Interventions for the enhancement and use of cultural heritage belonging to ecclesiastical bodies

When to participate

from 04/04/2019 to 30/09/2019
Opportunity expired

The Public Notice for the selection of interventions for the enhancement and use of cultural heritage belonging to ecclesiastical bodies, promoted by the Puglia Region, has the objective of spreading knowledge and valuing goods, institutions and places of culture in the availability of any religious confession that has signed agreements with the Italian State.

The initiative supports interventions for the recovery and functionalization of material infrastructures of the cultural heritage, in respect of environmental and sustainable development, and the strengthening of the offer of cultural services, through the creation of laboratories, the technological adaptation of cultural heritage, the creation of service structures for the use of goods destined for local communities and tourists.


Who can participate

Ecclesiastical bodies belonging to any religious denomination that has signed agreements with the Italian State

What finances

  • Category 1: interventions concerning immovable property, institutes or places of culture and interventions referable to an immovable property or an institution or place of culture to which one or more pieces of furniture are connected
  • Category 2: interventions referable exclusively to movable property and limited portions of real estate, of particular artistic, historical or cultural value
Maximum contribution for projects
1.000.000 €
Total available resources
20.000.000 €

How to participate

 

Summer break: applications cannot be sent from 07/24/2019 to 08/27/2019. Applications received during this period will be considered ineligible.

The request to participate must be

  • first sent via PEC (Italian certified e-mail) compiled according to the model of Annex A to the Public Notice, it must be sent from the PEC e-mail address of the proposing subject to valorizzazioneterritoriale.regione@pec.rupar.puglia.it, inserting the word in the subject "Domanda di contributo - AVVISO PUBBLICO "BENI ECCLESIASTICI" POR PUGLIA 2014-2020 – AZIONE 6.7 – Categoria (indicare "Categoria 1" o "Categoria 2")"
  • then presented in original copy at the Territorial Enhancement Section of the Puglia Region, in Bari, in via Piero Gobetti, 26, from 9:00 to 12:00 on the first non-working Tuesday following the date of mailing.

 

Upon delivery of the application to the Section, the legal representative of the Proponent or his delegate, in order to complete the candidacy and support the adversarial procedure with the Evaluation Commission, must also produce all the documentation indicated in Article 7 of the Public Notice.

Opportunity expired

Dimostrazione del titolo di proprietà (art. 2 lettera f): nei casi di immobili molto risalenti nel tempo per i quali non risulti nulla dalla nota di trascrizione può essere sufficiente una autodichiarazione dell’Ente?

L’avviso all’articolo 2 lettera f) individua la definizione di Disponibilità del bene.

Disponibilità del bene: proprietà o titolarità di altro diritto reale del bene dimostrabile con atto formale, oppure disponibilità per effetto di un contratto di comodato registrato che prevede l’obbligo da parte del comodatario di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, di beni di proprietà di altro Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, che abbia scopo di religione o di culto appartenente a una delle confessioni religiose che abbiano sottoscritto intese con lo Stato italiano ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 della Costituzione.

La disponibilità del bene deve permanere almeno per dieci anni dal completamento dell’intervento ai sensi dell’art 2 punto 14) del Reg. (UE) n. 1303/2013. All’articolo 7 comma 1 lettera b), al momento della presentazione della documentazione in sede di contraddittorio è
previsto atto attestante la disponibilità dei beni per i quali si chiede il contributo, ai sensi dell’art. 2 lett. f) del presente Avviso; tale disponibilità deve permanere almeno per dieci anni dal completamento dell’intervento (ai sensi dell’art 2 punto 14) del Reg. (UE) n. 1303/2013).

Al fine di ottemperare alla citata condizione non è sufficiente l’autodichiarazione del rappresentante dell’ente. Il soggetto proponente dovrà presentare un documento o atto di trascrizione del bene interessato dall’intervento o in alternativa specifica visura catastale.

Interesse culturale del bene ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 42/2004; (art. 2 lettera h): necessità di un Decreto o sufficienza della tutela risultante da atti autorizzativi alla esecuzione di lavori emessi dalla competente Soprintendenza?

