Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici

Quando partecipare

dal 04/04/2019 al 20/01/2020
Opportunità scaduta

L’Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici, promosso dalla Regione Puglia, ha l’obiettivo di diffondere conoscenza e valorizzare beni, istituti e luoghi di cultura nella disponibilità di qualsiasi confessione religiosa che abbia sottoscritto intese con lo Stato italiano.
 
L'iniziativa sostiene interventi per il recupero e la funzionalizzazione di infrastrutture materiali del patrimonio culturale, nel rispetto dello sviluppo ambientale e sostenibile, ed il potenziamento dell'offerta di servizi culturali, attraverso la realizzazione di laboratori, l'adeguamento tecnologico del patrimonio culturale, la creazione di strutture di servizio per la fruizione dei beni destinate alle collettività locali ed ai turisti.

I termini di presentazione delle domande di contributo sono stati prorogati dal 30/09/2019 al 20/01/2020.

 


Chi può partecipare

Enti ecclesiastici appartenenti a qualunque confessione religiosa che abbia sottoscritto intese con lo Stato italiano 

 

Cosa finanzia

  • Categoria 1: interventi concernenti beni immobili, istituti o luoghi della cultura e interventi riferibili a un bene immobile o un istituto o luogo di cultura a cui siano collegati uno o più mobili
  • Categoria 2: interventi riferibili esclusivamente a beni mobili e porzioni limitate di beni immobili, di particolare pregio artistico, storico o culturale

 

Contributo massimo per progetto
1.000.000 €
Risorse totali disponibili
20.000.000 €

Come partecipare

Pausa estiva: non è possibile inviare le domande di partecipazione tra il 24/07/ 2019 e il 27/08/2019. Le domande ricevute in questo periodo saranno considerate inammissibili.

La domanda di partecipazione va

  • prima inviata via mail PEC compilata secondo il modello dell’Allegato A all'Avviso pubblico, va inviata dall'indirizzo mail PEC del Soggetto proponente a valorizzazioneterritoriale.regione@pec.rupar.puglia.it, inserendo nell'oggetto la dicitura "Domanda di contributo - AVVISO PUBBLICO "BENI ECCLESIASTICI" POR PUGLIA 2014-2020 – AZIONE 6.7 – Categoria (indicare "Categoria 1" o "Categoria 2")"
  • poi presentata in copia originale presso la Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia, a Bari, in via Piero Gobetti, 26, dalle 9:00 alle 12:00 del primo martedì non festivo successivo alla data di invio della mail.

Alla consegna della domanda presso la Sezione, il legale rappresentante del Soggetto proponente o un suo delegato, per perfezionare la candidatura e sostenere il contraddittorio con la Commissione di valutazione, deve produrre anche tutta la documentazione indicata all’articolo 7 dell’Avviso pubblico.
 

Opportunità scaduta

Dimostrazione del titolo di proprietà (art. 2 lettera f): nei casi di immobili molto risalenti nel tempo per i quali non risulti nulla dalla nota di trascrizione può essere sufficiente una autodichiarazione dell’Ente?

L’avviso all’articolo 2 lettera f) individua la definizione di Disponibilità del bene.

Disponibilità del bene: proprietà o titolarità di altro diritto reale del bene dimostrabile con atto formale, oppure disponibilità per effetto di un contratto di comodato registrato che prevede l’obbligo da parte del comodatario di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, di beni di proprietà di altro Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, che abbia scopo di religione o di culto appartenente a una delle confessioni religiose che abbiano sottoscritto intese con lo Stato italiano ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 della Costituzione.

La disponibilità del bene deve permanere almeno per dieci anni dal completamento dell’intervento ai sensi dell’art 2 punto 14) del Reg. (UE) n. 1303/2013. All’articolo 7 comma 1 lettera b), al momento della presentazione della documentazione in sede di contraddittorio è
previsto atto attestante la disponibilità dei beni per i quali si chiede il contributo, ai sensi dell’art. 2 lett. f) del presente Avviso; tale disponibilità deve permanere almeno per dieci anni dal completamento dell’intervento (ai sensi dell’art 2 punto 14) del Reg. (UE) n. 1303/2013).

Al fine di ottemperare alla citata condizione non è sufficiente l’autodichiarazione del rappresentante dell’ente. Il soggetto proponente dovrà presentare un documento o atto di trascrizione del bene interessato dall’intervento o in alternativa specifica visura catastale.

Interesse culturale del bene ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 42/2004; (art. 2 lettera h): necessità di un Decreto o sufficienza della tutela risultante da atti autorizzativi alla esecuzione di lavori emessi dalla competente Soprintendenza?

