SMART-in - Valorizzazione dei Luoghi della cultura - Patrimonio archeologico

Quando partecipare

dal 25/06/2023 al 04/08/2023

Attraverso SMART-in – Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione dei Luoghi della cultura: laboratori di fruizione e di restauro del patrimonio archeologico, Regione Puglia intende diffondere la conoscenza di aree e parchi archeologici nella disponibilità di Enti locali, mediante interventi di messa in sicurezza e recupero e interventi per l’accessibilità e la fruizione del patrimonio archeologico, per garantire continuità alle attività di ricerca archeologica e finalizzare gli esiti della valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico, venuto alla luce con la realizzazione di veri e propri “Laboratori di fruizione”.

I laboratori devono essere connotati da un approccio innovativo e inclusivo, per porre gli stessi siti archeologici, non solo come attrattori al centro di circuiti culturali e turistici di rilievo, ma anche come attivatori di processi di conoscenza, di inclusione e di partecipazione delle comunità locali alla valorizzazione degli stessi patrimoni e al rafforzamento dell’identità collettiva, che passa attraverso la conoscenza della storia dei luoghi e delle espressioni artistiche e manifestazioni culturali e religiose che l’hanno attraversata.

In coerenza con quanto previsto dalla Strategia regionale Smart-In, l’Avviso persegue l’approccio strategico della valorizzazione del patrimonio culturale regionale con la finalità di garantire la tutela e la fruizione dei beni culturali, nonché la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica, attraverso interventi finalizzati a innovare e incrementare l’offerta culturale, la creazione di nuovi prodotti e servizi di fruizione e di laboratori a carattere innovativo e originale.

Obiettivi dell'intervento sono recupero e la funzionalizzazione delle infrastrutture materiali del patrimonio culturale, con specifico riferimento alle aree ed ai parchi archeologici presenti sul territorio regionale; potenziamento strutturale dell’offerta di servizi culturali connessi al patrimonio archeologico di interesse, attraverso la realizzazione e l’allestimento di laboratori; adeguamento tecnologico del patrimonio culturale; creazione di strutture di servizio per la fruizione dei beni destinate alle collettività locali e ai turisti.

 

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Chi può partecipare

Enti locali (Comuni, Province, Città Metropolitane), qualificabili come soggetti pubblici ed enti proprietari o enti che hanno la disponibilità di beni culturali, destinati stabilmente alla fruizione culturale pubblica e che possano dimostrare:

  • la piena disponibilità del bene anche in caso di aree demaniali o di proprietà privata, dell’area o del parco archeologico oggetto di intervento localizzato nel territorio della Regione Puglia;
  • la formulazione di apposita richiesta al Ministero della Cultura di concessione e/o autorizzazione per le attività di ricerca archeologica (ove previste), di restauro e allestimento previste nella proposta progettuale ex art. 21 e art. 88, ovvero per le iniziative di fruizione ex art. 57bis del Codice dei Beni Culturali;
  • per gli interventi già avviati, il possesso della concessione e/o autorizzazione ex artt. 21 - 57bis - 88 del Codice dei Beni Culturali rilasciata dal Ministero della Cultura ed il possesso dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del suddetto codice, rilasciata dall’ente predisposto, dove necessaria.

Cosa finanzia

Ogni singola proposta progettuale candidata a valere sull’Avviso dovrà interessare due o più tra le tipologie di intervento di seguito indicate:

a) Scavo archeologico: interventi di ricerca archeologica o scavo, di cui all’art. 88 e segg. del Codice dei Beni Culturali, e per l’emersione di patrimonio archeologico di rilevante interesse storico e culturale, al fine di assicurare continuità alla ricerca scientifica, storica ed archeologica e per favorire il miglioramento delle conoscenze del patrimonio archeologico, previa apposita concessione agli Enti locali da parte del Ministero della Cultura ai sensi degli art. 89 del Codice;

b) Restauro: interventi di recupero, restauro e messa in sicurezza di aree archeologiche, anche sotterranee o subacquee, e di beni archeologici ivi rinvenuti (ad es. restauro di resti di strutture antiche e di reperti mobili; recupero di elementi moderni quali muri di contenimento, passerelle, pavimenti e altre strutture necessarie a garantire la conservazione e la fruizione dei luoghi); restauro conservativo di beni dell’architettura rurale di rilevante interesse culturale che siano strettamente connessi alle aree e ai siti archeologici e direttamente funzionali alla loro più completa fruizione a scopi didattico-culturali e turistici, con esclusione in ogni caso della finalità ricettiva;

