Autorità di Gestione

Conformemente all'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Autorità di Gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

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Conformemente all'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013

1. L'Autorità di Gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria;

2. Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione
 a. assiste il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 47 e fornisce a esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e target intermedi;
 b. elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, le relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50;
 c. rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;
 d. istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;
 e. garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema di cui alla lettera d) e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dagli allegati I e II del regolamento Fondo Sociale Europeo (FSE).

3. Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'autorità di gestione:
 a. elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:
  I. garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;
  II. siano non discriminatori e trasparenti;
  III. tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8;
 b. garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del fondo o dei fondi interessati e possa essere attribuita a una categoria di operazione o, nel caso del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), una misura individuata nella o nelle priorità del programma operativo;
 c. provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il      sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
 d. si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione;
 e. si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;
 f. garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma;
 g. stabilisce le categorie di operazione o, nel caso del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), le misure cui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione.

4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:
 a. verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
 b. garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
 c. istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
 d. stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g);
 e. prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario.
In deroga al primo comma, lettera a), il regolamento Cooperazione Territoriale Europea (CTE) può stabilire norme specifiche di verifica applicabili ai programmi di cooperazione.

5. Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, primo comma, lettera a), comprendono le seguenti procedure:
 a. verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
 b. verifiche sul posto delle operazioni.
La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'Autorità di Audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.

6. Le verifiche sul posto di singole operazioni ai sensi del paragrafo 5, primo comma, lettera b), possono essere svolte a campione.

7. Qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme indicanti le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito di un sistema di sorveglianza istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo. La Commissione adotta atti delegati che definiscono le specifiche tecniche del sistema istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149, che stabiliscono in dettaglio i requisiti minimi per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera d), del presente articolo, con riguardo ai documenti contabili da mantenere e alla documentazione di supporto da conservare al livello dell'autorità di certificazione, dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei beneficiari.

10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Dirigente di sezione