Smart-In - Community Library

When to participate

from 16/06/2017 to 10/11/2017
Opportunity expired

Attraverso la strategia regionale Smart-In, la Regione Puglia promuove il rilancio del patrimonio culturale pugliese, valorizzandolo e migliorandone la fruizione. 

In quest'ottica è nato l'Avviso Pubblico Community Library, finalizzato a sostenere le biblioteche di enti locali, scuole e università, proiettando un impatto positivo sulla collettività e ampliando l'accesso alle risorse culturali disponibili in Puglia.  

    


Who can participate

  • Enti locali 
  • Istituti e scuole pubbliche
  • Istituzioni universitarie pubbliche

What finances

Progetti di qualificazione delle biblioteche attraverso l'allestimento di spazi idonei e l'acquisizione di strumentazione e tecnologie avanzate, con modelli di gestione sostenibili e innovativi

Maximum contribution for projects
2.000.000 €
Total available resources
20.000.000 €

How to participate

La domanda di partecipazione, completa di allegati, può essere inviata solo via PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo community.library@pec.rupar.puglia.it.

Opportunity expired

L'avviso non fa espressamente riferimento al contributo pubblico sulle spese ammissibili. Si può considerare pari al 100%?

Si, il contributo pubblico sulle spese ammissibili si può considerare pari al 100%.

è prevista l'apertura di un servizio FAQ per questo bando?

stiamo provvedendo all’apertura di un servizio FAQ, accessibile dal sito della Regione Puglia.

esistono modelli standard della documentazione richiesta nell'ALLEGATO 1 in merito alla "documentazione da allegare alla domanda" o possono essere redatti autonomamente nella forma che si ritiene più congrua?

non esistono modelli standard relativi alla documentazione da allegare alla domanda.

premesso che dal bando risulta la possibilità di chiedere finanziamenti da parte dello stesso ente su 2 immobili, è possibile per i bandi a seguire, Laboratori di fruizione ed Empori di creatività, partecipare per ampliare la richiesta di servizi prevista per uno dei due immobili che partecipano al bando " community library"?

Al quesito non può essere data risposta, in quanto attiene allo schema di avviso “Laboratori di fruizione ed empori di creatività” attualmente non adottato e quindi non operativo.

in riferimento all’avviso pubblico SMART-IN Puglia pubblicato sul BURP n. 68 del 15.6.2017, si chiede se gli enti religiosi possano rientrare nell’elenco dei soggetti beneficiari.

gli enti religiosi non hanno i requisiti per essere inclusi tra i Soggetti Beneficiari dell’Avviso, in quanto non rientrano tra quelli previsti (“Enti locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Città Metropolitana, Province, Comuni anche nelle forme associative disciplinate dal predetto D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dalla Legge n. 241/1990), istituti e scuole pubbliche di ogni ordine e grado, istituzioni universitarie pubbliche”).

il Comune vorrebbe restaurare e digitalizzare alcuni volumi del ‘300 conservati nel convento “A”, all’interno di una preziosa biblioteca. L’obiettivo è consentire la consultazione di tali volumi almeno in formato digitale dalla biblioteca centrale “B”, e in ogni caso, conservarne traccia nel tempo. - È possibile farlo, avendo formalmente da parte dei frati la disponibilità della biblioteca storica per almeno 5 anni? - I volumi da digitalizzare potrebbero restare in quella stessa biblioteca del Convento, essendo essa stessa un bene storico culturale?

Si. È necessario, ad ogni modo, stipulare formale convenzione, prima della partecipazione all’Avviso, tra il Comune ed i frati la quale (ai sensi dell’art. 4 comma 2 dell’Avviso) “preveda, quale condizione essenziale, che il Soggetto beneficiario detenga il bene valorizzato assumendone la responsabilità per gli oneri di straordinaria manutenzione, per un periodo di durata almeno sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento finanziato”. Inoltre, come previsto dall’art. 4 comma 5 lettera a) dell’Avviso, è necessario “che il bene non venga distratto dalla finalità per cui ha ottenuto il contributo per un periodo di almeno dieci anni dalla conclusione dell’intervento (al fine di assicurare il rispetto delle regole di chiusura del programma operativo FESR 2014-2020)”.

cosa si intende per “piano di gestione sostenibile” previsto all’interno dei sub-criteri di valutazione?

si intende la previsione di un piano di gestione da cui emerga un saldo non negativo tra entrate e uscite e la presenza di un modello organizzativo coerente con la proposta progettuale.

