Smart Go City III Edizione - Selezione di proposte progettuali finalizzate al rinnovo del parco automobilistico del TPL urbano - POR Puglia 2014-2020
Smart Go City III Edizione - Selezione di proposte progettuali finalizzate al rinnovo del parco automobilistico del TPL urbano
Quando partecipare
dal 03/02/2023 al 06/03/2023L’Avviso pubblico Smart Go City III Edizione - Selezione di proposte progettuali finalizzate al rinnovo del parco automobilistico del Trasporto Pubblico Urbano (TPL) sostiene le Amministrazioni comunali pugliesi nella realizzazione di proposte progettuali atte a garantire la più ampia diffusione di veicoli a zero emissioni, in sostituzione di quei veicoli a motore con classe di emissione Euro 2 e Euro 3.
L'azione di ammodernamento rinforza il percorso già avviato dalla due precedenti edizioni dell'Avviso pubblico, che hanno già stanziato risorse pari a € 43.068.553,54 per l’acquisto di 129 nuovi autobus da parte di 18 Comuni pugliesi.
La terza edizione dell'iniziativa Smart Go City conferma l’impegno della Regione Puglia nel favorire politiche di ‘crescita’ ecocompatibile ed ecosostenibile del territorio, promuovendo azioni volte a ridurre le emissioni di carbonio, ad aumentare gli standard energetici e ambientali della mobilità urbana e a incentivare l’intermodalità bici e trasporto pubblico.
La valenza strategica delle operazioni da selezionare perseguita attraverso l'Avviso troverà prosecuzione nel ciclo di Programmazione 2021-2027 che mira ad incentivare il rinnovo dei mezzi collettivi del TPL, da attuarsi mediante la sostituzione dei mezzi esistenti maggiormente inquinanti con nuovi mezzi a zero emissioni, così come definiti dalla Direttiva UE n. 2019/1161 del 20/06/2019, dal Regolamento UE n. 2020/852 e dal Regolamento delegato CE n. 2021/2039 della Commissione e, specificatamente troverà attuazione nella Priorità III “Mobilità urbana sostenibile”, obiettivo specifico RSO2.8 “Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio (FESR)” del PR Puglia approvato con Decisione di esecuzione della Commissione (C(2022) 8461 final) del 17 novembre 2022, nell’ambito del quale contribuisce al raggiungimento dell’indicatore di output “RC057 – capacità del materiale rotabile rispettoso dell’ambiente per il trasporto pubblico collettivo”.
L’ambizione europea di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, passa attraverso la sfida di riduzione di almeno il 55% delle emissioni di gas climalteranti entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 ed è finalizzata ad intraprendere azioni indirizzate ad una transizione ecologica efficiente e rigenerativa sotto il profilo delle risorse, con particolare riguardo alle tematiche dello sviluppo urbano sostenibile.
In tal senso, quindi, gli Stati Membri devono implementare azioni volte a contrastare il delicato tema dell’inquinamento atmosferico e, specificatamente, quello causato dal trasporto pubblico locale, anche al fine di migliorare i servizi e la qualità della vita dei cittadini, indirizzandoli verso un futuro più consapevole.
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Chi può partecipare
Le singole Amministrazioni comunali pugliesi dotate di servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale - TPL (di cui alla Legge Regionale del 31 ottobre 2002, n. 18 e successivi modifiche e integrazioni che abbiano popolazione superiore a quindicimila abitanti - risultante dall'ultimo censimento ufficiale (ISTAT) - fatti salvi i Comuni minori già dotati di servizi di trasporto urbano alla data di i entrata in vigore della suddetta Legge Regionale)
Cosa finanzia
L'Avviso pubblico prevede il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati dal Soggetto beneficiario.
Sono ammissibili le spese funzionali alla realizzazione dell’operazione e strettamente connesse alle finalità cui la proposta progettuale attende.
