Fondo Efficientamento Energetico per le PMI Titolo VI - Aiuti per la tutela dell’ambiente - POR Puglia 2014-2020
Fondo Efficientamento Energetico per le PMI Titolo VI - Aiuti per la tutela dell’ambiente
Quando partecipare
dal 19/09/2017Con l'Avviso Pubblico Aiuti per la tutela dell'ambiente - Titolo VI, la Regione Puglia intende agevolare gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese per l’efficientamento energetico, attraverso sovvenzioni dirette e mutui, nella forma del prestito con condivisione del rischio (risk sharing loan).
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Chi può partecipare
- Microimprese
- Piccole imprese
- Medie imprese
Sono esclusi i seguenti settori:
• pesca e acquacoltura;
• costruzione navale;
• industria carboniera;
• siderurgia;
• fibre sintetiche;
• produzione primaria di prodotti agricoli;
• trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
- quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori
primari.
Cosa finanzia
Investimenti ammissibili in:
- efficienza energetica;
- cogenerazione ad alto rendimento;
- produzione di energia da fonti rinnovabili fino a un max del 70% dell'energia consumata mediamente nei tre anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda e, comunque, fino al limite massimo di 500 kW. Al limite del 70% concorre la produzione da sistemi da fonti rinnovabili eventualmente già presenti nel sito.
I progetti di investimento devono obbligatoriamente prevedere la tipologia di intervento di cui alla lettera a dell'Avviso Pubblico con un minimo del 2% di risparmio di energia primaria.
Spese ammissibili:
- acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, comprensivi delle spese in opere murarie e assimilate strettamente connesse ed indispensabili per consentire l’installazione degli impianti e dei macchinari;
- spese di progettazione ingegneristica (per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica) e di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5% dell’investimento ammissibile;
- spese per la redazione della diagnosi energetica ex ante e della relazione finale dei risultati conseguiti nei limiti dell’1,5% degli investimenti ammissibili e nel limite complessivo massimo di € 10.000,00;
- interventi sugli involucri edilizi (con le limitazioni indicate al punto 2 dell'articolo dell'Avviso Pubblico).
La copertura finanziaria del piano di investimento finanziato dalla misura è prevista nelle seguenti percentuali:
- 30% mutuo a carico del Fondo Efficientamento Energetico Mutui;
- 40% sovvenzione diretta;
- 30% mutuo a carico della banca finanziatrice.
Come partecipare
La domanda di agevolazione può essere presentata solo online dall'impresa al Soggetto Finanziatore (ovvero una delle Banche di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 385 dell'1/09/1993) direttamente o tramite un Confidi (iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario oppure iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112 del Testo Unico Bancario) .
Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:
- diagnosi energetica ex ante;
- progetto di fattibilità tecnico economica;
- business plan numerico;
- business plan descrittivo;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione del legale rappresentante sostitutiva del certificato camerale;
- atto costitutivo e statuto (se necessario);
- preventivi;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione del legale rappresentante sostitutiva del certificato camerale contenente tra l’altro indicazione della sede e del codice Ateco oggetto di agevolazioni;
- titolo di disponibilità dell’immobile (contratto di locazione, comodato, compravendita, etc.) registrato della sede oggetto di richiesta di agevolazioni. Tale titolo di disponibilità deve presentare una durata coerente con le tempistiche prescritte di mantenimento dei beni agevolati (5 anni dalla data di completamento degli investimenti);
- documentazione attestante l’avvio dell’iter amministrativo (permesso di costruire), dove presente;
- S.C.I.A., D.I.A., C.I.L., C.I.L.A., etc.) corredata dalle relazioni tecniche previste per legge, per la realizzazione delle opere o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all’albo attestante che per le opere previste non è necessario richiedere alcuna autorizzazione o effettuare comunicazione al comune di appartenenza.
Al ricevimento della domanda il Soggetto Finanziatore o il Confidi provvedono ad aprire una posizione nella procedura e generano, quindi, il codice pratica.
Ottenuto il codice pratica, il Soggetto Proponente deve accedere alla procedura telematica e compilare la scheda tecnica che deve obbligatoriamente recepire i contenuti della diagnosi
energetica e del progetto di fattibilità tecnico-economica.
