Discrimination Free Puglia

Quando partecipare

dal 29/06/2018 al 10/10/2018
Opportunità scaduta

Attraverso l'Avviso Pubblico Discrimination Free Puglia, la Regione Puglia punta alla realizzazione di interventi di contrasto alle discriminazioni di ogni tipo.

L'iniziativa sostiene attività di informazione, sensibilizzazione, prevenzione e sostegno alle vittime di violenza e sfruttamento, minori stranieri non accompagnati e beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria e persone a rischio di discriminazione.

 


Chi può partecipare

  • Enti Locali (capofila degli Ambiti Territoriali Sociali)
  • Enti del Terzo Settore associati in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con gli Ambiti Territoriali Sociali (per mezzo del Comune Capofila dell'Ambito) o con i Consorzi di Ambito Territoriale Sociale

 

Cosa finanzia

Progetti di contrasto alle discriminazioni

 

Contributo massimo per progetto
150.000 €
Risorse totali disponibili
5.250.000 €

Come partecipare

La domanda di partecipazione può essere inviata solo via PEC (Posta Elettronica Certificata) dal soggetto capofila dell’ATS (Associazione Temporanea di Imprese) all’indirizzo sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it.

Opportunità scaduta

Con la presente si richiede se laddove si parla di Certificazione Eipass base, può essere anche svolto il corso di nuova ECDL base in sostituzione all’EIPASS. Essendo i 2 corsi perfettamente analoghi dal punto di vista dei contenuti e degli obiettivi formativi.

Le certificazioni possono ritenersi equivalenti se i percorsi formativi sono declinati per moduli e contenuti in maniera qualitativa e quantitativa (n. ore percorso) similare e/o migliorative. A tal fine in fase di attuazione potranno essere sottoposte al Responsabile della gestione degli interventi proposte di varianti.

Siamo a chiedere per un Ente Locale: 1. relativamente alla Dichiarazione sostitutiva di insussistenza, divieto e decadenza, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, conforme all' Allegato 2 (a cura di tutti gli amministratori delle imprese componenti l'ATS) se basti solo la firma del Sindaco o eventualmente di specificare chi debbano essere tutti gli amministratori? 2. relativamente alla Dichiarazione sostitutiva conforme all'Allegato 4 (a cura di ciascun partner componente l'ATS) se il comune debba specificare tutte le attività progettuali di cui è stato gestore?

1. L’allegato n. 2 dev’essere reso da ciascun amministratore del soggetto che partecipa all’ATS, pertanto anche dagli amministratori degli EE.LL., si veda FAQ n. 7. 2. Ai sensi dell’art. 3 il requisito dell’esperienza biennale dev’essere attestato negli all.ti 3-4 elencando almeno attività in numero pari al requisito minimo biennale.

Secondo quanto riportato nell’avviso pubblico, per la Linea A, l’ATS dovrà essere composta in misura minima da: Un soggetto titolare e/o gestore di Centri antiviolenza ex art. 107 del R.R. n. 4/2007; Un Organismo formativo accreditato presso la Regione Puglia ai sensi della L.R. 15/2002 e smi; Un Ente locale, capofila dell’Ambito territoriale sociale, oppure un Consorzio d’Ambito Territoriale Sociale. Nei casi in cui il Centro antiviolenza è di titolarità dell’Ente locale è possibile presentare un’ATS a due soggetti?

La risposta corretta dovrebbe darsi alla luce dell’organizzazione di cui l’E.L. si è dotato per la gestione del CAV a titolarità (Servizio dell’E.L. preposto alla gestione del CAV, Istituzione dei Servizi Sociali del Comune, Società in-house, ecc..), tuttavia è ammissibile l’ATS composta da n. 2 soggetti quando gli stessi detengano tutti i requisiti previsti per la composizione minima dell’ATS.

1) Il progetto può essere inviato dalla PEC di un partner della costituenda ATS che però non sia stato designato quale capofila del progetto? 2) Il punto 16 dell'Allegato 4 va compilato anche dal Comune Coinvolto?

1) Il soggetto mandatario, quindi capofila dell’ATS, assume in capo tutti gli obblighi previsti dall’avviso ai fini della presentazione delle proposte, pertanto la risposta alla domanda deve intendersi negativa. 2) Tutti i soggetti dell’ATS devono possedere il requisito di un’esperienza documentata, almeno biennale, previsto all’art. 3 dell’avviso e dichiarato al punto 16 degli allegati 3 e 4.

Si chiedono delle precisazioni relativamente alla composizione delle ATS per partecipare alle due linee di intervento previste: Linea A (vittime di violenza) ATS 1: A - Capofila ente di formazione - CAV - Cooperativa Sociale "***" - Ambiti territoriali A, B e C. Linea B (MINORI non accompagnati) ATS 2: - A - Capofila ente di formazione (stesso ente ATS 1) - Cooperativa Sociale "###" - Associazione Terzo Settore "Verdi" - Associazione Terzo settore "Blu"- Ambiti territoriali A, B, e C. (stessi ambiti territoriali ATS 1). Si specifica quindi che in entrambe le ATS, il capofila e gli ambiti territoriali sono i medesimi per entrambe le Linee di intervento, mentre variano le Cooperative, le Associazioni e i restanti componenti dell'ATS. E’ possibile presentare due distinte proposte progettuali sulle due linee con le n. 2 ATS così composte? Sono entrambe ammissibili per presentare due distinti progetti Linea A e Linea B?

Nel rammentare che il Responsabile del Procedimento non può e non deve entrare nel merito delle proposte, che saranno valutate ammissibili o meno da un Nucleo di valutazione appositamente istituito ex art. 7 dell’avviso, si ribadisce che medesimi soggetti possono prendere parte ad ATS differenti nella complessiva composizione, come già riscontrato dalla FAQ n. 5.

Con riferimento all’Avviso Pubblico “Discrimination Free” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in data 28.06.2018, si richiedono gentilmente i seguenti chiarimenti: 1) Nel piano finanziario, alla voce “Totale progetto” si fa rifermento a “contributo pubblico + importo privato” ma non ritroviamo alcuna specifica in merito all’interno dell’Avviso. Si intende per “importo privato” la quota di cofinanziamento che l’ATS può apportare al progetto? In caso negativo, può l'ATS apportare una quota di cofinanziamento sul totale del budget previsto? 2) Vorremmo poter coinvolgere nel progetto, enti territoriali che non entrerebbero in ATS ma che sosterranno il progetto in qualità di partner associato. Vi chiediamo se questo sia ammissibile e se è corretto che tale sostegno venga espresso attraverso una lettera di intenti da allegare alla proposta progettuale che verrà inviata.

