Aiuti agli investimenti delle Piccole e Medie Imprese nel settore turistico-alberghiero - Titolo II Turismo Capo 6

Quando partecipare

dal 09/03/2015

Attraverso l'Avviso Pubblico Titolo II Capo 6, la Regione Puglia intende sostenere le piccole e medie imprese nel settore turistico-alberghiero in progetti di investimenti di almeno 30.000 euro dedicati a:

a) l’ampliamento, l’ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture turistico alberghiere, ivi comprese le strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell’attività (quali bar, palestre, piscine, centri benessere, ecc.) nonché gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rinnovo e aggiornamento tecnologico, al miglioramento dell’impatto ambientale;

b) la realizzazione o l’ammodernamento degli stabilimenti balneari, ivi compresi gli spazi destinati alla ristorazione e alla somministrazione di cibi e bevande, ai parcheggi ed ai punti di ormeggio;

c) la realizzazione e/o la gestione di approdi turistici;

d) la realizzazione di strutture turistico ‐ alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) attraverso il consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico-architettonico. Ai fini di cui sopra, deve restare immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche. Si precisa che l’ampliamento, attraverso la costruzione di vani tecnici, costituisce variazione di volumetria fuori terra;

e) il consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell’immobile in strutture turistico‐alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente). Ai fini di cui sopra, devono essere fatte salve le caratteristiche architettoniche e artistiche dell’immobile. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, fino a un massimo del 20 per cento della volumetria esistente, comunque nel rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti urbanistici;

f) il primo impianto e/o sistemazione di area a verde di almeno 10 ettari (anche mediante la realizzazione di piste ciclabili, sentieri attrezzati, percorsi sportivi, punti ristoro, ecc.) anche di proprietà pubblica, la cui fruizione sia condivisa con la eventuale Amministrazione proprietaria e/o il soggetto gestore;

g) nuove attività turistico – alberghiere, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di strutture non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad attività ricettive di cui all’art. 3 della legge regionale n. 11/99;

h) recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative.

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Chi può partecipare

  • Micro imprese
  • Piccole imprese
  • Medie imprese

Consulta l'elenco delle Attività Economiche che possono partecipare:

  • gestione di approdi turistici e di rimessaggio delle imbarcazioni;
  • attività di Alloggio” ad eccezione di:
    • Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
    • Gestione di vagoni letto;
    • Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;
  • noleggio di biciclette; noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto inclusi i pedalò (sono ammissibili le spese di acquisto delle imbarcazioni se “natanti da diporto” e cioè se di lunghezza inferiore ai 10 metri e quindi non targati e non immatricolati); Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative; Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi;
  • agenzie di viaggio e Tour Operator; altri servizi di prenotazione e attività connesse purché finalizzate all’offerta di servizi turistici;
  • organizzazione di convegni e fiere;
  • attività creative, artistiche e di intrattenimento;
  • biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali;
  • gestione di piscine; gestione di impianti sportivi polivalenti nca; gestione di altri impianti sportivi nca;
  • gestione parchi di divertimento e parchi tematici;
  • gestione discoteche, sale da ballo night-club e simili;
  • gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali;
  •  stabilimenti termali.

Cosa finanzia

  • acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 5% dell’importo dell’investimento in attivi materiali;
  • spese per opere murarie e assimilabili relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l’impresa dimostri che l’assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell’iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo;
  • acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica
  • investimenti finalizzati al miglioramento delle misure di prevenzione dei rischi, di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro
  • spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori nei limiti del 5% delle spese in opere murarie;
  • spese per l'acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa ed i trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa
  • spese per mezzi mobili targati, solo se strettamente funzionali e pertinenti rispetto all’attività ammissibile svolta dall’impresa e devono essere utilizzati in via esclusiva per l’esercizio dell’attività di impresa. A tal proposito, si ritengono ammissibili unicamente le autovetture con le seguenti limitazioni: “veicoli destinati al trasporto di persone, aventi nove posti, compreso quello del conducente”, utilizzate per il servizio “navetta” per il trasporto ed a servizio esclusivo degli ospiti delle strutture ricettive.

L’investimento massimo ammissibile per le piccole e le micro imprese deve essere pari ad € 2.000.000,00.
L’investimento massimo ammissibile per le medie imprese deve essere pari ad € 4.000.000,00.
 

Contributo massimo per progetto di micro e piccole imprese 45% del totale investimento ammesso.
Le micro e piccole imprese possono ottenere un’agevolazione in conto impianti sino a 700.000 euro (calcolata come 35% dell’investimento ammesso per attrezzature e macchinari) che si aggiunge all’ulteriore contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi del finanziamento concesso dal Soggetto Finanziatore.

Contributo massimo per progetto di medie imprese 35% del totale investimento ammesso.
Le medie imprese possono ottenere un’agevolazione in conto impianti sino a 1.200.000 euro (calcolata come 30% dell’investimento ammesso per attrezzature e macchinari) che si aggiunge all’ulteriore contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi del finanziamento concesso dal Soggetto Finanziatore.
 

Come partecipare

La domanda di agevolazione può essere presentata dal soggetto finanziatore (una Banca o uno dei Confidi vigilati ai quali l'interessato chiede il finanziamento) accreditato in via telematica attraverso la procedura on line “Titolo II capo 6” messa a disposizione nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it.

