Sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative dello spettacolo - Sale cinematografiche - POR Puglia 2014-2020
Sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative dello spettacolo - Sale cinematografiche
Quando partecipare
dal 04/11/2016 al 08/02/2017Attraverso l’Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche e creative dello spettacolo, la Regione Puglia vuole supportare anche lo sviluppo delle sale cinematografiche, delle imprese che le gestiscono e dei servizi integrati culturali, complementari e di accoglienza.
Chi può partecipare
- Sale cinematografiche pugliesi iscritte nel Registro delle imprese con codice Ateco 59.14.00 “Attività di proiezione cinematografica”
- Raggruppamenti di imprese (ATI) o i raggruppamenti tra associazioni, enti e imprese (ATS), a condizione che l’impresa capogruppo sia un soggetto con Codice Ateco 59.14.00 “Attività di proiezione cinematografica”
Cosa finanzia
- Lavori impiantistici per il miglioramento delle condizioni microclimatiche, l’efficientamento della propagazione del suono all’interno degli spazi destinati al pubblico e il miglioramento dell’illuminazione durante gli eventi
- Interventi di adeguamento e riqualificazione degli spazi interni e collegati alla sala, anche previo aumento del numero di schermi presenti, dei palcoscenici
- Lavori edili relativi a spazi non specificamente destinati allo spettacolo, ma purché ritenute pertinenze necessarie alle concrete esigenze ed alla funzionalità complessiva della struttura cinematografica o spazio utilizzato per spettacoli, nel limite del 40%del contributo riconosciuto
- Interventi per migliorare l’accesso alla sala cinematografica, comprese le spese di digitalizzazione e di utilizzo di nuove tecnologie
- Interventi per migliorare la fruizione degli spettacoli, comprese le spese di digitalizzazione e di utilizzo di nuove tecnologie
- Acquisto di attrezzature di tipo fisso e mobile volte a migliorare la fruizione/funzionalità della struttura o spazio di pubblico spettacolo
- Spese per progettazione ingegneristica nel limite massimo del 3% del contributo riconosciuto ammissibile, a condizione che le stesse risultino capitalizzate
- Altre spese generali direttamente imputabili al progetto per verifiche tecniche, direzione lavori, coordinamenti della sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo, redazione delle Relazioni geologiche
Come partecipare
La domanda di partecipazione può essere inviata solo via PEC (Posta Elettronica Certificata) a e.cultura.cinema.fesr@pec.rupar.puglia.it, con i seguenti allegati:
- copia del documento d’identità del Legale Rappresentante;
- visura camerale aggiornata;
- piano degli investimenti;
- firma digitale.
È ammissibile a finanziamento una PMI di nuova costituzione che intende rilevare la gestione di una sala cinematografica?
Tutti i requisiti dei soggetti beneficiari nella definizione di cui all’art.2, che siano proprietari e gestori o solo gestori di sala cinematografica in esercizio devono, a pena di inammissibilità della domanda, contemporaneamente sussistere al momento della domanda e perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo, pena la revoca dello stesso (art.4 comma 6). La sala in gestione, oggetto dell’intervento deve essere in esercizio per il periodo continuativo intercorrente dalla data di conclusione dell’intervento destinatario del contributo sino al quinto anno successivo, giusto art. 4 comma 1 dell’Avviso.
È previsto un punteggio minimo per l'ammissione dei vari progetti?
Al comma 9 dell’art. 9 degli avvisi in questione, è espressamente previsto che i contributi, fino ad esaurimento delle risorse, sono assegnati, secondo l’ordine di graduatoria, agli interventi candidati che avranno conseguito almeno la sufficienza in ciascuno dei parametri di valutazione.
È contemplato l'accesso ai fondi anche per sale attualmente chiuse, attraverso la richiesta fatta eventualmente da un soggetto che già sia in possesso dei requisiti codice Ateco ecc diverso dal proprietario della sala inattiva?
Possono presentare istanza le imprese che siano regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese con codice Ateco 59.14.00 “Attività di proiezione cinematografica”, con sede operativa in Puglia di una sala cinematografica in esercizio situata nel territorio della Regione Puglia (requisito soggettivo generale) nonché in possesso di tutti i requisiti di cui all’art.4-comma 4 dell’Avviso, per interventi di riqualificazione di sale cinematografiche delle quali siano, alla presentazione dell’istanza, proprietari e gestori o solo gestori, a condizione che la stessa sia in esercizio e quindi aperta al pubblico per il periodo continuativo intercorrente dalla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo, sino al quinto anno successivo.