L’articolo 2 comma 1 lettera h) dell’Avviso, individua come Beni del Patrimonio Culturale, Istituti e Luoghi della Cultura:
• i beni culturali immobili di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004, ubicati nel territorio della Regione Puglia;
• gli istituti e luoghi di cultura di cui all’art. 101 del D. Lgs n. 42/2004, ubicati nel territorio della Regione Puglia;
• i beni culturali mobili di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004, funzionalmente collegati ad un bene culturale immobile di cui all’art. 10 del D. Lgs 42/2004 o ad un istituto e luogo della cultura di cui all’art. 101 del D. Lgs n. 42/2004, ubicati nel territorio della Regione Puglia.
Qualora il bene oggetto dell’intervento rientri nella categoria afferente all’articolo 10 del D. Lgs. 42/2004 e non sia in possesso della verifica di sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (Articolo 12 comma 2 del D. Lgs n. 42/2004), il soggetto proponente dovrà fornire la dichiarazione attestante (Articolo 7 comma 1 lettera c) dell’Avviso) che i beni cui fa riferimento l’intervento sono “Beni del Patrimonio Culturale o Istituti e Luoghi
della Cultura”, come definiti nell’art. 2, lett. h), del presente Avviso.

Tale condizione deve essere applicata per tutti i beni che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni; la dichiarazione dovrà essere supportata da un atto che dimostri una vetustà superiore ai settanta anni dalla data di costruzione dell’immobile.
Il soggetto proponente si impegna in tal senso all’avvio dell’iter di verifica della sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui al comma 2 dell’articolo 12 del D. Lgs. 42/2004 e ad ottenere, qualora risultante beneficiario del contributo, la già menzionata verifica prima della sottoscrizione del Disciplinare.

In mancanza, il contributo finanziario sarà oggetto di revoca, in quanto il bene coinvolto risulterà non rientrante nelle categorie individuate nell’articolo 2 comma 1 lettera h) dell’Avviso.

Nel caso in cui il bene di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 sia già in possesso della “Dichiarazione di interesse” di cui all’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 42/2004, la relativa attestazione sarà allegata alla dichiarazione attestante (Articolo 7 comma 1 lettera c) dell’Avviso) che i beni cui fa riferimento l’intervento sono “Beni del Patrimonio Culturale o Istituti e Luoghi della Cultura”, come definiti nell’art. 2, lett. h), del presente Avviso. 

Nel caso in cui il bene rientri nella categoria di cui all’art. 101 del D. Lgs n. 42/2004, il soggetto proponente dovrà sottoporre esclusivamente la dichiarazione attestante (Articolo 7 comma 1 lettera c) dell’Avviso) che i beni cui fa riferimento l’intervento sono “Beni del Patrimonio Culturale o Istituti e Luoghi della Cultura”, come definiti nell’art. 2, lett. h), del presente Avviso, allegando lo statuto che regolamenta il bene facendo sì che rientri nella citata categoria. 

Ne bis in idem (art. 5, 4 e punto 4 della dichiarazione/domanda): se l'immobile è già stato finanziato per lavori nei tre anni precedenti, può esserlo il servizio culturale che ivi si svolgerebbe partecipando all’avviso?

Come indicato nell’articolo 3 comma 2 dell’Avviso, il Servizio culturale può essere oggetto di finanziamento purché connesso funzionalmente alla realizzazione e/o fruizione degli interventi di cui alle tipologie A) e B) del comma 1 dello stesso articolo 3 dell’Avviso. Si precisa che i già menzionati interventi di cui alle tipologie A) e B) del comma 1 dell’articolo 3 dell’Avviso non devono essere analoghi a categorie di interventi finanziati nei tre anni precedenti e, in ogni caso, non devono pregiudicare gli stessi interventi finanziati nei tre anni precedenti. 

Piano di gestione e biglietto di ingresso (punti 7 e 9): dopo il 5° anno di gestione dalla conclusione fisica e finanziaria dell’intervento: a. il biglietto può essere fissato ad un importo “remunerativo?” b. il servizio culturale può essere concluso?

L’articolo 3 comma 2 dell’Avviso cita testualmente: “Si specifica che sarà ammissibile a contributo la spesa per i servizi culturali funzionalmente connessi alla realizzazione e/o fruizione degli interventi di cui alle tipologie A) e B) relativamente al primo anno del piano di gestione di cui al successivo art. 7, fermo restando l’obbligo del Soggetto beneficiario di garantire, anche con risorse proprie, i medesimi servizi per i 5 (cinque) anni successivi al completamento degli interventi ai sensi dell’art. 2 punto 14) del Reg. (UE) n. 1303/2013. Si precisa che tutti i servizi funzionali all’attuazione dell’intervento dovranno essere erogati al pubblico gratuitamente fino al completamento dello stesso ai sensi dell’art. 2 punto 14) del Reg. (UE) n. 1303/2013.”

In merito alla possibilità di attribuire un importo remunerativo al servizio, l’Avviso evidenzia che i servizi erogati dopo il quinto anno di gestione possono essere a pagamento.
L’obbligo di replicazione del servizio è strettamente collegato ai soli 5 (cinque) anni successivi al completamento degli interventi ai sensi dell’art. 2 punto 14) del Reg. (UE) n. 1303/2013, per cui a conclusione degli stessi non esiste alcun vincolo di persistenza dello specifico servizio culturale.

Si consideri, comunque, che la destinazione del bene oggetto dell’intervento per le finalità previste dall’Avviso deve comunque essere garantita per un periodo di durata almeno sino al decimo anno successivo al completamento dell’intervento ai sensi dell’art. 2 punto 14) del Reg. (UE) n. 1303/2013. 