L’attività di rendicontazione delle spese costituisce fase essenziale per il rimborso dei costi sostenuti dal Soggetto beneficiario per la realizzazione dell’operazione oggetto della proposta progettuale finanziata. Si fa presente che:
a. l’importo massimo a disposizione del Soggetto beneficiario per la realizzazione della proposta progettuale ammessa a finanziamento è quello rilevabile dal quadro economico rideterminato post procedure/e di appalto;
b. nel caso in cui il Soggetto beneficiario contribuisca alla realizzazione dell’operazione con risorse proprie aggiuntive a valere sulle stesse voci di spesa di cui al quadro economico di progetto (cfr. punto 4.2 del presente Avviso), il costo totale dell’operazione è rappresentato dall’entità del contributo pubblico concesso e dalla quota di risorse aggiuntive. Non saranno considerate risorse aggiuntive quelle appostate su voci di spesa non rientranti nel novero delle spese ammissibili e non ricomprese nel quadro economico di cui alla proposta progettuale approvata, ovvero quelle eventualmente apportate da soggetti diversi dal Soggetto proponente;
c. il rapporto percentuale tra contributo pubblico e quota di risorse aggiuntive, così come risultante dalla proposta progettuale ammessa a finanziamento, rimane fisso ed invariato per l’intera realizzazione dell’operazione;
d. le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle che risultino essere:
- pertinenti ed imputabili all’operazione selezionata sulla base del quadro economico di progetto ammesso a finanziamento;
- effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza delle stesse all'operazione;
- sostenute nel periodo di eleggibilità delle spese previste dalla fonte di finanziamento;
- contabilizzate, in conformità alle disposizioni di Legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di Gestione.
Nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni normative e regolamentari richiamate sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di spesa, se previste nel quadro economico di progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente e definitivamente sostenute dal Soggetto beneficiario:
- fornitura dei nuovi autobus;
- indennità, oneri e contributi dovuti, come per legge, ad enti pubblici finalizzati alla realizzazione dell’intervento (immatricolazioni, ecc.);
- progettazione dell’intervento;
- spese generali.
Per spese generali, da declinare nel quadro economico tra le somme a disposizione del Soggetto beneficiario, si intendono, a titolo esemplificativo, spese di gara (commissioni di aggiudicazione), spese relative alle misure di informazione e comunicazione di cui all’Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Le voci di spesa relative alle spese generali saranno ritenute ammissibili nel limite massimo del 2% (inteso come totale cumulativo delle stesse) del valore dell’importo a base d’asta dell’appalto delle forniture.
Le spese per imprevisti (ossia spese riconducibili a circostanze impreviste ed imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante e intervenute successivamente all’approvazione del quadro economico definitivo), sono ammissibili a contributo finanziario nella misura massima del 10% dell’importo delle/dei forniture/servizi, rilevabile a seguito di quadro economico post procedura/e di appalto e sono da intendersi al lordo di IVA ed eventuali contributi integrativi.
Gli atti relativi ad eventuali modifiche e varianti al progetto devono essere sottoposti alla Regione Puglia, entro 30 giorni dall’approvazione da parte del Soggetto beneficiario, ai fini della valutazione della conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e dell’ammissibilità delle relative spese.
Nel caso di variante, conforme alla normativa vigente, la cui entità economica è superiore al limite del 10% di cui alla voce imprevisti del quadro economico definitivo, la Regione si riserva di valutare la possibilità di considerare ammissibile al contributo del POR la relativa spesa nell’ambito delle risorse finanziarie impegnate per il progetto, fermo restando il costo totale dell’operazione così come ammessa a finanziamento ed il relativo contributo massimo concedibile.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto beneficiario e solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si rinvia alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, nonché al “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” di cui al D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 (ai sensi dell’articolo 65 e 67, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013).
L’entità del contributo massimo concedibile per ciascuna proposta progettuale è determinata sulla base delle percorrenze annue effettuate nell’ambito dei servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale, definite dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 23 marzo 2010, n. 865, e di seguito rappresentate in specifiche categorie di percorrenza:
DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO | CATEGORIA DI PERCORRENZA DEI SERVIZI MINIMI ASSEGNATI | ENTITA’ MASSIMA DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER CATEGORIA DI PERCORRENZA |
Ammodernamento parco mezzi dedicato al servizio di mobilità urbana |
fino a 100.000 km |
€ 600.000,00 |
superiore a 100.000 km e fino a 250.000 km | € 1.000.000,00 | |
superiore a 250.000 km e fino a 500.000 km | € 2.000.000,00 | |
superiore a 500.000 km e fino a 5.000.000 km | € 5.000.000,00 | |
oltre i 5.000.000 km | € 8.000.000,00 |
Come partecipare
La proposta progettuale (completata come indicato al punto 5.1 dell'Avviso pubblico) deve essere presentata dall'Amministrazione comunale entro le 12:00 del 6 marzo 2023, attraverso posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo mobilitasostenibile.fesr@pec.rupar.puglia.it, con oggetto la “POR PUGLIA 2014-2020 - Asse IV, Azione 4.4 - Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate al rinnovo del parco automobilistico del TPL urbano – SMART GO CITY terza edizione”.