c) Accessibilità: interventi sull’infrastruttura fisica e tecnologica per l’accessibilità e la sicurezza delle aree archeologiche oggetto di intervento, mediante abbattimento di barriere architettoniche e l’implementazione di tecnologie per la piena accessibilità in sicurezza di persone con disabilità motorie e sensoriali o con limitata mobilità, di bambini e ragazzi, di persone anziane e di persone straniere; devono intendersi afferenti a questa tipologia gli interventi volti a virtualizzare la visita di siti particolarmente inaccessibili come le aree archeologiche subacquee;

d) ARCHEOfficine: interventi per la realizzazione di “officine” attrezzate per il restauro, la conservazione e l’esposizione di beni mobili e di reperti (es: manufatti lapidei, in legno e metalli, arredi, monili, sculture, ecc.) e per lo studio sulle tecniche di pulizia e di restauro, anche riallestendo locali/spazi in disuso dei parchi/musei archeologici come sede di laboratori interdisciplinari di progettazione del futuro dell'eredità archeologica, che, attraverso un approccio costruito sull'integrazione tra archeologia, comprensione socio-tecnica, economia e progettazione, facciano partecipi i siti archeologici dei flussi vitali della società contemporanea;

e) Allestimenti: interventi per la realizzazione di impianti e nuovi allestimenti, interventi di illuminazione, apposizione di segnaletica e realizzazione dei servizi per la fruizione da parte del pubblico, con specifico riguardo alla parte tecnologica e interattiva (es: installazione di schermi per contenuti digitali e ricostruzioni 3D, postazioni per la realtà virtuale, aumentata, metaverso e gaming; ologrammi interattivi, ecc.)  necessaria ad accrescere il valore esperienziale della fruizione dei siti e dei luoghi della cultura medesimi e del patrimonio archeologico e culturale ivi presente;

f) Re-Design dei servizi: investimenti specifici per la valorizzazione del patrimonio archeologico e della creatività artistica, per la produzione di contenuti digitali innovativi (ad es. attività di documentazione e catalogazione dei beni rinvenuti, secondo gli standard catalografici ministeriali;  tecnologie di ricostruzione virtuale e realtà aumentata; fruizione immersiva e interattiva, etc.) e per la realizzazione di attività culturali, didattiche, ludico-ricreative, con l’allestimento dei laboratori di fruizione per diversi target di pubblico e capaci di favorire la contaminazione dei linguaggi artistici e dei materiali, finalizzati alla divulgazione e alla conoscenza, attraverso l’utilizzo di tecnologie o forme artistiche di fruizione (storytelling, performing arts, contaminazione tra siti storici e installazioni di arte contemporanea, ecc..).

Ciascuna proposta progettuale dovrà comporsi di almeno una tra le tipologie di intervento di cui alle lettere a), b), c) e di almeno una tra le tipologie di intervento di cui alle lettere d), e), f), ferma restando la coerenza complessiva della proposta progettuale candidata, la rilevanza dell’investimento sull’infrastruttura fisica e tecnologica, e la congruità intrinseca del quadro economico; non potranno essere considerati ammissibili a valutazione proposte progettuali che prevedano interventi ascrivibili ad uno solo dei due gruppi di tipologie di intervento.
Rispetto al costo totale ammissibile del progetto, il complesso degli interventi di cui alle lett. d), e), f) dovranno assorbire una quota di budget non inferiore al 40% e non potrà rilevarsi una prevalenza degli interventi di cui alla lett. f).
 

Contributo massimo per progetto
Fino a € 1.000.000
Risorse totali disponibili
€ 14.000.000

Come partecipare

I proponenti devono inviare la domanda di concessione del contributo redatta secondo l’Allegato A, compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante o suo incaricato formalmente delegato, in formato PAdES (.pdf), via PEC in formato PDF non modificabile all’indirizzo valorizzazioneterritoriale.regione@pec.rupar.puglia.it, inserendo come oggetto la dicitura “Domanda di contributo - AVVISO PUBBLICO “SMART-in siti archeologici” - POR PUGLIA 2014-2020 – AZIONE 6.7", tra il 25 giugno e le 14:00 del 4 agosto 2023.

Non saranno considerate ammissibili le domande inviate da indirizzi PEC di soggetti diversi dal Soggetto proponente.