In merito all'avviso pubblico in oggetto pubblicato sul BURP n. 68 del 15/06/2017, si chiede se sia possibile la partecipazione dell'assessorato comunale all'istruzione o del provveditorato alle oopp in qualità di soggetto beneficiario.

i Soggetti Beneficiari previsti dall’Avviso sono esclusivamente quelli previsti dall’Avviso pubblico ed, in particolare: “Enti locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Città Metropolitana, Province, Comuni anche nelle forme associative disciplinate dal predetto D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dalla Legge n. 241/1990), istituti e scuole pubbliche di ogni ordine e grado, istituzioni universitarie pubbliche”.

L'art 6 comma 2 (spese ammissibili) parla di "altri servizi di nuova istituzione" con particolare riferimento al contributo per lo start-up della biblioteca per il primo anno. Questo (il contributo per lo start-up) è da intendersi come un set di prestazioni di servizi da candidare in cui siano evidenziate le varie voci che lo compongono (es. programma di lettura di 12 mesi che comprende 2 unità di personale, unità di libri, comunicazione, utenze ecc.) oppure come un contributo allo start-up in modalità "forfait" da destinare al soggetto gestore per coprire i costi di personale, utenze ecc. per il primo anno? E comunque è una spesa sempre soggetta a rendicontazione?

va inteso come prestazione di servizi da affidare ad un gestore qualificato nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia. Le spese ammissibili a finanziamento sono soggette a rendicontazione; tali prestazioni di servizi devono essere replicabili, con garanzia del Beneficiario, per il periodo previsto dall’Avviso (art. 6 comma 2).

Nel caso il soggetto beneficiario non abbia al momento della domanda il soggetto gestore, può inserire nel proprio quadro economico il contributo allo start-up di cui all'art. 6 comma 2 individuando il soggetto gestore successivamente attraverso procedura di evidenza pubblica?

Si. E’ possibile inserire i servizi che saranno necessari, con la precisazione che trattasi di spese soggette a rendicontazione relativamente al primo anno e che gli stessi devono essere replicabili, a carico del Beneficiario, per il periodo previsto dall’Avviso (art. 6 comma 2).

Nel caso il Comune decida di acquisire in comodato d'uso un bene per 10 anni da un soggetto privato per la candidatura, può esibire come titolo di disponibilità ex art. 9 A comma 3 lettera a) un "comodato d'uso condizionato all'ottenimento del finanziamento regionale"?

Questa è una fattispecie ammissibile, ma la convenzione tra le parti va in ogni caso stipulata formalmente in data antecedente alla presentazione dell’istanza.

Nel caso il Comune decida di individuare il soggetto gestore del bene prima della scadenza del Bando, dandogli così facoltà di candidarsi in qualità di soggetto gestore ai sensi dell'art. 9 A comma 3 lettera c), il soggetto gestore potrebbe esibire un contratto di gestione con il Comune "condizionato all'ottenimento del finanziamento regionale"?

Questa è una fattispecie ammissibile, ma la convenzione tra le parti va in ogni caso stipulata formalmente in data antecedente alla presentazione dell’istanza.

è ammesso in una domanda l’intervento sulla biblioteca centrale e il suo ampliamento su un altro edificio non contiguo, di cui il Comune potrebbe già acquisire la titolarità?

Si. È necessario, ad ogni modo, stipulare formale convenzione, prima della partecipazione all’Avviso, nella quale il Comune acquisisca la disponibilità della struttura “per un periodo di durata almeno sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento finanziato” (ai sensi dell’art. 4 comma 2 dell’Avviso). Inoltre, come previsto dall’art. 4 comma 5 lettera a) dell’Avviso, è necessario “che il bene non venga distratto dalla finalità per cui ha ottenuto il contributo [biblioteca] per un periodo di almeno dieci anni dalla conclusione dell’intervento (al fine di assicurare il rispetto delle regole di chiusura del programma operativo FESR 2014-2020)”. Infine deve trattarsi di Istituto di Cultura (ai sensi del L. Lgs. 42/2004) ed è necessaria una connessione funzionale tra entrambi gli immobili facenti parte della biblioteca.

nella redazione del piano di gestione di una biblioteca comunale, quali possono essere le entrate ammissibili e di cui tener conto? Per esempio, è possibile che un'Associazione culturale svolga delle attività laboratoriali a pagamento per gli utenti nella biblioteca comunale?

nel piano di gestione vanno considerate tutte le entrate dirette ed indirette (in capo al gestore), al fine della valutazione della sostenibilità dell’intervento e della verifica della generazione di entrate nette.

il comune può rendicontare tra le attività per un anno di "start up" il costo di laboratori didattici da fare in biblioteca a cura di un’associazione?

si, è possibile.

nel caso in cui il comune non avesse entrate relative alla gestione della biblioteca, per dimostrare la sostenibilità della gestione sarà sufficiente documentare la copertura finanziaria da parte del comune?

si.