A tal fine, l’impresa si deve obbligatoriamente registrare al portale Sistema Puglia e cliccare su Accreditamento. Una volta accreditata l’impresa può operare sulla propria pratica ed effettuare l’upload di tutta la documentazione utile al completamento delle verifiche istruttorie.
Se i dati inseriti nella scheda tecnica sono coerenti con gli obiettivi del presente Avviso, il sistema telematico rilascia un nulla osta che viene notificato al Soggetto Finanziatore (e all’eventuale Confidi), all’impresa e a Puglia Sviluppo.
A seguito di nulla osta il sistema consente al Soggetto Finanziatore di completare la procedura telematica, previa deliberazione condizionata del finanziamento e di procedere alla trasmissione telematica della domanda.
Volevo chiedere cortesemente se ci sono ancora risorse disponibili per il Titolo VI dal momento che non vedo nessuna determina di concessione delle agevolazioni sul portale.
Il bando è attualmente aperto e le risorse sono a disposizione.
In riferimento agli interventi di efficienza energetica, ( “Riduzione annuale dell’energia consumata nel sito di interesse, computata a pari condizioni di esercizio industriale/aziendale e a regime, qualsiasi sia la modalità della produzione dell’energia consumata”). Tale riduzione è da considerarsi per tutta l’energia elettrica dell’azienda o è anche ammissibile per il singola attività? Supponiamo un’azienda di produzione componenti meccanici che come progetto di investimento sono previsti, impianto fotovoltaico e nuovi infissi involucro esterno nella sola zona uffici (servizi ausiliari-attività connesse al processo produttivo) dotate di pompe di calore. Se la stessa sostituzione garantisce una riduzione dei consumi elettrici (vettore energia pompa di calore) anche superiore al 2% rispetto all’energia consumata per il riscaldamento/raffrescamento della zona uffici, ma allo stesso modo non garantisce lo stesso risultato per tutta l’energia elettrica consumata dall’azienda, è da considerarsi comunque come intervento di efficienza energetica così come specificato nella lettera a) comma 2 art.4 nonché nel comma 3 dell’art4?
Il parametro di riferimento per il computo del risparmio di energia (e pertanto per il rispetto del requisito del 10% di risparmio di cui almeno il 2% a valere sulla Linea “Efficienza energetica”) è relativo all’intera energia consumata dall’azienda, senza distinzioni o riparti parziali per attività, per forma o per fonte di energia.
L’intervento di sostituzione infissi è un intervento di pertinenza della Linea “efficienza energetica”. Esso contribuisce al 2% (come gli altri interventi a valere sulla stessa Linea) come al 10% (come tutti gli interventi a valere sulle tutte e tre linee) di risparmio di energia. Il rispetto di entrambi i limiti (il 2% e il 10%, da computarsi con riferimento all’intera quantità di energia consumata nella condizione pre-intervento, così come chiarito nella prima parte della risposta) costituiscono requisito per l’accesso all’agevolazione.
Si chiede in merito agli interventi di "Efficienza energetica" quanto segue: l'azienda intende acquistare una nuova linea di produzione in aggiunta a quella esistente, pertanto rientrando tra le spese ammissibili quelle afferente macchinari, impianti ed attrezzature. La Diagnosi energetica ex ante ovviamente potrà essere riferita all’impianto esistente che comunque non sarà oggetto di sostituzione. Ovviamente in tal caso con l'investimento non vi potrà essere una riduzione del consumo di energia primaria ma esattamente un aumento in considerazione dell'aggiunta della nuova linea di produzione. Si chiede come potersi comportare in merito.
L’acquisto di una linea di produzione che si affianca a quella esistente NON è finanziabile (si tratterebbe di un ampliamento). La finalità del bando è quella di EFFICIENTAMENTO DELL’ESISTENTE.
Considerata la necessità di dimostrare una riduzione dei fabbisogni di energia primaria del sito aziendale oggetto del programma di investimenti nella misura di almeno il 10%, di cui un minimo del 2% che insista sulla Linea 1 – “Efficienza energetica”, come è possibile (se è possibile) candidare un nuovo sito per il quale non è possibile misurare i fabbisogni precedenti?
Non è possibile candidare un nuovo sito. Si tratta di una misura il cui scopo è l’EFFICIENTAMENTO DI SITI PRODUTTIVI ESISTENTI.