1) Nessun cofinanziamento privato alle operazioni è previsto dall’avviso pubblico, l’all.to 8 riporta nel piano finanziario, la dicitura citata, quale schema standard, che in difetto di previsione dell’avviso non assume alcuna rilevanza, attribuendo il “Totale progetto” esclusivamente a contributo pubblico.

2) Il coinvolgimento di altri soggetti non costituenti l’ATS, tali da non ricoprire un ruolo attivo nell’attuazione delle attività, non può essere oggetto di valutazione.

faq “3” si chiede di esplicitare cosa significa la “maggior parte delle attività”. È ivi ricompreso il percorso formativo? Nel caso affermativo, si deduce che i 150 pt saranno assegnati solo nel caso in cui l’organismo formativo sia in possesso dell’accreditamento all’interno dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata. In altre parole, solo nel caso in cui “ente formativo” e “bene confiscato” coincidano. È questa la corretta interpretazione?

La corretta interpretazione da assumere per l’attribuzione del punteggio di cui al sotto-criterio “Realizzazione degli interventi in immobili confiscati alla criminalità organizzata”, consiste nel verificare che oltre il 50% delle attività complessive, con riferimento al monte ore progetto di ciascuna linea attivabile, vengano realizzate in un immobile confiscato alla criminalità organizzata. Il monte ore complessivo per la Linea A è pari ad ore 1.000, pertanto il punteggio risulta attribuibile per almeno n. 501 ore di attività svolte in un immobile confiscato alla criminalità organizzata; analogamente il monte ore complessivo per la Linea B è pari ad ore 600, pertanto il punteggio risulta attribuibile per almeno n. 301 ore di attività svolte in un immobile confiscato alla criminalità organizzata. E’ necessario tener presente che le ore di stage aziendale previste dai percorsi di cui alla Linea A, e la work-experience di cui alla Linea B, possono essere svolte presso aziende confiscato alla criminalità organizzata, consentendo di concorrere, nel monte ore attività, alla premialità in parola, anche per le ATS con organismi di FP il cui accreditamento non insiste su immobili confiscati alla criminalità organizzata.

in riferimento alla faq n.ro 28, che di seguito si riporta integralmente, si segnala che prevedere il titolo d’istruzione secondaria superiore come requisito di ingresso, di fatto esclude gran parte delle donne vittime di violenza. Dall’analisi del target, si evince una notevole presenza di donne con bassa scolarizzazione, per lo più identificabile con il possesso della licenza di istruzione secondaria di primo grado (scuola dell’obbligo). Pertanto si richiede di modificare il requisito indicato in avviso, prevedendo: una deroga alla dd citata per i corsi di livello 4 eqf, prevedendo l’ammissibilità di coloro che hanno adempiuto al diritto/dovere o ne sono prosciolti, oppure ipotizzare la realizzazione di percorsi di qualifica professionale di livello 3 EQF (OPERATRICE/OPERATORE), rivolti coloro che hanno adempiuto al diritto/dovere o ne sono prosciolti.

La Regione Puglia ha dato attuazione al Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 Dicembre 2013 che, specificatamente ai disposti artt. 14 e 15, ha sancito che il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia dell’Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, siano perseguiti attraverso un dialogo con la Commissione europea e ciascuno Stato aderente ed attraverso l’elaborazione di un accordo con il partenariato socio economico sulla base di procedure trasparenti per il pubblico e conformemente ai propri quadri istituzionali e giuridici. In relazione al rafforzamento delle pratiche di concertazione partenariale, la Regione Puglia, sulla base delle indicazioni fornite nel Codice di condotta per il periodo di programmazione 2014-2020, Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, ha sottoscritto un Protocollo d’intesa approvato con DGR n. 1146/2014 e ss.mm.ii.. Il nuovo Protocollo parte dalla consapevolezza che la concentrazione degli obiettivi e delle risorse, la maggiore integrazione tra fondi (FESR, FSE, FEASR) seppure all'interno di un quadro strategico nazionale, non possano prescindere dal rafforzamento delle modalità di partecipazione del partenariato economico e sociale. Il nuovo Protocollo parte dalla consapevolezza che la concentrazione degli obiettivi e delle risorse, la definizione di tempi certi per la realizzazione delle opere, l’incremento dei livelli di efficacia della spesa pubblica, la maggiore integrazione tra fondi (FESR, FSE, FEASR) seppure all'interno di un quadro strategico nazionale chiamato a garantire il conseguimento di tali obiettivi, non possano prescindere dal rafforzamento delle modalità di partecipazione del partenariato economico e sociale. L’Avviso in questione è stato presentato, discusso e modificato in sede di confronto con il partenariato economico e sociale, le cui osservazioni, quando in coerenza con la programmazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, hanno portato alla modifica dello stesso. Risultando, pertanto, l’avviso pubblico, frutto di una procedura codificata e partecipativa, si ritiene di dover rispondere negativamente alla domanda.

Possono partecipare solamente le donne vittime di violenza che sono state, o sono tutt' ora, in casa rifugio, o in cohousing, oppure in altra misura di accoglienza residenziale? oppure possono partecipare le donne vittime di violenza in carico al centro antiviolenza di riferimento? Le partecipanti devono risiedere nei comuni ricompresi nell'ambito territoriale sociale partner dell'ats?

Possono essere destinatari dell’intervento, ai sensi dell’art. 4 dell’avviso, tutti i cittadini vittime di violenza già inserite nei programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 legge 11 agosto 2013 n. 228 e/o nei programmi di assistenza e integrazione sociale ex art. 18 del D.Lgs. 286/1998. I destinatari non devono necessariamente risiedere nei comuni ricompresi nell'ambito territoriale sociale partner dell'ATS.