L’Avviso è anche rivolto alle multisala?
All'art.2 dell'Avviso, è definito cosa si intende per "Sala cinematografica", ossia: qualunque spazio, al chiuso
o all’aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico, ai sensi della Legge regionale n. 8/2008, art. 2 lett. a), b), c) e d)". Restano ferme le finalità del bando previste nell’art. 1.
Nell’ipotesi di impresa che gestisce una sala cinematografica non storica situata in un comune ricadente in area SIC o situata in un Comune provvisto della qualifica di “Borghi più belli d’Italia” di cui alla L.R.n.44/2013; per essere ammissibile l’intervento sulla sala l’impresa deve collegarsi ad un altro attrattore culturale o è essa stessa considerata un attrattore?
Premesso che al comma 1 dell’art.1 dell’Avviso, viene indicata, tra le finalità dell’intervento regionale, quella di “valorizzare sale cinematografiche identificabili come attrattori culturali del territorio regionale o collegate ad identificati attrattori culturali e naturali del territorio regionale” e fermo restando il possesso da parte del soggetto beneficiario dei requisiti previsti dall’Avviso, è ammissibile l’intervento qualora situato in un’ area SIC o in un Comune provvisto della qualifica di “Borghi più belli d’Italia” di cui alla L.R.n.44/2013, e quindi collegato ad un attrattore culturale e naturale così come previsto dall’art 2 del Bando.
Un’impresa di esercizio cinematografico iscritta e risultante attiva alla camera di Commercio e in possesso del Codice ATECO 59.14.00 che intende riaprire una sala cinematografica attualmente inattiva e situata in un Comune avente la definizione di città Slow di cui alla L.R. n.44/2013 può presentare domanda di partecipazione all’Avviso pubblico?
Come previsto dall’Avviso pubblico i beneficiari sono i soggetti privati esercenti attività di impresa (Medie, Piccole e Microimprese come definite dal REG. UE n. 651/2014, Allegato I, art. 2 e dal Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005), iscritti nel Registro delle imprese, con Codice ATECO 59.14 “Attività di proiezione cinematografica” con sede operativa in Puglia di una sala cinematografica in esercizio (ossia di un esercizio aperto al pubblico con una regolare programmazione cinematografica, così come documentata attraverso le rilevazioni Cinetel/Siae e in regola con le autorizzazioni di legge) e che siano proprietari e gestori o solo gestori di sala cinematografica situata nel territorio della Regione Puglia alla data di presentazione della domanda e in esercizio per il periodo continuativo intercorrente dalla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo sino al quinto anno successivo. Premesso quanto sopra, è ammissibile un intervento di riqualificazione di una sala situata in un Comune avente la definizione di città Slow di cui alla L.R. n.44/2013, identificato come attrattore culturale cui va collegato il progetto di investimento.
L’impresa in possesso di Codice Ateco 59,14.00 come codice secondario rientra tra i soggetti beneficiari?
È possibile avere il Codice Ateco 59,14.00 come codice secondario.
In caso di impresa attiva che gestisce una sala non identificabile come attrattore culturale di cui alI'art. 2 (definizioni) dell'Avviso Pubblico, cosa si intende per “coIlegato all’attrattore culturale'. Può partecipare all'avviso se si collega ad un attrattore culturale del territorio regionale attraverso un protocollo d'intesa e/o accordo, convenzione etc. etc.?
L’intervento oggetto d’investimento deve essere riferito alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, così come definiti all’art.2 dell’Avviso, tenendo conto che tra i parametri di valutazione di cui al comma 8 dell’art.9 è prevista la “Capacità del progetto di migliorare la fruizione dell’attrattore culturale e naturale del territorio regionale”. Gli strumenti e le forme concrete di attuazione di tale capacità possono essere molteplici ed
attengono alla progettualità di ciascuna impresa partecipante e come tali saranno oggetto di valutazione della Commissione preposta.