Premesso che Consip Spa ha indetto una Gara a procedura aperta, in corso di definizione, per la conclusione di un Accordo Quadro per l’affidamento – in relazione a ciascun Lotto - di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Autobus elettrici, in cui si prevede che la consegna avvenga non oltre il termine di 300 giorni naturali e consecutivi dall’ordinativo di fornitura o dalla stipula del contratto di appalto specifico, oltre proroga tecnica variabile tra i 15 e i 75 giorni. Tanto premesso, ai fini della predisposizione del cronoprogramma di cui al par. 5.1 dell’Avviso in oggetto, si chiede se sia possibile valutare un differimento del termine previsto nel paragrafo 2.1, laddove si afferma che “Gli interventi oggetto delle proposte progettuali candidabili a valere sul presente Avviso devono essere conclusi (in termini procedurali, fisici, amministrativi e finanziari) entro il termine di ammissibilità della spesa prevista dalla fonte finanziamento fissato al 31/12/2023.” Tale termine, infatti, non consentirebbe di impostare nel capitolato speciale d’appalto una adeguata programmazione dei tempi di produzione, fornitura e consegna degli autobus, tenuto conto delle condizioni attuali di mercato e dell’Accordo Quadro di cui in premessa al quale verrebbe evidentemente preclusa l’adesione.
All’art. 2 paragrafo 2.1 dell’Avviso è previsto che “Gli interventi oggetto delle proposte progettuali candidabili a valere sul presente Avviso devono essere conclusi (in termini procedurali, fisici, amministrativi e finanziari) entro il termine di ammissibilità della spesa prevista dalla fonte finanziamento fissato al 31/12/2023”.
Tale termine è stato previsto in conformità all’art. 65, paragrafo 2, del Regolamento Generale (CE) n. 1303/2013, di seguito riportato:
“Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1 ° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022”.
Pertanto le operazioni finanziate a valere sul presente avviso seguiranno le regole previste dal suddetto Regolamento e dagli Orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell’assistenza del FESR, del FSE e del FEAMP 2014-2020 - Comunicazione della Commissione Europea (2021/C 417/01).
L’Avviso all’art. 3 paragrafo 3.3, riporta tra gli strumenti di pianificazione della mobilità urbana ammissibili, il Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale (PdB), purché tale strumento, redatto/aggiornato dalle unità territoriali di riferimento, quali ATO istituiti ai sensi della L.R. 24/2012, sia stato anche approvato dal Soggetto proponente (Amministrazioni Comunali). Si chiede se per l'approvazione quale "soggetto proponente" è sufficiente la delibera della città metropolitana di approvazione del PdB del TPL del marzo 2022 in particolare per l'ATO CITTA' METROPOLITANA BARI oppure occorre presentare ulteriore atto di recepimento da parte dell' "Amministrazione Comunale" interessata (ed esempio la delibera consiliare comunale)?
Ai sensi dell’art. 3 paragrafo 3.3. dell’Avviso, qualora il soggetto proponente si avvalga quale strumento di pianificazione della mobilità urbana approvato, del Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale (PdB), dovrà allegare sia il provvedimento di approvazione delle unità territoriali di riferimento, quali ATO istituiti ai sensi della L.R. 24/2012, sia l’atto di approvazione del suddetto piano da parte dell' Amministrazione Comunale.
In merito al bando SMART GO CITY III edizione, volto al finanziamento di autobus elettrici per i comuni, si chiede se: i nuovi autobus possono essere destinati al servizio di trasporto scolastico; i vecchi autobus vadano dismessi totalmente dal loro utilizzo oppure solo dal servizio pubblico (tipo scuolabus, servizi per categorie particolari, ecc).
All’art. 2 paragrafo 2.1 dell’Avviso è previsto che :
“L’operazione oggetto della proposta progettuale deve riguardare l’ammodernamento del parco automobilistico dedicato al TPL regolato da Contratti di Servizio in essere e da quelli che verranno stipulati in data successiva alla scadenza di questi ultimi. Deve, altresì, rientrare nell’ambito dell’uso afferente al traffico di regime di obblighi di servizio pubblico (PSO) delle aree urbane e:
garantire che gli autobus che si intendono sostituire ai fini dell’ammodernamento non siano destinati ad altri servizi pubblici quali scuolabus, servizi dedicati a categorie particolari o altre fattispecie; […]
Pertanto non è ammissibile la destinazione dei nuovi mezzi acquistati ad altri servizi pubblici quali scuolabus, servizi dedicati a categorie particolari o altre fattispecie.