Farà fede la data e l’ora attestate nel messaggio di consegna generato dal sistema di gestione di posta elettronica certificata della Regione Puglia, il proponente, pertanto, è tenuto a verificare l'effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione regionale controllando l'arrivo della ricevuta di avvenuta consegna della PEC.

Saranno considerate inammissibili le istanze inviate attraverso altri sistemi di trasmissione telematici quali, ad esempio, invio di email contenenti indirizzi URL per il download dei file inviati, contenenti URL soggetti a download a tempo, invio da posta elettronica ordinaria, etc. .

La Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni culturali - non assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi a mezzo PEC non siano leggibili.

È possibile candidare un bene di cui si il Comune è entrato in possesso o ha acquisita la disponibilità successivamente alla data di presentazione della domanda di finanziamento pur avendo avviato il procedimento di comodato in data precedente?

No, come indicato al Par. 7.1 lettera c) dell’Avviso pubblico, il contratto e le relative disposizioni, per effetto del quale si acquisisce la disponibilità del bene, deve essere stato formalizzato in data antecedente a quella di presentazione della domanda di finanziamento e non può essere sostituito dalla relativa comunicazione di avvio al procedimento. Il contratto ovvero la convenzione o altro atto che attesti la formale disponibilità del bene o dell’area oggetto di intervento in capo al Comune di riferimento deve recare puntuale descrizione del bene e/o dell’area, la durata della concessione in disponibilità, il titolo di disponibilità e ogni altro elemento utile a corroborare i termini nei quali il Comune può provvedere alla valorizzazione del sito e/o del patrimonio archeologico medesimo.
Il suddetto contratto deve avere data certa, cioè deve essere firmato digitalmente dalle parti ovvero deve essere registrato dall’Ufficiale Rogante dell’Ente in data antecedente a quella di presentazione della domanda.

Qualora un bene da candidare ricada nella disponibilità di due Comuni contigui, quale tipo di accordo tra Enti è previsto al fine di presentare la domanda di finanziamento?

In assenza di precedenti accordi intercomunali, è possibile creare un’associazione temporanea di scopo (ATS) tra i Comuni interessati e/o con altre aggregazioni di Enti locali (es. Unione di Comuni, Consorzio, ASP,…), previa stipula di un protocollo d’intesa in cui vengano precisati gli impegni specifici degli Enti coinvolti e in cui venga indicato l’Ente capofila, che costituirà a tutti gli effetti il soggetto beneficiario del finanziamento regionale concesso e responsabile della attuazione e rendicontazione delle spese, nonché referente degli uffici regionali per tutte le attività di controllo in itinere ed ex post. Quando i Comuni interessati sono già aderenti al medesimo Consorzio o alla medesima Unione intercomunale già formalmente istituiti, la stipula del suddetto protocollo non risulta necessaria.
Il protocollo di intesa dovrà essere approvato dagli Organi statutariamente competenti per ciascuno dei Comuni sottoscrittori e dovrà essere stato sottoscritto digitalmente dai rispettivi rappresentanti legali o loro delegati prima della data di presentazione della domanda.

Qualora un bene/area da candidare sai di proprietà di un Comune che a sua volta l’ha concesso in comodato d’uso gratuito pluriennale ad altro Ente pubblico (es: Consorzio, Ente Parco, …) qual è l’Ente titolato a presentare la domanda di finanziamento con l’allegata proposta progettuale?

In tal caso può presentare la domanda di candidatura solo ed esclusivamente l’Ente che possa attestare di avere nella propria disponibilità d’uso il bene e/o l’area interessata dall’intervento, a condizione che l’atto di concessione in uso abbia una durata in anni sufficientemente lunga per adempiere a tutti gli impegni che il Soggetto beneficiario assume all’atto di accettazione del finanziamento ed inoltre a condizione che sia espressamente previsto che in capo all’Ente proponente siano posti anche gli interventi di manutenzione straordinaria, allestimento, scavo e ogni altro intervento previsto dalla proposta progettuale, ovvero che non figuri un formale impedimento.

È possibile candidare un bene oggetto di precedenti finanziamenti pubblici?

Ai sensi del Par. 6 punto 4 dell’Avviso pubblico il progetto risulta inammissibile qualora si configuri il principio del doppio finanziamento, ovvero qualora il Comune chieda di finanziare per il medesimo bene o la medesima area una tipologia di intervento che sia già stato oggetto di contributi pubblici nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso stesso. Dunque non è possibile per l’Ente proponente candidare interventi e lavorazioni già oggetto di altri finanziamenti in tempi relativamente recenti.