Buongiorno in merito all'Avviso in oggetto, Linea A, Le chiediamo le seguenti delucidazioni: 1) l'Organismo di Formazione Accreditato può essere il capofila? 2) il Comune e/o il Centro Antiviolenza possono partecipare a più di una ATS? 3) oltre alle 600 ore di formazione per la qualifica di "Tecnico", vi sono ore minime da rispettare per le altre attività? 4) le ore di "Work Esperience" corrispondono alle ore di stage previste per la figura di riferimento e rientrano nelle 600 ore? 5) l'indennità di frequenza è relativa solo alle 600 ore? Nel ringraziarLa anticipatamente per la preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.

1) Si, è ammesso come capofila qualunque componente dell’ATS; 2) Tutti i soggetti proponenti possono partecipare a più di un’ATS che però non deve avere la medesima composizione (cfrt. FAQ n. 5); si evidenzia, peraltro per gli EE.LL., che nel caso ricoprissero il ruolo di capofila di un’ATS, la scelta di partnership effettuata è frutto di una procedura di evidenza pubblica a norma di legge, per la selezione dei partner, in coerenza con i principi di trasparenza e non discriminazione, in costanza di molteplicità di proposte ricevute.

Siamo a chiedere come si evince dalla dichiarazione al punto 16) possiede un’esperienza documentata, almeno biennale, ai sensi dell’art.3 dell’Avviso in attività analoghe e/o similari a quelle previste, come di seguito evidenziata: Se relativamente alla linea A si intende attività specifica in progetti rivolti a Donne vittime di violenza e relativamente alla linea B se si tratta di progetti rivolti a minori stranieri non accompagnato o a migranti o se è considerata attività similare l'esperienza relativa a progetti di formazione di FC, disoccupati, inoccupati, over45, creazione di impresa ecc.

L’avviso all’art. 3 nel normare i requisiti obbligatori di ciascun componente capofila/partner dell’ATS, rispetto all’esperienza biennale citata indica le seguenti attività: accompagnamento, sostegno socio educativo, corsi di alfabetizzazione linguistica, azioni di mediazione culturale, orientamento, formazione professionale; fondando, pertanto, il possesso del requisito, sulle attività svolte e non sui destinatari coinvolti.

La nota n. 9 a pag. 18 dell'avviso prevede che l'indennità per le ore di formazione possa essere riconosciuta: esclusivamente ai partecipanti in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti: lavoratori in cerca di prima occupazione; disoccupati iscritti da più di due anni ai CPI; iscritti nelle liste di mobilità che non percepiscono l'indennità. Sarà cura dei soggetti beneficiari verificare lo status occupazionale dei partecipanti all'atto d'ammissione al progetto ai fini dell'ammissibilità dell'erogazione e di verifica dovrà essere data evidenza in sede di controllo. Per I MSNA sarà sufficiente un'autocertificazione di essere in cerca di prima occupazione?

Le attività di cui all’Avviso saranno affidate al beneficiario ATS, il quale assume l’obbligazione giuridica di attuare gli interventi seconda la vigente normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale, richiamata nell’Avviso. Pertanto nei limiti previsti dalla normativa vigente (in particolare art. 3, commi 1-2 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.) il beneficiario se pubblico nell’attuare le procedure di selezione dei destinatari delle attività è obbligato a ricevere dichiarazioni sostitutive di certificazione (prodotto in sostituzione di certificati) e dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà (concernente stati, qualità personali e fatti) in ottemperanza all’art. 15 della L. n. 183/2011, attivandosi successivamente, ai fini di quanto richiamato nella nota n. 9, per i controlli della veridicità delle dichiarazioni medesime. Il beneficiario privato, ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui alla nota richiamata dall’Avviso, ha l’obbligo di detenere agli atti certificazioni estratte da pubblici registri che attestano fatti e status dei destinatari selezionati, corrispondenti a quanto previsto dall’avviso.

Per la linea B nello schema 1 “Linee d’intervento” pag. 9 dell’avviso tra le attività sono ricomprese alla lettera c) Formazione, alla lettera d) Work-Experience, nello schema 2 “Definizione Contenuti minimi obbligatori” alla voce Formazione per MSNA vengono indicati percorsi di formazione della durata minima di 100 ore e massima di 300 ore. Al par. 5.1 Spese ammissibili è indicato che ai partecipanti degli interventi dovrà essere corrisposta un’indennità di frequenza per la sola partecipazione alle ore di attività formative, così calcolata: Indennità di frequenza max partecipanti =4,00*18*n. ore di formazione. È corretto quindi non prevedere l’indennità per le ore di Work Experience e calcolarla invece solo per le attività formative di cui alla lettera C?

Si rimanda alla FAQ n. 6.

La cooperativa Comunità ***, che attualmente gestisce il centro ci ha posto un problema circa i destinatari. A pagina 7 del bando è affermato che: “saranno pertanto approvati progetti i cui partecipanti siano già oggetto di prima presa in carico da parte dei servizi territoriali.” A pagina 16 del bando, però, è riportato che “Per l'intervento di cui alla Linea A, i partecipanti dovranno essere selezionati tra le persone maggiormente vulnerabili per le guaii i Comuni hanno attivato misure straordinarie di accoglienza residenziale, per completare i percorsi di presa in carico sociale, ai fini dell'inclusione lavorativa.” Questa ulteriore specifica crea dei problemi rispetto all’individuazione delle beneficiarie delle attività. In quanto, chi beneficia di “misure straordinarie di accoglienza residenziale” sono solo una piccola parte di quelle “prese in carico da parte dei servizi territoriali”. Ciò non consentirebbe l’avvio di un’attività rivolta a 18 partecipanti, ma solo 5 o 6. Ci chiedevamo, pertanto, se la nota a pagina 16 del bando non potesse essere un criterio preferenziale di selezione delle beneficiarie rispetto al più ampio criterio citato a pagina 7.

Si conferma che la ratio dell’Avviso intende attivare percorsi in favore dei soggetti (sia per la Linea A, che per la Linea B), già inseriti nei programmi di emersione e/o di prima assistenza anche se non sono stati ancora oggetto di misure straordinarie di accoglienza residenziale, ma che risultino, comunque, già presi in carico da parte dei servizi territoriali.

Nel piano finanziario le macro-voci A B C D riportano rispettivamente max. 20% - max 65% - max 10% - max 5%. A detta dello scrivente la voce B dovrebbe riportare min. 65%, potrebbe trattarsi di un refuso di scrittura?

