Radici e ali - Sostegni alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo

Quando partecipare

dal 26/09/2019 al 31/12/2021
Opportunità scaduta

Attraverso l’Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, la Regione Puglia promuove interventi di supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio regionale, anche mediante l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. 

Possono presentare domanda le piccole e medie imprese favorendo in particolare l'imprenditorialità giovanile nel settore dei servizi integrati culturali e di accoglienza con valenza intersettoriale e interdisciplinare, per la creazione di contenuti innovativi e servizi complementari connessi alla valorizzazione e alla migliore fruizione degli attrattori regionali culturali e naturali.

Da mercoledì 23 ottobre è attivo il servizio di tutoraggio. Gli interessati all'attività di accompagnamento potranno presentarsi, dopo aver richiesto appuntamento via mail all’indirizzo radicieali@pec.rupar.puglia.it, ogni mercoledì dalle 9:30 alle 13:00 presso il padiglione n. 107 della Fiera del Levante (Lungomare Starita, 4, Bari).

Per conoscere meglio questa opportunità di finanziamento, consulta anche la presentazione dell'Avviso pubblico.

 


Chi può partecipare

  • Imprese individuali 
  • Società (di persone, di capitale, cooperative, benefit)
  • Fondazioni 
  • Associazioni che agiscano in regime di impresa, con caratteristiche di piccole e medie imprese

 

Cosa finanzia

  • Spese tecniche di progettazione, studi e analisi, rilievi, direzione lavori, collaudi e altri costi
  • Spese per esecuzione di lavori
  • Acquisto di terreni non edificati entro il limite del 10%, o acquisto di edifici entro il limite del 20% del totale della spesa ammissibile
  • Acquisto di macchinari, attrezzature, impianti opzionali, finiture, arredi e dotazioni informatiche
  • Acquisto di software e licenze d'uso
  • Costi relativi ad attività complementari
  • Acquisto di beni classificati come "autoveicoli per uso speciale" entro il limite del 20% della spesa ammissibile

 

Contributo massimo per progetto
Fino a 2.000.000 €
Risorse totali disponibili
35.000.000 €

Quest’ente intende affidare in concessione a privati previa evidenza pubblica un museo all’interno di un palazzo storico della città fino a n.10 anni. Tale intervento risulterebbe compatibile per l’ottenimento del finanziamento relativo all’avviso?

Il possesso dei requisiti oggettivi, di cui all’art.7.2 del bando “Radici ed Ali”, è necessario per la presentazione della domanda ma non costituisce garanzia di ottenimento del finanziamento.

Nell'ambito della Misura A è possibile candidare un intervento per un cinema in esercizio dal 2006? In caso di risposta affermativa, l'intervento può essere finalizzato a ristrutturare le sale esistenti e a recuperare una parte della struttura attualmente dismessa, per realizzare ulteriori due sale?

L’intervento per una sala cinematografica che non sia identificabile come attrattore culturale e naturale o comunque collegata ad identificati attrattori culturali e naturali non è finanziabile. In base al punto 3.2.2 dell’avviso, sono identificati attrattori culturali e naturali solo le sale cinematografiche storiche ovvero quelle esistenti in data anteriore al 1 gennaio 1980.

Tra le "attività/servizi integrati e complementari", può rientrare un'attività di ristorazione funzionale all'attività del cinema?

L’attività di ristorazione potrebbe essere considerata “attività integrata e complementare" solo laddove risulti evidente il nesso di causalità con l’attività culturale. Inoltre, proprio perché attività integrata e complementare, deve rispondere a criteri di proporzionalità rispetto all’attività principale che, si sottolinea, è quella culturale. Infine si tenga presente che a mente di quanto prescritto dall'avviso pubblico e dall'art. 53 del Reg. UE n. 654/2014 i costi sono ammissibili qualora riferibilli a costruzione, ammodernamento, acquisizione, conservazione o miglioramento di infrastrutture se annualmente utilizzate a fini della valorizzazione degli attrattori naturali e culturali individuati per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità.

Con riferimento all’avviso in oggetto, si invia la presente per richiedere i seguenti chiarimenti in merito all’Art.3 “Categorie e tipologie di interventi”: a) La realizzazione di un nuovo teatro tenda da destinare a spettacoli musicali e ad altre performance culturali dal vivo che non prevede il recupero fisico e/o funzionale di teatri e luoghi dello spettacolo dal vivo, in esercizio o attualmente dismessi, chiusi o non utilizzati a tal scopo, bensì la realizzazione da zero, è ammissibile a valere sulla Misura B Teatri e luoghi dello spettacolo dal vivo (art. 3.1.2.) o sulla misura C Luoghi d'arte e produzione culturale e creativa (art. 3.1.3.)? b) L’ampliamento/diversificazione di un’attività di spettacolo dal vivo oggi in esercizio (discoteca e sale da ballo) mediante la realizzazione con attribuzione del relativo nuovo codice Ateco ‐ in area adiacente attualmente non utilizzata a tal scopo ‐ di un teatro tenda da destinare a spettacoli musicali e ad altre performance culturali dal vivo, in aggiunta all’attuale attività di pubblico spettacolo già in essere, sarebbe ammissibile nella Misura B Teatri e luoghi dello spettacolo dal vivo (art. 3.1.2.) o nella misura C Luoghi d'arte e produzione culturale e creativa (art. 3.1.3.)? c) Considerata l’identificazione di attrattore culturale prevista all’art. 3.2 , un’attività in esercizio alla data di pubblicazione del bando, autorizzata al pubblico spettacolo come discoteca e sala da ballo è identificabile come attrattore culturale ai sensi dell’art. 3.2.3? d) Nel caso di realizzazione di un teatro tenda “mobile”, sarebbe possibile spostare sul territorio regionale la struttura per alcuni periodi dell’anno ed esclusivamente per la programmazione di eventi culturali ed artistici o è indispensabile mantenere la struttura 365 giorni all’anno per 5 anni presso la localizzazione individuata?