L’impresa avente Codice Ateco 59.14.00 è proprietaria di una sala cinematografica attualmente concessa in locazione ad altra impresa. Considerato che al comma 4 Punto 1 dell’art 4 dell’ Avviso pubblico è previsto che la sala debba essere in esercizio per un periodo continuativo dalla data di conclusione dell’investimento e sino al quinto anno successivo, le autorizzazioni e le certificazioni di legge in materia di pubblico spettacolo dovranno essere presenti al termine dell’investimento e non al termine di presentazione delle domande considerato che la società proprietaria, non esercitando ad oggi la gestione, non dispone delle autorizzazioni di legge proprie della gestione dell'esercizio. È corretta tale posizione?
Con riferimento alla sala cinematografica oggetto dell’investimento, l’impresa che presenta la domanda deve essere proprietaria e gestore o solo gestore e, in questa ultima ipotesi - se trattasi di proprietà privata - deve allegare all’istanza convenzione/contratto di concessione del bene per la gestione della sala cinematografica oggetto dell’intervento per il periodo continuativo intercorrente dalla data di presentazione della domanda sino al quinto anno
successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo. Le autorizzazioni e le certificazioni di legge in materia di pubblico spettacolo relative alla sala oggetto dell’investimento dovranno essere presentate, a pena di revoca del contributo concesso, alla conclusione dell’intervento.
L’impresa esercente sala cinematografica ha usufruito del contributo nell'anno 2011 dalla Regione Puglia per la digitalizzazione delle sale cinematografiche, essendo modificata la tecnologia e avendo la necessità di sostituire l‘impianto di proiezione e avendo già assolto all’obbligo di mantenimento dell’ investimento per oltre cinque anni, come previsto dall’art.9 lett. k dell’avviso pubblico regione puglia 2011 “Innovazione e tecnologie in digitale nelle sale cinematografiche’, può essere ammesso l’intervento di acquisto per un nuovo proiettore considerato quanto descritto al comma 4 dell‘art. 5 dell’avviso pubblico?
L’avviso pubblico prevede espressamente che non sono ammissibili interventi oggetto della medesima domanda già finanziati dalla Regione Puglia nell’ultimo decennio a partire dalla data di concessione dell’eventuale finanziamento ricevuto sino alla pubblicazione del presente bando.
Tra le spese generali direttamente imputabili al progetto (15%) sostenute dalla data di presentazione della domanda e sino alla conclusione dell'investimento, purché capitalizzate, rientrano al pari delle spese ammissibili elencate al comma 1 punto 7 dell'art. 6 dell'avviso pubblico anche quelle di assistenza tecnico-amministrativa purché non rientranti tra quelle non espressamente escluse?
Si ribadisce quanto già espressamente previsto al comma 1 punto 7 dell’Avviso, laddove l’imputabilità diretta al progetto qualifica l’ammissibilità di dette spese generali, ferma restando la necessaria coerenza tecnica e amministrativa delle stesse al progetto in questione, con esclusione delle spese non ammissibili, di cui al comma 3 del medesimo art.6 ed in particolare con esclusione delle spese di funzionamento così come definite nell’art.2 dell’Avviso.
All’art. 8 comma 7 punto E è riportato: “dichiarazione resa sotto forma di- perizia asseverata di validazione del progetto (…) redatta da tecnico iscritto ad Albo, in possesso deII‘obbligatoria polizza assicurativa, da questi firmata digitalmente". Premesso che non disponendo le imprese (micro-piccole-medie) di esercizio cinematografico di struttura tecnica interna per l'espletamento delle formalità previste dal codice degli appalti, ed essendo l'ammontare degli investimenti agevolati sotto le soglie previste, le procedure di cui al codice degli appalti non risulterebbero applicabili all’avviso pubblico. Si chiede di chiarire se per “validazione” si intenda una perizia asseverata del medesimo tecnico progettista o se sia necessario ricorrere ad altro progettista con aggravi di costi e adempimenti non necessari ai fini della semplificazione amministrativa?
La dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, di validazione del progetto presentato per l’avviso pubblico in oggetto, redatta da tecnico iscritto ad Albo in possesso dell’obbligatoria polizza assicurativa, da questi firmata digitalmente, è espressamente prevista dall’ art.8 comma 7 punto E) , tenuto conto del livello esecutivo della progettualità richiesta e della complessità tecnica degli aspetti cui detta perizia fa riferimento.