Chi può presentare la domanda?

Come riportato all'art. 5 comma 1 dell’Avviso, possono presentare domanda di contributo gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che abbiano scopo di religione o di culto, appartenenti ad una delle confessioni religiose che abbiano sottoscritto intese con lo Stato italiano, riferibili a beni del patrimonio culturale, istituti e luoghi della cultura, localizzati nel territorio della regione Puglia, di cui abbiano la disponibilità.

Per ente ecclesiastico civilmente riconosciuto si intende l’ente dotato di autonoma personalità giuridica e che abbia la disponibilità del bene almeno per dieci anni dal completamento dell'intervento (Cfr. Quesito n. 1). 

Può un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto presentare domanda di contributo per un bene di cui non abbia la proprietà?

L’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto può presentare domanda anche per un bene di proprietà di un altro ente
ecclesiastico civilmente riconosciuto, di cui abbia soltanto la disponibilità almeno per dieci anni dal completamento
dell'intervento dimostrabile con atto formale (Cfr. Quesito n. 1).

È possibile presentare domanda di contributo per più beni mobili?

Premesso che i Soggetti proponenti possono presentare una sola domanda di concessione del contributo (art. 5 comma 2 dell’Avviso), se si ritiene di intervenire su una pluralità di beni mobili, purché l’intervento proposto rappresenti un “unicum”, ossia preveda l’integrazione delle diverse opere in una proposta progettuale unitaria, deve trattarsi di una universalità di cose ai sensi del Codice Civile, cioè una pluralità di cose che abbiano una destinazione
unitaria, al fine di garantire una fruizione culturale integrata dei beni stessi. 

In quale categoria rientra l’intervento su un bene mobile?

Come riportato all'art. 4 comma 2 dell'avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici, appartengono alla Categoria 1 “gli interventi riferibili ad un bene immobile o un istituto o luogo di cultura a cui siano residualmente e funzionalmente collegati uno o più beni mobili”, pertanto se il bene mobile oggetto di finanziamento è funzionalmente collegato al bene
immobile o il progetto relativo allo stesso involge l’immobile rientra nella categoria 1, viceversa se riguarda solo il bene mobile e/o porzioni limitate di beni immobili rientra nella categoria 2.

È possibile presentare domanda di contributo per più beni immobili (uno oggetto di restauro e l’altro/gli altri sede di laboratori)? Necessariamente di proprietà o anche di disponibilità?

I laboratori di restauro e di fruizione devono essere allestiti all’interno del bene culturale o dell’istituto e luogo di cultura su cui si intende intervenire. I laboratori di fruizione (configurati come servizi culturali di valorizzazione del bene funzionalmente connessi allo stesso) possono anche essere allestiti in locali fisicamente contigui al bene culturale o istituto e luogo di cultura su cui si intende intervenire (anche se non si identificano come bene culturale ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. h dell’avviso), purché ci sia un’accessibilità diretta tra il bene culturale ed il locale presso cui si svolge il laboratorio di fruizione. Per quanto concerne il finanziamento dei lavori, invece, gli stessi devono essere relativi al solo bene culturale o istituto e luogo di cultura.

Può un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto presentare domanda di contributo per un bene di cui non abbia la proprietà un altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto?

No. L’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto può presentare domanda anche per un bene non di sua proprietà, purché la stessa appartenga ad un altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, di cui abbia soltanto la disponibilità almeno per dieci anni dal completamento dell'intervento dimostrabile con atto formale (Cfr. Quesito n. 6), a mente dell’art. 2 comma 1 lett. f dell’avviso. 

Bisogna dimostrare la fruizione prettamente locale? Tale aspetto è in qualche modo premiante?

È sufficiente l’autodichiarazione e non comporta premialità, salvo quanto previsto dall’art. 10 comma 1 dell’avviso.

È necessario quantificare le attività di valorizzazione del patrimonio culturale che integrano il restauro? Tale eventuale quantificazione è soggetta a specifica valutazione tecnica?

Le attività di valorizzazione del patrimonio culturale, costituendo dei servizi culturali, dovranno essere progettate attraverso un unico livello di progettazione (art. 23 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) in coerenza con l’art. 7 comma 1 lett. j dell’avviso. 

I servizi culturali oggetto di finanziamento devono essere gratuiti solo il primo anno o anche i successivi cinque?

I servizi culturali, finanziati tramite il presente avviso relativamente al primo anno di gestione, per i quali esiste l’obbligo da parte del Soggetto beneficiario (come riportato all’art. 3 comma 2 dell’avviso) di garantire, anche con risorse proprie, i medesimi servizi per i 5 (cinque) anni successivi al completamento degli interventi ai sensi dell’art. 2 punto 14) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dopo il primo anno possono essere soggetti a bigliettazione, purché questa non copra interamente il costo del servizio (cfr. quesito n. 4). 

È necessario indicare in sede di domanda il gestore dei servizi?