L’impresa si deve obbligatoriamente registrare al portale raggiungibile nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it. Una volta accreditata l’impresa può operare sulla propria pratica ed effettuare l’upload di tutta la documentazione utile al completamento delle verifiche istruttorie.

L’invio della domanda di agevolazione e della documentazione relativa deve essere effettuato dal Soggetto Finanziatore solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento. Il soggetto finanziatore deve inviare la domanda online entro 6 mesi dalla creazione del codice pratica della stessa domanda di agevolazione.
 

Nel "cruscotto impresa" è possibile avviare la fase di richiesta di erogazione. Occorre aver prima ricevuto il decreto di ammissione provvisorio oppure si può procedere con la richiesta di erogazione?

Ai sensi dell’art. 8 comma 6 dell’Avviso l’impresa entro due mesi dalla conclusione dell’investimento deve inoltrare alla regione la richiesta di erogazione del contributo. La conclusione dell’investimento è rappresentata dalla data dell’ultimo titolo di spesa (fattura) ricevuta dall'impresa e facente parte dell’investimento proposto. Tale invio deve avvenire a prescindere dall'aver ottenuto o meno l’ammissibilità (determina Provvisoria) da parte della Regione Puglia.

Un'impresa è regolarmente costituita ed iscritta al Registro Imprese da gennaio 2018. La stessa impresa intende rilevare un'attività turistico-alberghiera, funzionante da diversi anni, sotto forma di subentro nella gestione, ovviamente supportato anche da idoneo contratto di disponibilità dell'immobile. L'impresa ha i requisiti per accedere alle agevolazioni previste, pur non avendo 6 mesi di esperienza/attività pregressa?

Come prescritto dall'art. 3 comma 6 "(…) possono essere agevolati progetti di ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture turistico alberghiere esistenti e funzionanti, presentati da Soggetti proponenti che intendono subentrare nell'attività turistica esercitata nella struttura oggetto di richiesta di agevolazioni (…)". Il successivo comma 18, a tal proposito, prevede che "gli investimenti di cui al comma 6 (subentro), sono agevolabili se l’impresa proponente fornisce documentazione (copia autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell’attività, copia dei registri iva vendite e/o corrispettivi, ecc.) utile a verificare che l’impresa cedente abbia svolto l’attività turistico alberghiera nella sede oggetto di agevolazione per almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda". In caso di subentro, pertanto, l’operatività è richiesta relativamente all'impresa cedente e non a quella subentrante.

Si richiede se sia ammissibile l'acquisto di un immobile tramite procedura del Tribunale effettuato dai figli dell'originario proprietario.

Considerato che la vendita è effettuata non dai proprietari ma dal Tribunale in seno ad una procedura fallimentare, si ritiene che non ricorra il limite di cui all’art. 4 co. 1.

Per una pratica di TITOLO II TURISMO per cui si è ottenuto il decreto di concessione provvisorio alle agevolazioni, la SCIA e la chiusura lavori per l'investimento programmato è stato curata da un fratello del legale rappresentante della società proponente, tecnico di fiducia della società che però non ha alcuna interessenza societaria con la società stessa. Questo può causare problemi nella fase di rendicontazione ed ottenimento del contributo? In caso affermativo come è possibile risolvere la problematica?

La documentazione (chiarimenti e dichiarazioni) da fornire in sede di richiesta di erogazione (DSAN) dovrà essere predisposta da un tecnico esterno che non abbia legami di parentela, fermo restando la scia e la chiusura dei lavori presentati e curati dal fratello del legale rappresentante, in quanto progettista.

La realizzazione di una piscina non aumenta la volumetria fuori terra giusto? Quindi una masseria nuovo impianto che intende realizzare anche una piscina come servizio annesso non è in contrasto con il limite di cui all'art. 3 comma d.

Come stabilito dall’art. 3 comma 1 lett. d) ed e) sono ammissibili la realizzazione di strutture turistico alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) attraverso il consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico-architettonico e il consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell’immobile in strutture turistico alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente). Ai fini di cui sopra, deve restare immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche. 
Se la piscina non è in contrasto con quanto sopra indicato può essere considerata come servizio annesso. 

RELATIVAMENTE AD UN‘ATTIVTA’ DI AFFITTACAMERE SI CHIEDE SE E’ AMMISSIBILE AI SENSI DEL TITOLO II CAPO VI LA SPESA PER L’ACQUISTO DI UN VEICOLO COMMERCIALE SINO A 9 POSTI PER OFFRIRE AI PROPRI CLIENTI IL SERVIZIO DI NAVETTA DA E PER AEROPORTO E STAZIONE? LA SPESA SAREBBE COMUNQUE INSERITA ALL'INTERNO DI UN PROGRAMMA D'INVESTIMENTO ORGANICO E FUNZIONALE.

Come definito dall’art. 4 comma n. 1 dell’Avviso sono esclusi dalle agevolazioni i mezzi mobili targati.

Vorrei sapere se l'agevolazione prevista dal titolo II - capo IV, è cumulabile con l'agevolazione prevista dal credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno (art. 1 co. 98-108 L. 28/12/2015 n. 208 legge di stabilità 2016) alla luce delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 29/12/2016 n. 243 nella L. 27/02/2017 n. 18 e della relativa circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 del 13/04/2017 di chiarimento.

Gli aiuti di cui al presente Avviso sono cumulabili sia con gli aiuti al finanziamento del rischio di cui al Titolo III del Regolamento e sia con gli aiuti de minimis di cui al Regolamento Regionale n. 15 del 01/08/2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 04/08/2014. 
Gli aiuti di cui al presente Avviso non sono cumulabili, per lo stesso investimento, con altri aiuti di Stato. 