Ai sensi dell’art. 5 paragrafo 5.1. “Documentazione” tra i documenti da presentare a pena di inammissibilità, alla lett. c) punto 3) è prevista:
“ la dichiarazione, resa dal Rappresentante Legale del Soggetto proponente, concernente l’impegno alla dismissione dal servizio del TPL degli autobus interessati dalla proposta progettuale e rientranti nel contratto di servizio (o nell’atto di natura legislativa che specifica le condizioni alle quali l’autorità competente ne richiede il servizio) che si intendono sostituire in caso di ammissibilità a finanziamento della proposta progettuale;
ed all’art. 8 paragrafo 8.2 “Modalità di erogazione del contributo finanziario” alla lettera c) è previsto che l’“erogazione finale del residuo 10%”, avvenga a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP, attraverso il sistema informativo MIRWEB:
• presentazione della documentazione attestante l’avvenuta dismissione degli autobus oggetto di ammodernamento a valere sul presente Avviso e in capo al contratto di servizio del trasporto pubblico locale urbano vigente o all’atto di natura legislativa che specifica le condizioni alle quali l’autorità competente ne richiede il servizio;
L’Avviso pubblico di che trattasi, non obbliga alla rottamazione dei mezzi, ma con il termine “DISMISSIONE” si intende che i mezzi da sostituire non debbano essere più utilizzati dal Comune per il servizio minimo di TPL urbano.
Le Amministrazioni Comunali che gestiscono il TPL con società partecipate e/o controllate o con contratti non conformi possono partecipare o meno al bando?
Ai sensi dell’art. 3 paragrafo 3.1. “ Soggetti proponenti” è previsto che :
“Possono presentare proposta progettuale, in qualità di Soggetti proponenti, le singole Amministrazioni comunali pugliesi dotate di servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) di cui alla Legge Regionale del 31 ottobre 2002, n. 18 e ss.mm.ii. che abbiano popolazione superiore a quindicimila abitanti - risultante dall'ultimo censimento ufficiale (ISTAT) - fatti salvi i Comuni minori già dotati di servizi di trasporto urbano alla data di i entrata in vigore della suddetta Legge Regionale”;
Ai sensi dell’art. 5 paragrafo 5.1. lett. a) è previsto tra i documenti da presentare a pena di inammissibilità:
“copia conforme all’originale (ex DPR n. 445/2000) del contratto di servizio del trasporto pubblico locale urbano vigente o atto di natura legislativa che specifica le condizioni alle quali l’autorità competente ne richiede il servizio. Tale atto deve essere redatto in conformità al Regolamento Comunitario (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri su strada e ferrovia
che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, e contenere anche gli elementi riportati al punto 3.2 del presente Avviso e alla normativa regionale di settore.
Pertanto possono partecipare le Amministrazioni Comunali che gestiscono il TPL con società partecipate e/o controllate purché titolari di:
- contratto di servizio del trasporto pubblico locale urbano vigente;
- atto di natura legislativa che specifica le condizioni alle quali l’autorità competente ne richiede il servizio purché tale atto sia redatto in conformità al Regolamento Comunitario (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri su strada e ferrovia che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, e contenga anche gli elementi riportati al punto 3.2 del presente Avviso e alla normativa regionale di settore.
I costi per l'Amministrazione Comunale connessi al supporto ricevuto da società di consulenza terza per la partecipazione all'avviso possono rientrare tra le spese di progettazione di cui all'art. 8.1 lettera d?
Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria a valere sull’ Avviso approvato con DD n. 2. del 26.01.2023 sono quelle tassativamente previste all’art. 8 e sono definite dal Reg. (UE) 1303/2013, dalla normativa nazionale di riferimento (DPR 5 febbraio 2018, n. 22) e dalle norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di cui al Reg. (UE) n. 1301/2013, nonché dagli strumenti attuativi del POR Puglia 2014-2020, tra cui il Si.Ge.Co..
Nel caso di specie sono ammissibili le spese strettamente connesse all’attività di progettazione, pertinenti ed imputabili all’operazione selezionata, sulla base del quadro economico di progetto ammesso a finanziamento.
Per maggiori informazioni
Responsabile di procedimento
0805405635
Responsabile di azione
0805407606
Eventuali chiarimenti e specificazioni potranno essere richiesti direttamente alla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL inviando una mail all’indirizzo PEC mobilitasostenibile.fesr@pec.rupar.puglia.it.