L’articolo 2 comma 1 lettera h) dell’Avviso, individua come Beni del Patrimonio Culturale, Istituti e Luoghi della Cultura:
• i beni culturali immobili di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004, ubicati nel territorio della Regione Puglia;
• gli istituti e luoghi di cultura di cui all’art. 101 del D. Lgs n. 42/2004, ubicati nel territorio della Regione Puglia;
• i beni culturali mobili di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004, funzionalmente collegati ad un bene culturale immobile di cui all’art. 10 del D. Lgs 42/2004 o ad un istituto e luogo della cultura di cui all’art. 101 del D. Lgs n. 42/2004, ubicati nel territorio della Regione Puglia.
Qualora il bene oggetto dell’intervento rientri nella categoria afferente all’articolo 10 del D. Lgs. 42/2004 e non sia in possesso della verifica di sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (Articolo 12 comma 2 del D. Lgs n. 42/2004), il soggetto proponente dovrà fornire la dichiarazione attestante (Articolo 7 comma 1 lettera c) dell’Avviso) che i beni cui fa riferimento l’intervento sono “Beni del Patrimonio Culturale o Istituti e Luoghi
della Cultura”, come definiti nell’art. 2, lett. h), del presente Avviso.

Tale condizione deve essere applicata per tutti i beni che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni; la dichiarazione dovrà essere supportata da un atto che dimostri una vetustà superiore ai settanta anni dalla data di costruzione dell’immobile.
Il soggetto proponente si impegna in tal senso all’avvio dell’iter di verifica della sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui al comma 2 dell’articolo 12 del D. Lgs. 42/2004 e ad ottenere, qualora risultante beneficiario del contributo, la già menzionata verifica prima della sottoscrizione del Disciplinare.

In mancanza, il contributo finanziario sarà oggetto di revoca, in quanto il bene coinvolto risulterà non rientrante nelle categorie individuate nell’articolo 2 comma 1 lettera h) dell’Avviso.

Nel caso in cui il bene di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 sia già in possesso della “Dichiarazione di interesse” di cui all’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 42/2004, la relativa attestazione sarà allegata alla dichiarazione attestante (Articolo 7 comma 1 lettera c) dell’Avviso) che i beni cui fa riferimento l’intervento sono “Beni del Patrimonio Culturale o Istituti e Luoghi della Cultura”, come definiti nell’art. 2, lett. h), del presente Avviso. 

Nel caso in cui il bene rientri nella categoria di cui all’art. 101 del D. Lgs n. 42/2004, il soggetto proponente dovrà sottoporre esclusivamente la dichiarazione attestante (Articolo 7 comma 1 lettera c) dell’Avviso) che i beni cui fa riferimento l’intervento sono “Beni del Patrimonio Culturale o Istituti e Luoghi della Cultura”, come definiti nell’art. 2, lett. h), del presente Avviso, allegando lo statuto che regolamenta il bene facendo sì che rientri nella citata categoria. 

Ne bis in idem (art. 5, 4 e punto 4 della dichiarazione/domanda): se l'immobile è già stato finanziato per lavori nei tre anni precedenti, può esserlo il servizio culturale che ivi si svolgerebbe partecipando all’avviso?

Come indicato nell’articolo 3 comma 2 dell’Avviso, il Servizio culturale può essere oggetto di finanziamento purché connesso funzionalmente alla realizzazione e/o fruizione degli interventi di cui alle tipologie A) e B) del comma 1 dello stesso articolo 3 dell’Avviso. Si precisa che i già menzionati interventi di cui alle tipologie A) e B) del comma 1 dell’articolo 3 dell’Avviso non devono essere analoghi a categorie di interventi finanziati nei tre anni precedenti e, in ogni caso, non devono pregiudicare gli stessi interventi finanziati nei tre anni precedenti. 

Piano di gestione e biglietto di ingresso (punti 7 e 9): dopo il 5° anno di gestione dalla conclusione fisica e finanziaria dell’intervento: a. il biglietto può essere fissato ad un importo “remunerativo?” b. il servizio culturale può essere concluso?

L’articolo 3 comma 2 dell’Avviso cita testualmente: “Si specifica che sarà ammissibile a contributo la spesa per i servizi culturali funzionalmente connessi alla realizzazione e/o fruizione degli interventi di cui alle tipologie A) e B) relativamente al primo anno del piano di gestione di cui al successivo art. 7, fermo restando l’obbligo del Soggetto beneficiario di garantire, anche con risorse proprie, i medesimi servizi per i 5 (cinque) anni successivi al completamento degli interventi ai sensi dell’art. 2 punto 14) del Reg. (UE) n. 1303/2013. Si precisa che tutti i servizi funzionali all’attuazione dell’intervento dovranno essere erogati al pubblico gratuitamente fino al completamento dello stesso ai sensi dell’art. 2 punto 14) del Reg. (UE) n. 1303/2013.”

