Il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione (FC), sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione (FC) e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
Leggi di piùComitato di Sorveglianza - POR Puglia 2014-2020
Comitato di Sorveglianza
Il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione (FC), sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione (FC) e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
In particolare l'art. 47 del Reg. (UE) 1303/2013 dispone che "Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione della Commissione di adozione di un programma lo Stato membro istituisce un Comitato, conformemente al suo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, d'intesa con l'Autorità di Gestione, per sorvegliare sull'attuazione del programma (il "comitato di sorveglianza") […]".
Il successivo art. 48 del medesimo Regolamento prevede che "La composizione del Comitato di Sorveglianza è decisa dallo Stato membro purché sia composto dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'art.5. I rappresentanti dei partner ricevono delega per far parte del Comitato di Sorveglianza dai rispettivi partner attraverso procedure trasparenti. Ciascun membro del Comitato di Sorveglianza può avere diritto di voto" e che "Il Comitato di Sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione".
Il Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 49, esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione e può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Il comitato di sorveglianza controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.
Ai sensi dell'art.110 il Comitato di Sorveglianza esamina in particolare:
- ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo;
- i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
- l'attuazione della strategia di comunicazione;
- l'esecuzione dei grandi progetti;
- l'attuazione dei piani d'azione comuni;
- le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;
- le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
- se del caso, le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;
- gli strumenti finanziari.
Inoltre esamina e approva:
- la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- le relazioni di attuazione annuali e finali;
- il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell'articolo 114, paragrafo 1;
- la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;
- eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione".
Nel rispetto delle disposizioni appena richiamate, il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 della Regione Puglia è stato istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2158 del 30 novembre 2015 e, presieduto dal Presidente della Regione, si compone di rappresentanti nazionali, regionali e delle parti economiche e sociali.
Due rappresentanti della Commissione Europea (DG Regio e DG Employ) partecipano ai lavori a titolo consultivo di propria iniziativa o a richiesta del medesimo Comitato.
Al fine di esercitare i suoi compiti, conformemente a quanto indicato nell'art. 47 (2) del Reg. (UE) 1303/2013, il Comitato di Sorveglianza, nel corso della seduta di insediamento (11 marzo 2016) ha approvato ed adottato il proprio Regolamento Interno.
Nel corso della medesima seduta ha approvato il documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni" e la "Strategia di Comunicazione del Programma".
Responsabile della Segreteria Tecnica
Angela Genchi
Sezione Programmazione Unitaria
Indirizzo: Via Gentile, 52, 70126 Bari
Telefono: 0805407809
Fax: 0805403403
E-mail: cds.fesr@regione.puglia.it - a.genchi@regione.puglia.it
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Il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione (FC), sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione (FC) e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
In particolare l'art. 47 del Reg. (UE) 1303/2013 dispone che "Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione della Commissione di adozione di un programma lo Stato membro istituisce un Comitato, conformemente al suo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, d'intesa con l'Autorità di Gestione, per sorvegliare sull'attuazione del programma (il "comitato di sorveglianza") […]".
Il successivo art. 48 del medesimo Regolamento prevede che "La composizione del Comitato di Sorveglianza è decisa dallo Stato membro purché sia composto dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'art.5. I rappresentanti dei partner ricevono delega per far parte del Comitato di Sorveglianza dai rispettivi partner attraverso procedure trasparenti. Ciascun membro del Comitato di Sorveglianza può avere diritto di voto" e che "Il Comitato di Sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione".
Il Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 49, esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione e può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Il comitato di sorveglianza controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.
Ai sensi dell'art.110 il Comitato di Sorveglianza esamina in particolare:
- ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo;
- i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
- l'attuazione della strategia di comunicazione;
- l'esecuzione dei grandi progetti;
- l'attuazione dei piani d'azione comuni;
- le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;
- le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
- se del caso, le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;
- gli strumenti finanziari.
Inoltre esamina e approva:
- la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- le relazioni di attuazione annuali e finali;
- il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell'articolo 114, paragrafo 1;
- la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;
- eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione".
Nel rispetto delle disposizioni appena richiamate, il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 della Regione Puglia è stato istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2158 del 30 novembre 2015 e, presieduto dal Presidente della Regione, si compone di rappresentanti nazionali, regionali e delle parti economiche e sociali.
Due rappresentanti della Commissione Europea (DG Regio e DG Employ) partecipano ai lavori a titolo consultivo di propria iniziativa o a richiesta del medesimo Comitato.
Al fine di esercitare i suoi compiti, conformemente a quanto indicato nell'art. 47 (2) del Reg. (UE) 1303/2013, il Comitato di Sorveglianza, nel corso della seduta di insediamento (11 marzo 2016) ha approvato ed adottato il proprio Regolamento Interno.
Nel corso della medesima seduta ha approvato il documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni" e la "Strategia di Comunicazione del Programma".
Responsabile della Segreteria Tecnica
Angela Genchi
Sezione Programmazione Unitaria
Indirizzo: Via Gentile, 52, 70126 Bari
Telefono: 0805407809
Fax: 0805403403
E-mail: cds.fesr@regione.puglia.it - a.genchi@regione.puglia.it
Il giorno 2 dicembre 2022, con inizio alle ore 9,30 si è svolta, in modalità telematica, la riunione del Comitato di Sorveglianza (CdS) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.
Il giorno 27 ottobre 2021 alle ore 10:00 si è svolta, in modalità telematica, la riunione del Comitato di Sorveglianza (CdS) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.
Il giorno 12 febbraio 2021, con inizio alle ore 9:50 si è svolta, in modalità telematica, la riunione del Comitato di Sorveglianza (CdS) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.
Il giorno 14 giugno 2019, alle ore 10.00 presso la Sala degli Ulivi – Nuova Ala Est – Aeroporto "Karol Wojtyla" - Bari (BA), si è riunito il Comitato di Sorveglianza (CdS) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.
Il giorno 19 giugno 2018, alle ore 10.00 presso l'Hotel Majesty - Via G. Gentile, 97/b - Bari (BA), si è riunito il Comitato di Sorveglianza (CdS) del POR Puglia FESR-FSE 2014–2020
Il giorno 30 giugno 2017, alle ore 10.00 presso l'Hotel Majesty – Via G. Gentile, 97/b – Bari (BA), si è riunito il Comitato di Sorveglianza (CdS) del POR Puglia FESR-FSE 2014–2020.
Il giorno 11 marzo 2016, alle ore 10 presso l'Hotel Parco dei Principi – Prolungamento Viale Europa , 6 – Modugno (BA), si è riunito il Comitato di Sorveglianza (CdS) del POR Puglia 2014–2020.