Costituisce, invece, condizione di ammissibilità ed è financo premiante in sede di valutazione tecnica, la circostanza in cui l’Ente proponente candida un bene o un’area per la quale siano già stati ottenuti e utilizzati ( o in corso di utilizzo) altri finanziamenti pubblici per specifici interventi e lavorazioni, rispetto ai quali la nuova domanda di finanziamento di cui all’Avviso SMART-IN Patrimonio Archeologico propone un ampliamento dell’intervento ovvero un completamento o ancora la realizzazione di una fase successiva.

Solo a titolo esemplificativo se a valere su altri finanziamenti pubblici è stata realizzata o è in corso la campagna di scavo, con la nuova domanda di finanziamento l’Ente proponente può candidare la fase di restauro dei reperti, di allestimento di uno spazio espositivo per i reperti rinvenuti, o di realizzazione delle infrastrutture per l’accessibilità e la fruizione dell’area oggetto di scavo, e così via.

In questo caso non si configura il rischio del doppio finanziamento, anzi si determinerebbe una situazione virtuosa in cui finanziamenti pubblici diversi consentono con una opportuna sinergia e uno sviluppo progettuale coerente, di proseguire nel percorso di valorizzazione e accrescerne il valore dei risultati conseguibili.

La proposta progettuale può riguardare, come bene principale, un museo non strettamente contiguo ad una specifica area archeologica?

Come indicato nel par. 3 lettera k) dell’Avviso pubblico, possono essere oggetto della proposta progettuale anche gli istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del D.Lgs. n. 42/2004, tra cui è annoverato il Museo.
Ai fini dell’ammissibilità della suddetta proposta, è necessario che essa sia comunque coerente con gli obiettivi e le finalità del bando, e quindi, a titolo esplicativo, che il Museo sia spazio espositivo per beni archeologici, anche se dislocato in altro punto del territorio comunale, non strettamente continuo al sito in cui i reperti sono stati rinvenuti.

Si richiama, in ogni caso, la necessità che la proposta progettuale complessiva non contempli sono interventi di cui alle lettere d), e), f) ma contempi anche interventi di cui alle lettere b) e c) dell’Avviso (ad es. restauri sui beni mobili, lavori per l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere fisiche e cognitive).

Si specifica, inoltre, che i nuovi allestimenti possono prevedere l’esposizione di reperti archeologici di cui è noto il contesto stratigrafico di rinvenimento e/o la cui provenienza risulti ignota.

Come si deve procedere per la richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza di riferimento per i lavori oggetto della proposta progettuale?

Se la proposta progettuale prevede la realizzazione ex novo ovvero la prosecuzione di una campagna di scavo in un’area archeologica già oggetto di ricognizione, è bene sapere che qualsiasi intervento di scavo archeologico può essere svolto da soggetti pubblici o privati, in questo caso da Enti locali, solo in seguito all’ottenimento della concessione di scavo da parte del Ministero della Cultura ai sensi degli artt. 88-89 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali).

Le istanze di concessione devono essere inviate agli Uffici periferici del MiC, ovvero le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio territorialmente competenti, o alla Direzione Regionale Musei Puglia nel caso di Parchi archeologici di competenza di quest’ultima. Tali uffici procedono all’esame istruttorio formulando il proprio parere e trasmettendo il fascicolo completo alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Qualora, al momento di presentazione della domanda di finanziamento per l’Avviso Pubblico SMART-IN, il proponente non possegga la concessione di ricerca, è sufficiente inviare la documentazione probante l’invio dell’istanza agli Uffici del Ministero territorialmente competenti.

Atteso che è possibile rilasciare una concessione di scavo sono in presenza di un accertato finanziamento della campagna di scavo, è di tutta evidenza che il Comune – che non abbia già acquisito una apposita concessione di scavo in forza di un finanziamento pregresso – formula la richiesta di concessione che si riserva eventualmente di integrare del provvedimento regionale di ammissione a finanziamento prima della istruttoria della suddetta richiesta da parte della SABAP competente, considerando che la procedura “a sportello” prevista dall’Avviso consentirà tempi ragionevolmente più brevi per istruttoria e valutazione delle domande di finanziamento. In questo modo quando la SABAP avvia l’istruttoria il fascicolo di richiesta
concessione è completo anche della copertura finanziaria e di ogni altro documento progettuale e attestazione scientifica necessaria per la completezza dello stesso fascicolo; e la stessa SABAP istruisce solo le richieste che saranno state dotate di copertura finanziaria e non quello connesse a progetti che non avranno superato la istruttoria e la valutazione regionale di cui al par. 8 dell’Avviso pubblico.