Si acquista un complesso alberghiero che ha cessato l’attività nel 2012. Si chiede se il valore dei beni presenti nella struttura può essere considerato spesa ammissibile ( arredi, attrezzatura ristorante). Inoltre, nel progetto di ristrutturazione è prevista la piantumazione di piante sul piazzale esterno. L’imprenditore, tra le altre cose, intende acquistare delle bici da fornire ai clienti oltre che un veicolo di cortesia. Rientrano tali spese tra quelle ammissibili?

Ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso, le domande di agevolazione possono essere presentate da microimprese, da imprese di piccola dimensione e da medie imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione siano regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese. 
Ai sensi dell'art. 3 comma 5 dell'Avviso gli investimenti di cui alla lettera a) del comma 1, possono comprendere interventi volti alla riattivazione funzionale di strutture turistico alberghiere non attive, nelle quali in precedenza si svolgeva attività turistico ricettiva ed erano in possesso delle relative autorizzazioni allo svolgimento dell'attività suddetta. 
È agevolabile sia l'acquisto dell'albergo che il suo ammodernamento. Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell'art. 4, comma 6 dell'Avviso è agevolabile la sola struttura muraria (involucro edilizio) ad eccezione ad es. di avviamento, attrezzature usate, ecc. 
Ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'Avviso sono ammissibili le spese previste dall'art. 36 del Regolamento con esclusione dei mezzi mobili targati. 
Infine, relativamente all'acquisto di biciclette, il proponente deve dichiarare e dimostrare che le stesse sono funzionali rispetto all'attività svolta oltre ad attivare il relativo codice Ateco.

Il comma 2 dell'art. 2 del bando parla di soggetti regolarmente costituiti e iscritti al Registro Imprese. Qualora la proponente abbia i suddetti requisiti ma di fatto non opera in quanto il progetto da candidare prevede di acquisire una struttura turistico-alberghiera esistente e funzionante sotto forma di subentro o acquisto dell'immobile, la pratica è ammissibile al finanziamento? L'impresa ha i requisiti per candidare il progetto?

Ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso, le domande di agevolazione possono essere presentate da microimprese, da imprese di piccola dimensione e da medie imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione siano regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese. 
Si precisa che, cosi come stabilito dall’art. 3 dell’Avviso è ammissibile l’ampliamento, l’ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture turistico alberghiere, ivi comprese le strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell’attività (quali bar, palestre, piscine, centri benessere, ecc.) nonché gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rinnovo e aggiornamento tecnologico, al miglioramento dell’impatto ambientale. Si evidenzia, infine, che possono essere agevolati progetti di ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture turistico alberghiere esistenti e funzionanti, presentati da Soggetti proponenti che intendono subentrare nell’attività turistica esercitata nella struttura oggetto di richiesta di agevolazioni. Resta inteso che, nel caso di subingresso, l’impresa deve fornire un adeguato titolo di disponibilità della struttura ricettiva ove intende realizzare gli investimenti ai sensi del Titolo II Capo 6. 

Da quanti mesi deve essere attiva l'impresa per poter accedere alla misura?

Ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso, le domande di agevolazione possono essere presentate da microimprese, da imprese di piccola dimensione e da medie imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione siano regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese. La pregressa operatività dell’impresa viene verificata in relazione alla tipologia di interventi che il soggetto proponente intende presentare e, quindi, a seconda che trattasi di progetti volti alla creazione di nuove strutture turistico-ricettive o all’ampliamento di strutture già esistenti. Si consiglia di leggere attentamente l’Avviso Titolo II Turismo Capo 6 scaricabile sul sito www.sistema.puglia.it

Una società operativa, operante nel settore alberghiero, deve avviare una nuova unità locale appena ristrutturata dalla proprietà. La società deve sottoscrivere il fitto della struttura e dopo fare opere murarie di rifinitura, adattare gli impianti e acquisire gli arredi. L'immobile possiede tutti i requisiti previsti dalla normativa essendo una masseria di pregevole valore storico-artistico. La società potrebbe accedere al Titolo II Turismo come nuova attività?

Ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso Titolo II Capo 6, le domande di agevolazione possono essere presentate da microimprese, da imprese di piccola dimensione e da medie imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione siano regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese. 
Come stabilito dall'art. 3 comma 1 lett. d) ed e) ammissibile la realizzazione di strutture turistico-alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) attraverso il consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico-architettonico e il consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell'immobile in strutture turistico-alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente). 
Poiché la struttura oggetto del programma di investimento, seppur di pregio storico, risulta essere già è stata ristrutturata ed avrebbe bisogno solo di opere murarie di finitura, l'intero investimento risulterebbe inammissibile in quanto non rispetta le prescrizioni contenute all'art. 3 comma 1 lettera d) ed e).

Si pone il seguente quesito: Un'azienda intende acquistare un immobile per l'apertura di una nuova sede. Per l'acquisto dell'immobile l'azienda ha firmato un preliminare di compravendita ed ha emesso un assegno a titolo di caparra. Allo stato attuale la Banca non ha ancora inserito nella procedura telematica l'attestazione di presentazione della domanda (allegato D), in quanto è in attesa di ricevere tutta la modulistica del Titolo II compilata. La presenza, in data antecedente a quella attestata nell’Allegato D, del preliminare (registrato e non) ed il versamento di una caparra, costituiscono una criticità?