La perizia può essere asseverata dal tecnico progettista qualora tecnico abilitato, iscritto ad Albo in possesso dell’obbligatoria polizza assicurativa, e competente a rendere le dichiarazioni espressamente previste dal citato art. 8, comma 7 punto E).
Le spese devono risultare pagate dopo l'invio della domanda, ma possono essere state preventivate e fatturate anche prima?
Sono ammissibili le spese connesse con l’investimento agevolato pagate a partire dalla data di presentazione della domanda e sino a non oltre i 18 (diciotto) mesi successivi alla data di sottoscrizione del Disciplinare di cui al successivo art. 10.
Le fatture dovranno essere emesse ed integralmente pagate entro il predetto arco temporale di ammissibilità, pena la loro esclusione totale dal contributo.
Le fatture, ad esclusione delle spese relative alla progettazione (ammissibili nei limiti del 3%), non dovranno riferirsi a prestazioni, forniture, acquisti effettuati prima della data di presentazione della domanda.
Con riferimento all’Allegato G) di cui alla modulistica, che tipo di attestazione bancaria è necessaria? L’importo dell’investimento complessivo di cui a detto Allegato G) va riferito all’intero investimento o solo alla quota di cofinanziamento?
La Dichiarazione, di cui all’art.8 comma 7 lett.M), resa da istituto bancario o da intermediario autorizzato secondo il Fac simile di cui all’All.G della modulistica attesti l’idoneità economico-finanziaria del concorrente a sostenere l’investimento proposto.
L’importo dell’ investimento proposto di cui all’Allegato G) non può che riferirsi all’investimento complessivo per il quale è previsto l’aiuto all’impresa e non alla sola quota di cofinanziamento.
L’attestazione bancaria, tuttavia, non prevede di attestare la sussistenza da parte dell’impresa di un patrimonio equivalente all’investimento proposto, bensì di esprimere un parere - che non costituisce alcuna obbligazione vincolante tra i soggetti interessati - , con una “valenza conseguentemente limitata alla sfera informativa di riferimento”, così come espressamente riportato nel citato All.G.
Detto parere viene reso sulla base di dati noti alla Banca interessata, che riguardano, ovviamente, la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa e sulla base dei quali viene attestata la sostenibilità finanziaria dell’investimento per la realizzazione del progetto, da parte dell’impresa, precisando in proposito che la capacità finanziaria dell’impresa va rapportata, nella valutazione espressa dalla banca, anche alle modalità di erogazione dei
contributi di cui all’art.12 dell’Avviso, tenuto conto della scansione di anticipazioni e acconti prevista.
È necessario acquisire il parere preventivo dei Vigili del Fuoco in sede di presentazione della domanda?
Con la Dichiarazione asseverata di cui all'art. 8 comma 7 lett. E, penultimo punto, viene attestata l'idoneità all'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto, fermo restando che alla conclusione del progetto lo sala cinematografica deve risultare in possesso di tutte le previste autorizzazioni.
È possibile presentare domanda da parte di ATS tra associazioni (nessuna delle quali è configurabile come impresa) oppure è necessario che almeno la capofila sia impresa iscritta al registro imprese competente e non associazione?
All’art. 4 comma 1 dell’Avviso in questione è espressamente previsto che possono presentare domanda di partecipazione “i soggetti privati, esercenti attività di impresa (Medie, Piccole e Microimprese) come definite dal precedente art. 2 del presente Avviso, che siano regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese con codice Ateco 59.14.00 “Attività di proiezione cinematografica” con sede operativa in Puglia di una sala cinematografica in esercizio.
Detta impresa deve essere proprietaria e gestore o solo gestore di sala cinematografica
situata nel territorio della Regione Puglia, che deve risultare in esercizio per il periodo continuativo intercorrente dalla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo sino al quinto anno successivo”.
Nel caso di ATS, Il requisito soggettivo generale di cui sopra deve essere posseduto dall’impresa capogruppo, giusto quanto previsto al successivo comma 2 del citato art.4.
Quali documenti attestano la storicità della sala?
Per quanto riguarda la “storicità della sala cinematografica” si rinvia all’autodichiarazione di cui all’art.8 dell’Avviso comma 7 lett.B) punto 5 lett.e), precisando che la documentazione a supporto in possesso del dichiarante deve avere data certa ed essere riferita espressamente alla sala cinematografica in questione e non solo all’edificio, attestando pertanto l’esistenza di detta sala almeno dal 1° gennaio 1980.
