Interventi relativi alla realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati

Quando partecipare

dal 14/12/2017 al 30/04/2018
Opportunità scaduta

Con l'Avviso Pubblico per la realizzazione di sistemi di gestione delle acque pluviali nei centri abitati la Regione Puglia intende tutelare le risorse idriche per assicurare l'equilibrio tra disponibilità naturale e fabbisogno della comunità.

L'iniziativa punta, inoltre, a monitorare quantità e qualità della risorsa idrica, tutelare i corpi idrici attraverso azioni mirate al trattamento e al riutilizzo della risorsa idrica, garantendo il mantenimento del bilancio idrico attraverso processi funzionali e di infiltrazione di acque meteoriche.


Chi può partecipare

Amministrazioni comunali in forma singola

Cosa finanzia

  • Tipologia I: completamento degli schemi di fognatura pluviale nei centri abitati
  • Tipologia II: realizzazione e adeguamento dei recapiti finali di fogna bianca
Contributo massimo per progetto
1.500.000 €
Risorse totali disponibili
30.000.000 €

Come partecipare

Le proposte devono essere presentate sia in cartaceo che online.

Il plico completo di tutti i documenti può essere inviato per posta raccomandata A/R all'indirizzo Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici - Edificio Polifunzionale, Via Gentile, 52, 70126 Bari oppure consegnato a mano presso la Sezione. 

Via posta elettronica certificata (PEC) la documentazione deve essere trasmessa in formato PDF firmata digitalmente a fesr.acque.meteoriche@pec.rupar.puglia.it

Sul plico o nell'oggetto dovrà essere riportata la dicitura Avviso pubblico per la selezione di "Interventi relativi alla realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati" a valere sul POR Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.4.

Opportunità scaduta

In merito all'Avviso Pubblico in oggetto, con riferimento all'art. 7 - Modalità e termini di presentazione delle domande, si chiede se inviando la documentazione attraverso la modalità alternativa c) - posta elettronica certificata, sia possibile non inoltrare la documentazione anche su supporto cartaceo. Si richiede inoltre se gli elaborati tecnici del Progetto debbano essere firmati digitalmente anche dal Sindaco o se sia sufficiente la firma del RUP.

Se la modalità di trasmissione è la PEC, allora è sufficiente inviare la documentazione prevista dall’Avviso in formato elettronico (files in formato PDF firmati digitalmente dal Sindaco o dal RUP).

Si chiede cortesemente di sapere se nell’ambito delle spese generali le seguenti voci non espressamente elencate al p.to 3 dell’art. 14: − indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni, allacci utenze, gestione delle interferenze con sottoservizi, ecc.); − pubblicità legale e spese per contributi ANAC; − art. 113 (max 2% dell’importo a base d’asta); − imprevisti comprensivi di IVA (max 10% dell’importo dei lavori comprensivi di IVA 10%); − IVA lavori 10%; − IVA 22% di spese tecniche ed altro, devono ritenersi escluse dall’ambito della “percentuale massima ammissibile”, così come quelle di seguito elencate: − progettazione; − coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; − direzione lavori; − coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, oppure comprese.

Per quanto concerne:
− indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi,
concessioni, autorizzazioni, allacci utenze, gestione delle interferenze con sottoservizi,
ecc.);
− pubblicità legale e spese per contributi ANAC,
le stesse non rientrano nelle spese generali, pertanto non sono sottoposte al limite di
percentuale declinato secondo le diverse aliquote specificate nella tabella di cui al comma
3 dell’art. 14 dell’Avviso Pubblico.

Mentre, riguardo:
− art. 113 (max 2% dell’importo a base d’asta),
detta spesa rientra tra le spese generali, quindi è sottoposta al limite di percentuale
declinato secondo le diverse aliquote specificate nella tabella di cui al comma 3 dell’art. 14
dell’Avviso Pubblico.

Devono ritenersi escluse, inoltre, dal suddetto limite di percentuale:  − progettazione;
− coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
− direzione lavori;
− coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Costituiscono, infine, voce autonoma nel quadro economico:
− imprevisti comprensivi di IVA (max 10% dell’importo dei lavori comprensivi di IVA 10%);
− IVA lavori 10%;
− IVA 22% di spese tecniche ed altro.

La realizzazione di una unità di trattamento per il riutilizzo delle acque meteoriche, ai sensi del regolamento 26/2013, ricomprende l’intervento di tipologia II di cui all’articolo 2 dell’avviso pubblico per la selezione di “Interventi relativi alla realizzazione dei sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati”?

Si. La realizzazione di una unità di trattamento per il riutilizzo ricomprende l’intervento di tipologia II di cui all’articolo 2 dell’Avviso Pubblico.