Punto a) Il teatro tenda rientra nell’ambito delle attività di spettacolo dal vivo per cui si colloca tra le attività disciplinate dalla Misura B (art. 3.1.2). Tale misura, però, ammette a finanziamento solo interventi di recupero fisico e/o funzionale di teatri e luoghi dello spettacolo dal vivo e non anche interventi di realizzazione ex novo. Punto b) Fermo restando che le attrazioni richiamate possono configurarsi come luoghi di spettacolo dal vivo solo in determinate circostanze, il caso rappresentato rientra nella casistica di cui al punto a) cui si fa espresso rimando. Punto c) I teatri e gli spazi di pubblico spettacolo aperti al pubblico , che, pur non essendo beni culturali o paesaggistici, siano destinati ad attività di pubblico spettacolo, sono identificati come attrattori culturali e naturali (art. 3.2.3 dell’avviso). Gli interventi su tali attrattori devono essere coerenti con le finalità e le prescrizioni previste dall’avviso. Punto d) A mente di quanto prescritto dall'avviso pubblico e dall'art. 53 del Reg. UE n. 654/2014 i costi sono ammissibili qualora riferibili a costruzione, ammodernamento, acquisizione, conservazione o miglioramento di infrastrutture se annualmente utilizzate a fini della valorizzazione degli attrattori naturali e culturali individuati per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità.

in riferimento al bando Racidi e Ali art. 5 comma 5.1 - omissis..."L'insieme di tali spese sono riconosciute nella misura massima del 15% del totale delle spese di cui al punto b) e d). Le spese tecniche di progettazione sono riconosciute per un importo comunque non superiore a € 75.000,00". Se ho capito bene, ad esempio, a fronte di un importo totale di cui ai punti b) e d) di € 800.000,00 il 15% è pari ad € 120.000,00. Se il calcolo della parcella della progettazione esecutiva è pari ad € 80.000,00 ciò significa che la Regione riconoscerà come spesa ammissibile fino a € 75.000,00? I rimanenti € 45.000,00 possono essere destinati alla copertura delle altre spese tecniche come direzione lavori, collaudo, studi specialistici strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento (analisi geologiche, analisi preventive archeologiche, ecc.)?

Rispetto alla situazione delineata, si conferma la corretta interpretazione di quanto formulato nell’art. 5.1 dell’avviso.

Per quanto riguarda il CODICE ATECO in possesso, deve essere prevalente o si può partecipare al bando anche in caso di attività secondaria?Si specifica che vorremmo presentare domanda per una ditta individuale AGRICOLA, proprietaria di un bene culturale ai sensi del bando.

Il codice ATECO non deve essere necessariamente prevalente.Nella fattispecie, per quanto riguarda le società agricole si prega di porre la massima attenzione a quanto prescritto dalla normativa in materia di aiuti di stato (Regolamento UE 651/2014 - art. 1 paragrafo 3) in osservanza della quale si rende necessario garantire, tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi, tra cui quello agricolo, non beneficiano degli aiuti concessi.

Per quanto riguarda le aziende non obbligate al deposito bilancio presso la CCIAA di riferimento, il bilancio e i suoi relativi documenti da allegarVi, devono essere semplicemente predisposti o occorre anche depositarli in CCIAA?

In tutti i casi in cui non è previsto l’obbligo di deposito dei bilanci presso la CCIAA non si chiede il deposito degli stessi ma la sola presentazione secondo le modalità descritte nell’art. 8 dell’avviso.

“ogni soggetto proponente deve comprovare il possesso a titolo di proprietà o di contratto di affitto o di un’altra tipologia di contratto giuridico (non costituisce titolo idoneo il contratto di comodato d’uso) idoneo a consentire la gestione per un periodo non inferiore ad anni 10 (dieci), a partire dalla data di presentazione della domanda, di uno o più beni immobili (…) E’ corretta l’interpretazione dei ammettere a finanziamento PERSONA GIURIDICA CONCESSIONERIA DI PORZIONI DI BENE CULTURALE. E quindi nello specifico: -il CONTRATTO DI CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO è configurabile tra quelli ammessi? -Con l’espressione “uno o più beni immobili” s’intende anche UNA O PIU’ STANZE / VANI RIENTRANTI IN IMMOBILE / BENE CULTURALE

Relativamente alla situazione delineata, una porzione di immobile è ammissibile come requisito oggettivo, fermo restando la proporzionalità dell’intervento e la funzionalità rispetto all’immobile nella sua interezza. In riferimento alla tipologia di contratto, sulla base degli elementi forniti non è possibile formulare una risposta in quanto sarà necessario in sede di ammissibilità verificare gli elementi essenziali oltre che i termini temporali ed economico-patrimoniali del contratto.

Nel caso di ATI o Raggruppamento, la costituzione delle stesse dovrà avvenire prima della presentazione della domanda di finanziamento o l’atto costitutivo può essere rimandato successivamente alla concessione del finanziamento?

La costituzione dell’ATI o del Raggruppamento deve essere antecedente alla data di presentazione della domanda. Pena l’irricevibilità per inammissibilità formale e la conseguente esclusione dalla procedura è infatti necessario allegare alla domanda “l’atto costitutivo e , ove adottato, lo statuto dell’impresa o l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata dell’ATI e/o di Reti di Imprese” (art 8.1.a dell’avviso).

Con la presente si richiede il seguente chiarimento: Il titolare di una masseria dell'800 non soggetta a vincolo di cui al Codice dei Beni Culturali intende stipulare accordo con un'associazione culturale che vuole usufruire della struttura per svolgere le proprie attività culturali. Nei termini descritti è possibile partecipare al bando considerando l'associazione culturale di cui sopra "attrattore culturale"?

Gli attrattori culturali e naturali sono tutti quelli indicati al punto 3.2. dell'avviso pubblico, a cui si fa espresso richiamo. Il possesso, da parte dell'istante, di uno o più beni immobili che siano identificabili come attrattori culturali o naturali o collegati ad attrattori culturali o naturali, costituisce requisito oggettivo per la candidatura, come previsto al punto 7.2.a del medesimo avviso.

Sono ammesse alla partecipazione le reti d'impresa formate da imprenditori della ricettività in ats con aziende che si occupano della valorizzazione dei beni culturali, qualificazione dell'offerta turistica territoriale e il destination marketing?

Come previsto dall'avviso è possibile partecipare in forma aggregata tramite la costituzione di Associazioni Temporanee d'Impresa (ATI) e/o Reti di Imprese c.d. Contratto (art. 7.1.3). Sono ammessi anche i Consorzi e le Reti di Impresa c.d. Soggetto (art. 7.1.4). Non sono invece ammesse ATS come soggetti istanti. Si precisa che in caso di rete di impresa soggetto il codice ateco corrispondente all'attività proposta deve essere posseduto dalla rete stessa, invece per la rete di impresa contratto ogni partecipante deve avere il codice ateco connesso all'attività esercitata nel progetto di candidatura. Il codice ateco turistico non è ammesso.

Il contratto di gestione decennale può essere a titolo oneroso da parte dell'ente proprietario?