In caso di indagini subacquee, l’istanza di concessione di ricerca e scavo deve essere trasmessa allo stesso modo alle Soprintendenze ABAP territorialmente competenti, che provvederanno ad inoltrarla alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, che ha sede a Taranto, concertando con essa un parere condiviso.

In entrambi i casi, il rilascio della concessione di ricerca è in capo al Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio. I tempi per la conclusione del procedimento sono fissati a 90 giorni.
È possibile scaricare la guida al procedimento per le concessioni di ricerca e la relativa modulistica sul sito dell’Istituto Centrale per l’archeologia al seguente link: http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/305/guidaal-
procedimento-per-le-concessioni-di-ricerca-archeologica
.
Non è, invece, richiesta la concessione di scavo in caso di cosiddetti “lavori di assistenza archeologica” (ad es. scavo funzionale alla messa in opera di una passerella, intervento per la illuminazione o la musealizzazione di un sito archeologico già oggetto di scavi, ecc…), ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004.

Se per la tipologia di intervento proposto, è sufficiente l’autorizzazione della Soprintendenza ABAP competente, come è possibile richiedere l’autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004?

Per gli interventi che non contemplino la realizzazione di uno scavo archeologico, non è necessaria la concessione di scavo ex art. 88-89, ma è richiesta l’autorizzazione ex art 21 del D.Lgs. n. 42/2004.

Le Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio (SABAP) sono competenti al rilascio dell’autorizzazione per lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili (art. 21 c. 1 lettera a) del D.Lgs. n 42/2004) e per l'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui beni culturali (art. 21 c. 4) previa presentazione, da parte dell'interessato, di un progetto o di una descrizione tecnica delle attività proposte (art. 21 c. 5).

La modulistica da inoltrare e l’elenco della documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione possono essere scaricati direttamente dalla sezione “Modulistica” della Soprintendenza ABAP territorialmente competente. I tempi per la conclusione del procedimento sono fissati a 120 giorni.

Qualora, al momento di presentazione della domanda di finanziamento per l’Avviso Pubblico SMART-IN, il proponente non possegga l’autorizzazione ex art. 21, è sufficiente inviare la documentazione probante l’invio dell’istanza agli Uffici del Ministero territorialmente competenti.

Quando è necessaria l’autorizzazione alla concessione d’uso ex art. 57 bis del D.Lgs. n. 42/2004?

L’art 57 bis del Codice dei beni culturali e del Paesaggio ("Procedure di trasferimento di immobili pubblici") disciplina le procedure di valorizzazione e utilizzazione di immobili pubblici di interesse culturale, anche a fini economici, tramite concessione d'uso o locazione a medio e lungo termine, anche quando i beni siano appartenenti al demanio culturale di cui all’art. 55 del Codice dei Beni Culturali.

Pertanto, qualora un Ente locale abbia già in comodato d’uso un immobile o un’area di interesse culturale di altro ente pubblico (Stato, Regione, …) e voglia operare per le finalità legate alla valorizzazione e alla fruizione, risulta necessario ottenere preventivamente l’autorizzazione ex art. 57bis da parte dei competenti uffici del Ministero della Cultura.

L’istanza deve essere trasmessa al Segretariato regionale per la Puglia e alla Soprintendenza territorialmente competente tramite relativa modulistica: l’autorizzazione sarà concessa con apposito decreto dalla Commissione Regionale per il patrimonio culturale, previo parere della Soprintendenza.

In materia di ammissibilità della spesa, sono ammissibili le spese per gli incentivi al personale dell’UTC, le spese di consulenza, le spese per la formazione del personale da impiegare nei siti o negli spazi espositivi?