No, non è un refuso. Le percentuali stabiliscono in valore percentuale il valore assoluto massimo della macro-voce di un progetto il cui costo ammissibile complessivo non può superare il valore di cui all’art. 5, pari al contributo massimo concedibile.

Per quanto concerne il comune capofila dell'ambito sociale territoriale deve essere coinvolto l'intero ente o si può coinvolgere anche solo un assessorato?

L’assessorato di un Ente Locale non ha autonomia giuridica.

All'interno dell'ATS costituenda, tra i soggetti, chi è il capofila? Chi è il destinatario del finanziamento?

Nella costituenda/costituita ATS dev’essere indicato il soggetto capofila, conformemente all’art. 3 dell’Avviso, ed all.to n. 6 dell’avviso che richiede la dichiarazione congiunta di tutti i partner dell’ATS a costituirsi con l’indicazione del capofila. Il Beneficiario dell’operazione è l’ATS, rappresentata dal soggetto capofila che, ai sensi del mandato di rappresentanza ricevuto, riceve il finanziamento ed attua il progetto secondo le suddivisioni finanziarie del budget previste dall’all.to n. 8 scheda 1.b.

Con riferimento alle attività formative programmate in relazione al RRFP, è possibile svolgere le attività in altra sede temporaneamente accreditata ai sensi della L.R. 15/2002 e s.m.i. e perfettamente rispondente alla disciplina regionale in materia?

È consentito svolgere le attività formative esclusivamente in sedi accreditate dell’Organismo di Formazione, pertanto, se la sede temporanea è stata autorizzata dalla Sezione Formazione Professionale ex L.R. 15/2002 è possibile svolgervi la relativa attività.

Con riferimento alla Linea A, Cluster Partecipanti: Vittime di violenza – Attività d) Formazione, e) WorkExperience: l’Avviso all’art. 5, c. 5.1 prevede che «Ai partecipanti degli interventi dovrà essere corrisposta un’indennità di frequenza per la sola partecipazione alle ore di attività formative. L’indennità di frequenza, per un importo pari ad € 4,00/ora, sarà commisurata all’effettiva partecipazione alle attività formative […]». Nel documento “FAQ aggiornate al 04.07.2018”, invece, la risposta alla FAQ n. 6 prevede che «Per la linea A dell’Avviso, l’indennità dovrà essere corrisposta per l’attività di Work-Experience, corrispondente alla fase di stage dei partecipanti, per le ore previste dalla qualifica di riferimento». Si chiede pertanto: l’indennità di frequenza va corrisposta solo per la frequenza delle ore d’aula, oppure solo per la frequenza delle ore di work experience, oppure per il monte ore totale (aula + work-experience)?

La FAQ n. 6 rispondeva puntualmente all’attività di Work-Experience. Con riferimento alla Line A per attività formative, cui commisurare l’indennità di frequenza da corrispondersi ai partecipanti, si intendono sia le attività d’aula che quelle di stage denominate di Work-Experience, facenti parte, stante il percorso di conseguimento della qualifica, di un unico percorso di attività formative. Pertanto l’indennità di frequenza da corrispondersi ai partecipanti è calcolata sul monte ore complessivo della qualifica.

Con riferimento alla Linea A, Cluster Partecipanti: Vittime di violenza – Attività d) Formazione, e) Work-Experience, la Figura Professionale prescelta dal RRFP – Gruppo B, prevede una durata complessiva di 800 ore, ripartite tra 600 ore d’aula e 200 ore di stage/tirocinio formativo; l’Avviso all’art. 1, c. 1.1 prevede una «work-experience pari ad almeno il 40% del monte ore percorso previsto, in misura minima prevista dalla qualifica di riferimento». Si richiede pertanto se, in considerazione della non coincidenza tra la ripartizione monte ore prevista dal Repertorio Regionale FF.PP. e le specifiche progettuali obbligatorie previste dall’Avviso, è possibile per l’Organismo Formativo che erogherà la formazione procedere a una rimodulazione del percorso formativo (480 ore d’aula e 320 ore di stage/tirocinio), mantenendo inalterato il monte ore di complessive 800 ore e attenendoci alle specifiche obbligatorie previste nell’Avviso?

Con AD n. 1395/2013 la Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia ha approvato gli standard formativi generali, i quali, per il livello 4 EQF definito dall’Avviso per la Linea A, prevedono percorsi da n. 600 ore, di cui almeno il 30% del monte ore complessivo, con un massimo del 50% da attribuirsi ad attività di stage. Tali standard sono stati recepiti nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali appartenenti al livello B (Tecnico), pertanto ci si deve attenere a tali standard ai fini del rilascio della Qualifica Professionale di Livello 4 EQF.

Tra le attività previste vi sono percorsi di formazione per figure professionali comprese nel Gruppo B del RRFFPP, “Tecnici”, di livello 4EQF. Dal momento che la DD Servizio Formazione Professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013, prevede quale requisito minimo d’ingresso per i percorsi formativi destinati alle qualifiche professionali di livello 4EQF il titolo d’istruzione secondaria superiore o “almeno tre anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento”, si chiede se tale requisito vada mantenuto anche per i percorsi di qualifica attivabili nello specifico dalla Linea A - Azione 9.5.

Il requisito deve essere mantenuto anche per gli interventi formativi di cui alla Line A dell’Avviso.

In riferimento all’Avviso pubblico "Discrimination Free Puglia", premesso che i 3 soggetti obbligatori previsti dall'avviso siano già presenti, il quarto potrebbe essere un Patronato non iscritto all'albo, ma che svolge attività di tutela e inserimento sociale e lavorativo di minori stranieri?

L’art. 3 dell’Avviso, dopo aver declinato i soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni, quali Enti ex D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017, richiede nelle more dell’istituzione del Registro Unico del Terzo Settore, che ogni Ente deve essere iscritto nel pertinente registro regionale e/o nazionale. La valutazione è rimessa in sede d’istruttoria d’ammissibilità al Nucleo di valutazione di cui all’art. 7.1 dell’Avviso.

1- Un soggetto gestore/titolare di più Centri Antiviolenza, può partecipare a più ATS? 2- Uno stesso Centro Antiviolenza può partecipare all’avviso in più ATS?