Avviso teatri storici: cultura e teatro quando presumibilmente sarà pubblicato l'Avviso? quali titoli di reale godimento sono contemplati dal bando? (es: comodato uso gratuito, ecc). A Modugno è presente il Teatro Santa Lucia, vincolato dalla Soprintendenza, ormai quasi rudere, di proprietà privata, la quale non ha alcun interesse ad intervenire con i lavori di restauro. C'è di contro la volontà dell'Amministrazione di restaurarlo e di riportarlo ad un uso pubblico.

Al quesito non può essere data risposta, in quanto esorbita le competenze del RUP del presente avviso.

Avviso Laboratori di fruizione quando presumibilmente sarà pubblicato l'Avviso? E' possibile presentare la domanda non come singolo comune (che è il proprietario del bene), ma come gruppo di Comune, Soprintendenza e Università che hanno stipulato un Protocollo finalizzato alla realizzazione di laboratori di archeologia?

Al quesito non può essere data risposta, in quanto esorbita le competenze del RUP del presente avviso.

Nella pagina 13 del documento di presentazione Smart-In, vi è l'esempio n° 3 dove sono espressamente citati gli Enti ecclesiastici tra i soggetti proprietari. La concessione (si legge nel box giallo) deve essere effettuata o al Comune o al MiBACT. Stando a ciò, il MiBACT è da intendersi quale Ente locale rientrante in quelli previsti dal D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.?

L’indicazione fornita nel documento di presentazione costituisce un refuso;
l’avviso è il riferimento unico per l’individuazione dei soggetti beneficiari. In particolare
gli stessi sono esclusivamente: “Enti locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Città
Metropolitana, Province, Comuni anche nelle forme associative disciplinate dal
predetto D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dalla Legge n. 241/1990), istituti e scuole
pubbliche di ogni ordine e grado, istituzioni universitarie pubbliche.”

Per bene concesso ci si riferisce al solo immobile per il quale si richiede il finanziamento o anche al patrimonio librario ivi contenuto?

Per bene concesso si intende il bene oggetto di finanziamento. In particolare può essere l’immobile o il patrimonio librario ivi contenuto e ad esso collegato, garantendo il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 4 comma 5 lettera a) dell’Avviso.

Un ente pubblico si può avvalere di professionisti esterni per la progettazione e, di conseguenza, inserire il loro compenso nelle spese ammissibili previste dal bando?

Nel caso in cui il progetto venga ammesso a finanziamento, le spese sono riconosciute nei limiti dell’ammissibilità prevista dall’articolo 6 dell’Avviso e nel rispetto delle procedure previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Può il “Soggetto beneficiario”, non proprietario dei beni, ma detentore della loro disponibilità in virtù di apposita convenzione il proprietario, individuare quale “Soggetto gestore” lo stesso soggetto che, in quanto proprietario, ha ceduto la temporanea disponibilità dei beni secondo quanto previsto dal bando? Il caso specifico per cui si richiede un chiarimento è il seguente: • una biblioteca ecclesiastica (la sua rappresentanza legale) stipula con un ente, tra quelli previsti dal bando (Comune, Provincia, Istituzione scolastica, ecc.), una convenzione/contratto finalizzata alla partecipazione al bando per ottenerne i benefici; • l’ente in parola, in quanto “Soggetto beneficiario”, può, a sua volta, individuare quale gestore, “per il conseguimento delle finalità dell’Avviso” di cui ci occupiamo, la stessa biblioteca ecclesiastica (la sua rappresentanza legale)? • può, quindi, la stessa biblioteca ecclesiastica (la sua rappresentanza legale) presentare l’istanza di partecipazione al bando, nel quadro delle convenzioni stipulate tra la stessa biblioteca e l’ente beneficiario?

Il Soggetto beneficiario deve individuare il Soggetto gestore con procedure di evidenza pubblica. Qualora il Soggetto Beneficiario individui colui che gestisce il bene nel proprietario del bene, l’istanza deve essere presentata solo ed esclusivamente dal Soggetto Beneficiario.

Che cosa si intende esattamente con il termine “detenga”, nel caso in cui i beni da valorizzare siano esclusivamente i libri di una biblioteca? In altri termini, si chiede se la “detenzione” del bene comporti il materiale trasferimento del patrimonio librario in locali e strutture del Soggetto beneficiario, e/o se la sua fruizione possa continuare nelle forme attuali: nel caso di specie i libri appartengono ad una biblioteca ecclesiastica pienamente funzionante con opere consultabili dal pubblico e in buona parte già inserite nel Sistema Bibliotecario Nazionale.