In merito alla possibilità di attribuire un importo remunerativo al servizio, l’Avviso evidenzia che i servizi erogati dopo il quinto anno di gestione possono essere a pagamento.
L’obbligo di replicazione del servizio è strettamente collegato ai soli 5 (cinque) anni successivi al completamento degli interventi ai sensi dell’art. 2 punto 14) del Reg. (UE) n. 1303/2013, per cui a conclusione degli stessi non esiste alcun vincolo di persistenza dello specifico servizio culturale.

Si consideri, comunque, che la destinazione del bene oggetto dell’intervento per le finalità previste dall’Avviso deve comunque essere garantita per un periodo di durata almeno sino al decimo anno successivo al completamento dell’intervento ai sensi dell’art. 2 punto 14) del Reg. (UE) n. 1303/2013. 

Chi può presentare la domanda?

Come riportato all'art. 5 comma 1 dell’Avviso, possono presentare domanda di contributo gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che abbiano scopo di religione o di culto, appartenenti ad una delle confessioni religiose che abbiano sottoscritto intese con lo Stato italiano, riferibili a beni del patrimonio culturale, istituti e luoghi della cultura, localizzati nel territorio della regione Puglia, di cui abbiano la disponibilità.

Per ente ecclesiastico civilmente riconosciuto si intende l’ente dotato di autonoma personalità giuridica e che abbia la disponibilità del bene almeno per dieci anni dal completamento dell'intervento (Cfr. Quesito n. 1). 

Può un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto presentare domanda di contributo per un bene di cui non abbia la proprietà?

L’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto può presentare domanda anche per un bene di proprietà di un altro ente
ecclesiastico civilmente riconosciuto, di cui abbia soltanto la disponibilità almeno per dieci anni dal completamento
dell'intervento dimostrabile con atto formale (Cfr. Quesito n. 1).

È possibile presentare domanda di contributo per più beni mobili?

Premesso che i Soggetti proponenti possono presentare una sola domanda di concessione del contributo (art. 5 comma 2 dell’Avviso), se si ritiene di intervenire su una pluralità di beni mobili, purché l’intervento proposto rappresenti un “unicum”, ossia preveda l’integrazione delle diverse opere in una proposta progettuale unitaria, deve trattarsi di una universalità di cose ai sensi del Codice Civile, cioè una pluralità di cose che abbiano una destinazione
unitaria, al fine di garantire una fruizione culturale integrata dei beni stessi. 

In quale categoria rientra l’intervento su un bene mobile?

Come riportato all'art. 4 comma 2 dell'avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici, appartengono alla Categoria 1 “gli interventi riferibili ad un bene immobile o un istituto o luogo di cultura a cui siano residualmente e funzionalmente collegati uno o più beni mobili”, pertanto se il bene mobile oggetto di finanziamento è funzionalmente collegato al bene
immobile o il progetto relativo allo stesso involge l’immobile rientra nella categoria 1, viceversa se riguarda solo il bene mobile e/o porzioni limitate di beni immobili rientra nella categoria 2.

È possibile presentare domanda di contributo per più beni immobili (uno oggetto di restauro e l’altro/gli altri sede di laboratori)? Necessariamente di proprietà o anche di disponibilità?

I laboratori di restauro e di fruizione devono essere allestiti all’interno del bene culturale o dell’istituto e luogo di cultura su cui si intende intervenire. I laboratori di fruizione (configurati come servizi culturali di valorizzazione del bene funzionalmente connessi allo stesso) possono anche essere allestiti in locali fisicamente contigui al bene culturale o istituto e luogo di cultura su cui si intende intervenire (anche se non si identificano come bene culturale ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. h dell’avviso), purché ci sia un’accessibilità diretta tra il bene culturale ed il locale presso cui si svolge il laboratorio di fruizione. Per quanto concerne il finanziamento dei lavori, invece, gli stessi devono essere relativi al solo bene culturale o istituto e luogo di cultura.

Può un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto presentare domanda di contributo per un bene di cui non abbia la proprietà un altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto?

No. L’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto può presentare domanda anche per un bene non di sua proprietà, purché la stessa appartenga ad un altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, di cui abbia soltanto la disponibilità almeno per dieci anni dal completamento dell'intervento dimostrabile con atto formale (Cfr. Quesito n. 6), a mente dell’art. 2 comma 1 lett. f dell’avviso. 

Bisogna dimostrare la fruizione prettamente locale? Tale aspetto è in qualche modo premiante?