Come si legge dall'art. 7.2 dell'avviso, è requisito oggettivo che il soggetto proponente comprovi il possesso a titolo di proprietà o di contratto di affitto o di altra tipologia di contatto riconosciuta dall'ordinamento giuridico ad esclusione del comodato d'uso, che consenta la gestione per un periodo non inferiore a dieci anni.

L'amministrazione pubblica può rientrare nella compagine dell'ATS?

Gli Enti locali, le Camere di Commercio e le Università della Regione Puglia possono aderire solo attraverso forme di partenariato senza però essere beneficiarie di contributi. In nessun caso possono esserci apporti finanziari da parte di tali soggetti in favore delle imprese beneficiarie. Le ATS non rientrano tra i soggetti ammessi a presentare istanze.

Nel rispetto dei codici ateco indicati nel bando per le domande a valere sulla misura c, può candidare un'idea progettale una Cooperativa sociale che ha in concessione un museo?

Le cooperative rientrano tra i soggetti proponenti previsti dall'avviso, il quale specifica che possono presentare domanda le PMI che siano: imprese individuali o società (di persone, di capitali, cooperative, benefit) o fondazioni o associazioni che agiscono in regime d'impresa e che possiedano il codice Ateco previsto. Tuttavia, il soggetto proponente deve comprovare il possesso del bene sulla base di un titolo di proprietà o di una tipologia di contratto riconosciuta dall'ordinameto giuridico, così come specificato dall'avviso al punto 7.2.a.

In rif. all'avviso pubblico "Radici e Ali", vorrei sapere se la mia ditta individuale può partecipare al bando essendo una ditta individuale con regolare partita iva e codice attività in organizzazione di eventi registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Trani ma non iscritta presso la Camera di Commercio. In attesa di una Sua gentile risposta quanto prima la ringrazio e porgo cordiali saluti

Le ditte individuali rientrano tra i soggetti proponenti previsti dall'avviso, il quale specifica che possono presentare domanda le PMI che siano: imprese individuali o società (di persone, di capitali, cooperative, benefit) o fondazioni o associazioni che agiscono in regime d'impresa e che possiedano il codice Ateco previsto. Tuttavia, il soggetto proponente deve comprovare il possesso del bene sulla base di un titolo di proprietà o di una tipologia di contratto riconosciuta dall'ordinameto giuridico, così come specificato dall'avviso al punto 7.2.a.

In merito all'avviso pubblico, citato in oggetto, il Comune di Terlizzi ha necessità dei seguenti chiarimenti ai fini di consentire la presentazione della domanda da parte di un Soggetto proponente sulla misura B "Teatri e lughi dello spettacolo dal vivo": Il rapporto tra Soggetto proponente e Comune di Terlizzi, proprietario del "Teatro Millico", può essere comprovata a far data dalla presentazione della domanda per una durata non inferiore a dieci anni o deve sussistere precedentemente alla domanda?

Il rapporto tra soggetto proponente(impresa culturale) e Ente Pubblico deve sussistere alla data della domanda.

Il rapporto tra Soggetto proponente e Comune di Terlizzi, proprietario del "Teatro Millico" , deve obbligatoriamente avere un carattere di natura economica?

Il contratto deve essere tra quelli riconosciuti dall'ordinamento giuridico fatta eccezione per il comodato gratuito, così come specificato al punto 7.2 dell'avviso.

Il "Teatro Millico" è stato oggetto di finanziamento POR Puglia per il restauro dell'immobile ed acquisto arredi ed attrezzature, con interventi chiusi finanziariamente due anni fa. Si può chiedere il finanziamento per le opere non ultimate?

Il beneficiario del finanziamento è il soggetto proponente e il bene oggetto di richiesta di finanziamento non deve aver ricevuto contributi pubblici per le stesse spese ammissibili alla data di pubblicazione dell'avviso.

Per quanto riguarda il CODICE ATECO in possesso, deve essere prevalente o si può partecipare al bando anche in caso di attività secondaria? Si specifica che vorremmo presentare domanda per una ditta individuale AGRICOLA, proprietaria di un bene culturale ai sensi del bando. 2. Per quanto riguarda le aziende non obbligate al deposito bilancio presso la CCIAA di riferimento, il bilancio e i suoi relativi documenti da allegarVi, devono essere semplicemente predisposti o occorre anche depositarli in CCIAA?

Il codice ATECO non deve essere necessariamente prevalente. Nella fattispecie, per quanto riguarda le società agricole si prega di porre la massima attenzione a quanto prescritto dalla normativa in materia di aiuti di stato (Regolamento UE 651/2014 - art. 1 paragrafo 3) in osservanza della quale si rende necessario garantire, tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi, tra cui quello agricolo, non beneficiano degli aiuti concessi. In tutti i casi in cui non è previsto l’obbligo di deposito dei bilanci presso la CCIAA non si chiede il deposito degli stessi ma la sola presentazione secondo le modalità descritte nell’art. 8 dell’avviso.

In riferimento al bando in oggetto, visto l'articolo 3.1 con la quale si può partecipare al presente bando su beni siti nel territorio regionale pugliese identificabili come attrattori culturali e naturali o collegati ad identificati attrattori culturali e naturali; visto l'articolo 3.2 che specifica l'attrattore culturale e naturale: le sale cinematografiche storiche dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni n.42/2004, OVVERO le sale esistenti al 01/01/1980; QUESITO Si chiede se l'intervento su una Sala cinematografica già esistente al 01.01.1980, ma non dichiarato di interesse culturale ai sensi del codice dei beni n. 42/2004, possa essere ritenuto ammissibile al presente bando.

La sala cinematografica già esistente alla data del 1/1/1980 è considerata attrattore culturale.

1) Sulla scheda progetto parla di realizzazione di luoghi in generale con finalità di diffusione della cultura artistica e audiovisiva, sull’avviso e sul disciplinare invece ho trovato solo Interventi di recupero, in particolare nella misura A. La mia idea è quella di creare un luogo (Misura C?) che sia: una sala proiezione audiovisiva per circa 80 persone, un bar, una sala coworking e una sala formazione (lezioni di cinema, musica, coding) da destinare alle associazioni del territorio. Questo luogo può essere oggetto del bando? Il progetto dovrebbe attuarsi in uno dei seguenti comuni: Veglie, Salice Salentino, Guagnano, Novoli, Carmiano, Porto Cesareo, Torre Lapillo. Paesi che sono al di sotto del 15k abitanti e che sono privi di una sala cinematografica/teatro da oltre 30 anni. 2) Se il locale in cui far nascere quest’esperienza non è di mia proprietà lo posso affittare per 10 anni e così partecipare al bando vero? Se necessita di una ristrutturazione edilizia che percentuale del budget posso dedicare a quest’attività? 3) Pensavo di chiedere la quota minima, da quello che ho capito sono 200k a fondo perduto e 50k devo averli disponibili, è così? 4) La costituzione del soggetto giuridico che dovrà gestire quest’attività potrà essere costituito o formalizzato dopo il superamento del primo step sulla richiesta del contributo? Potrebbe essere un’associazione di promozione sociale con P.IVA che aderisce ad ARCI e UCCA(circoli del cinema) per avere poi accesso a delle convenzioni con siae ed enti simili?