Come riportato all’art. 7 comma 1 lett. h dell’avviso, tra la documentazione da produrre e depositare in originale in sede di presentazione della domanda non compare la comunicazione del soggetto gestore dei servizi (che resta comunque una facoltà del soggetto proponente), bensì il piano di gestione economico – finanziario del bene, per un periodo temporale non inferiore a dieci anni dalla data di completamento dell’intervento ai sensi dell’art. 2 punto 14) del Reg. (UE) n. 1303/2013, che contenga analisi e previsioni relative alla sostenibilità finanziaria, economica e istituzionale degli investimenti, anche sulla base di una realistica previsione della domanda attesa, della chiara identificazione dei risultati attesi dal progetto e della messa a punto di un adeguato sistema organizzativo e di gestione.

Le attività di fruizione sono da affidare, anche successivamente, tramite MEPA?

Tutti gli affidamenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavori, spese tecniche, forniture, servizi) devono rispettare tutto quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

L’unico livello di progettazione per le forniture e i servizi (art. 7 co. 1 lett. j dell’avviso) per l’allestimento di laboratori di divulgazione e fruizione può essere redatto e sottoscritto da un Maestro Organista Diplomato? In caso di risposta affermativa, può lo stesso Maestro ricevere l’affidamento diretto (per un importo inferiore a € 40.000,00) di parte di detti servizi, rinunciando al compenso per la progettazione?

L’unico livello di progettazione di forniture e servizi deve essere redatto e sottoscritto da soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
I soggetti che partecipano alla progettazione non possono prendere parte alle procedure di affidamento né essere affidatari di quanto previsto dalla progettazione stessa, ai sensi dell’art. 42 (conflitto d’interessi) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 115 comma 3 del D. Lgs 42/2004. 

Un edificio di culto, attualmente aperto e ospitante regolari funzioni religiose, può essere oggetto dei lavori e dei servizi previsti dal presente avviso pubblico?

Come si legge all’art. 1 (“Finalità”) comma 1,il presente Avviso ha quale finalità la diffusione della conoscenza e valorizzazione di beni, istituti e luoghi di culturanella disponibilità di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che abbiano scopo di religione o di culto, appartenenti a una delle confessioni religiose che abbiano sottoscritto intese con lo Stato italiano ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 della Costituzione. E’ necessario, tuttavia, rimarcare che l’Avviso promuove interventi per il recupero e la funzionalizzazione delle infrastrutture materiali del patrimonio culturale, nonché per il potenziamento strutturale dell’offerta di servizi culturali, attraverso la realizzazione e l’allestimento di laboratori, l’adeguamento tecnologico del patrimonio culturale, la creazione di strutture di servizio per la fruizione dei beni destinate alle collettività locali ed ai turisti, che non si identificano nellafunzione di cultoma che possono essere con questa compatibili.

Il primo dei dieci anni richiesti per il prescritto piano di gestionecoincidecon quello di materiale ultimazione delle spese,comprendenti anche quelle sostenute per l’erogazione dei servizi culturali (erogati al pubblico gratuitamente in conformità con quanto previsto dal 2°comma, del punto 2, dell’art. 3 dell’Avviso) relativi al primo annodi attuazione dello stesso piano oppureil piano di gestione deveprevedere unprimo anno corrispondente con quello di materiale ultimazione delle spese(comprendenti anche quelle sostenute per l’erogazione dei servizi culturali) e successivi altri 10 anni in cui i servizi culturalisiano erogati, per i primi cinque anni, anche con risorse proprie del beneficiario?

Il conteggio dei dieci anni è da considerarsi successivo alla data di conclusione fisica e finanziaria dell’intervento finanziato(sia per quanto concerne i lavori che per quanto riguarda tutti i servizi per i quali si è fatta domanda di contributo), così come definita all’articolo 2 comma 1 lettera g) dell’Avviso.

All’Art.15dell’Avviso è precisato che l’IVA sulle spese relative all’intervento finanziato è una spesa ammissibilese ricorrono le condizioni di ammissibilità (tra cui la non recuperabilità) ai sensi della normativa comunitaria e nazionale di riferimento vigente.Per unsoggetto non in possesso di Partita IVA ma solo di Codice Fiscale, l’IVA è quindi una spesa ammissibile a finanziamento?

Si, precisando comunque che l’IVA costituisce una spesa ammissibile solo nel momento in cui ricorrono le condizioni di ammissibilità (tra cui la non recuperabilità) ai sensi della normativa comunitaria e nazionale di riferimento vigente; di conseguenza anche un soggetto beneficiario in possesso di Partita IVA può annoverare tra le spese ammissibili l’IVA nel momento in cui non larecupera e ricorrono le condizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento vigente.

La deroga all'incompatibilità in capo al medesimo soggetto tra l'affidamento dell'incarico di progettazione e quellodell'appalto per l'esecuzione di lavori di restauro, contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016, art. 24, comma 7(Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori), puòapplicarsi in caso di progettazione svolta parecchianni fa e per la quale è stato ottenuto ilrelativo parere favorevole della competente Soprintendenza, ma i cuilavori non sono stati ancora eseguiti?

Il caso in esame non costituisce un elemento di deroga di quanto indicato nel primo capoverso dell’articolo 24 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, laddove gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari dei corrispondenti appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione(cfr. quesito n. 16).