Come riportato dall’art. 4 comma 3 dell’Avviso, anche nel caso di libri di una biblioteca, è necessario che il Soggetto beneficiario detenga il bene valorizzato assumendone la responsabilità per gli oneri di straordinaria manutenzione, per un periodo di durata almeno sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento finanziato.

Nel caso in cui un Soggetto beneficiario presenti due domande per beni di sua proprietà, può presentare ulteriore progetto per beni di altro soggetto che, con convenzione/contratto, li renda disponibili per il Soggetto beneficiario? Nel caso specifico un Comune, una Provincia, una Università, possono presentare, oltre a due progetti riguardanti i propri beni, anche un ulteriore progetto per beni di una biblioteca ecclesiastica? I problemi si pongono soprattutto in relazione al fatto che il patrimonio librario (pregevole per quantità e per la presenza considerevole di libri antichi) che si intende valorizzare nel senso degli obiettivi previsti dal bando, nello specifico, è già fruibile in una struttura di notevole valenza storica, architettonica, culturale e turistica (dichiarata addirittura Monumento nazionale) e non può che essere gestito (anche per ragioni organizzative e logistiche) all’interno di tale struttura, proprio, lo si ripete, per le finalità del bando di valorizzazione del territorio e dei suoi beni culturali.

L’art. 4 comma 2 dell’Avviso recita: “Ciascun Soggetto non può presentare più di due domande per il conseguimento del contributo e comunque non può presentare più di una domanda riferita allo stesso bene. In entrambe le ipotesi le ulteriori domande saranno considerate inammissibili.”.

Sono ammissibili nell’ambito del bando in oggetto le spese per il restauro di libri antichi, finalizzate al recupero e al miglioramento della fruibilità, della conoscenza e dell’accessibilità del patrimonio culturale, come previsto da uno dei criteri di valutazione?

Si.

È finanziabile un ampliamento dell’edificio sede della biblioteca comunale, per la creazione di aree dedicate a laboratori multimediali e alla prima infanzia, con caratteristiche che rendano il servizio maggiormente fruibile e visibile dall’esterno della struttura, anche in considerazione del fatto che la biblioteca è ubicata nella piazza centrale del paese e la modifica potrebbe creare un continuum tra il luogo di incontro sociale della cittadinanza e i servizi della biblioteca stessa?

L’articolo 5 dell’Avviso al comma 1 lettera a) recita: ”recupero/restauro di beni immobili e mobili finalizzati alla costituzione, adeguamento e potenziamento di biblioteche”.

Tra le spese ammissibili e finanziabili rientranti nelle “spese generali” vi sono anche quelle previste dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016: "Incentivi per funzioni tecniche"?

Si.

L'art. 6 comma 2 punto 4 riporta come finanziabili "altri servizi di nuova costituzione" per la fase di start-up, "con garanzia, del beneficiario ad ottemperare al medesimo servizio per i successivi 5 anni dal completamento dell'intervento". Due chiarimenti: 1. un'apposita convenzione fra ente beneficiario ed ente gestore può stabilire che i servizi previsti in fase di start up, per i successivi 5 anni vengano sostenuti dal gestore e non dal beneficiario? 2. gli interventi per i 5 anni successivi, rispetto al primo anno di start up, devono essere "i medesimi" come tipologia (tipi di intervento, numero di interventi) o come importo?

Al fine di poter beneficiare nell’investimento FESR del finanziamento del primo anno di Start – up è necessario che siano garantiti i medesimi servizi previsti con lo Start – up per i successivi 5 anni. La disciplina dei servizi nei 5 anni rientrano nei poteri discrezionali del soggetto beneficiario, che dovrà ovviamente rispettare la normativa vigente. In merito alla ripetitività dei servizi per i 5 anni successivi, si tratta di una replicazione in termini di tipologia, modalità, tempi ed importo.

Un Comune vorrebbe aumentare l’offerta bibliotecaria, oltre quella dei servizi innovativi per la promozione della tutela e della cultura, anche in termini di spazio da destinare alle varie attività ludico ricreative/laboratoriale e di socialità, strutturandola in modo da non interferire con le attività della biblioteca che si vuole far diventare 2.0 e con il museo/depositeria dei reperti archeologici ospitato negli spazi della sala di consultazione/lettura; a questo scopo si vorrebbe soppalcare l’aula di lettura previo innalzamento della quota di appoggio del tetto (circa 2.5 mt) ed a chiudere due piccoli terrazzini laterali esterni alla suddetta aula oggi inutilizzati perché inaccessibili. È possibile finanziare interventi edili che di fatto configurano un ampliamento/raddoppio di superficie della stessa strettamente funzionale al miglioramento/potenziamento dell’offerta bibliotecaria?