Come previsto dal comma 18 dell’Art. 4 dell’Avviso, […] per "avvio dei lavori" si intende: “la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per "avvio dei lavori" si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.” 
Pertanto, in presenza di un atto giuridicamente vincolante con data antecedente alla data di presentazione della domanda, l’intero programma di investimenti è ritenuto inammissibile. 
A titolo esemplificativo, si riportano i documenti che possono ritenersi atti giuridicamente vincolanti: 
• Preventivo controfirmato per accettazione; 
• Contratto di fornitura/appalto; 
• Ordine di acquisto/Conferma d’ordine (con o senza il versamento di un acconto/anticipo/caparra); 
• Decreto di trasferimento del giudice, nel caso di acquisto immobile. 

La presenza di un preliminare di compravendita (registrato e non) avente data antecedete a quella di presentazione della domanda (allegato D), NON costituisce una criticità e NON determina avvio investimento cosi come non lo è il versamento di una caparra confirmatoria a condizione che la stessa caparra non sia stata oggetto di fatturazione (sia con che senza Iva) in data antecedente a quella di presentazione della domanda presso un soggetto finanziatore (data Allegato D). 

Una impresa intende ristrutturare un gruppo di trulli per farne una casa vacanza. Oltre alla ristrutturazione del trullo (fuori terra) l'impresa intende sfruttare un permesso di costruzione che permette di ampliare la struttura. Dal momento che le agevolazioni sono ammissibili solo sulla porzione di fabbricato che emerge fuori terra, si domanda se l''impresa proponente possa contemplare nel medesimo progetto anche l'ampliamento del trullo (su cui non verrebbero richieste le agevolazioni) oppure se il sol fatto di prevedere un ampliamento in fase di realizzazione della casa per vacanza determina la inammissibilità dell'intero investimento.

Ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso, le domande di agevolazione possono essere presentate da microimprese, da imprese di piccola dimensione e da medie imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione siano regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese. Si fa presente che la creazione di nuove strutture turistico-alberghiere può essere realizzata esclusivamente negli immobili con le caratteristiche citate dall’art. 3, comma 1, lett. d) ed e) dell’Avviso, il quale prevede altresì che deve restare immutata la volumetria fuori terra esistente, pena la decadenza dell’intero investimento.

Si chiede chiarimento in merito a quanto segue: Il bando prevede all'art. 2 una serie di attività ammissibili (sezioni H, I, N, R del codice Ateco 2007, limitatamente a determinati codici). Il bando all'art. 3 prevede che gli investimenti ammissibili per le strutture turistico alberghiere, ivi compresi i servizi funzionali (sezione N e R come indicato al punto 7 art.3), siano: a) ampliamento ammodernamento e risutrutturazione di strutture turistico alberghiere; d) realizzazione di strutture turistico alberghiere attraverso il consolidamento, restauro e risanamento conservativo di immobili che presentino interesse storico-artistico. Si chiede se la realizzazione di nuove strutture di attività funzionali (sezione N e R) debba necessariamente essere localizzata in immobili che presentino interesse storico artistico come sembrerebbe evincersi, ovvero possa avvenire in un qualsiasi sito localizzato in Puglia.

Ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso, sono ammissibili gli interventi volti alla realizzazione di nuove unità produttive rientranti nelle attività ammissibili delle divisioni N ed R del codice Ateco, purchè il progetto sia presentato da soggetto proponenti che alla data di presentazione della domanda di agevolazione sia regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese. 
Inoltre, come stabilito dal comma 7 dell’art. 3 dell’Avviso “tutte le attività economiche della sezione N e R indicate nell’art. 2 dell’Avviso rientrano nella tipologia di investimento indicata dalla lettera a) dell’art. 3 dell’Avviso, in quanto si tratta di strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell’attività turistico – alberghiere. Tali investimenti possono essere realizzati anche se non connessi a strutture turistico ricettive”. 

In merito al bando Titolo II Turismo Capo VI rientra l'attività di noleggio scooter e quindi l'acquisto dei mezzi targati?

L’art. 4 comma 1 dell’Avviso prevede espressamente che le spese ammissibili sono quelle previste dall’art. 36 del Regolamento con esclusione dei mezzi mobili targati.

Una azienda attiva nel settore degli alloggi, potrebbe far rientrare la biancheria per la casa e la biancheria per il bagno: lenzuoli e asciugami, nel capitolato del finanziamento con fondo perduto?

No, ai sensi di quanto previsto nell’art. 4 comma 9 dell’Avviso, non sono ammissibili le spese per l’acquisto di beni facilmente deperibili quali ad esempio biancheria da tavola, biancheria da bagno, biancheria da letto, stoviglie, utensili da cucina.

Vorrei sapere quali spese, nel dettaglio sono ammissibili in riferimento all'arredamento interno delle camere che si andranno a realizzare con la richiesta di mutuo in corso e le agevolazioni Titolo II (a titolo di esempio, i materassi, i cuscini piuttosto che i copriletto come vengono intesi? per i mobili, letto, armadio etc?).

Le spese ammissibili sono riportate dettagliatamente nell’art. 4 dell’Avviso. Tuttavia, relativamente all’arredamento interno delle stanze, sono ammissibili tutte le spese sostenute per l’acquisto di mobili, materassi, cuscini, ecc ad esclusione di quelle relative all’acquisto di beni facilmente deperibili quali ad esempio biancheria da bagno, biancheria da letto (art.4 comma 9).