In riferimento all'Avviso Pubblico, laddove all'art. 2 comma 2 lett. a) si richiede la proprietà pubblica delle aree di intervento, si chiede di sapere con certezza se è possibile che una minima parte del tracciato di condotta possa ricadere in area per la quale è possibile acquisire un diritto reale di superficie oppure, preferibilmente, costituire una servitù di passaggio (magari anche solo nelle more dell'acquisizione definitiva dell'area in questione). Nel caso particolare, si specifica meglio, il tracciato della condotta deve attraversare una linea ferroviaria (con la tecnica dello "spingitubo"), a cavallo del cui asse la proprietà risulta di incerta attribuzione.

La proprietà in generale deve essere pubblica e in capo al soggetto Beneficiario del finanziamento, ma per il tratto in questione, trattandosi di una interferenza, bisogna stabilire i rapporti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti (diritto di superficie, servitù di passaggio, eccetera), al fine di garantire la disponibilità delle aree su cui si interviene.

Dalla lettura dell'Avviso Pubblico si rileva un refuso all'art. 6 comma 2. lettera d) in merito al seguente punto: • (eventuale) le caratteristiche di cui all'art. 2 comma 4. lettera b) del presente Avviso. Si chiede quale sia il riferimento esatto.

Il riferimento esatto è il comma 3. dell’art. 2 lettera b) e non il comma 4. che invece non esiste.

Il territorio comunale è formato fisicamente dal capoluogo dotato di sistema idrico di fognatura pluviale e relativo recapito finale, da una frazione fisicamente staccata dal su richiamato capoluogo e una fascia costiera urbanizzata, anch’essa fisicamente staccata, con criticità di allagamento in area tipizzata “Bt” del vigente strumento urbanistico (PRG). Si chiede se l’intervento da proporre sulla fascia costiera in zona omogenea “Bt”, sebbene in discontinuità fisica con lo schema idrico di fognatura pluviale esistente nel capoluogo, sia ammissibile a finanziamento, considerato che il recupero di tali acque verrebbe riutilizzato per usi civili, strettamente connesso anche alle abitazioni private di nuova realizzazione, secondo le linee guida di cui al Regolamento Comunale da adeguare al Protocollo Itaca, in osservanza alla Legge Regionale n°13/2008 nonché all’art.9 comma 2 del Regolamento Regionale n°8 del 18.04.2012.

Si specifica che ogni Comune può presentare un’unica proposta progettuale ai sensi dell’art. 5 comma 2. dell’Avviso Pubblico.

Si deve intervenire nelle zone classificate come A e B dallo strumento urbanistico vigente e negli ambiti costieri e dell'entroterra destinati di fatto ad uso residenziale ed aventi le stesse
caratteristiche delle zone A e B ai sensi di quanto stabilito all’art. 2 del D.Int. 1444/1968.

La proposta progettuale, pertanto, può interessare la fascia costiera, purché detto ambito urbano abbia le caratteristiche di cui sopra, deve essere integrata, ossia deve prevedere entrambe le tipologie di cui all’art. 2 comma 1. dell’Avviso Pubblico, oltre, ovviamente, a dover ricadere interamente su proprietà pubblica.

Sono pervenute richieste di precisare cosa si intende nell’Avviso Pubblico all’art. 6 comma 2 lett. b), nel merito del punto sul programma di riutilizzo, con le espressioni “per usi civili” e “è escluso l'uso irriguo”. In un caso è stato chiesto: “le acque depurate possono essere usate per irrigare le aree a verde di proprietà del Comune?”

Si specifica che nel rispetto dei Criteri di Selezione di cui al Si.Ge.Co., adottato con AD n. 39 del 21.06.2017 da parte della Sezione Programmazione Unitaria/Autorità di Gestione del POR Puglia FESR 2014-2020, per le infrastrutture di che trattasi è previsto espressamente che “è escluso l’uso irriguo”, pertanto, ai fini del riutilizzo “per usi civili” si intende, a mero titolo esemplificativo, la possibilità di usare l’acqua recuperata per il lavaggio delle strade pubbliche nei centri urbani, per innaffiatura delle aree verdi pubbliche, per le finalità antincendio previste nei piani comunali di Protezione Civile e altri usi consentiti dalla legge.

Inoltre, relativamente all'art. 2, comma 3, lett. b), tra gli "ambiti costieri e dell'entroterra destinati di fatto ad uso residenziale ed aventi le stesse caratteristiche delle zone di cui alla lett. a) ai sensi di quanto stabilito all'art. 2 del D.Int. 1444/1968", possono essere considerate anche zone C di espansione?

No, sono escluse le zone C di espansione.

In merito all'Avviso Pubblico relativo alla procedura in oggetto, l'art. 2, comma 2, lett. a) recita che gli interventi devono ricadere interamente su proprietà pubblica. A tal proposito, è possibile considerare anche aree non di proprietà comunale, ma per le quali sussistano i requisiti di esproprio?

E’ necessario che tutte le aree siano di proprietà pubblica. E’ consentito l’esproprio, nel rispetto dei limiti di ammissibilità della spesa di cui all’art. 14 comma 4. dell’Avviso Pubblico.