  • incentivi per il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale: le relative spese sono ammissibili, come indicato nella tabella relativa al quadro economico a pag. 16 dell’Avviso Pubblico, e devono essere ricomprese nelle macrovoce “Spese generali”. Si precisa che perché la spesa sia ammissibile è necessario che siano disposti precisi ordini di servizio che assegnino le unità di personale interessate ai procedimenti connessi all’attuazione dell’intervento finanziato;
  • spese di consulenza: sono considerate ammissibili solo se riguardano consulenze specialistiche strettamente funzionali alle attività progettuali previste nella proposta (ad es. consulenze di architetti, archeologi, geologi, paleontologi, informatici, ecc…) ed in tan caso le spese per le consulenze specialistiche sono comprese nelle “Spese di progettazione”. Se invece alcune di queste prestazioni specialistiche sono connesse ai servizi di allestimento o a quelli per lo start-up della fruizione, allora le stesse saranno ammissibili ne considerate nell’importo complessivo dell’affidamento dei relativi servizi;
  • formazione del personale: questa voce di spesa non è strettamente funzionale all’esecuzione della proposta progettuale e, pertanto, è da considerarsi spesa non ammissibile. Cosa diversa si verifica se il soggetto risultato affidatario dei servizi per la fruizione del sito archeologico o del connesso spazio espositivo proponga la formazione specialistica per gli operatori (ad es. le guide) prevista come offerta migliorativa nel caso di acquisti di nuove tecnologie e strumentazioni di ultima generazione per la fruizione e la virtualizzazione dei siti, ma non certo come formazione professionale propedeutica al conseguimento di una determinata qualifica professionale.

Da quando è possibile prevedere la bigliettazione e il pagamento per l’ingresso al bene oggetto dell’intervento e per i laboratori di fruizione?

Il periodo di attuazione del progetto non può andare oltre i 12 mesi dalla data di avvio dell’intervento, e in questo periodo almeno 3 mesi devono essere dedicati alla fruizione: in questo periodo la fruizione dovrà avvenire a titolo gratuito per il pubblico, essendo gli oneri a carico della proposta progettuale. A conclusione dell’attuazione dell’intervento finanziato, e quindi dopo che saranno stati dichiari chiusi i lavori e conclusi i mesi di fruizione da progetto, la messa a regime del sito o degli allestimenti realizzati con il progetto dovrà avvenire applicando specifiche tariffe per l’ingresso e per la fruizione, con biglietti eventualmente differenziati per target di utenza.

Si ricorda, tuttavia, che, come dichiarato nell’ALLEGATO A che reca il format di Domanda, il Soggetto proponente si impegna a che il progetto si configuri come progetto generatore di entrate e, nel caso in cui il pubblico sia tenuto al versamento di un contributo in denaro dopo la conclusione del periodo di attuazione del progetto, le entrate derivanti dovranno essere interamente reimpiegate per la copertura delle spese di funzionamento e gestione del sito archeologico oggetto di intervento, anche considerando l’implementazione di nuovi servizi e/o di livelli qualitativi più elevati nella fruizione del sito medesimo.

Cosa deve intendersi per “Principali elaborati tecnici e grafici”?

La proposta progettuale deve essere corredata dei documenti e degli elaborati già richiamati alla lett. l) del
par. 7 dell’Avviso pubblico. Quanto agli elaborati grafici si raccomanda di rendere disponibili nel fascicolo
progettuale, al fine di supportare la valutazione della qualità progettuale, almeno i seguenti elaborati:

  • una tavola di inquadramento o planimetria generale dell’area in cui il bene ricade, che sia effettivamente utile a comprendere le caratteristiche del contesto, gli edifici eventualmente esistenti nell’area, ed eventualmente anche uno stralcio cartografico degli elaborati del PPTR che sostengano nel comprendere il sistema delle tutele e dei vincoli paesaggistici;
  • una adeguata documentazione fotografica a supporto dell’analisi dello stato dei luoghi e del bene/area oggetto di intervento prima dello stesso intervento;
  • il layout grafico dei lavori e elaborati grafici di progetto coerenti con il livello di progettazione dichiarato nella domanda, quali piante, prospetti e sezioni quotate con indicazioni di strutture, materiali, colori, tecniche costruttive. E in ogni caso nella relazione descrittiva si consiglia di dettagliare l’intervento da realizzare inserendo un puntuale elenco degli interventi da effettuare, a qualsiasi scala di progetto.
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Per maggiori informazioni

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Sezione Formazione Professionale Sezione Tutela e Valorizzazione Patrimoni Culturali

Responsabile di azione

Anna Maria Candela

Sezione Formazione Professionale 0805403542

Sezione Formazione Professionale am.candela@regione.puglia.it

Responsabile di Procedimento nella fase di selezione delle operazioni e di concessione dei contributi finanziari
Monica Luisi
0805403104
m.luisi@regione.puglia.it