VORREI CONOSCERE L'ESATTA DICITURA DA APPORRE SULL'ORIGINALE DELLE FATTURE PER PROCEDERE AL LORO ANNULLAMENTO CON RIFERIMENTO AL TITOLO II TURISMO.

La dicitura da apporre sui titoli di spesa per l’annullamento è la seguente: “Operazione cofinanziata dall’Unione europea – P.O.R. Puglia 2014-2020 – Fondo FESR – Asse prioritario III – obiettivo specifico 3c Azione 3.3”.

Potete cortesemente comunicarmi il testo delle targhette da apporre sui beni?

La dicitura da apporre è la seguente: Titolo II Turismo capo 6: “Operazione cofinanziata dall’Unione europea – P.O.R. Puglia 2014-2020 – Fondo FESR – Asse prioritario III – obiettivo specifico 3c Azione 3.3”.

La Società X, proponente il progetto di investimento, desidera acquistare e ristrutturare immobile da adibire ad attività, dalla società Y. La società X e costituita da parenti dei soci della società Y. Le 2 società non hanno soci in comune. E' ammissibile la transazione (acquisto) dell'immobile tra le 2 società?

Non sono ammissibili alle agevolazioni "gli acquisti infragruppo, gli acquisti da soci o amministratori dell’impresa beneficiaria/proponente, da coniugi, parenti o affini entro il terzo grado di uno dei soci o amministratori dell’impresa beneficiaria anche nel caso in cui il rapporto sussista con un soggetto che rivesta il ruolo di amministratore o socio dell’impresa fornitrice".

SAREBBE AMMISSIBILE ALLE AGEVOLAZIONI UN INTERVENTO CHE PREVEDA LA RIQUALIFICAZIONE DI TRULLI E LAMIE IN CUI SI RENDE NECESSARIO, ATTRAVERSO IL PIANO CASA ,LA REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTI PER ADEGUAMENTI IGIENICO FUNZIONALI (REALIZZAZIONE DI BAGNI E CUCINE) NEL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE ORIGINARIE DEI PROSPETTI PRINCIPALI, QUALORA VENGA RENDICONTATA SEPARATAMENTE L’INTERVENTO DESTINATO ALLA SOLA RIQUALIFICAZIONE ESCLUDENDO QUELLI DI AMPLIAMENTO.

Come stabilito dall'art. 3 comma 1 lett. d) ed e) sono ammissibili la realizzazione di strutture turistico-alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) attraverso il consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico-architettonico e il consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell'immobile in strutture turistico-alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente). Ai fini di cui sopra, deve restare immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche. L'ampliamento tecnico, seppur necessario nell'ambito degli interventi di risanamento conservativo, produce comunque un aumento della volumetria fuori terra. 
L'intero progetto, pertanto, non sarebbe finanziabile ai sensi del Titolo II Capo 6. 

Gradirei sapere cortesemente se sia finanziabile l'acquisto e ristrutturazione di un Centro Sportivo Polivalente che non fa parte di alcuna struttura turistico-alberghiera. Infatti, il Codice ATECO corrispondente (93.11.30) risulta ammissibile, tuttavia l'art. 3 del Bando ("Tipologie di investimenti ammissibili"), sembrerebbe finanziare le strutture sportive solo in quanto strutture annesse a quelle turistico-alberghiere.

Ai sensi dell’Avviso è possibile la realizzazione di una struttura da adibire esclusivamente alla gestione di impianti sportivi e polivalenti non connessa ad una struttura ricettiva.

L'art. 2 del Bando elenca tra le attività ammissibili il codice 82.30.00 "organizzazione di convegni e fiere". Tuttavia il comma 7 dell'articolo 3 recita che le attività economiche della sezione N ed R rientrano nella tipologia della lettera a) dell'art.3 dell'Avviso in quanto si tratta di servizi funzionali allo svolgimento dell'attività turistico-alberghiera.Si domanda pertanto se gli investimenti per l'apertura e la gestione di un centro congressuale sia ammissibile in se stesso oppure soltanto come servizio annesso di un albergo.

Ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso, sono ammissibili gli interventi volti alla realizzazione di nuove unità produttive rientranti nelle attività ammissibili delle divisioni N ed R del codice Ateco, purché il progetto sia presentato da soggetto proponenti che alla data di presentazione della domanda di agevolazione sia regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese. E’ possibile, pertanto, la realizzazione di un centro congressuale non connesso ad una struttura ricettiva.

Dalla verifica dei codici ATECO 2007 ammissibili al bando TITOLO II CAPO VI, ho verificato che il codice 93.11.90 "Gestione degli altri impianti sportivi nca" è ammissibile. Vorrei sapere se sono ammissibili anche le spese inerenti i servizi accessori (es.: bar) ed al servizio esclusivo di tali impianti sportivi.

Si, tali investimenti rientrerebbero tra quelli agevolabili ai sensi dell’Avviso. Si precisa che ai sensi dell’art. 3 comma 10, quando gli investimenti proposti da una impresa riguardano anche interventi sui servizi funzionali allo svolgimento dell’attività, il soggetto proponente deve dimostrare di possedere il relativo codice Ateco di attività secondario riferito al servizio oltre al codice Ateco dell’attività principale. Dovrà, inoltre, fornire le autorizzazioni/comunicazioni/segnalazioni necessarie allo svolgimento sia dell’attività principale e sia delle eventuali attività secondarie.