In riferimento all’articolo 9.1 delle Linee Guida n.3 di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, dovendo far coincidere il RUP con la figura del Committente (parroco rappresentante legale dell'ente), non essendo quest’ultimo in possesso dei requisiti tecnico-professionali per l’espletamento delle funzionidi RUP, e dovendosi quindi lo stesso Committente avvalere di figuree competenze terze per l’espletamento delle funzioni afferenti al RUP, può il Committente avvalersi della figura del Progettista e/o Direttore dei Lavori in qualità questi di Assistente al RUP?Oppure è necessario per tale ruolo prevedere una figura assolutamente terza rispetto sia al Committente che al Progettista e/o Direttore dei Lavori?

Il supporto al RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori, secondo quanto previsto dall’art. 9 delle linee guida ANAC n. 3. Si fa presente, però, che a mente dell’art. 26 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 “lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.” Si rammenta che per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica (atto obbligatorio da presentare ai sensi dell’art. 7 lett. k dell’avviso pubblico), può essere effettuata dal responsabile unico del procedimento, avvalendosi di una struttura di supporto, la quale non deve quindi incorrere nelle richiamate ipotesi di incompatibilità.

Nell’ipotesi in cui il finanziamento sia richiesto solo per le spese di allestimento e arredamento e non invece per i servizi culturali funzionalmente connessi, in quanto forniti direttamente dall’Ente, è possibile richiedere un biglietto remunerativo a partire dalla conclusione fisica e finanziaria dell’intervento?

A partire dalla conclusione fisica e finanziaria dell’intervento, è possibile richiedere al pubblico un contributo in denaro, purché quest’ultimo costituiscasolo una frazione del costo effettivo non modificando il carattere non economico dell’attività svolta e non costituiscaun'autentica remunerazione del servizio prestato.

Sono ritenute “analoghe” tra loro le tipologie di intervento nei casi in cui il bene (mobile o immobile) sia stato già oggetto di restauro finanziato con fondi pubblici ed il progetto presentato ne proponga soltanto una fruizione/valorizzazione?

Non è possibile rispondere compiutamente, dovendosi necessariamente confrontare i due progetti (quello già finanziato e quello per il quale si vuole fare richiesta di contributo con il presente avviso) e gli eventuali vincoli di fruizione/valorizzazione.

La Diocesi, Ente riconosciuto dallo Stato italiano, è proprietaria di un immobile, che in passato è stato utilizzato come “Luogo di Culto” per oltre 70 anni, ed oggi rimasto in disuso, nonbene culturale. La Diocesi è intenzionata a trasformare detto immobile in un “Luogo di Cultura”, e precisamente in biblioteca/laboratorio, finalizzato alla divulgazione, conoscenza, valorizzazione e fruizione culturale mediante l’applicazione di metodologie e strumenti innovativi (art. 3 comma 1, lett. b). Tale progetto, così come innanzi esposto, può essere candidato all’avviso pubblico in oggetto?

Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 dell’Avviso, sono considerati ammissibili gli interventi di valorizzazione, fruizione e messa in rete dei beni del patrimonio culturale, istituti e luoghi della cultura pugliesi, coerenti con le finalità del presente Avviso. Ogni singola proposta progettuale candidata a valere sul presente Avviso potrà interessare, anche congiuntamente, le tipologie di intervento di seguito indicate:

A. Interventi di valorizzazione di beni del patrimonio culturale, istituti e luoghi della cultura, nella disponibilità degli Enti ecclesiastici, che integrano il restauro con l’allestimento, di laboratori;

B. Interventi di valorizzazione e fruizione culturale, mediante l’applicazione di metodologie e strumenti innovativi (ad esempio tecnologiedi ricostruzione virtuale, realtà aumentata, fruizione immersiva e interattiva) per ampliare la fruizione sostenibile di identificati beni e luoghi culturali, nonché attraverso opere funzionali alla piena accessibilità degli stessi.

Considerando la categoria B), come indicato nel quesito, la stessa è finanziabile esclusivamente se gli interventi di valorizzazione e fruizione culturale sono relativi ad un bene e luogo culturale così come indicati all’articolo 2 comma 1 lettera h).

Per cui il bene nell’oggetto del quesito dovrà essere un bene ex articolo 10 del D. Lgs. n. 42/2004, che sia in possesso della dichiarazione di interesse ex articolo 13 del D. Lgs. n. 42/2001 oppure un bene ex articolo 101 del D. Lgs. n. 42/2004 che rientri nelle categorie di cui al comma 2 del D. Lgs. n. 42/2004 e che sia in possesso di uno statuto e specifica regolamentazione.

Ai fini della redazione del computo metrico estimativo delle opere rientranti nella categoria OS2, in assenza di un prezziario delle opere pubbliche, relativo ai beni mobili e alle superfici decorate dell’architettura, valido su base regionale, è possibile fare riferimento al prezziario DEI 2016 o in alternativa a quello della regione Calabria, aggiornato all’anno 2015, già utilizzato dalla soprintendenza per redigere computi metrici estimativi?