No, in quanto l’articolo 5 dell’Avviso al comma 1 lettera a) individua tra gli interventi ammissibili: “recupero/restauro di beni immobili e mobili finalizzati alla costituzione, adeguamento e potenziamento di biblioteche”.

Nel caso in cui un comune, secondo ordinanza sindacale del 26 e 27 aprile 2009, abbia chiuso una biblioteca per inagibilità dei locali, può partecipare al bando per costruire ex-novo una nuova biblioteca?

No, in quanto l’articolo 5 dell’Avviso al comma 1 lettera a) individua tra gli interventi ammissibili: “recupero/restauro di beni immobili e mobili finalizzati alla costituzione, adeguamento e potenziamento di biblioteche”. A tal proposito si evidenzia che gli interventi ammissibili di recupero/restauro di beni immobili non prevedono ampliamenti edili o nuove costruzioni.

All'art. 11 dell'Avviso, nell'ultimo criterio di valutazione della tabella (p. 12), dove vengono indicati 6 punti, viene menzionato un soggetto gestore già individuato. La ditta "X" affidataria dell'appalto di gestione della biblioteca comunale "Y" (il contratto di gestione è in corso e ha scadenza tra un anno) si identifica con il "soggetto gestore" su menzionato? Qualora sia il Comune a presentare la domanda, cade il ruolo del soggetto gestore come descritto all'art. 2 oppure la ditta a cui è affidata la gestione della biblioteca mantiene un ruolo determinante nell'ultimo criterio di valutazione dell'art. 11 dell'Avviso? In altre parole: il soggetto gestore coincide con la ditta a cui è affidata già da tempo la gestione della biblioteca? In caso di risposta affermativa il Comune presentando un piano di gestione sostenibile ed un soggetto gestore già individuato (garantendo la durabilità dell'intervento nel corso del tempo) otterrà fino ad un massimo di punti 6. È corretta questa affermazione?

Come previsto dall’art. 2, comma 1, il soggetto gestore è: “soggetto che sia stato individuato dal soggetto beneficiario proprietario, tramite formale convenzione/contratto, quale gestore del bene del patrimonio culturale, istituto e luogo della cultura, localizzati nel territorio della Regione Puglia, per il conseguimento delle finalità del presente Avviso e che sia stato autorizzato dallo stesso soggetto beneficiario a presentare la domanda. La predetta convenzione/contratto deve prevedere un periodo di durata almeno sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento finanziato”. Se la ditta affidataria dell’appalto di gestione della biblioteca comunale ha le caratteristiche sopra riportate può coincidere col soggetto gestore. Il ruolo dell’eventuale soggetto gestore prescinde dalla presentazione della domanda da parte del Comune. La valutazione del Piano di Gestione verrà effettuata tenendo in conto la sostenibilità e l’individuazione di un Soggetto Gestore per un arco di tempo di almeno 5 anni dalla data di conclusione dell’intervento finanziato.

Quali sono i tempi di valutazione della domanda? C'è, quindi, una data di scadenza entro cui la Regione deve dare risposta di finanziamento? Risulta importante avere una data per la programmazione delle attività di un progetto (dalla pubblicazione di gare d'appalto per eventuali attività di ristrutturazione, all' avvio di attività/corsi/eventi) soprattutto quando questo è presentato da una scuola dove spesso ci sono dei mesi pieni per le attività programmatiche dell'istituto.

Come previsto dall’art. 10 comma 5 dell’Avviso: “Verificata l’ammissibilità delle domande, la Commissione procede a valutarle contestualmente al progetto presentato ed assegnando a ciascuna domanda e relativo progetto il punteggio di cui ai criteri di valutazione previsti nei seguenti artt. 11 e 12 del presente Avviso.”. Pertanto la Commissione procederà con sollecitudine alla valutazione delle domande, stilando la relativa graduatoria finale, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento della pubblica amministrazione.

le chiedo cortesemente di sapere se un Comune, dotato già di una Biblioteca Comunale attualmente ubicata presso una Scuola Media, può trasferirla in una sede di sua proprietà ubicata fuori dal Centro Storico in un edificio realizzato circa 10 anni fa sul porto.

Come previsto all’articolo 2 comma 1 dell’Avviso si definisce “Beni del Patrimonio Culturale, Istituti e Luoghi della Cultura: le biblioteche di cui all’art. 101, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); i beni culturali immobili di cui all’art. 10 del predetto D. Lgs. n. 42/0204”. Ai fini della partecipazione al bando è quindi necessario che l’immobile oggetto dell’intervento sia un bene inquadrabile in una delle due definizioni in precedenza elencate. Tutto ciò significa che non è rilevante la natura storica dell’edificio se lo stesso risulta già destinato o da destinare a biblioteca attraverso un atto formale (ad esempio delibera di giunta o consiglio comunale, statuto/regolamento della biblioteca determina/provvedimento dell’istituto scolastico) dell’organo amministrativo competente.