In caso di contratto di comodato d’uso gratuito con scadenza al 2019 e tacitamente rinnovabile per altri 6 anni, è sufficiente questo tipo di contratto a garanzia dei 5 anni successivi alla fine del finanziamento?
Nel caso di solo gestore di sala cinematografica, sulla base di quanto previsto dall’art.8 al comma 7 lett.B) punto 4) l’impresa partecipante deve dichiarare di essere in possesso di convenzione di gestione della sala cinematografica oggetto dell’intervento per il periodo continuativo intercorrente dalla data di presentazione della domanda sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo, allegando, in
copia conforme all’originale, detta convenzione/contratto di concessione del bene per la gestione di sala cinematografica. Il contratto di comodato relativo all’immobile, essendo revocabile in ogni momento da parte del proprietario, non garantisce la certezza della continuità.
In caso di Società cooperativa con direttivo di 3 membri, la domanda deve essere corredata della dichiarazione di tutti e tre o solo del presidente - legale rappresentante?
I soggetti tenuti alla dichiarazione sostitutiva di cui all’art.4 comma 5 sono tutti i soci o amministratori dotati di potere di rappresentanza, a norma dello statuto dell’ organismo che, nella fattispecie, partecipa all’Avviso.
La struttura fisica, di cui un’impresa già esistente nel settore ha la titolarità e per la quale la stessa impresa vuole realizzare tutti gli investimenti inerenti i beni strumentali, deve essere in esercizio ovvero già avviata ed aperta al pubblico con la sua programmazione?
L’impresa che presenta l’istanza deve possedere - oltre a tutti i requisiti di cui all’art.4-comma 4 dell’Avviso - il seguente requisito generale soggettivo: essere regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle imprese con codice Ateco 59.14.00 “Attività di proiezione cinematografica”, con sede operativa in Puglia di una sala cinematografica in esercizio situata nel territorio della Regione Puglia, (intendendo con ciò un esercizio aperto al pubblico con una regolare programmazione cinematografica cosi documentata attraverso le rilevazioni Cinetel/ Siae, giusta definizione di cui all’art.2).
L’intervento di riqualificazione può essere richiesto sia per la sala di cui al requisito soggettivo generale di cui sopra, sia, in alternativa, per altro spazio, al chiuso o all’aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico, del quale, l’impresa partecipante sia, alla presentazione dell’istanza, proprietaria e gestore o solo gestore, a condizione che lo stesso risulti in esercizio e quindi aperto al pubblico (con tutte le autorizzazioni previste) per il periodo continuativo
intercorrente dalla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo, sino al quinto anno successivo.
Il titolare della sala cinematografica (ditta individuale), può conferire la propria ditta individuale in una società e, in tale ipotesi, la trasformazione della ditta individuale può essere causa di revoca dell'eventuale contributo della Regione Puglia?
All’art. 13 comma 1 lett. n), è espressamente prevista la restituzione del contributo, qualora entro cinque anni dal pagamento del saldo, si verifichi un trasferimento della proprietà dell'infrastruttura e/o dell’impresa beneficiaria dell’intervento. Eventuali trasformazioni della natura giuridica della impresa sono consentite nella misura in cui non comportino mutamenti nell’assetto proprietario che procurino un indebito vantaggio a soggetti diversi dal soggetto beneficiario del contributo. Inoltre, va tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 14 commi 1,2 e 3, con riguardo ai casi di revoca dei contributi che necessita, ai fini della restituzione delle somme, la certezza del beneficiario.
L'allegato F, riguardante il "regime fiscale", è da ritenersi completo come testo, anche se manca la dicitura "firmato digitalmente dal rappresentante legale"?
Il testo dell’Allegato F) è completo nei contenuti relativi all’autodichiarazione. Purtroppo, per un errore di impaginazione, è risultata mancante la dicitura "firmato digitalmente dal rappresentante legale", che deve ovviamente intendersi valida per detto Allegato, così come per tutte le dichiarazioni in modulistica.
Può rientrare tra le spese ammissibili di cui al Punto 6 un intervento edilizio di ampliamento dell’atrio di ingresso?