Un impresa intende accedere alle agevolazioni del presente bando senza accedere alcun finanziamento bancario. In sostanza si accontenterebbe del solo contributo in c/impianti rinunciando al contributo in c/interessi. Si domanda se per accedere alle agevolazioni bisogna per forza accendere un finanziamento bancario oppure, limitando la richiesta al solo contributo in c/impianti, se ne possa fare a meno.

Per poter presentare domanda sullo strumento titolo II Capo 6 è necessario presentarsi ad un istituto di credito tra quelli accreditati, che le conceda un finanziamento bancario a copertura totale o parziale dell’investimento presentato.

Volevo sapere se per l'acquisto di un trullo c e ' sia l agevolazione del 20 percento che quella sul montante interessi?

Innanzitutto si fa presente che la creazione di nuove strutture turistico-alberghiere può essere realizzata esclusivamente negli immobili con le caratteristiche citate dall’art. 3, comma 1, lett. d) ed e) dell’Avviso. Inoltre, il proponente dovrà dimostrare che gli interventi finalizzati tendano, oltre che al consolidamento, restauro e risanamento conservativo dell’immobile, anche al superamento delle barriere architettoniche, al rinnovo e aggiornamento tecnologico, al miglioramento dell’impatto ambientale. In caso contrario non è finanziabile l’acquisto del solo immobile. Nel caso in cui i predetti requisiti siano soddisfatti, sull’acquisto dell’immobile viene calcolato sia il contributo in conto impianti e sia il contributo calcolato sul montante degli interessi.

Nel caso l'azienda ricevesse la disponibilità ad ottenere il finanziamento da una banca non accreditata con la Regione Puglia, sarebbe ugualmente possibile presentare la domanda?

No, per poter presentare domanda sullo strumento titolo II Capo 6 è necessario rivolgersi ed ottenere il finanziamento da uno degli istituti di credito accreditati.

Si chiede se il contratto di comodato può essere considerato titolo di disponibilità di un immobile o se deve esserci necessariamente un contratto di tipo oneroso.

Ai sensi dell’art. 12 comma 3 bisogna presentare il titolo di disponibilità dell’immobile (contratto di locazione, comodato, compravendita, etc.) registrato della sede oggetto di richiesta di agevolazioni. Tale titolo di disponibilità deve presentare una durata coerente con le tempistiche prescritte di mantenimento dei beni agevolati (n. 5 anni dalla data di completamento degli investimenti).

Le attività di centri benessere a servizio di strutture ricettive (case per vacanza) rientrano tra le attività finanziate?

La suddetta attività, se compatibile con la tipologia di struttura ricettiva, rientra tra le tipologie ammesse dall’art. 3 dell’Avviso. Come stabilito, inoltre, dall’art. 3, comma 10 dell’Avviso “quando gli investimenti proposti da una impresa riguardano anche interventi sui servizi funzionali allo svolgimento dell’attività (quali bar, palestre, piscine, centri benessere, ristorante, ecc.), il soggetto proponente deve dimostrare di possedere il relativo codice Ateco di attività secondario riferito al servizio oltre al codice Ateco dell’attività principale. Dovrà, inoltre, fornire le autorizzazioni/comunicazioni/segnalazioni necessarie allo svolgimento sia dell’attività principale e sia delle eventuali attività secondarie.

Con riferimento alle spese di progettazione la durata del mutuo per il calcolo del contributo è di 5 o 7 anni?

Le spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5% delle spese di cui all’art. 4, comma 1, lett. b). di conseguenza per il calcolo del contributo sul montante interessi rientrano nella categoria delle opere murarie (7 anni più eventuali 24 mesi di preammortamento).

Rientra in questo bando l'acquisto di un albergo chiuso da oltre 10 anni da ristrutturare da parte di una nuova società?

L’art. 3, comma 5 dell’Avviso stabilisce che possono essere agevolabili gli interventi volti alla riattivazione funzionale di strutture turistico alberghiere non attive, nelle quali in precedenza si svolgeva attività turistico ricettiva ed erano in possesso delle relative autorizzazioni allo svolgimento dell’attività suddetta. Relativamente al soggetto proponente come stabilito dall’art. 2 comma 2 dell’Avviso alla data di presentazione della domanda di agevolazione deve essere regolarmente costituito e iscritto nel Registro delle Imprese.

In riferimento al bando Titolo II Turismo - Capo IV si richiede cortesemente se il contributo aggiuntivo in c/impianti del 20% è su tutto l'investimento, o solo per investimenti in impianti e macchinari. Sempre riguardo a tale contributo aggiuntivo che cosa vuol dire che può essere concesso, ovvero quando può essere concesso?

Come stabilito dall’art. 5 comma 8 dell’Avviso alle imprese può essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non può essere superiore al 20% dell’investimento e all’importo massimo di euro 800.000 per le medie imprese ed euro 400.000 per le piccole imprese. Tale contributo viene calcolato sul totale dell’investimento ammissibile e non solo sulle spese in impianti, macchinari ed attrezzature e può essere concesso se l’iniziativa presentata risulta ammissibile

Tra i settori ammissibili alle agevolazioni l'avviso pubblico prevede anche le seguenti attività: 93.11.30 “Gestione di impianti sportivi polivalenti n.c.a.” 93.11.90 “Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.” Si chiede se è possibile presentare domanda per accedere alle agevolazioni con soggetto proponente una società di nuova costituzione che intende realizzare una struttura da adibire esclusivamente ad impianti sportivi polivalenti ed altri impianti sportivi?