È possibile finanziare lavori di rifacimento di tetto e solai oltre che di consolidamento locale della struttura, lavori cioè che, per loro natura, sono da considerarsi ricompresi negli interventi di RESTAURO/RECUPERO previsti dall’art. 5 lett. a) dell’avviso pubblico di cui all’oggetto?

Si, è possibile finanziare anche tali lavorazioni nel rispetto delle finalità dell’Avviso.

Soggetto Gestore. Posto che la previa individuazione del SG attribuisce n. 6 punti, si sottintende che esso debba essere un privato o comunque un ente terzo rispetto al comune (visto anche la richiesta di opportuna Convenzione/Contratto)? E nel caso in cui il comune decida di assumere direttamente la gestione può contare sui numero 6 punti?

È possibile la gestione diretta da parte dell’ente pubblico, garantendo la sostenibilità del piano di gestione come elaborato, nonché i restanti presupposti previsti dal bando.

In merito alla definizione di sostenibilità si rinvia al verbale 1 del 22 giugno 2017, laddove si evince quanto segue: “La Commissione, inoltre, specifica che con riferimento al criterio di valutazione “Sostenibilità finanziaria ed economica dell’operazione ed affidabilità finanziaria del soggetto proponente ed esistenza di un’organizzazione stabile ed adeguata, in grado di sostenere la gestione e garantire la durabilità dell’intervento nel corso del tempo” per “piano di gestione sostenibile” previsto all’interno dei sub-criteri si intende la previsione di un piano di gestione da cui emerga un saldo non negativo tra entrate e uscite e la presenza di un modello organizzativo coerente con la proposta progettuale”.

Spese ammissibili. Posto che il limite per l'acquisto di libri e del 10%; In tale limite si computano anche gli ebook?

Si.

Con riferimento alle spese ammissibili di cui all’art. 6 - punto 2 del bando, che un Comune ha a disposizione un progetto esecutivo per la realizzazione di alcune opere per l’ammodernamento di una biblioteca con i pareri necessari espressi dagli Enti competenti;  che essendo un progetto precedente all’apertura del bando il Quadro Economico non contempla alcune voci di spesa necessarie per rendere coerente il progetto alle finalità del bando (come ad esempio le spese di startup);  che la modifica del Quadro Economico potrebbe rendere necessaria la richiesta di nuovi pareri da parte degli Enti competenti anche se non riguardano opere edilizie. Alla luce di quanto premesso, si chiede se per quadro economico di progetto, come riportato nel suddetto articolo, può intendersi un quadro economico della proposta generale che al proprio interno contenga il quadro economico per le opere architettoniche così come approvato e le spese ulteriori necessarie per raggiungere le finalità del bando.

È necessario redigere un nuovo Quadro Economico, riferito all’aggiornamento progettuale, completo di tutti gli elaborati così come previsto all’articolo 9 dell’Avviso Pubblico.

Un ente locale ha un contratto di comodato d'uso ventennale riferito ad un castello medievale attualmente di proprietà di soggetti privati. Tale contratto di comodato prevede l'obbligo di acquisto del bene culturale da parte dell'ente locale in caso del finanziamento del progetto di recupero e ridestinazione a valere su un qualsiasi bando nazionale. E' corretta l’interpretazione secondo cui, considerato tale obbligo di acquisto, non sarebbe necessaria anche l'attestazione da parte degli attuali proprietari privati che i beni oggetti dell'eventuale finanziamento regionale non vengano distratti dalle finalità per cui hanno ottenuto il contributo per un periodo di 10 anni dalla conclusione del progetto, così come richiesto dall'art. 9 comma 1 lettera A) parte 3 a) del bando; mentre, tale attestazione sussisterebbe esclusivamente in capo al futuro proprietario di tale bene, in questo caso l'ente locale?

È necessaria l’attestazione da parte dei proprietari al momento della presentazione dell’istanza.

L'art. 6 comma 2 prevede la possibilità di acquisto di fornitura di libri nel limite del 10% del finanziamento richiesto. Tale percentuale è alternativa al limite del 10% per l'acquisto dell'immobile oggetto dell'intervento oppure cumulativa, nel senso che sono ammissibili entrambe le soglie, ognuna nel proprio limite percentuale e per un'intensità complessiva potenziale pari al 20% del finanziamento richiesto?

Sono ammissibili entrambe le soglie, ciascuna per un massimo del 10% del finanziamento richiesto.