1- Come già chiarito dalla FAQ n. 5, analogamente, il medesimo soggetto giuridico gestore/titolare di più Centri Antiviolenza può partecipare a più ATS, purché i soggetti componenti l’ATS non siano i medesimi. 2- Vale la medesima risposta del punto n. 1.

in relazione alla Linea B del bando “Discrimination Free Puglia” e a quanto indicato nell’Art. 3 relativamente alla composizione minima dell’ATS, un’Associazione iscritta al registro regionale delle APS e in attesa di transizione come previsto dalla 117/2017, tra l’altro ente di tutela da anni operante nel settore dell’accoglienza dei migranti nella gestione di SPRAR e CAS, soddisfa i requisiti relativi al soggetto del Terzo Settore? (Considerato che non è iscritto nell’apposita seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di immigrati di cui all’art. 52, comma 1, lettera b) del Decreto Presidente della Repubblica n. 394/99”)

Dalla descrizione effettuata del soggetto giuridico, lo stesso sembrerebbe un Ente del Terzo Settore ex D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la valutazione è tuttavia rimessa al Nucleo di valutazione di cui all’art. 7.1 dell’Avviso. Tale condizione consentirebbe la partecipazione all’ATS come soggetto non obbligatorio nella composizione minima.

E’ possibile coinvolgere, nell’ATS, più Ambiti Territoriali Sociali?

Premesso che l’Ambito Territoriale Sociale non ha una propria natura giuridica autonoma, se non costituito a mezzo Consorzio ex art. 31 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL, e che la maggior parte degli Ambiti Territoriali Sociali pugliesi sono costituiti in forma di convenzione tra EE.LL. ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL, si rammenta che l’Avviso all’art. 3 prevede, nel normare il coinvolgimento dell’Ambito Territoriale, la partecipazione del Comune Capofila d’Ambito e/o del rispettivo Consorzio d’Ambito. Pertanto nel rispondere alla domanda, l’avviso non preclude la partecipazione nella medesima ATS di più Comuni capofila d’Ambito, né di più Consorzi d’Ambito, tuttavia stabilisce una composizione minima obbligatoria, prevedendo almeno uno di questi soggetti affinché possa essere assicurata una ricaduta omogenea delle finalità dell’avviso su tutti i territori interessati, incoraggiando in tal modo aggregazioni territoriali.

E’ possibile coinvolgere, tra i beneficiari, migranti che non risiedono nei Comuni ricompresi nell’Ambito Territoriale Sociale Partner dell’ATS?

Si, è possibile coinvolgere, migranti che non risiedono nei Comuni ricompresi nell’Ambito Territoriale Sociale Partner dell’ATS, purché rispettino i requisiti delineati per i partecipanti di cui all’art. 4 dell’Avviso.

I percorsi di alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana possono essere certificati attraverso esami da svolgersi presso i CPIA? (nell’avviso si fa riferimento solo alla Prefettura).

Con Nota prot. 7647 del 03/05/2018 il MIUR ha definito le modalità delle “Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2017/2018”. La possibilità di iscrivere i minori a partire dal quindicesimo anno di età è prevista ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DPR 263/12, in presenza di specifici accordi tra Regioni e USR. Tuttavia, nel definire tali modalità il Ministero nel declinare le procedure d’attuare per l’istruzione degli adulti nei percorsi dei CPIA, riporta la seguente eccezione in riferimento ai percorsi di primo livello: “Nel caso di soggetti, che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, sottoposti a provvedimenti penali da parte dell’Autorità Giudiziaria minorile la possibilità di essere iscritti ai percorsi di istruzione di primo livello è assicurata indipendentemente dalla stipula dei suddetti accordi; analoga possibilità è assicurata anche ai minori stranieri non accompagnati che hanno compiuto il quindicesimo anno di età”. Tale eccezione appare logico che venga estesa per analogia legis al quadro comune di apprendimento della lingua italiana, di cui ai percorsi di alfabetizzazione della lingua italiana erogati dai CPIA, ed alle conseguenti procedure d’esame.

1- Si chiede se le spese di consulenza previste alla voce A04 siano relative alle figure previste da progetto e nello specifico Preassesment, Assesment, Orientamento, Monitoraggio o se le stesse siano riconducibili solo alla voce B06. Si prega cortesemente di definire con esattezza le spese riconducibili ad entrambe le voci A04-B06. 2 - Si chiede a quale voce siano riconducibili le spese relative agli esami (di qualifica LINEA A e per le attestazioni LINEA B).

1- si rimanda alla FAQ n. 15; 2 - La spesa delle risorse umane, componenti le commissioni d’esame e di attestazione, possono essere alternativamente ricondotte alle voci di spesa: A04 e/o B06 (per le risorse umane esterne) - B04 (per i docenti corso).

Un organismo formativo accreditato ai sensi della L.R. 15/2006 per la formazione continua, superiore e area svantaggio (e non anche per l’obbligo formativo), può erogare la formazione frontale ai destinatari della linea B ancora minorenni?

Un organismo formativo accreditato ai sensi della L.R. 15/2002, ed inserito nell’Elenco degli Organismi Formativi Accreditati, pur in assenza dello specifico accreditamento per la tipologia di percorsi “Obbligo d’istruzione/Diritto-Dovere”, può erogare la formazione frontale ai destinatari della Linea B, poiché il presupposto dei requisiti delle Linee Guida per l’accreditamento degli Organismi Formativi, ex DGR n. 195/2012 è legato alla tipologia di percorso e non alla minore età dei destinatari.

Allegato n. 7 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA [a cura di ciascun partner componente l’ATS] (ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. del 28/12/2000 n. 445) Allegare documento d’identità in corso di validità. Il Comune, che rientra tra gli enti non commerciali che non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali deve comunque sottoscrivere la stessa dichiarazione?

L’allegato n. 7 dev’essere sottoscritto a cura di ciascun partner componente l’ATS, ai fini dell’attestazione della recuperabilità dell’IVA.

Allegato 4 Dichiarazione Sostitutiva [Altri organismi partner dell’ATS] (ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. del 28/12/2000 n. 445) Allegare documento d’identità in corso di validità Sempre in riferimento al Comune, il Sindaco è chiamato a dichiarare i punti che vanno dal 6 in poi non essendo il comune un ente commerciale e non potendosi applicare le procedure concorsuali agli enti pubblici?