Le spese per l’ampliamento dell’atrio, possono rientrare tra le spese ammissibili previste all’art. 6 comma 1) 4° punto come spese per migliorare l’accesso alla sala cinematografica, nonché, nei limiti del 40%, tra le spese di cui al precedente punto 3° del medesimo art. con riferimento ai lavori edili relativi alle cosiddette pertinenze.
Il Codice ATECO previsto dall’Avviso deve essere Codice ATECO primario?
Il Codice ATECO previsto dall’Avviso deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda, non necessariamente come Codice ATECO primario.
L'art. 8 "Modalità e termini di presentazione della domanda" prevede, al comma 7 punto D, "in caso di progettazione avente ad oggetto prestazione di servizio o acquisizione di forniture", la presentazione di un "unico livello di progettazione" (rappresentato da relazione tecnica, indicazioni sulla sicurezza, calcolo spesa,, ecc. ). A tale riguardo si chiede se per l'acquisizione di singole attrezzature, macchinari o arredi sia lo stesso necessario presentare una progettazione completa?
La progettazione esecutiva in caso di servizi e forniture, quale unico livello di progettazione, è
espressamente previsto dall’Avviso. Detto progetto deve, pertanto, contenere gli elementi previsti, In caso di 4 progettazione avente ad oggetto prestazioni di servizi o acquisizione di forniture, così come elencati all’art.8 comma 7 lett.D.
Una Ati costituita può avere come capogruppo un’ impresa gestore con sede sul territorio regionale ma con una sala in esercizio su territorio nazionale?
Così come espressamente previsto all’art.4 comma 1 e seguenti dell’Avviso, possono presentare domanda i soggetti privati, esercenti attività di impresa, “(…) con sede operativa in Puglia di una sala cinematografica in esercizio”, ossia con una regolare programmazione cinematografica cosi documentata attraverso le rilevazioni Cinetel/ Siae.
In caso di raggruppamento temporaneo (ATI/ATS) tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dalla capogruppo.
La sala per la quale si richiede l’intervento (che può essere diversa dalla Sala di cui al requisito soggettivo sopra citato) - e di cui l’impresa capogruppo che presenta l’istanza deve essere proprietaria e gestore o solo gestore - deve risultare in esercizio per il periodo continuativo intercorrente dalla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo sino al quinto anno successivo, ed in possesso delle autorizzazioni e delle certificazioni di legge in materia
di pubblico spettacolo.
Nel caso in cui una società abbia una scadenza della società stessa fissata al 31/12/2020 da visura camerale ma rinnovabile da atto costitutivo sarebbe un problema ai fini della partecipazione, dovendo da bando essere "proprietari e gestori o solo gestori, di sala cinematografica situata nel territorio della Regione Puglia alla data di presentazione della domanda e in esercizio per il periodo continuativo intercorrente dalla data di conclusione dell’intervento oggetto del contributo sino al quinto anno successivo?
Premesso che tutti i requisiti di cui all’art. 4 degli Avvisi in questione devono, a pena di inammissibilità della domanda, contemporaneamente sussistere al momento della presentazione della domanda e perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo, pena la revoca dello stesso, è necessario assicurare l’esistenza in vita dell’impresa senza soluzioni di continuità, con opportuna modifica statutaria da adottare prima della presentazione della domanda, volta a garantire la certezza del beneficiario anche per il periodo continuativo intercorrente dalla data di conclusione dell’intervento sino al quinto anno successivo.
A tale proposito si richiama l’art. 13 comma 1 lett. n) laddove è prevista la restituzione del contributo qualora entro cinque anni dal pagamento del saldo si verifichi la cessazione dell’attività.
È ammissibile a finanziamento una PMI di nuova costituzione?
Con riguardo al quesito posto si rappresenta che una PMI di nuova costituzione può presentare istanza qualora in possesso di tutti i requisiti di cui all’art.4 dell’Avviso in questione -, regolarmente costituita alla data di presentazione dell’istanza ed iscritta nel Registro delle imprese con codice Ateco 59.14.00, con sede operativa in Puglia di una sala cinematografica in esercizio, con una regolare programmazione cinematografica cosi documentata attraverso le rilevazioni Cinetel/ Siae.
Un’Associazione o un ente morale iscritto al REA potrebbe accedere eventualmente agli aiuti alle imprese previsti dall’Avviso?