Ai sensi dell’articolo 23 comma 16 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è previsto che per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni siadeterminato sullabase dei prezziari regionali aggiornati annualmente.

Trattandosi di un progetto esecutivo,l’elenco prezzi deve essere redatto in coerenza con l’articolo 41 comma 1 del DPR 207/2010, il quale prevede,per la redazione dei computi metriciestimativi parte integrante dei progetti esecutivi, che vengano utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo (secondo quanto specificato all'articolo 32), integrati, ove necessario, da ulteriori prezzi redatti con le medesime modalità.

Esaminando l’articolo 32 comma 2 del DPR 207/2010si chiarisce che per eventuali voci mancanti (dal prezzario vigente ovvero quello regionale come indicato all’articolo 23 comma 16 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:

a)applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

b)aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;

c)aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.

L’utilizzabilità di un prezzario diverso dal prezzario regionale è quindi autorizzata per voci mancanti e attraverso la redazione di specifica analisi prezzi, i cui prezzi elementari potranno essere dedotti anche da altri prezzari.

La struttura che si vuole candidarea contributo finanziario comprende al suo interno Museo, Archivio Storico e Biblioteca, con all’interno varie opere mobili del Museo da restaurare ed interventi sull'edificio da realizzare con vantaggio prevalentemente per Archivio e Biblioteca. E' possibile, all’internodello stesso progetto,chiedere un contributo di € 180.000, 00 per le opere mobili e di € 600.000,00 per la struttura?

E’ possibile candidare il progetto alla Categoria 1 (Art. 4 comma 2 dell’Avviso pubblico) che prevede il finanziamento di interventi concernenti i beni immobili o istituti o luoghi della cultura, nonché interventi riferibili ad un bene immobile o un istituto o luogo di cultura a cui siano funzionalmente collegati uno o più beni mobili.

Gli enti ecclesiastici,come le parrocchie, prive didipendentipossono avvalersi diun altro parroco (ad es. il Responsabile dei beni culturali della Diocesi) per ricoprire il ruolo di RUP? In tal caso, non avendo le competenze tecnico-professionali, questidovrebbe poi avvalersi del supporto al RUP?

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramentogiuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui si è nominati. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato. Dovendo il RUP essere un soggetto interno alla Stazione Appaltante,se la Parrocchia costituisce l’ente ecclesiastico istante, l’individuazione del RUP dovrà necessariamente avvenire nell’organigramma della Parrocchia (ad esempio il parroco).Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal codicedegli appalti, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza (Articolo 31 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Si rimanda al quesito 21 per approfondimenti in merito.

L'allegato "C" dell'avviso pubblico deve essere compilato e allegato ai modelli A e B, quale parte integrante della domanda di concessione di contributo? Tale richiesta è motivata dalla considerazione che quanto in esso esplicitato non potrebbe essere altrimenti descritto nella relazione progettuale che si andrà a presentare ai sensi del presente Avviso pubblico.

Le modalità di presentazione dell’istanza sono descritte all’articolo 6 comma 1 dell’Avviso:ai fini della partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso, i Soggetti proponenti, a pena di inammissibilità, devono presentare la domanda di concessione del contributo redatta secondo l’Allegato A) -parte integrante e sostanziale del presente Avviso -compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal proprio legale rappresentante. L’Allegato C non costituisce, pertanto,documento da compilare per la presentazione della domanda di concessione del contributo.

Nella voce di costo “Servizi connessi all’attuazione dell’interventononché alla sua operatività” (art. 15 –punto III) dell’Avviso Pubblico, rientrano, oltre ai costi per l’operatività (Servizi di: Laboratori, visite e attività esperienziali nei beni), anche le spese relative alla comunicazione e divulgazione (grafica e stampa materiale informativo, eventi di inaugurazione dei beni/centri) delle attività laboratoriali ed esperienziali per il primo anno di start up?A titolo esemplificativo: materiale didattico di approfondimento per i laboratori, materiale informativo sui laboratori (pieghevole o cataloghi di settore), ecc..., cheavrebbe la funzione di far conoscere ai potenziali fruitori le attività laboratoriali previste per il primo anno, a costo zero per gli utenti. Ovviamente queste spese di comunicazione dal secondo anno in poi sarebbero a carico del soggetto gestore.

Le uniche tipologie di spesa afferenti ai servizi riconosciute sono elencate all’articolo 3 dell’Avviso, considerando ammissibili le spese indicate all’articolo 15 comma 1 dell’Avviso e non ammissibili quelle indicate all’articolo 15 comma 2 dell’Avviso. Le spese relative alla comunicazione e divulgazionerientrano nel comma 1, purché siano parte integrante del costo complessivo del servizio di start up e non costituiscano una mera spesa di fornitura a sé stante.

Con riferimento all’art. 7 dell’Avviso “Documentazione da presentare in originale”al punto d) si richiede atto formale del soggetto proponente da cui si evinca la destinazione del bene oggetto d'intervento: èpossibile inoltrare visuracatastale e concessione edilizia?Al punto e)invecesi richiede atto formale del soggetto proponente da cui si evinca l'assunzione dell'impegno circa l'obbligo di garantire, anche con risorse proprie, i servizi culturali funzionalmente connessi alla realizzazione [...]: il soggetto promotore può sottoscrivere una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio?