L’allegato 4 per gli EE.LL. dev’essere compilato nel caso non si tratti dell’Ente Locale Capofila (cui spetta obbligatoriamente la compilazione dell’All.to 3), ma di altro Ente Locale partecipante all’ATS, con dichiarazione del punto 1 e dal punto 6 al punto 20.

Allegato n. 2 Dichiarazione da rendersi a cura di ciascun Amministratore e/o Procuratore di tutti i Soggetti facenti parte dell’ATS DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE, l'avviso pubblico all'art. 6 prescrive che la dichiarazione sostitutiva debba essere sottoscritte da tutti gli amministratori delle imprese componenti l'ATS, pertanto il Comune (che non è impresa) non deve sottoscrivere questo allegato?

L’allegato n. 2 dev’essere reso da ciascun amministratore del soggetto che partecipa all’ATS, pertanto anche dagli amministratori degli EE.LL., si veda FAQ n. 7.

In riferimento all'avviso pubblico in oggetto si chiede se un ente di formazione autorizzato alla gestione di formazione finanziata con contributi pubblici ai sensi della L.R. 15/2002 ma costituito come s.r.l. può partecipare o meno all'avviso in qualità di componente di ATS e come ente di formazione

si rimanda alla FAQ n. 4

1- Con riferimento all’Art. 3 – Soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni, per entrambe le Linee di intervento l’ATS deve prevedere la presenza di un Organismo Formativo Accreditato, l’avviso prevede che Ciascun componente capofila/partner dell’ATS dev’essere in possesso dei seguenti requisiti, secondo la natura pubblica o privata del soggetto, a pena di esclusione: gli enti privati: devono essere Enti del Terzo Settore ai sensi dell’art. 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”. Nelle more dell’istituzione del Registro Unico del Terzo Settore, ogni Ente deve essere iscritto nel pertinente registro regionale e/o nazionale. Si richiede se tale requisito vale anche per l’Organismo Formativo Accreditato, poiché l’accreditamento non prevede che l’Organismo Formativo debba essere necessariamente un Ente del Terso Settore. 2- In relazione alle attività formative, si chiede se queste devono svolgersi necessariamente presso la sede dell’ente accreditato oppure in altra sede, sempre nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza e comunque degli standard previsti per la formazione professionale, si fa presente che la possibilità di utilizzare altre sedi potrebbe favorire la frequenza al corso da parte dell’utenza.

1- si rimanda alla FAQ n. 4. 2- si rimanda alla FAQ n. 8.

Con riferimento alle voci di costo da imputare al Piano Economico, si chiede se i costi relativi alle attività di cui allo schema 1 Linee di intervento, per la Linea A, in particolare i costi delle risorse umane impegnate nelle attività di: preassestment, assestment, orientamento e placement possono essere ricomprese nella macrocategoria di spesa A – voce di spesa A04 “altre consulenze funzionali al progetto”.

Il valore massimo percentuale delle Macro-voci di costo tiene conto delle funzioni richiamate (preAssessment, Assessment, Orientamento e Placement) nella valorizzazione della Macro-voce B, la quale accoglie fino al 65% del valore di progetto per la linea A ed il 50% per la linea B. Tuttavia nulla osta che questa tipologia di consulenza possa essere valorizzata nella Macro-voce A, nel rispetto obbligatorio dei valori massimi percentuali di ogni Macro-voce come indicato per ogni linea d’intervento.

L’avviso al paragrafo 5.1 Spese ammissibili, a pagina 19 stabilisce che “sono in ogni caso escluse dal finanziamento le spese sostenute per imposte e tasse”, si richiede se le imposte quali ad esempio IRAP sono da intendersi imposte escluse dal finanziamento essendo queste un costo per il soggetto attuatore, se possibile si chiede di esplicitare analiticamente quali imposte e tasse sono escluse dal finanziamento.

Conformemente con quanto previsto all’art. 15 del DPR n. 22 del 05/02/2018 recante: Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, al comma 3 riporta: “Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni”. L’Irap riconducibile all’operazione è ammissibile al finanziamento del FSE nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, a condizione e nella misura in cui risulti dovuta sulla base della normativa applicabile, sia realmente e definitivamente sostenuta dallo stesso. La normativa di riferimento Irap, ovvero il D.Lgs. n. 446/97, determina, per le varie tipologie di imprese, il valore della produzione netta che funge da base di calcolo e le deduzioni applicabili. Ad esempio, con riferimento all’applicazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali (cosiddetto “sistema contributivo”), il Decreto 446/97 all’art. 5-bis dispone la possibilità di escludere dalla base imponibile dell’imposta i contributi erogati a norma di legge per i quali sia possibile individuare una relazione diretta tra gli stessi e le corrispondenti voci di costo indeducibili. In questi casi, l’IRAP eventualmente versata ma non dovuta sulla base della corretta applicazione della normativa di riferimento non è riconoscibile al finanziamento del FSE. Pertanto, ai fini dell’ammissibilità dell’IRAP al rimborso FSE, si dovrà porre particolare attenzione alle corrette deduzioni previste per legge. In linea generale, pertanto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, non potrà essere ammessa a rimborso l’IRAP calcolata sui costi del personale dipendente a tempo indeterminato se annullabile dalle deduzioni previste normativamente. Inoltre, considerato il principio generale che l’IRAP è ammissibile se definitivamente sostenuta dal beneficiario, per l’ammissibilità al FSE si dovrà tenere anche conto degli eventuali crediti d’imposta previsti per i soggetti passivi IRAP di cui agli art. da 5 a 9 del D.Lgs n. 446/1997 privi di dipendenti nel periodo d’imposta (sia a tempo indeterminato che determinato) sia della deducibilità dell’IRAP dall’IRES/IRPEF. In conclusione, ai fini della determinazione dell’IRAP definitivamente sostenuta, il beneficiario dovrà tenere conto della corretta applicazione delle deduzioni (dal calcolo IRAP), del credito d’imposta e delle deduzioni dall’Ires/IRPEF previste dalla normativa vigente. A tal fine, il beneficiario dovrà esibire (in autocertificazione) un prospetto di calcolo dell’IRAP ammissibile al FSE che riepiloga la determinazione dell’imposta definitivamente a proprio carico.