Come stabilito dall’art. 2 comma 2 dell’Avviso i soggetti proponenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese. Se tale requisito è soddisfatto, si può presentare domanda per una struttura da adibire esclusivamente alla gestione di impianti sportivi e polivalenti.

In merito al Titolo II capo VI, non è chiaro se il contributo del 20% in conto impianti è calcolato sul totale investimento oppure solo sui macchinari oggetto dell'investimento. Per il Titolo II capo II è abbastanza chiaro che lo stesso è calcolato solo su impianti e macchinari.

Come stabilito dall’art. 5 comma 8 dell’Avviso alle imprese può essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non può essere superiore al 20% dell’investimento e all’importo massimo di euro 800.000 per le medie imprese ed euro 400.000 per le piccole imprese. Tale contributo viene calcolato sul totale dell’investimento ammissibile e non solo sulle spese in impianti, macchinari ed attrezzature.

Vorrei avere conferma che nella normativa rientri la categoria di agenzie di viaggio , a cui apparteniamo.

Le attività della agenzie di viaggio e dei Tour Operator (gruppo 79.1) sono ammissibili ai sensi dell’art. 2 comma 1 sezione N dell’Avviso.

Si desidera sapere se al presente bando possono partecipare le attività di recente costituzione regolarmente iscritte alla camera di commercio anche se come imprese inattive. Inoltre si desidera sapere se il computo metrico deve essere redatto utilizzando un determinato computo metrico.

Ai sensi dell’art. 2 comma 2 dell’Avviso i soggetti proponenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese. Si precisa che la creazione di nuove strutture turistico-alberghiere può essere realizzata esclusivamente negli immobili con le caratteristiche citate dall’art. 3, comma 1, lett. d) ed e) dell’Avviso. 
Il computo metrico deve essere redatto da un tecnico abilitato iscritto all’albo ed è possibile far riferimento al Listino Prezzi delle Opere Pubbliche In Puglia approvato con DGR1314/2012 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n.105 del 18 luglio 2012.

Vorrei sapere se la realizzazione di una piscina (parte muraria e impianto elettrico annesso), in un parco acquatico con codice istat 93.21.00, può essere considerata attrezzatura o opere murarie, considerando anche che il terreno su cui è sviluppato il Parco Acquatico è condotto in locazione, essendo tale circostanza importante per il diritto alle agevolazioni in conto impianti, oltre a quelle in conto interessi.

Ai sensi dell’art. 5 comma 1 dell’Avviso alle imprese può essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non può essere superiore al 20% dell’investimento e all’importo massimo di € 800.000,00 per le medie imprese ed € 400.000,00 per le piccole imprese. Tale contributo è pertanto calcolabile sull’intero investimento e non soltanto con esclusivo riferimento agli investimenti in macchinari ed attrezzature. 
Si precisa che il dettaglio delle spese in opere murarie è riportato all'art. 4 dell'Avviso. 

La limitazione del 10% degli attivi materiali per l'acquisto del suolo aziendale si estende anche per l'acquisto di immobili da dedicare all'ampliamento della struttura alberghiera? Per attivi materiali si intendono impianti, macchinari, attrezzature e arredi?

La limitazione del suolo aziendale si estende anche all’acquisto di immobili da dedicare all’ampliamento della struttura alberghiera cosi come stabilito dall’art. 4, comma 1 dell’Avviso. Per attivi materiali si intendono le immobilizzazioni “tangibili”, non rientrano ad es. (software, licenze, ecc.).

Un azienda turistica già in possesso di una struttura ricettiva, intende acquistare ed ammodernare un albergo esistente. E' agevolabile sia l'investimento nell'acquisto dell'albergo che quello nell'ammodernamento?

Come stabilito dall’art. 3, comma 1, lett. a) dell’Avviso, è ammissibile l’ampliamento, l’ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture turistico alberghiere, ivi comprese le strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell’attività (quali bar, palestre, piscine, centri benessere, ecc.) nonché gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rinnovo e aggiornamento tecnologico, al miglioramento dell’impatto ambientale. È agevolabile, quindi, sia l’acquisto dell’albergo che il suo ammodernamento, cosi come stabilito dall’art. 3, comma 6 dell’Avviso. Si evidenzia che è agevolabile la sola struttura muraria (involucro edilizio) ad eccezione ad es. di avviamento, attrezzature usate, ecc.

Nel caso di un programma di investimenti riguardante uno stabilimento balneare, vorrei sapere se la concessione demaniale, con scadenza al 2018, è condizione sufficiente per poter presentare l'istanza di agevolazione?

Cosi come stabilito dall’art. 12 comma 3 dell’Avviso il Titolo di disponibilità dell’immobile deve presentare una durata coerente con le tempistiche prescritte di mantenimento dei beni agevolati (n. 5 anni dalla data di completamento degli investimenti). Si segnala, comunque, che ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 comma 6 della Legge Regionale n. 17/2006: “Al fine di accedere a provvidenze pubbliche il concessionario può chiedere, con motivata istanza, il rinnovo anticipato del titolo concessorio”.