1) Al quesito risponde chiaramente l'Art. 7.1 dell'Avviso a cui si fa espresso richiamo;
2) In merito al quesito, sulla base degli elementi forniti, non è possibile formulare una risposta. Tuttavia, si rammenta che l'Avviso Pubblico contempla la possibilità che più imprese partecipino in forma aggregata tramite la costituzione di ATI, nel qual caso l'atto istitutivo dovrà esplicitare le pro quote di contributo da attribuire a ciascuna impersa; In ogni caso è da escludere l'ipotesi che il soggetto proponente, una volta aggiudicatosi il contributo, ceda il titolo di possesso del bene ad altra impresa prima che siano trascorsi dieci anni dalla data di presentazione della domanda.

In riferimento all'avviso pubblico in oggetto, - considerato che l'art.7 prevede la possibilità che tra i soggetti proponenti vi siano le associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) e che l'art.8 dispone che la domanda di finanziamento deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa mandataria-capogruppo e che ad essa deve essere allegato il contratto di A.T.I.; - tenuto conto che l'A.T.I. non è un'organizzazione stabile tra imprese, ma ha ad oggetto solo ed esclusivamente l'attuazione di un determinato progetto pertanto la sua costituzione diventa necessaria solo nel caso in cui il progetto proposto dalle imprese raggruppate sia effettivamente selezionato e finanziato; alla luce delle predette osservazioni, si chiede se per la partecipazione all'avviso pubblico le imprese che intendano raggrupparsi in A.T.I. possano presentare la domanda allegando l'atto di impegno a costituire l'A.T.I. nel caso di esito favorevole della domanda presentata, anziché costituire l'A.T.I. prima di presentare la domanda.

Al quesito risponde chiaramente l'Art. 8.1.a.

Nel momento in cui un progetto venisse finanziato, l'acquisto ammissibile di un edificio entro il limite del 20% dovrebbe essere intestato alla società che ha inoltrato la domanda di finanziamento? O potrebbe essere intestato a un privato?

Tutte le spese ammissibili devono essere sostenute dal soggetto beneficiario del contributo.

In particolare vorremmo capire due questioni: Come facciamo a comprendere se la realtà che vorremmo mettere al centro di un progetto di candidatura al bando suddetto può essere identificata come un “Attrattore culturale”? Nel nostro caso l'esperienza in oggetto sarebbe il “Circolo Mandolinistico di San Vito dei Normanni”, una realtà unica nel suo genere e in tutto il Sud Italia, fondato nel 1934 con lo scopo di mantenere vivo il patrimonio culturale e musicale del territorio legato alle botteghe artigiane e agli strumenti a pizzico. La sede del Circolo si trova nella piazza centrale della cittadina. Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale fosse partner del progetto candidato, sarebbe possibile inserire un immobile comunale all’interno della progettualità, sia dal punto di vista delle attività che degli investimenti?

Ai quesiti rispondono chiaramente e nell'ordine l'Art. 3.2 e l'Art. 7.1.7 dell'Avviso Pubblico.

Il bene architettonico che vorrei candidare al bando, nell'ambito di un progetto culturale ad ampio raggio, ha una riconoscibile e documentabile valenza storica, ma è stato eluso dal censimento del PPTR e non è soggetto al vincolo della Soprintendenza, pertanto non risulta annoverabile tra i beni culturali cosi come definiti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/04). Preso atto delle tempistiche piuttosto lunghe per fare in modo che al bene venga apposto il vincolo per renderlo a tutti gli effetti candidabile, vorrei sapere se ci siano altre opportunità che consentano l'accesso al bando. Qualora non ci siano altre possibilità, domando inoltre se, eventualmente, possa essere sufficiente ai fini della legittima candidatura la sola apertura dell'istanza di vincolo da parte della Soprintendenza oppure se sia indispensabile attendere il tempo necessario all'apposizione di tale vincolo (120 giorni circa) e magari rischiare di risultare in fondo alla graduatoria, trattandosi di un bando a sportello. Grazie per l'attenzione

Il bene oggetto di finanziamento deve essere un attrattore culturale e naturale o un bene ad esso collegato. Si rimanda al'art. 3.2 dell'avviso per la definizione di attrattore culturale e naturale. Si precisa, inoltre, che la partecipazione al bando è possibile fino al 31/12/2021.

1. Per la presentazione del progetto (prima scadenza a dicembre) è necessario allegare il computo metrico dei lavori e tutti i preventivi delle forniture o è sufficiente la dichiarazione sostitutiva a firma del tecnico abilitato e del responsabile legale? 2. Con riferimento al business model Canvass, esiste un template o un format per la sua redazione? 3. Con riferimento a quanto disciplinato al punto 3.2.5 dell’Avviso “Radici e Ali” e dalla L.R. n.44 del 20/12/2013 “Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia in Puglia”, un Castello sito nel centro storico di un comune facente parte dell’Associazione Borghi Autentici è considerato, di per sé, un attrattore culturale ai fini dell’ammissibilità all’Avviso Radici e Ali? 4. Relativamente alla griglia di valutazione di cui al punto 11.4 dell’Avviso, il criterio B1 Situazione economico-patrimoniale, per le società di nuova costituzione ai fini del calcolo del PN e del relativo indicatore, il capitale sociale dichiarato nell’atto costitutivo deve essere stato interamente versato? 5. Ai fini del calcolo del contributo massimo richiedibile, (punto 6.5 dell’Avviso) l’importo di 2.000.000,00 di euro è da considerarsi iva esclusa? Il dubbio sorge poiché al punto 6.9 dell’Avviso si precisa che “ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre sono da intendersi al lordo”. 6. Con riferimento alle spese di progettazione (massimale 75.000,00 euro) quali tipologie di spese possono rientrare in questa voce? In tale voce sono incluse solo le spese di progettazione tecnica-ingegneristica o anche la progettazione culturale e la redazione del business plan? 7. L’incarico di progettazione e l’incarico di direzione dei lavori possono essere affidati alla stessa persona? 8. Le spese per arredi e per l’acquisto della strumentazione necessaria ad allestire i laboratori artistici e la sala conferenze (es. sedie e sgabelli, tavoli da lavoro, luci e piantane…), per i servizi igienici (es. sanitari) e per allestire le residenze artistiche/foresteria (es. letti, comodini, armadi, sedie…) posso essere ammissibili anche se il loro costo unitario è inferiore a 500,00 euro, ma costituiscono elementi essenziali del progetto per la funzionalità dei luoghi nei quali saranno ubicati? 9. La progettazione degli impianti può essere realizzata dalla stessa ditta che poi eseguirà i lavori degli impianti?