Con riferimento all’art. 2 dell’Avviso, si chiede di precisare se sono ammissibili gli Enti del Terzo Settore, così come definiti dal D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, come riportato nel primo capoverso dell’art. 3 dell’Avviso; oppure, soggetti del Terzo Settore obbligatoriamente iscritti nell’apposita seconda sezione del registro DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI che svolgono programmi di assistenza e protezione sociale disciplinati dall'articolo 18 del Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs. del 25.07.1998 n. 286), così come riportato nell’art. 3 Linea B.

L’art. 3 dell’Avviso disciplina i soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni. Sono ammissibili alla presentazione di proposte ATS composte da tutti i soggetti di cui all’art. 3 dell’Avviso, in composizione minima obbligatoria come previsto dallo stesso alla Linea A ed alla Linea B.

VERSIONI EDITABILI - Sarebbe possibile recuperare versioni editabili degli allegati al bando?

si rimanda alla FAQ n. 1

FORMULARIO - Nel formulario allegato al bando viene indicata la seguente categoria di partecipanti sia per la linea A che per la linea B: “Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro: Persone facenti parte di famiglie, nell’accezione di qualunque forma di convivenza, anche a prescindere dalla parentela, nelle quali nessuno dei componenti lavora.”. La specificazione dei partecipanti risulta essere differente e per certi versi addirittura in contrasto con quella definita nel bando. E’ un refuso o non abbiamo compreso bene?

Così come definito dalla scheda n. 2 dell’Avviso nella sezione Monitoraggio, l’indicatore di output associato alla realizzazione dell’intervento è il ESF-CR12 - I partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro (Reg. FSE). Pertanto fermo restando le tipologie di partecipanti previsti all’art. 4 dell’Avviso, è fatto obbligo all’ATS attuatore di alimentare il sistema di monitoraggio degli interventi regionali MIR-web 2014-2020 con le informazioni previste nello schema n. 2: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di nascita, situazione occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli di classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare, composizione e situazione occupazionale dei componenti; con modalità che saranno definite nel successivo Atto Unilaterale d’Obbligo al momento dell’adozione. L’allegato n. 8 riporta correttamente il target associato all’indicatore di output del programma.

WORK EXPERIENCE - Le ore di work experience devono essere incluse nelle 600 ore di formazione per la linea A e nelle 300 ore di formazione per la linea B? Oppure devono essere ulteriori?

Per la linea A il parametro di 600 ore fa riferimento ad i percorsi di qualifica di tale durata, previsti dal RR.FF.PP., che comprendono l’attività di stage, definita nell’Avviso Work experience, pertanto il percorso di qualifica della Linea A include già l’attività di work experience pertinente. Per la Linea B l’attività di work experience deve essere progettata separatamente.

PIANO FINANZIARIO - Nel paragrafo 5.1 sulle spese ammissibili sono riportati i massimali delle voci A, B, C e D sia per la linea A che per la linea B. Il dubbio che abbiamo riguarda il fatto che la somma di tali massimali dà esattamente il 100% del valore del piano finanziario. In questo senso però non sarebbero massimali ma percentuali esatte. La domanda pertanto è se si tratta di un errore oppure se tali percentuali vadano effettivamente intese come riferimenti esatti.

Le percentuali attribuite alle macro-voci di spesa sono corrette e rappresentano il valore massimo percentuale attribuibile a ciascun macro-voce tenendo in considerazione il valore massimo di progetto, come definito all’art. 5, secondo capoverso dell’Avviso.

VINCOLI COSTITUZIONE ATS Nel bando si scrive che “ogni ATS proponente può presentare una sola proposta progettuale nella medesima composizione dichiarata, partecipando ad una sola Linea di intervento a scelta tra le linee A e B”. Non ci è molto chiaro cosa significa “una sola proposta progettuale nella medesima composizione dichiarata”. Di seguito chiediamo chiarimenti riguardo alle seguenti specifiche casistiche: CASO. 1: se 3 soggetti A, B e C compongono una ATS con capofila A per Linea A, possono gli stessi soggetti comporre una nuova ATS con capofila B partecipando così sulla stessa linea o anche l’altra? CASO. 2: se una ATS composta dai soggetti A, B e C partecipa sulla linea A, possono gli stessi soggetti comporre un’altra ATS aggiungendo un soggetto D partecipando così sulla medesima linea o anche l’altra?

Il soggetto ammesso alla presentazione delle proposte, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso è l’ATS (costituita e/o costituenda), pertanto il soggetto ATS, non può partecipare ad entrambe le linee d’intervento. Per poter presentare una proposta su un’altra linea d’intervento, il soggetto ATS deve variare, modificando la propria composizione interna.

VINCOLI COSTITUZIONE ATS - Nel bando si dice che tutti i soggetti privati facenti parte dell’ATS devono essere enti del III settore secondo il dlgs 117 e, nelle more dell’istituzione del registro unico, iscritti nei pertinenti registri regionali. DOMANDA: Un ente di formazione professionale costituito come Associazione non riconosciuta (e quindi non iscritta in nessun registro regionale di enti del III settore) può partecipare al bando?

Premesso che la L.R. 15/2002 istituisce l’Elenco degli Enti di F.P. autorizzati alla gestione di formazione finanziata con contributi pubblici, che quindi rappresenta il pertinente titolo autorizzativo per il riconoscimento dell’attività svolta, se il soggetto privato rientra nella definizione di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017, è ammesso alla presentazione delle operazioni ex art. 3 dell’Avviso

1. in relazione alla presente di Enti Formativi Accreditati, le attività formative che saranno programmate in relazione al RRFP dovranno essere necessariamente svolte presso sedi accreditate dell'Ente Formativo o è possibile svolgerle in altre sedi di progetto? 2. nel caso in cui un ente sia contemporaneamente Ente Formativo Accreditato ed Ente del Terzo Settore, la partnership può essere composta anche soltanto da due enti?

1. Le attività formative dovranno obbligatoriamente essere svolte nella sede accreditata dell’Ente di formazione professionale ex. L.R. 15/2002, le altre tipologie d’attività potranno essere svolte in altre sedi.

2. La configurazione minima dell’ATS riflette la presenza di requisiti giuridici minimi in capo ai soggetti proponenti, pertanto se tali requisiti sono soddisfatti, nulla osta alla costituzione minima di un’ATS con n. 2 soggetti.