È sufficiente l’autodichiarazione e non comporta premialità, salvo quanto previsto dall’art. 10 comma 1 dell’avviso.

È necessario quantificare le attività di valorizzazione del patrimonio culturale che integrano il restauro? Tale eventuale quantificazione è soggetta a specifica valutazione tecnica?

Le attività di valorizzazione del patrimonio culturale, costituendo dei servizi culturali, dovranno essere progettate attraverso un unico livello di progettazione (art. 23 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) in coerenza con l’art. 7 comma 1 lett. j dell’avviso. 

I servizi culturali oggetto di finanziamento devono essere gratuiti solo il primo anno o anche i successivi cinque?

I servizi culturali, finanziati tramite il presente avviso relativamente al primo anno di gestione, per i quali esiste l’obbligo da parte del Soggetto beneficiario (come riportato all’art. 3 comma 2 dell’avviso) di garantire, anche con risorse proprie, i medesimi servizi per i 5 (cinque) anni successivi al completamento degli interventi ai sensi dell’art. 2 punto 14) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dopo il primo anno possono essere soggetti a bigliettazione, purché questa non copra interamente il costo del servizio (cfr. quesito n. 4). 

È necessario indicare in sede di domanda il gestore dei servizi?

Come riportato all’art. 7 comma 1 lett. h dell’avviso, tra la documentazione da produrre e depositare in originale in sede di presentazione della domanda non compare la comunicazione del soggetto gestore dei servizi (che resta comunque una facoltà del soggetto proponente), bensì il piano di gestione economico – finanziario del bene, per un periodo temporale non inferiore a dieci anni dalla data di completamento dell’intervento ai sensi dell’art. 2 punto 14) del Reg. (UE) n. 1303/2013, che contenga analisi e previsioni relative alla sostenibilità finanziaria, economica e istituzionale degli investimenti, anche sulla base di una realistica previsione della domanda attesa, della chiara identificazione dei risultati attesi dal progetto e della messa a punto di un adeguato sistema organizzativo e di gestione.

Le attività di fruizione sono da affidare, anche successivamente, tramite MEPA?

Tutti gli affidamenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavori, spese tecniche, forniture, servizi) devono rispettare tutto quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

L’unico livello di progettazione per le forniture e i servizi (art. 7 co. 1 lett. j dell’avviso) per l’allestimento di laboratori di divulgazione e fruizione può essere redatto e sottoscritto da un Maestro Organista Diplomato? In caso di risposta affermativa, può lo stesso Maestro ricevere l’affidamento diretto (per un importo inferiore a € 40.000,00) di parte di detti servizi, rinunciando al compenso per la progettazione?

L’unico livello di progettazione di forniture e servizi deve essere redatto e sottoscritto da soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
I soggetti che partecipano alla progettazione non possono prendere parte alle procedure di affidamento né essere affidatari di quanto previsto dalla progettazione stessa, ai sensi dell’art. 42 (conflitto d’interessi) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 115 comma 3 del D. Lgs 42/2004. 

Un edificio di culto, attualmente aperto e ospitante regolari funzioni religiose, può essere oggetto dei lavori e dei servizi previsti dal presente avviso pubblico?

null

Il primo dei dieci anni richiesti per il prescritto piano di gestionecoincidecon quello di materiale ultimazione delle spese,comprendenti anche quelle sostenute per l’erogazione dei servizi culturali (erogati al pubblico gratuitamente in conformità con quanto previsto dal 2°comma, del punto 2, dell’art. 3 dell’Avviso) relativi al primo annodi attuazione dello stesso piano oppureil piano di gestione deveprevedere unprimo anno corrispondente con quello di materiale ultimazione delle spese(comprendenti anche quelle sostenute per l’erogazione dei servizi culturali) e successivi altri 10 anni in cui i servizi culturalisiano erogati, per i primi cinque anni, anche con risorse proprie del beneficiario?

null

All’Art.15dell’Avviso è precisato che l’IVA sulle spese relative all’intervento finanziato è una spesa ammissibilese ricorrono le condizioni di ammissibilità (tra cui la non recuperabilità) ai sensi della normativa comunitaria e nazionale di riferimento vigente.Per unsoggetto non in possesso di Partita IVA ma solo di Codice Fiscale, l’IVA è quindi una spesa ammissibile a finanziamento?

null

La deroga all'incompatibilità incapo al medesimo soggetto tra l'affidamento dell'incarico di progettazione e quellodell'appalto per l'esecuzione di lavori di restauro, contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016, art. 24, comma 7(Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori), puòapplicarsi in caso di progettazione svolta parecchianni fa e per la quale è stato ottenuto ilrelativo parere favorevole della competente Soprintendenza, ma i cuilavori non sono stati ancora eseguiti?