Avrei alcune domande sul bando: 1. le imprese che fanno domanda devono essere regolarmente costituite ed anche operative, come richiede il titolo II capo III, oppure solo costituite e iscritte alla CCIAA? 2. e' ammessa qualsiasi forma giuridica, anche impresa individuale? 3. il contributo conto impianti eventuale del 20% è un contributo a fondo perduto che spetta sull'acquisto di macchinari/attrezzature nuovi con gli stessi criteri del titolo II capo III? 4. se un soggetto è locatario di un'azienda turistica, in base ad un contratto di affitto di azienda di durata superiore ai 5 anni, può richiedere le agevolazioni?

1. Ai sensi dell’art. 2 comma 2 dell’Avviso i soggetti proponenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese. 
2. Ai sensi dell’art. 2 comma 1 dell’Avviso le domande di agevolazione possono essere presentate da microimprese, imprese di piccola dimensione e da medie imprese. Possono, quindi, essere ammissibili anche imprese individuali. 
3. No. Al punto 8 dell’Art. 5 dell’Avviso Pubblico Titolo II capo 6 è previsto espressamente che alle imprese può essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non può essere superiore al 20% dell’investimento e all’importo massimo di euro 800.000 per le medie imprese ed euro 400.000 per le piccole imprese. Il contributo, pertanto, è calcolabile sull’intero investimento ammesso. 
4. si. è possibile richiedere le agevolazioni purchè il contratto di affitto di ramo di azienda sia di durata congrua rispetto agli obblighi di mantenimento previsti dall’Avviso all’art. 16 comma 2 lettera c.

Vorrei capire meglio a quanto ammonta il contributo a fondo perduto. Si parla di un max 45% in conto impianti calcolato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un soggetto finanziatore. è possibile avere un esempio? se dovessi investire un milione di euro a quanto ammonterebbe il finanziamento a fondo perduto? 450 mila?

Premesso che il calcolo del contributo avviene considerando i parametri espressamente previsti nell’art. 58 del Regolamento e richiamato dall’art. 5 nell’Avviso Pubblico, la risposta al Suo quesito è: 
- Ipotizziamo che si riconosca ammissibile l’intero investimento proposto e rendicontato (€ 1.000.000,00 per la ristrutturazione di struttura turistica); 
- ipotizziamo che l’Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore sia l’1,85, a cui va aggiunto lo spread (determinato dalla Giunta regionale con proprio atto) del 5% (500 punti base); 
- il tasso applicabile, come sopra ottenuto, sarebbe il 6,85%. Poiché lo stesso sarebbe più alto rispetto a quello ottenuto dal soggetto finanziatore, si utilizzerebbe il 5,85% (tasso applicato dal soggetto finanziatore), come previsto al comma 7 dell’art. 38 del Regolamento; 
- il calcolo del contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi attualizzati (Punti 5 e 6 dell’art. 5 dell’Avviso), sarebbe effettuato su di un massimo di 7 anni (più 2 di preammortamento) sull’importo ascrivibile alla categoria Opere Murarie (nel Suo esempio pari ad € 1.000,000.00). 
- quindi, il CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI DETERMINATO SUL MONTANTE DEGLI INTERESSI attualizzati si otterrebbe nel seguente modo: [(€ 1.000.000,00 x 7 anni + 2 di preammortamento) al tasso del 5,85]; 
- come previsto al punto 8 dell’Art. 5 dell’Avviso Pubblico, potrà essere erogato un CONTRIBUTO AGGIUNTIVO IN CONTO IMPIANTI che non potrà essere superiore al 20% dell’investimento ammesso (sua ipotesi 20% di € 1.000.000,00); 
- se l’impresa è in possesso del rating di legalità (articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni della legge 24 maggio 2012, n. 27), beneficia di una ulteriore sovvenzione diretta che è pari al 2,5% dell’importo dell’investimento per le piccole imprese ed al 1,25% dell’investimento (sua ipotesi 2,5% o 1,25% di € 1.000.000,00) in entrambi i casi con un tetto massimo pari ad euro 50.000,00 che va aggiunto al contributo aggiuntivo in conto impianti; 
- il TOTALE DEL CONTRIBUTO EROGABILE sarebbe dato dalla sommatoria tra il contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi attualizzati + il contributo aggiuntivo del 20% in conto impianti; 
- l’intensità di aiuto, si ottiene rapportando il contributo totale (come sopra descritto) al totale dell’investimento ammesso (Sua ipotesi di complessivi € 1.000.000,00). La percentuale così ottenuta, è necessario che rientri nel limite previsto al punto 1 dell’Art. 5 dell’Avviso (l’intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 45% se Piccola impresa o 35% se Media impresa). 

Possiedo un B&B e vorrei implementare lo stesso con una piscina che prevede quindi lo scavo e l'installazione di impianti di depurazione etc... Tale tipologia di costo può essere richiesta solo per il contributo in conto interessi, o anche relativamente al contributo in conto impianti. Vi chiedo ciò in quanto lo scavo è un'opera "muraria" inamovibile, mentre l'impianto di depurazione è un macchinario trasportabile. Gradirei perciò sapere se su tale tipologia di investimento riuscirei ad ottenere il contributo in conto impianti pari al 20% o no.

Ai sensi dell’art. 5 comma 1 dell’Avviso alle imprese può essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non può essere superiore al 20% dell’investimento e all’importo massimo di € 800.000,00 per le medie imprese ed € 400.000,00 per le piccole imprese. Tale contributo è pertanto calcolabile sull’intero investimento e non soltanto con esclusivo riferimento agli investimenti in macchinari ed attrezzature. 
Si precisa che il dettaglio delle spese in opere murarie è riportato all'art. 4 dell'Avviso.