È possibile presentare visura catastale e concessione edilizia per quanto riguarda il punto d). Relativamente al punto e) per atto formale si intende una volontà espressa dall’ente ecclesiastico proponente circa l’assunzione dell’impegno a garantire, anche con risorse proprie, i servizi culturali funzionalmente connessi alla realizzazione e/o fruizione dell’intervento per i 5 anni successivi al completamento dello stesso.

Tutte le opere devono essere realizzate esclusivamente con affidamento mediante appalti pubblici con pubblicazione di bandi di gara?

Sì, l’intera procedura deve ottemperare a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.

Al fine della redazione del quadro economico, nonché del corretto espletamento dei vari iter interni alla procedura,qualora le voci di Progettazione e direzione lavori fossero assegnate ad un soggetto A, mentre il coordinamento fosse assegnato ad un soggetto B, ed infine i collaudi ad un soggetto Ce laddovei singoli importi fossero inferiori a€40.000,00 mentre la somma di tali servizi fosse superiore a detta soglia, si potrebbe procedere all’assegnazione per affidamento diretto?Inoltre, gli importi delle voci rientranti nelle spese generali (Assistenza giornaliera e contabilità, Spese per verifiche tecniche, Collaudo tecnico, Collaudo tecnico amministrativo, Redazione relazione geologica, ecc..) qualora affidate anche parzialmente a soggetti già individuati ai fini della progettazione, concorrono al raggiungimento del limite di € 40.000,00 per l’assegnazione diretta, o appartenendo a voci di spesa differenti possono essere intese separate?

L’affidamento delle spese tecniche deve essere eseguito in coerenza con il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ponendo particolare attenzione ad evitare forme elusive della citata norma negli affidamenti.Si rimanda anche ai quesiti 20 e 21.

Nella fase di presentazione del progetto alSEU, ai fini del rilascio del permesso dicostruiree dell’esame da parte della Commissione, è obbligatoriofarsi rilasciare dall’ASL territorialmente competente il preventivo parere igienico-sanitariooppure tale parere può esseresostituito dall’autocertificazione del progettista, rimandando la richiesta del rilascio del parere igienico-sanitario all’eventuale avvio delle attività e dei servizi contemplati nel progetto?

L'ottenimento di tutti i pareri e la relativa presentazione degli stessi contestualmente all'istanza di richiesta di finanziamentonon costituisce un obbligo, ma esclusivamente un elemento premiale,come indicato all'articolo 10 comma 1 dell'Avviso.Un'autocertificazione di un tecnico non sostituisce tale documentazione.Si evidenzia che la Commissione è responsabile esclusivamente del procedimento amministrativo connesso al presente Avviso pubblico e non ha alcuna competenza in materia di procedimenti amministrativi affidati ad altri organi della Pubblica Amministrazione. Si fapresente, altresì, che i lavori ammessi a finanziamento sono esclusivamente quelli previsti dall’art. 3 comma 1 del presente Avviso pubblico e che per restauro si intende quanto richiamato all’art. 29 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.

Piano di gestione: durante i 5 anni successivi al completamento degli interventi e nel caso di allestimento di laboratori di produzione artistica, fermo restando l’erogazione del servizio gratuito al pubblico, è possibile vendere gli oggetti realizzati, a scopo remunerativo?

La remunerazione di questo tipo di attività deve comunque rispettare la dichiarazione, rilasciata in sede di presentazione della domanda (allegato A), secondo la quale nelcaso in cui il pubblico sia tenuto al versamento di un contributo in denaro, quest’ultimo costituirà solo una frazione del costo effettivo non modificando il carattere non economico dell’attività svolta e non potrà costituire un'autentica remunerazione del servizio prestato.

Se l’importo totale delle spese tecniche è inferiore a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto ad un raggruppamento temporaneo di professionisti?

L'attività di affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria deve essere espletata in piena coerenza con il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. e con le Linee guida n. 1, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria",aggiornate con Delibera dell'ANAC depositata presso la Segreteria del Consiglio il 27/05/2019.In particolare,la quantificazione dell'importo riconosciuto per i servizi in questione e che dovrà essere posto a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, dovrà essere stabilita nel rispetto della legge n. 172del 4 dicembre 2017 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 148del 16 ottobre 2017recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie), ovvero in conformità dei parametri fissati dai decreti ministeriali relativi alle diverse professioni (Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 per i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria), ai fini della liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali.Considerando peraltro che l'intervento in questione è realizzato all'interno del territorio della Regione Puglia, l'affidamento dovrà essere effettuato anche in coerenza con la Legge della Regione Puglia n. 32 del 05/07/2019"Norme in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate".

L'Allegato A da inviarsi via PEC entro il termine ultimo del 30/09/2019 deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto proponente o è sufficiente firma autografa con allegato documento di identità?

Si può procedere con firma autografa allegando il documento di riconoscimento del legale rappresentante sottoscrittore.