L’Avviso prevede espressamente che possono partecipare i soggetti privati, esercenti attività di impresa (Medie, Piccole e Microimprese) come definite all’ art. 2 del medesimo Avviso, che siano regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese con codice Ateco 59.14.00. L’iscrizione al REA non soddisfa il requisito richiesto.
Un’Associazione temporanea di scopo deve essere già costituita in fase di presentazione della domanda?
L’art..4 comma 3 dell’Avviso in questione prevede espressamente che, nell’ipotesi della partecipazione di un raggruppamento di imprese, (…) la domanda di partecipazione deve essere corredata da copia dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata da cui risulti il mandato collettivo speciale con conferimento della rappresentanza irrevocabile a un’impresa associata, qualificata mandatario e indicata come “capogruppo”, la quale chiede di usufruire 5
dell’agevolazione in nome e per conto proprio e dei mandanti, indicando specificatamente ruolo e competenze dei singoli partecipanti nell’ambito della realizzazione dell’intervento e la suddivisione del piano finanziario relativo”.
È necessario acquisire il parere preventivo dei Vigili del Fuoco in sede di presentazione della domanda?
Con la Dichiarazione asseverata di cui all'art. 8 comma 7 lett.E , penultimo punto, viene attestata l'idoneità all'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto, fermo restando che alla conclusione del progetto lo sala cinematografica deve risultare in possesso di tutte le previste autorizzazioni.
Per i lavori edili, ove si debba presentare un calcolo computometrico, a quale prezziario si deve fare riferimento?
Per quanto riguarda i computi metrico-estimativi il prezziario di riferimento è il prezziario ARIAP o il prezziario OO.PP. della Regione Puglia, così come previsto all'art.8, comma 7 lett. E punto 7°.
Il limite del 40% per i lavori edili per le pertinenze si riferisce al progetto totale di investimento oppure al contributo?
Così come espressamente previsto all'art 6 comma 1 punto 3°, il limite del 40% per i lavori edili per le cosiddette pertinenze è riferito al contributo riconosciuto;
Le spese generali possono anche includere le spese di progettazione architettonica?
Le spese di progettazione architettonica rientrano tra quelle per progettazione ingegneristica, nel limite massimo del 3% (tre per cento) del contributo riconosciuto.
L’Allegato G di cui alla Modulistica ha carattere vincolante per la banca o è una lettera di referenza bancaria, normalmente utilizzata per tutte le gare pubbliche?
La dichiarazione prevista all’art.8 comma 7 lett.M - da compilare secondo lo schema di cui all’Allegato G della modulistica allegata all’Avviso in questione – consiste in un’ attestazione bancaria relativa alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa, sulla base di notizie note alla Banca stessa, che esprime in merito parere favorevole con riguardo alla sostenibilità finanziaria dell’investimento per la realizzazione del progetto. Tale attestazione, così come espressamente specificato nell’ultimo capoverso dell’Allegato G), ha “una valenza
conseguentemente limitata alla sfera informativa di riferimento”.
Nel caso si voglia adibire un locale a sala cinematografica, è necessario il cambio d'uso, di destinazione dei locali dopo i lavori di adeguamento?
Lo spazio destinato a pubblico spettacolo per il quale si chiede l'intervento non deve necessariamente essere in possesso della destinazione d'uso all'atto della presentazione della domanda, fermo restando che, con la Dichiarazione di cui all'art. 8 comma 7 lett. E) dell'Avviso in questione, resa sotto forma di perizia asseverata, da tecnico abilitato a ciò, deve essere attestata l'idoneità di detto spazio all'acquisizione di tutte le approvazioni ed
autorizzazioni di legge, - compresa la destinazione d'uso - , necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità del progetto. Pertanto, detta sala cinematografica deve possedere, alla conclusione dell'intervento, tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste, compresa la corretta destinazione d'uso in coerenza con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio cinematografico, da presentare ai fini del saldo del 5%.
La realizzazione di un sito web che metta lo spettatore nella condizione di accedere più facilmente al cartellone degli eventi e di potersi collegare ad un nuovo sistema di biglietteria on-line e tutto il corredo di macchine informatiche utili al processo di esposizione e vendita dei prodotti culturali sono da considerare spese ammissibili?