1) E' necessario allegare il Computo Metrico Estimativo in quanto elaborato costituente il progetto;
2) La redazione del Business model Canvas è a cura del soggetto Istante e dovrà contenere i seguenti elementi di base:
a. Customer Segments o Segmenti di Clientela;
b. Value Proposition, ovvero il valore dei prodotti o servizi offerto per ogni segmento;
c. Channels, ossia i canali attraverso i quali raggiungere il cliente;
d. Customer Relationships, le relazioni che si instaurano con il cliente;
e. Revenue Streams, i ricavi generati;
f. Key Resources, le risorse chiave dell’azienda;
g. Key Activities, le attività chiave per rendere effettivo il modello di business;
h. Key Partners, i partner chiave con i quali l’impresa intende allearsi al fine di creare valore per il cliente;
i. Cost Structure, la struttura dei costi per le risorse, le attività e i partner chiave;
3) In generale è onere dell'Istante dimostrare con atti se il bene è identificabile come attrattore culturale e naturale o collegato ad identificati attrattori culturali e naturali così come definiti dall'Avviso Pubblico;
4) Il capitale sociale è chiaramente descritto nel criterio B della Griglia di Valutazione ;
5) L'importo è da considerarsi IVA esclusa;
6) Con riferimento alle spese di progettazione di cui all'Art. 5.1.a sono ritenute ammissibili quelle relative alla progettazione tecnico-ingegneristica. Per quanto concerne le spese di consulenza, di progettazione, cura e gestione artistica, direttamente ed esclusivamente imputabili al progetto culturale, previste all'Art. 3 del Disciplinare alegato all'Avviso Pubblico, le stesse non possono superare il 15% del costo complessivo del progetto culturale di cui all'Art. 5.1.f dell'Avviso;
7) Gli incarici indicati possono essere ricoperti dallo stesso professionista;
8) L'elenco delle spese ammissibili e di quelle non ammissibili sono indicati all'Art. 5. dell'Avviso e all'Art. 3 del Disciplinare ad esso allegato. Nello specifico sono ritenute non amissibili le spese il cui costo unitario è inferiore a € 500,00, fatta eccezione per le spese per l'imposta di registro;
9) La progettazione degli impianti tecnologici deve essere realizzata da un tecnico abilitato e ai sensi del DM 37/2008.

Si pongono di seguito alcune richieste di chiarimento relative all’Art. 7 - Soggetti proponenti Punti 7.1.4. e 7.1.8 dell’Avviso regionale in oggetto, che ivi si riportano per maggiore chiarezza: “Art. 7 - Soggetti proponenti Possono presentare domanda le PMI che possiedono, alla data di presentazione, i seguenti requisiti: … 7.1.4. I ""CONSORZI"" e le RETI DI IMPRESA c.d. ""SOGGETTO"", dotate di soggettività giuridica autonoma, possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti nel presente bando esclusivamente con le seguenti modalità: i. in forma singola, qualora il progetto proposto viene realizzato dal consorzio o dalla ""rete soggetto"" in quanto tale e non dalle singole imprese ad essi aderenti; ii. in forma aggregata, tramite la costituzione di un' ATI tra il Consorzio e/o la ""Rete Soggetto"" ed altre imprese non appartenenti al consorzio o alla rete soggetto e tra loro indipendenti. 7 .1.8. Non possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti le imprese di cui almeno il 25% del loro capitale o dei loro diritti di voto sia controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.” Quesiti: 1. Con riferimento al punto 7.1.4. si chiede di chiarire se i consorzi ivi contemplati debbano possedere, per essere ammissibili, uno dei codici ATECO previsti per le PMI al punto 7.1.1 dell’Art. 7 o se viceversa siano sufficienti i requisiti soggettivi richiamati al punto 7.4.1. Nella fattispecie, si chiede se un consorzio stabile di diritto privato ai sensi dell’art. 2602 e seguenti del codice civile, dotato di soggettività giuridica autonoma, possa presentare domanda ed essere beneficiario dei contributi previsti dal presente bando (pur non essendo in possesso degli specifici codici ATECO previsti al punto 7.1.1.) ed in ATI con altre imprese non appartenenti al consorzio e tra loro indipendenti in possesso degli specifici codici ATECO previsti al punto 7.1.1. . 2. Con riferimento al punto 7 .1.8., si chiede se è ammissibile una media impresa costituita nella forma di consorzio stabile di diritto privato partecipato oltre che da imprese private anche da un centro di ricerca pubblico e da una università in misura superiore al 25% considerato quanto disposto dall’art. 3 paragrafo 2, secondo comma, lett. b) dell’Allegato 1 al Regolamento europeo 651/2014. Tale articolo infatti alla lett. b) considera “impresa autonoma” anche le imprese nelle quali la partecipazione pubblica del 25% è raggiunta o superata qualora la partecipazione riguardi specifiche categorie di investitori tra le quali “le università e i centri di ricerca senza scopo di lucro” e considerato che detti investitori non sono collegati ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo, con l’impresa in questione. Il comma richiamato dell’art. 3 contempla delle eccezioni qualora l’impresa sia partecipata dalle categorie di investitori ivi indicati (con riferimento al punto 7.1.8 dell’Avviso si evidenzia quanto riportato al comma 4 del cit. art.3 del Regolamento: Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente). Il punto 7.1.8 dell’Avviso non ha incluso il primo inciso del comma 4 art.3 ossia: “Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma” Alla luce di quanto innanzi risulta “non chiaro” il punto 7.1.8 e si chiede se possa ritenersi legittimamente ammesso un richiamo interpretativo e applicativo del paragrafo 2 del medesimo articolo ai fini della determinazione dei soggetti ammissibili. Si allega il Reg. 651/2014 che a pag. 70 contiene l’Allegato 1 con gli articoli citati.