Si domanda se ai fini del presente avviso sia ammissibile alle agevolazioni il costo per la sostituzione del parco macchinari ed attrezzature industriali e commerciali esistente con uno più efficiente di ultima generazione che comporti un significativo risparmio di energia elettrica.
Nel rispetto dei limiti e obiettivi da raggiungere previsti dall’Avviso l’investimento risulterebbe ammissibile.
Con riferimento alle imprese che svolgono attività di "affittacamere e/o bed & breakfast" operanti con il codice ATECO 2007 "55.20.51", quest'ultimo compreso tra i codici ammissibili elencati nell'allegato 2 al Bando Titolo VI "Efficientamento Energetico", si chiede conferma sull'ammissibilità delle predette attività al predetto Bando.
Il codice Ateco risulta ammissibile poiché comprende altre attività ricettive, mentre quelle di affittacamere e/o bed & breakfast sono escluse dal presente Avviso.
La parte del finanziamento bancario (60%) potrebbe essere garantita da MCC (662/96).
Eventuali garanzie accessorie potranno essere raccolte solo sulla quota fondi banca.
In relazione all’avviso per la presentazione delle istanze di accesso agli aiuti per la tutela dell’ambiente si sottopongono a codesto spett.le Ente i seguenti quesiti: 1) In relazione all’art. 4, p.to 2) lett. c), si richiede se per energia consumata mediamente nei tre anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda, è da intendersi quella strettamene connessa al sito produttivo per il quale l’istante richieda il finanziamento o, più in generale quella consumata dalla società richiedente. 2) In relazione all’art. 4, p.to 6), si richiede di meglio specificare la dichiarazione sul requisito che l’istante deve possedere. Nel particolare si richiede se l’istante, con sede legale e operativa in Puglia, possa richiede l’agevolazione per un sito produttivo in cui non si è ancora stabilito ma che si stabilirà a fine intervento. 3) In relazione all’art. 5, si richiede se, nel caso in cui una società non disponga dei consumi energetici registrati e reali del sito oggetto di istanza (in quanto precedentemente di proprietà di altra azienda con produzione differente e inattivo da diversi anni), sia possibile redigere una Diagnosi energetica ex ante a mezzo di analisi dei consumi in condizioni nominali di funzionamento. In caso negativo si richiede quale possa essere l’alternativa corretta. 4) Non trovando riferimento in merito si richiede se vi siano delle limitazioni sulla locazione a terzi di parti e/o dell’intero sito produttivo per il quale si richiede l’agevolazione.
1. L’energia relativa al sito oggetto dell’intervento;
2. Non si tratta di interventi che finanziano il sorgere di nuove attività, ma solo l’efficientamento dell’esistente o la produzione di energia da fonte rinnovabile o per il tramite di cogeneratori in siti dove il consumo già esiste. In presenza di nuovi insediamenti si potrà attingere a risorse disponibili su altre misure di finanziamento.
3. Si tratta di motivare tecnicamente da parte del progettista/tecnico (in sede di Diagnosi e di Progetto tecnico) i valori di consumo alla base del programma di efficientamento proposto. Tuttavia, se NON esiste alcun pregresso di consumi (pur riferito a un periodo inferiore ai 3 anni) sugli impianti oggetto di efficientamento perché quegli impianti erano utilizzati per altre produzioni, la Diagnosi non potrà essere effettuata se non dopo avere raccolto dati almeno significativi. Ciò in quanto non sono ammesse a valere su questo avviso variazioni della natura della produzione o innovazioni di prodotto, ma solamente modifiche ai processi produttivi ai fini dell’efficientamento dell’esistente. Quanto si propone in termini di innovazione delle attività aziendali potrà essere oggetto di altre domande a valere su altri strumenti di finanziamento.
4. Come previsto dal comma 11 dell’Art. 6 dell’Avviso Pubblico……” L’impresa beneficiaria deve dimostrare di avere la piena disponibilità dell’immobile dove svolge l’attività, nonché deve avere la piena disponibilità di tutti i beni agevolati e gli stessi devono essere utilizzati esclusivamente dall’impresa stessa.
Per maggiori informazioni
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Responsabile di procedimento
0805498811
Responsabile di azione
0805405934