1. L'intervento può riguardare più comuni ciascuno con la propria biblioteca comunale? 2. I requisiti richiesti devono essere dichiarati da ciascun comune beneficiario proprietario della biblioteca? 3. In caso di progetto unitario che coinvolge più biblioteche, è necessario che sia indicato un comune capofila o ogni comune è beneficiario della sua quota parte? 4. Sono disponibili i modelli in formato editabile per le dichiarazioni richieste dall'avviso?

1. Si, purché in presenza di un progetto unitario che colleghi funzionalmente i vari interventi.

2. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, punto A sottopunto 1 dell’Avviso, “La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti, così come individuati dall’art. 4 del presente Avviso e, in caso di associazione fra Enti pubblici, dal legale rappresentante dell’Ente capofila”, pertanto tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dall’ente capofila.

3. È necessario individuare un ente capofila, precisando che sarà lo stesso ente capofila a gestire ed attuare l’intervento.

4. Si, reperibili presso il seguente indirizzo internet http://por.regione.puglia.it/bandiaperti.

Nell'ipotesi di una convenzione tra beneficiario e gestore è possibile vincolare la reale attuazione al superamento del bando?

La risposta è la medesima della domanda n. 12 delle presenti FAQ: “è una fattispecie ammissibile, ma la convenzione tra le parti va in ogni caso stipulata formalmente in data antecedente alla presentazione dell’istanza”.

È possibile presentare progetti che NON prevedano interventi di recupero/restauro del bene immobile?

Si.

Con riferimento al punteggio premiale, il requisito relativo alla <> prevede: "l'intervento è supportato da evidenza documentale che attesti che l'idea progettuale sia stata condivisa attraverso forme di partecipazione della comunità territoriale" si chiede quale procedimento sia più opportuno espletare: un convegno, il cui esito verrà allegato al progetto oppure un invito formale alle singole Associazioni territoriali, con procedura amministrativa, così come previsto dall'art. 22 D. Lgs. 50?

È facoltà dell’ente decidere quale sia la forma più opportuna; è fondamentale, ad ogni modo, che siano chiari i soggetti con cui avviene la condivisione, le volontà espresse dai medesimi soggetti e l’oggetto della condivisione.

Un comune intende presentare domanda per la richiesta di finanziamento pertanto sta predisponendo il bando per individuare il soggetto gestore, per 5 anni, delle attività della biblioteca e delle attività culturali con somme annuali già a carico del bilancio comunale. Il quesito è chi presenta la domanda? Il comune o l’ente associativo che andrà a gestire le attività? Può il Comune (ente beneficiario) presentare istanza anche in presenza dell’ente gestore già individuato? Oppure deve essere l’ente gestore a presentare istanza?

Il Comune può presentare istanza anche in presenza di soggetto gestore individuato, oppure può far presentare la stessa al soggetto gestore. In ogni caso il finanziamento viene erogato al Comune. Si rammenta che il riferimento temporale dei 5 anni per la gestione è considerato a partire dalla data di conclusione dell’intervento finanziato, nel rispetto del Regolamento Comunitario.

Tra gli interventi ammissibili, al punto J, c’è l’acquisto di libri finalizzati all’abbattimento delle barriere percettive. Questi libri rientrano nel 10% del finanziamento, previsto come limite massimo per l’acquisto libri, o sono una voce a sé stante? Inoltre, per l’avvio di alcuni servizi è possibile prevedere la spesa della formazione dei bibliotecari che erogheranno quel servizio?

I libri rientrano nel 10% del finanziamento. Non è possibile prevedere la spesa della formazione dei bibliotecari.

Un comune che non possiede biblioteca, ma possiede patrimonio librario (al momento conservato/depositato in comune) e un immobile che sia Istituto di Cultura (edificio storico di grande pregio) da poter adibire a biblioteca, può candidarsi?

Si.

Vorrei che mi fosse specificato, in caso di ammissione al finanziamento, a chi verrebbe inviato il finanziamento se al beneficiario o all’ente gestore.

Il finanziamento viene erogato in favore dell’Ente pubblico proprietario del bene o che ne ha la disponibilità. La definizione del Soggetto Beneficiario è riportata all’articolo 2 del Bando: “Soggetto beneficiario: il soggetto destinatario del contributo e responsabile dell’avvio e dell’attuazione dell’intervento (Regolamento Comunitario 1303/2013): Enti locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Città Metropolitana, Province, Comuni anche nelle forme associative disciplinate dal predetto D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dalla Legge n. 241/1990), istituti e scuole pubbliche di ogni ordine e grado, istituzioni universitarie pubbliche”.