1. Si riporta testualmente quanto indicato ai punti 7.1.5 e 7.1.6 dell'Avviso Pubblico:
7.1.5. Tutti i requisiti soggettivi, dovranno essere posseduti, per l’intera durata del progetto, da tutte le imprese aderenti alla forma di raggruppamento.
7.1.6. Tutti i partner di Progetto che sostengono spese ammissibili per la realizzazione dei singoli interventi saranno beneficiari della quota relativa di aiuto finanziario.
Pertanto anche il Consorzio dovrà possedere tutti i requisiti soggettivi previsiti, fra cui anche i relativi Codici ATECO, per l'intera durata del progetto.

2. Ai sensi del Punto 7.1.8 dell'Avviso Pubblico, il Consorzio qualora partecipato da enti Pubblici in misura superiore al 25%, non può presentare domanda ed essere beneficiario del contributo.

Con riferimento all'avviso pubblico ""Radici e ali"" e considerato quanto indicato nel punto 7.2 alla lettera a dello stesso di seguito riportato : "" ogni soggetto proponente deve comprovare il possesso a titolo di proprietà o di contratto di affitto o di un’altra tipologia di contratto riconosciuta dall'ordinamento giuridico (non costituisce titolo idoneo il contratto di comodato d’uso) idoneo a consentire la gestione per un periodo non inferiore ad anni 10 (dieci)"", si chiede se è sufficiente presentare un impegno da parte dell'amministrazione comunale a prorogare il contratto di concessione per tutta la durata del progetto, qualora lo stesso risulti finanziato. Attualmente la nostra cooperativa gestisce lo spazio delle Officine Cantelmo, sulla base di una concessione che il Comune di Lecce ha concesso fino al 2021, rinnovabile per altri 5 anni. Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro.

Non è sufficiente il semplice impegno da parte dell'Amministrazione Comunale a prorogare il contratto di concessione, ma il requisito del titolo di possesso deve essere già posseduto dal soggetto proponente alla data di presentazione della domanda.

Una SRL presente sul territorio da circa dieci anni, proprietaria di un frantoio ipogeo nel centro storico di Ostuni, il cui bene non risulta vincolato secondo quanto previsto dal Codice dei beni culturali, può partecipare al bando con una proposta progettuale di spettacoli/laboratori/prove aperte/presentazioni, incontri e workshop (attraverso il coinvolgimento delle diverse associazioni del territorio) che abbia come tema la cultura del territorio e delle tradizioni produttive locali (olio e vino)? E in caso positivo, affiancata all'attività creativa e di intrattenimento, può essere proposta anche attività di ristorazione intesa come assaggio di prodotti esclusivamente locali (nel limite del 20% delle giornate utilizzate per gli interventi culturali/creativi)? Il partenariato con le associazioni presenti sul territorio deve essere anteriore o posteriore alla presentazione del progetto?

Si ribadisce che possono essere finanziate le proposte progettuali di interventi culturali su beni siti sul territorio regionale pugliese, identificabili come attrattori culturali e naturali o collegati ad identificati attrattori culturali e naturali, così come definiti all'Art 3 Punti 3.2 e 3.3.

Con la presente, in riferimento all'Avviso indicato in oggetto, e nello specifico per la MISURA C, è possibile proporre un progetto con intervento edilizio di nuova realizzazione di una ARTS FACTORY?

Possono essere finanziate le proposte progettuali di interventi su beni siti sul territorio regionale pugliese, identificabili come attrattori culturali e naturali o collegati ad identificati attrattori culturali e naturali, come previsto dall'art. 3 dell'avviso a cui si fa espresso richiamo.

Poiché il bando al punto 11.3 sottolinea che non saranno finanziabili le domande che otterranno un punteggio pari a zero per almeno 1 indicatore, con riferimento al ""Criterio E - Indicatore D4 possesso di sistemi di gestione ambientale certificati"" saranno considerate ammissibili solo le proposte per le quali esiste già il possesso dei un certificato Emas o Iso 14001? Tale requisito è necessario anche per le aziende di nuova costituzione, poiché i soggetti certificatori le rilascerebbero solo ad attività affettivamente avviata quindi dopo la chiusura dei lavori e l'inizio attività?

Si comunica che con Determina del Dirigente della sezione Economia della Cultura n. 506 del 07/11/2019 è stata apportata opportuna rettifica all'Art. 11 dell'Avviso Pubblico.
Pertanto il mancato possesso del certificato EMAS o ISO 14001 non costituisce elemento necessario per la partecipazione all'Avviso Pubblico.

In relazione all'avviso in oggetto chiedo se il centro storico può diventare oggetto di attività di finanziamento inteso come luogo di cultura e inserito nel PPTR articolo 38 comma 2 e 3 come città consolidata. Fiduciosa, resto in attesa di un gentile riscontro.

Come enunciato dall'art. 3.2.1 dell'Avviso Pubblico, sono considerati attrattori culturali anche gli "ulteriori contesti" paesaggistici così come definiti dall'art. 38 delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). In particolare al comma 3 del summenzionato articolo, si annovera tra gli ulteriori contesti anche la Città Consolidata.

Si inviano di seguito numero tre quesiti da sottoporre alla Vostra attenzione: 1) Al punto 7.1.5 del bando si scrive che “Tutti i requisiti soggettivi, dovranno essere posseduti, per l’intera durata del progetto, da tutte le imprese aderenti alla forma di raggruppamento”. Nel caso di ATI, significa anche che tutti i componenti devono essere in possesso del requisito relativo al codice ATECO specifico come definito al punto 7.1.1 del Bando o è sufficiente che esso sia posseduto solo dal capofila? E’ ammissibile l’apertura di un ATECO secondario rientrante tra quelli indicati al punto 7.1.1 prima della data di presentazione del progetto? 2) Il Comune proprietario del bene immobile da ristrutturare può entrare come soggetto componente dell’ATI o per esso sono ammesse solo forme di partenariato esterno? 3) Rispetto al punto 7.2.a e 8.1.b del Bando, è ammissibile che il bene immobile oggetto di intervento sia concesso dall’amministrazione comunale proprietaria al soggetto gestore in maniera condizionata all’effettivo finanziamento del progetto a valere sulla presente misura regionale? Una eventuale adesione del Comune all’ATI, nella forma di mandante (qualora ammissibile) o di partner esterno, potrebbe essere dirimente al fine di rendere percorribile l’ipotesi della concessione condizionata?