E' previsto un limite di domande e quindi un limite di spesa totale all'interno di una stessa diocesi (€ 1.000.000 contributo massimo concedibile) oppure ogni parrocchia può inoltrare la domanda in maniera autonoma?

Come riportato all’art. 5 dell’Avviso pubblico, possono presentare domanda di contributo gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti al fine di realizzare gli interventi riferibili a beni del patrimonio culturale, istituti e luoghi della cultura, di cui abbiano la disponibilità (cfr. art. 2, comma 1, lett. f), e per i quali prevedano destinazione conforme alle finalità previste dal presente Avviso. Ogni soggetto proponente, così come appena definito, può presentare una sola domanda di concessione del contributo (Cfr. Quesito n. 5).

Nel caso in cui si candidi un progetto di categoria 2 sono ammissibili a contributo le spese per forniture (arredi/attrezzature) funzionali alla migliore fruizione del bene mobile oggetto dell’intervento?

Sì: l'articolo 15 comma1 al punto 2 prevede tra le spese ammissibili le "forniture connesse alla realizzazione dell’intervento nonché funzionali alla sua operatività (ad esempio spese per migliorare l’accesso, spese per l’acquisto di attrezzature di tipo fisso e mobile volte a migliorare la fruizione/funzionalità, adeguamento, riqualificazione degli spazi interni e/o collegati al bene oggetto di intervento, interventi di allestimento, ecc...)" a prescindere dalla categoria di intervento.

Il Piano di gestione, oltre alla realizzazione di servizi di fruizione rivolti al pubblico, può prevedere la realizzazione di servizi rivolti a soggetti economici/imprese? In caso affermativo, a partire da quale anno tali servizi potranno essere economicamente remunerativi?

No: l'articolo 3 comma 2 dell’Avviso precisa che tutti i servizi funzionali all’attuazione dell’intervento dovranno essere erogati al pubblico gratuitamente fino al completamento dello stesso ai sensi dell’art. 2 punto 14) del Reg. (UE) n. 1303/2013 (Cfr. Quesiti n. 4, 13 e 34).

E’ possibile avere una proroga alla scadenza dell’avviso pubblico?

Con riferimento alla richiesta di proroga, si rappresenta che la stessa è stata trasmessa agli organi competenti.

Qualora nell’intervento proposto non siano previste opere strutturali di miglioramento o adeguamento sismico ma solo opere di restauro conservativo di superfici decorate è necessaria comunque una valutazione della vulnerabilità sismica? Se s , in base a quale norma di riferimento? Quale è l’indice di Vulnerabilità sismica da rispettare? Le prestazioni professionali (comprese le eventuali indagini diagnostiche sulle strutture) per la valutazione della vulnerabilità sismica sono ammissibili a nanziamento (da riportare come indagini preliminari nel Quadro Economico)? Eventuali interven stru urali di adeguamento conseguen agli esi della eventuale valutazione della vulnerabilità sismica sono ammissibili a finanziamento?

L'obbligo di esecuzione di vulnerabilità sismica per gli edifici strategici e rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, è normato dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", successivamente modificata e integrata con l'Ordinanza del P.C.M. n. 3316 del 2/10/2003, che prevede la verifica sismica di edifici strategici e rilevanti secondo criteri di priorità da stabilirsi a cura dello Stato (Dipartimento della Protezione Civile) e delle Regioni. Tale condizione è stata successivamente ripresa in vari ambiti legislativi fino all’emanazione delle recenti NTC 2018, che indicano gli indici minimi di vulnerabilità sismica, la cui valutazione nel merito dovrà essere effettuata per il tramite della consulenza di un tecnico abilitato. L’articolo 16 comma 1 lettera b) del DPR 207/2010 prevede che all’interno del Quadro Economico del progetto siano previste tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante importi per “rilievi, accertamenti e indagini” nonché “spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari”, tali importi rientrano tra le Spese Generali ammissibili a finanziamento come previsto all’articolo 15 comma 1 punto IV dell’Avviso, nel rispetto delle percentuali indicate e sempreché l’intervento sia oggetto di finanziamento a seguito della procedura in corso. I lavori di adeguamento strutturale del bene sono anch’essi oggetto di finanziamento in quanto rientrano nella fattispecie dei “lavori edili finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza per gli utenti”, elencati all’articolo 15 comma 1 punto I dell’Avviso.

Un Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto che nel suo atto costitutivo prevede non solo fini istituzionali di culto e di religione ma anche attività educative ed assistenziali ed è possessore di Partita Iva può presentare istanza di finanziamento all'Avviso pubblico in oggetto?

L’intervento da candidare deve essere conforme alle definizioni di cui all’art. 2 dell’avviso pubblico e riferibile all’ambito di attività di natura non commerciale e quindi non assoggettate al regime IVA. Questa è condizione per poter dichiarare, come prescritto dall’allegato A, che il progetto risponde ad un interesse esclusivamente culturale e che non riveste carattere economico e che l’attività svolta dall’Ente ecclesiastico istante non è economica ed è organizzata in modo non commerciale, presupposto essenziale di partecipazione all’Avviso pubblico di che trattasi.

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