null

In riferimento all’articolo 9.1 delle Linee Guida n.3 di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, dovendo far coincidere il RUP con la figura del Committente (parroco rappresentante legale dell'ente), non essendo quest’ultimo in possesso dei requisiti tecnico-professionali per l’espletamento delle funzionidi RUP, e dovendosi quindi lo stesso Committente avvalere di figuree competenze terze per l’espletamento delle funzioni afferenti al RUP, può il Committente avvalersi della figura del Progettista e/o Direttore dei Lavori in qualità questi di Assistente al RUP?Oppure è necessario per tale ruolo prevedere una figura assolutamente terza rispetto sia al Committente che al Progettista e/o Direttore dei Lavori?

null

Nell’ipotesi in cui il finanziamento sia richiesto solo per le spese di allestimento e arredamento e non invece per i servizi culturali funzionalmente connessi, in quanto forniti direttamente dall’Ente, è possibile richiedere un biglietto remunerativo a partire dalla conclusione fisica e finanziaria dell’intervento?

null

Sono ritenute “analoghe” tra loro le tipologie di intervento nei casi in cui il bene (mobile o immobile) sia stato già oggetto di restauro finanziato con fondi pubblici ed il progetto presentato ne proponga soltanto una fruizione/valorizzazione?

null

La Diocesi, Ente riconosciuto dallo Stato italiano, è proprietaria di un immobile, che in passato è stato utilizzato come “Luogo di Culto” per oltre 70 anni, ed oggi rimasto in disuso, nonbene culturale. La Diocesi è intenzionata a trasformare detto immobile in un “Luogo di Cultura”, e precisamente in biblioteca/laboratorio, finalizzato alla divulgazione, conoscenza, valorizzazione e fruizione culturale mediante l’applicazione di metodologie e strumenti innovativi (art. 3 comma 1, lett. b). Tale progetto, così come innanzi esposto, può essere candidato all’avviso pubblico in oggetto?

null

Ai fini della redazione del computo metrico estimativo delle opere rientranti nella categoria OS2, in assenza di un prezziario delle opere pubbliche, relativo ai beni mobili e alle superfici decorate dell’architettura, valido su base regionale, è possibile fare riferimento al prezziario DEI 2016 o in alternativa a quello della regione Calabria, aggiornato all’anno 2015, già utilizzato dalla soprintendenza per redigere computi metrici estimativi?

null

La struttura che si vuole candidarea contributo finanziario comprende al suo interno Museo, Archivio Storico e Biblioteca, con all’interno varie opere mobili del Museo da restaurare ed interventi sull'edificio da realizzare con vantaggio prevalentemente per Archivio e Biblioteca. E' possibile, all’internodello stesso progetto,chiedere un contributo di € 180.000, 00 per le opere mobili e di € 600.000,00 per la struttura?

null

Gli enti ecclesiastici,come le parrocchie, prive didipendentipossono avvalersi diun altro parroco (ad es. il Responsabile dei beni culturali della Diocesi) per ricoprire il ruolo di RUP? In tal caso, non avendo le competenze tecnico-professionali, questidovrebbe poi avvalersi del supporto al RUP?

null

L'allegato "C" dell'avviso pubblico deve essere compilato e allegato ai modelli A e B, quale parte integrante della domanda di concessione di contributo? Tale richiesta è motivata dalla considerazione che quanto in esso esplicitato non potrebbe essere altrimenti descritto nella relazione progettuale che si andrà a presentare ai sensi del presente Avviso pubblico.

null

Nella voce di costo “Servizi connessi all’attuazione dell’interventononché alla sua operatività” (art. 15 –punto III) dell’Avviso Pubblico, rientrano, oltre ai costi per l’operatività (Servizi di: Laboratori, visite e attività esperienziali nei beni), anche le spese relative alla comunicazione e divulgazione (grafica e stampa materiale informativo, eventi di inaugurazione dei beni/centri) delle attività laboratoriali ed esperienziali per il primo anno di start up?A titolo esemplificativo: materiale didattico di approfondimento per i laboratori, materiale informativo sui laboratori (pieghevole o cataloghi di settore), ecc..., cheavrebbe la funzione di far conoscere ai potenziali fruitori le attività laboratoriali previste per il primo anno, a costo zero per gli utenti. Ovviamente queste spese di comunicazione dal secondo anno in poi sarebbero a carico del soggetto gestore.