1) Tutte le imprese aderenti ad un'ATI devono possedere, al momento della presentazione della domanda, il codice ATECO specifico a seconda della misura per cui si concorre. L'attività a cui fa riferimento il codice ATECO richiesto, non deve necessariamente essere attività prevalente. 
2) Come previsto dall'art. 7.1.7 dell'Avviso, gli enti locali possono aderire solo attraverso forme di partenariato senza essere beneficiari di contributi e, in nessun caso, possono apportare contributi finanziari in favore delle imprese beneficiarie. 
3) Ribadendo che l'ente locale non può essere in alcun modo un componente dell'ATI, si conferma l'ammissibilità di un atto di concessione del bene, che contempli una condizione risolutiva.

Di seguito alcune richieste di chiarimento: 1 - In relazione all’Art.14 dell’Avviso - punto e) non alienare, cedere o distrarre i beni, prodotti e servizi oggetto di contributo per un periodo di 5 (cinque) anni successivi al pagamento del saldo finale o comunque prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso a finanziamento, come previsto dall’articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in tal caso il contributo decade parzialmente in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti (e ribadito nell’ Art 2, lettera “f” del disciplinare) e in relazione allo stesso articolo 14 lettera “O” punto 3 che recita restituire il contributo qualora entro cinque anni dal pagamento del saldo si verifichino i seguenti casi: modificazione sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari - si deve intendere che la costituita ATI, per un periodo complessivo di 5 (cinque) anni successivi al pagamento del saldo finale deve conservare la stessa compagine o può subire delle modifiche al termine dei 24 mesi di progetto come, ad esempio, l’uscita e/o la sostituzione di un associato? 2. In riferimento alle attività complementari (30% del totale delle spese) è possibile effettuare attività con sbigliettamento o l’accesso deve essere gratuito? 3. Nell’articolo 3, in merito alle spese ammissibili, si legge “spese relative al personale impiegato nel progetto di sviluppo” che “non possono superare il 15% del costo complessivo del progetto culturale stesso”. E’ quindi possibile inserire tra le spese da rendicontare anche eventuali stipendi del personale? Tra l’altro, nel disciplinare, all’art. 4 lettera f) è previsto, ai fini del riconoscimento della spesa, l’invio di copia conforme all’originale di buste paga dei lavoratori assunti.

1) Come recita l'art. 7.1.5 dell'avviso pubblico, tutti i requisiti soggetti devono essere posseduti per l'intera durata del progetto da tutte le imprese aderenti alla forma di raggruppamento;

2) Lo sbigliettamento è ammesso, ovviamente andranno riportati i relativi dati previsionali nel Business Plan;                    

3) I costi del personale possono essere rendicontati nei limiti di quanto dispone l'avviso pubblico, solo se lo stesso personale risulta essere impiegato nel progetto ed in proporzione al tempo dedicato a questo.

L’art. 8, al punto 1 (allegato 8.1e) dell’Avviso Pubblico, nell’elencare i documenti da produrre, menziona i bilanci d’esercizio degli ultimi 3 anni. Si richiede se, in caso di società inattive, tali bilanci dovranno essere allegati o saranno acquisiti d’ufficio presso le competenti CCIAA. In assenza di espressa statuizione sul punto, si richiede inoltre se sussistano specifiche soglie di fatturato da soddisfare. 2. Ancora l’art.8, al punto 8.2.c dell’Avviso Pubblico richiede la produzione di una dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, di verifica del progetto presentato. Si richiede se, ai fini della produzione di tale perizia, la documentazione progettuale dovrà contenere gli elaborati previsti dall’art. 8, punto 4 dell’Avviso Pubblico o tutti i documenti progettuali previsti, in base al livello di progettazione, dal D. Lgs. 50/2016 e D.P.R. n. 207/2010. 3. L’art. 8 punto 2 allegato 8.2.b dell’Avviso pubblico, richiede la produzione di un verbale degli organi societari competenti da cui si evinca la modalità di conferimento delle risorse necessarie a coprire le soglie richieste. Si richiede se tale obbligo possa essere assolto tramite produzione di attestazione bancaria riferita all'importo del cofinanziamento (pari ad almeno il 20% dell’intero progetto). 4. In riferimento ai criteri di premialità previsti nell’art. 11 dell’Avviso Pubblico, si chiede se i punteggi saranno assegnati ai soggetti partecipanti a parità di punteggio raggiunto nella precedente griglia di valutazione, o se saranno computati in aggiunta a questi ultimi, determinando pertanto un punteggio massimo di 115.

1) Le imprese esonerate dal deposito dei bilanci presso la CCIAA o in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, devono allegare i bilanci degli ultimi tre anni alla domanda. Per tutte le altre imprese, gli stessi saranno acquisiti d'ufficio presso le competenti CCIAA.

2) La dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata, di verifica del progetto deve essere elaboarata ai sensi dell'art. 23 del D. Lgd. 50/2016 e DPR 207/2010. 

3) Considerato che la percentuale di cofinanziamento può essere garantita dal soggetto beneficiario da risorse derivanti dalle proprie attività e/o da risorse private esterne e/o da risorse proprie, qualora il cofinanziamento sia garantito con risorse proprie è necessario allegare alla domanda il verbale degli organi sociali dal quale si evincano le modalità di conferimento delle risorse necessarie.                                                                  

4) I punteggi di premialità saranno imputati in aggiunta al punteggio determinato sulla base della griglia di valutazione. Si rammenta che il punteggio ottenuto sulla base della sola griglia di valutazione dovrà essere di almeno 60 punti affinchè la domanda possa essere considerata finanziabile.

Con riferimento alla prescrizione dell' Avviso Pubblico “Radici e Ali” si chiede se, nel caso che il soggetto proponente sia una Fondazione o un'Associazione costituite comunque da soggetti privati, con un importo lavori inferiore ad 1 milione di euro, la selezione dell'Impresa Esecutrice possa avvenire per affidamento diretto, ovvero, in caso contrario, quale procedura bisognerà adottare (in quest'ultimo caso si prega di esplicitare la procedura evitando, se possibile, il mero rinvio normativo)?

In riscontro al quesito posto si precisa che, per importo lavori fino ad 1 milione di euro, le imprese esecutrici potranno essere individuate anche attraverso la procedura di affidamento diretto oltre che attraverso altre procedure di valutazione comparativa.