In riferimento all’Avviso POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Linea di Azione 9.5 “Discrimination Free Puglia”, si richiede: 1. Se in base a quanto indicato nell’art. 5, c.2 dell’Avviso “Ogni ATS proponente può presentare una sola proposta progettuale nella medesima composizione dichiarata, partecipando ad una sola Linea di intervento a scelta tra le linee: A e B”, ciascun partner/capofila dell’ATS possa partecipare ad una sola proposta progettuale; 2. Se saranno resi disponibili gli allegati del bando in formato word; 3.Se per la compilazione dell’allegato 2, nel caso del comune capofila dell’ambito, la dichiarazione sostitutiva debba essere compilata da ciascun amministratore della giunta del comune capofila o solo dal sindaco.

1. si rimanda alla FAQ n. 5, 2. si rimanda alla FAQ n. 1, 3. L’allegato 2 dev’essere reso per ciascun amministratore dell’Ente.

All'art. 5.1 dell'Avviso Pubblico (Spese ammissibili), si specifica che a ciascun partecipante dovrà essere corrisposta un'indennità di frequenza per la sola partecipazione alle ore di attività formative. A tal riguardo, si chiede se anche le attività di Work Experience siano da intendersi come attività formativa per la quale riconoscere analoga indennità di frequenza.

Per la linea A dell’Avviso, l’indennità dovrà essere corrisposta per l’attività di Work-Experience, corrispondente alla fase di stage dei partecipanti, per le ore previste dalla qualifica di riferimento. Per la linea B l’indennità dovrà essere corrisposta anche per l’attività di Work-Experience, prestando attenzione nel quantificare la durata di tale attività, in conformità alla complessiva durata massima delle attività progettuali, come definita allo schema n. 3 dell’Avviso in n. 600 ore massimo.

All'art. 5 dell'Avviso Pubblico (Risorse disponibili e vincoli finanziari), si specifica che ogni ATS può presentare una sola proposta progettuale nella medesima composizione dichiarata, partecipando ad una sola Linea d'intervento. A tal proposito, si chiede se un medesimo soggetto proponente (Ente Locale o Ente del Terzo Settore) possa partecipare a più ATS, qualora queste presentino differente composizione.

Si, è ammessa la partecipazione del medesimo soggetto in ATS di diversa composizione.

Con la presente si chiede se un Ente di Formazione Professionale non appartenente al terzo settore come natura giuridica (es. società in accomandita o società cooperativa) possa comunque far parte del partenariato previsto dal progetto.

L’art. 4 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 definisce puntualmente gli Enti del Terzo Settore e dopo aver elencato le tipologie di soggetti cui la normativa è rivolta, elenca i principi guida che delineano lo status giuridico di Ente del Terzo Settore: “…omissis…gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.”. Pertanto possono far parte dell’ATS di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico i soggetti privati che rientrano nella definizione di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017.

Con riferimento all’art. 2 dell’Avviso, in considerazione di quanto indicato, ovvero “l’assegnazione di “ premialità, così come previsto al successivo art. 7 .2 (Valutazione di merito), ai progetti che realizzino sinergie con altri strumenti d'intervento della politica regionale, in particolare ai progetti i cui interventi prevedano di essere realizzati in immobili confiscati alla criminalità organizzata “ , si chiede di precisare se possa accedere alla valutazione della suddetta premialità un progetto che preveda la realizzazione di una fra le attività previste per la tipologia d’intervento (Assessment, Orientamento, Formazione, WorkExperience, Monitoraggio) in immobili confiscati , . Inoltre, qualora ciò fosse possibile, si chiede se il Soggetto accreditato per erogare la formazione (con sedi formative distanti dal luogo di residenza dei soggetti fragili) può organizzare i corsi anche in ambienti non accreditati per la formazione.

L’avviso, all’art. 7.2 prevede per la valutazione di merito anche il sotto-criterio “Sinergie del progetto con altri strumenti d’intervento della politica regionale”, attribuendo chiaramente un punteggio pari a zero per la realizzazione degli interventi in immobili generici, ed un punteggio pari a 150 punti per la realizzazione degli interventi in immobili confiscati alla criminalità organizzata. Lo svolgimento di una sola delle attività previste dall’intervento non è sufficiente per intercettare la premialità, dovendo, a tal fine, svolgersi la maggior parte delle attività in un immobile confiscato alla criminalità organizzata.

Nell'art. 3 dell'avviso "Discrimination free Puglia" ai fini della partecipazione di un ente del terzo settore all'ATS di un progetto a valersi sulla line B, si fa richiesta di iscrizione nella seconda sezione del registro di cui all'art.52, comma1, lettera b del DPR n. 394/99, ovvero enti che possono essere ammessi a prestare garanzia per l'ingresso degli stranieri per il loro l'inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo unico. In considerazione delle finalità dell'avviso, si chiede con la presente se anche gli enti iscritti alla prima sezione, ovvero enti e altri organismi privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'art. 42 del lesto unico, possono avanzare proposte di progetto.

L’avviso, all’art. 3 nel definire la composizione minima obbligatoria dell’ATS per le proposte della Linea B, richiede la presenza di un numero minimo di partner pari a n. 3, con delle caratteristiche specifiche, tra cui, obbligatoriamente “Un soggetto del Terzo Settore obbligatoriamente iscritto nell’apposita seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di immigrati di cui all’art. 52, comma 1, lettera b) del Decreto Presidente della Repubblica n. 394/99”. Nessun punto dell’avviso riporta la frase: “ovvero enti che possono essere ammessi a prestare garanzia per l'ingresso degli stranieri per il loro l'inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo unico”. Pertanto i soggetti iscritti nella prima sezione del registro di cui all'art.52, comma 1, lettera a, del DPR n. 394/99, possono partecipare all’ATS in qualità di quarto partner non obbligatorio.

Gent.ma Responsabile, in merito all’Avviso in oggetto non riesco a trovare alcun link dal quale scaricare gli allegati in word. Saprebbe indicarmi come fare?

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Per maggiori informazioni

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Sezione Formazione Professionale Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale

Responsabile di procedimento

Maria Rosaria Cervelli

Sezione Formazione Professionale 0805406951

Sezione Formazione Professionale m.cervelli@regione.puglia.it

Responsabile di azione

Domenico De Giosa

Sezione Formazione Professionale 0805402062

Sezione Formazione Professionale d.degiosa@regione.puglia.it

Eventuali chiarimenti possono essere richieste alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale attraverso mail a sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it.