Gli interventi finalizzati a migliorare l’accesso al cartellone degli eventi e a consentire la creazione di una biglietteria online rientrano tra le spese di digitalizzazione e di utilizzo di nuove tecnologie finalizzate a migliorare l’accesso alla sala cinematografica, di cui all’art. 6 comma 1 - 4° punto.
Quando la sala cinematografica per la quale si richiede l’intervento deve risultare aperta?
La sala cinematografica per la quale si richiede l’intervento deve risultare aperta al pubblico - e quindi in possesso di tutte le autorizzazioni di legge - per il periodo continuativo intercorrente dalla data di conclusione dell’intervento sino al quinto anno successivo.
L’analisi dei prezzi, supportata in ogni singola voce da almeno tre offerte economiche in caso di progettazione avente ad oggetto prestazioni di servizi o acquisizione di forniture è prevista anche nel caso di progettazione avente ad oggetto lavori?
Analogamente, a quanto previsto nel caso di forniture o servizi, così come per altro previsto all’art. 8 comma 7 lett. E punto 7°, anche nel caso di lavori, in presenza di voci di prezzo non referenziate, ossia in difetto di listini ufficiali, è necessaria l’analisi prezzi supportata per ogni singola voce di prezzo dall’elemento di supporto, (tre preventivi, ecc.).
In caso di solo acquisto di attrezzature e/o servizi (quindi senza lavori edili) è necessaria la perizia asseverata prevista all’ art. 8 comma 7 lett. E?
Anche in caso di progettazione avente ad oggetto prestazioni di servizi e forniture è prevista la
Dichiarazione resa sotto forma di perizia asseverata, relativamente alla idoneità e corrispondenza degli aspetti di cui all’art. 8 comma 7) lett. E) strettamente connessi agli elementi costitutivi di detta progettazione unica per servizi e fornitura, così come elencati alle lettere a), b), c),d), e), f), g).
La documentazione allegata (atto costitutivo, statuto, certificato CCIAA, preventivi, ecc.) deve essere firmata digitalmente?
Gli Allegati previsti, in sede di presentazione dell’istanza, dall’Allegato A all’Allegato F, contenenti Autodichiarazioni, vanno firmate digitalmente.
Con l’Autodichiarazione di cui all’All.B, firmata digitalmente, l’impresa dichiara di possedere la documentazione Allegata alla domanda che allega in copia conforme all’originale (Atto costitutivo Visura Camerale ecc. ) cui va apposta la dicitura “per copia conforme all’originale”, appositamente sottoscritta dal richiedente (anche eventualmente in forma digitale).
Va, altresì, firmata digitalmente dal tecnico abilitato la dichiarazione di cui all’art. 8 comma 7 lett. E , Dichiarazione di validazione del progetto, resa sotto forma di perizia asseverata.
Nel caso che il progetto riguardi un bene dell’archeologia industriale, tale bene deve essere già in possesso delle autorizzazioni per pubblico spettacolo o può dotarsi delle stesse durante i lavori del progetto?
LA sala cinematografica, per il quale si richiede l’intervento, deve risultare aperta al pubblico - e quindi in possesso di tutte le autorizzazioni previste - per il periodo continuativo intercorrente dalla data di conclusione
dell’intervento sino al quinto anno successivo. Fermo restando che la Dichiarazione di cui all’art.8 comma 7 lett.E resa
sotto forma di perizia giurata, di validazione del progetto, deve assicurare l’idoneità all’acquisizione di tutte le
approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità del progetto.
I lavori e le spese per la realizzazione di un punto ristoro sono ammissibili?
Dette spese possono trovare collocazione tra le spese ammissibili qualora lo spazio di pertinenza sia esclusivamente destinato al miglioramento della fruizione/funzionalità della sala cinematografica.
Nel caso di società con meno di 4 soci, chi è tenuto a presentare la dichiarazione di cui all’art. 4 comma 5?
In caso di “altro tipo di società” (in cui rientra la società con meno di 4 soci) le autodichiarazioni riguardano amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza e di “poteri decisionali di particolare ampiezza”, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, i direttori tecnici (ove presenti). In proposito si precisa che l’espressione “socio di maggioranza” si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%.
Per maggiori informazioni
Responsabile di procedimento
0805405690
Responsabile di azione
0805406500
Altre informazioni sull'Avviso Pubblico possono essere richieste via e-mail a n.vergari@regione.puglia.it.