In qualità di tecnico incaricato (sola progettazione architettonica) per la redazione di un progetto da candidare al finanziamento, con la presente intendo chiederLe delucidazioni e quindi porLe dei quesiti circa il Bando "RADICI E ALI" ed nello specifico a riguardo della Dichiarazione, resa sotto forma di perizia asseverata di cui all'art. 8, punto 8.2.c.: 1. la seconda firma digitale cui si fa riferimento presumo sia quella del soggetto proponente; Vista la necessità di diverse competenze tecniche per la redazione del progetto da proporre: 2. la verifica della congruità del computi metrico-estimativi e relativa rispondenza ai grafici deve essere asseverata sempre da un solo tecnico o ogni computo può essere asseverato dal tecnico competente in materia (es. computo delle opere edili dal progettista architettonico e computo degli impianti dal tecnico progettista degli stessi..) ? Può essere asseverata dal tecnico che effettivamente ha redatto i computi? 3. la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità si riferisce anche a quanto chiedo nel punto precedente?

1) La dichiarazione di cui al punto 8.2.c dell'avviso, resa sotto forma di perizia asseverata, dovrà riportare due firme, una delle quali è quella del tecnico iscritto ad Albo che attesta la verifica del progetto presentato, l'altra è quella del legale rappresentante del soggetto proponente.

2)  La dichiarazione di cui al punto precedente, si riferisce alla verifica del progetto presentato nella sua interezza e non solo alla verifica della congruità dei computi metrici. Come indicato nell'avviso la stessa deve essere redatta da tecnico iscritto ad Albo ed in possesso dell'obbligatoria polizza assicurativa.

3) il quesito come posto non consente di fornire una risposta.

In merito all’art.9, comma 9.4 del Bando si chiede: 1) La possibilità di presentare massimo tre domande di contributo è riferita al soggetto proponente che, pertanto, può presentare proposte differenti (nel limite di 3 e del budget massimo richiedibile)? O è riferita al progetto che, in caso di documentazione non corretta, potrà essere ripresentato per max 3 volte? 2) La scrivente organizzazione intende presentare domanda di contributo, in ATI. Le società costituendi l’ATI intendono individuare il capofila anche come unico responsabile amministrativo (che possa acquisire , con l’apertura di un cc dedicato, il contributo, distribuire le quote di finanziamento previste per ciascun componente dell’ATI, e monitorare la gestione ed il rendiconto della spesa). È possibile?

Ciascuna Impresa o ciascuna Ati può presentare al massimo 3 domande. Il che significa che se un'impresa partecipa in più ATI non si applica per quell'impresa tale limite. Resta fermo in ogni caso il limite di 2 milioni di euro per ciascun soggetto beneficiario.
Esempio:
Impresa "A"
Impresa "B"
Impresa "C"
costituiscono ATI "ABC"
possono essere presentate sino ad un massimo di 3 domande da parte dell'ATI "ABC" e possono anche essere presentate 3 domande da parte di Impresa "A" o "B" o "C".
Ovviamente l'impresa "A" sia per la quota percepita in ATI che per le domande presentate come impresa singola non potrà essere beneficiaria di oltre 2 milioni di euro.
Supponiamo che si configuri la seguente situazione:
Domanda n. 1 dell'ATI "ABC" Beneficio: Impresa A 500K - Impresa B 300K - Impresa C 200K - Tot. 1.000K;
Domanda n. 2 dell'ATI "ABC" Beneficio: Impresa A 600K - Impresa B 400K - Impresa C 500K - Tot. 1.500K;
Domanda n. 3 dell'ATI "ABC" Beneficio: Impresa A 200K - Impresa B 100K - Impresa C 300K - Tot. 600K;
Domanda n. 1 dell'Impresa "A" Beneficio: 250K;
Domanda n. 2 dell'Impresa "A" Beneficio: 250K;
Domanda n. 3 dell'Impresa "A" Beneficio: 250K.
L'impresa "A" avendo ottenuto in  ATI 1.300K e avendo chiesto 750K sulle tre domande individuali, non potrà accedere alla 3^ domanda perchè considerando il contributo minimo di 250K supererebbe i 2.000K.

1) Un’impresa sociale deve adeguare il proprio statuto alla nuova normativa del Terzo Settore prima di partecipare al bando in oggetto. In occasione della modifica dell’atto pubblico è intenzione della stessa società aumentare il proprio capitale sociale, dato che quello risultante dall’ultimo bilancio non consente di richiedere un contributo idoneo per realizzare l’investimento necessario. In luogo del capitale sociale indicato nell’ultimo bilancio approvato, sarebbe possibile, come nel caso delle imprese di nuova costituzione, fare riferimento al capitale sociale indicato nel nuovo statuto, ai fini del calcolo dei criteri di valutazione di cui all’art. 11 dell’avviso, punti B1 (situazione economico-professionale) e C4 (indice intensità apporto capitale proprio)? 2) Il punto B1 (situazione economico-professionale) dei criteri di valutazione di cui all’art. 11 dell’avviso, all’interno della griglia recita: “Qualora il punteggio sia inferiore/uguale a 0,2 il punteggio è pari a 0 (zero). Qualora il rapporto è maggiore/uguale a 1 il punteggio è pari a 8. L'assegnazione all’interno di tali valori avviene per interpolazione lineare con arrotondamento del punteggio assegnato per eccesso l’unità”. Tenendo conto di suddetta indicazione, è corretta la nostra interpretazione secondo cui, se dalla formula PN/(CP-C) il risultato è 0,208, il relativo punteggio è 1?

1) In riferimento a tale quesito si precisa che, laddove l'assemblea dei soci deliberi l'aumento di capitale sociale, il PN sarà quantificato tenendo conto anche dell'incremento del capitale sociale così come risulta dallo Statuto, dal verbale degli organi sociali e dalla visura camerale.

2) Relativamente alla fattispecie descritta, l'indice pari a 0,208 - quindi maggiore di 0,2 - esclude che venga assegnato un punteggio pari a 0. Essendo 0,208 un valore compreso all'interno dei due valori di riferimento (0,2  e 1) il punteggio verrà determinato per interpolazione lineare e il risultato di tale interpolazione sarà arrotondato per eccesso all'unità. Si badi bene, pertanto, che l'arrotondamento riguarda, non il risultato del rapporto PN/(CP-C) - che nel caso di specie è pari a 0,208 - ma il risultato dell'interpolazione.

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Sezione Formazione Professionale Sezione Economia della Cultura

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È attivo un servizio di tutoraggio ogni mercoledì dalle 9:30 alle 13:00 presso il padiglione n. 107 della Fiera del Levante (Lungomare Starita, 4, Bari). Gli interessati devono richiedere appuntamento via mail all’indirizzo radicieali@pec.rupar.puglia.it.

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