo, rientrano in tale tipologia:
a.    materie prime;
b.    servizi;
c.    Canoni di locazione;
d.    Utenze;
e.    lavoro/personale; 
f.    scorte e spese generali;
g.    rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 
h.    liquidità per finanziare crediti commerciali e vendite all’ingrosso;
i.    acquisto di dispositivi individuali di protezione.

Tutte le spese devono essere inerenti esclusivamente l’attività d’impesa e devono essere sostenute nei 12 mesi successivi all’erogazione del finanziamento bancario.

Ho pagato l’affitto nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ma la mia attività è stata chiusa in tutti questi mesi. Posso far rientrare tali spese tra quelle finanziate dalla misura Titolo II circolante?

No. Tali spese non potranno rientrare tra quelle finanziate da Titolo II circolante perché sostenute (pagate) prima della presentazione della domanda di agevolazione. Rientrano tra le spese ammissibili tutti i canoni di locazione che l’impresa paga dopo l’erogazione del finanziamento bancario.

Un'impresa che ha in corso una domanda di investimento con il Titolo II capo 3, può presentare una domanda con la misura Titolo II circolante?

Si. Il bando consente di presentare domanda per far fronte a carenze di liquidità dovute all’emergenza covid-19.

A quale periodo occorre fare riferimento per calcolare il numero di ULA dell'impresa nel rispetto della normativa comunitaria per la definizione della dimensione di impresa?

Come da definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, i dati relativi alle ULA devono essere calcolati come media dell'ultimo esercizio chiuso; per una domanda presentata nel 2020, devono quindi essere riferiti al 2019. Per le imprese di recente costituzione, i dati sull'occupazione devono essere calcolati sulla media degli ultimi 12 mesi o del periodo inferiore per le imprese costituite da meno di 12 mesi.

Un’attività professionale svolta da una società iscritta al Registro delle imprese può presentare domanda?

Si, se il codice Ateco è tra quelli ammissibili previsti nell’Allegato 1 dell’Avviso. Può presentare domanda anche il professionista non iscritto al Registro delle Imprese, ma all’albo professionale, ove previsto.

Ho un’attività di commercio al dettaglio di alimentari e il negozio non è stato soggetto ad obblighi di chiusura nel periodo dell’emergenza Covid 19. Posso comunque accedere alle agevolazioni del Titolo II circolante?

La misura è destinata alle imprese che abbiano subito perdite di fatturato o incrementi di costi in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa. Pertanto, se la sua impresa non ha subito conseguenze economiche dall’emergenza Covid-19, non può accedere alle agevolazioni del Titolo II circolante.

Ho richiesto un prestito alla banca, assistito da garanzia pubblica, previsto dal Decreto Liquidità. Posso richiedere anche le agevolazioni del Titolo II circolante

Si, le due agevolazioni sono cumulabili, fino al raggiungimento della soglia di 800.000 euro, e saranno considerati validi i finanziamenti deliberati successivamente all’entrata in vigore del Decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020.

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Per maggiori informazioni

Consulta il Burp Consulta il BURP

Sezione Formazione Professionale Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia

Responsabile di procedimento

Ermanno De Filippis

Sezione Formazione Professionale infocapo6@regione.puglia.it

Responsabile di azione

Giuseppe Pastore

Sezione Formazione Professionale 0805405934

Sezione Formazione Professionale competitivita@regione.puglia.it

Ulteriori dettagli sull'Avviso pubblico possono essere richiesti al Numero Verde 800990064 operativo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.