null

Con riferimento all’art. 7 dell’Avviso “Documentazione da presentare in originale”al punto d) si richiede atto formale del soggetto proponente da cui si evinca la destinazione del bene oggetto d'intervento: èpossibile inoltrare visuracatastale e concessione edilizia?Al punto e)invecesi richiede atto formale del soggetto proponente da cui si evinca l'assunzione dell'impegno circa l'obbligo di garantire, anche con risorse proprie, i servizi culturali funzionalmente connessi alla realizzazione [...]: il soggetto promotore può sottoscrivere una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio?

null

Tutte le opere devono essere realizzate esclusivamente con affidamento mediante appalti pubblici con pubblicazione di bandi di gara?

null

Al fine della redazione del quadro economico, nonché del corretto espletamento dei vari iter interni alla procedura,qualora le voci di Progettazione e direzione lavori fossero assegnate ad un soggetto A, mentre il coordinamento fosse assegnato ad un soggetto B, ed infine i collaudi ad un soggetto Ce laddovei singoli importi fossero inferiori a€40.000,00 mentre la somma di tali servizi fosse superiore a detta soglia, si potrebbe procedere all’assegnazione per affidamento diretto?Inoltre, gli importi delle voci rientranti nelle spese generali (Assistenza giornaliera e contabilità, Spese per verifiche tecniche, Collaudo tecnico, Collaudo tecnico amministrativo, Redazione relazione geologica, ecc..) qualora affidate anche parzialmente a soggetti già individuati ai fini della progettazione, concorrono al raggiungimento del limite di € 40.000,00 per l’assegnazione diretta, o appartenendo a voci di spesa differenti possono essere intese separate?

null

Nella fase di presentazione del progetto alSEU, ai fini del rilascio del permesso dicostruiree dell’esame da parte della Commissione, è obbligatoriofarsi rilasciare dall’ASL territorialmente competente il preventivo parere igienico-sanitariooppure tale parere può esseresostituito dall’autocertificazione del progettista, rimandando la richiesta del rilascio del parere igienico-sanitario all’eventuale avvio delle attività e dei servizi contemplati nel progetto?

null

Piano di gestione: durante i 5 anni successivi al completamento degli interventi e nel caso di allestimento di laboratori di produzione artistica, fermo restando l’erogazione del servizio gratuito al pubblico, è possibile vendere gli oggetti realizzati, a scopo remunerativo?

null

Se l’importo totale delle spese tecniche è inferiore a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto ad un raggruppamento temporaneo di professionisti?

null

L'Allegato A da inviarsi via PEC entro il termine ultimo del 30/09/2019 deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto proponente o è sufficiente firma autografa con allegato documento di identità?

null

E' previsto un limite di domande e quindi un limite di spesa totale all'interno di una stessa diocesi (€ 1.000.000 contributo massimo concedibile) oppure ogni parrocchia può inoltrare la domanda in maniera autonoma?

null

Nel caso in cui si candidi un progetto di categoria 2 sono ammissibili a contributo le spese per forniture (arredi/attrezzature) funzionali alla migliore fruizione del bene mobile oggetto dell’intervento?

null

Il Piano di gestione, oltre alla realizzazione di servizi di fruizione rivolti al pubblico, può prevedere la realizzazione di servizi rivolti a soggetti economici/imprese? In caso affermativo, a partire da quale anno tali servizi potranno essere economicamente remunerativi?

null

E’ possibile avere una proroga alla scadenza dell’avviso pubblico?

null

Qualora nell’intervento proposto non siano previste opere strutturali di miglioramento o adeguamento sismico ma solo opere di restauro conservativo di superfici decorate è necessaria comunque una valutazione della vulnerabilità sismica? Se s , in base a quale norma di riferimento? Quale è l’indice di Vulnerabilità sismica da rispettare? Le prestazioni professionali (comprese le eventuali indagini diagnostiche sulle strutture) per la valutazione della vulnerabilità sismica sono ammissibili a nanziamento (da riportare come indagini preliminari nel Quadro Economico)? Eventuali interven stru urali di adeguamento conseguen agli esi della eventuale valutazione della vulnerabilità sismica sono ammissibili a finanziamento?

null

Un Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto che nel suo atto costitutivo prevede non solo fini istituzionali di culto e di religione ma anche attività educative ed assistenziali ed è possessore di Partita Iva può presentare istanza di finanziamento all'Avviso pubblico in oggetto?

null

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