Con riferimento all’Avviso Pubblico "SMART IN Community Library, Biblioteca di comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza”, pubblicato sul BURP n° 68 del 15-6-2017, e nello specifico al punto 4 SOGGETTI: “… allegare alla stessa domanda: -formale convenzione/contratto da cui si evinca che esso sia stato individuato dal soggetto proprietario beneficiario quale gestore del bene del patrimonio culturale, istituto e luogo della cultura per il conseguimento delle finalità del presente avviso per un periodo di durata almeno sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento finanziato.", è ammessa la presentazione di domanda da parte di soggetto gestore in possesso di apposita convenzione stipulata nel 2013 con "durata pari a 9 anni (fino al 2022) estensibili per una durata di pari periodo”? In particolare, con tempo di gestione residuo di cinque anni a partire dalla data odierna, è ammissibile la domanda considerando la rinnovabilità della convenzione per un periodo di ulteriori 9 anni?

Come correttamente riportato nel quesito, si ribadisce che la convenzione/contratto deve essere di durata almeno sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell’intervento finanziato.

un Comune è interessato a partecipare al bando pubblico "Community Library" a favore della Biblioteca Comunale; gli interventi per i quali si intende inoltrare istanza di contributo, sono vari: lavori edili e impiantistica, acquisto attrezzature e allestimento finalizzati ad incrementare la fruizione e accessibilità del bene, istituzione di una biblioteca per bambini/ragazzi, spese per l'acquisto di libri nel limite massimo del 10% del finanziamento richiesto. Il "punteggio premiale" previsto nel bando prevede una "premialità" (6 punti) per quegli Enti che hanno preventivamente individuato il soggetto gestore. Per ottenere la "premialità" in questione: 1) Il "soggetto gestore" dovrebbe gestire tutto il finanziamento o può gestire anche parte di esso (gestione biblioteca Bambini/ragazzi); 2) come si inserisce il soggetto gestore nella realizzazione/attuazione degli altri lavori/servizi, anche a livello di rendicontazione?

In merito al primo quesito si pone l’attenzione che il soggetto gestore non gestisce il finanziamento, salvo nel caso in cui non coincida con il soggetto beneficiario. La definizione del Soggetto Beneficiario è riportata all’articolo 2 del Bando: “Soggetto beneficiario: il soggetto destinatario del contributo e responsabile dell’avvio e dell’attuazione dell’intervento (Regolamento Comunitario 1303/2013): Enti locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Città Metropolitana, Province, Comuni anche nelle forme associative disciplinate dal predetto D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dalla Legge n. 241/1990), istituti e scuole pubbliche di ogni ordine e grado, istituzioni universitarie pubbliche”. La risposta implica il venir meno del secondo quesito.

per la gestione, sia da parte dell'ente pubblico sia da parte del soggetto gestore, diverso dal primo, della biblioteca comunale è necessaria la figura specifica del bibliotecario oppure è sufficiente un direttore con competenze specifiche in tema di materie culturali?

È rimesso alla scelta dell’ente.

Nei requisiti di premialità (art. 12 del bando) si parla di SOSTENIBILITA' come, anche, <>. Si può, quindi, pensare alla finanziabilità di lavori di efficientamento energetico quali, ad esempio pannelli solari (naturalmente come piccola voce di spesa sul totale del finanziamento che si va a richiedere)?

Il quesito sembra confondere due fattispecie differenti: da un lato le spese ammissibili a finanziamento e dall’altro la valutazione del progetto ai fini dell’ottenimento del punteggio premiale del bando. In relazione al primo elemento la spesa relativa ad interventi di efficientamento energetico è riconducibile a quanto indicato al comma 2 dell’articolo 6 del Bando, sempre che l’intervento sia rispettoso della normativa vigente (ad esempio compatibilità dell’intervento con il bene in oggetto). In relazione al secondo elemento riguardante la Sostenibilità ed il relativo punteggio premiale si rimanda a quanto indicato all’articolo 12: “SOSTENIBILITA’: il progetto prevede innovazioni nella conservazione del patrimonio ed individua soluzioni a basso impatto ambientale e tali da garantire un incremento dell’efficienza energetica”.

Vorremmo sapere se un Comune può presentare due distinte domande una per la Biblioteca Comunale sul patrimonio librario ed una per un altro sito ove presente l'Emeroteca Comunale al fine di valorizzare ed evolvere i servizi offerti in questi due siti? Essendo l'Emeroteca gestita in convenzione con il Comune da un soggetto privato, vorremmo sapere se la candidatura del progetto va fatta dal soggetto gestore o dal suddetto Comune? Se la candidatura è fatta dal soggetto gestore, il Comune, in quanto soggetto diverso può presentare un altro progetto oppure quanto contenuto all'art. 4 comma 2 dell'avviso "Ciascun Soggetto non può presentare più di due domande" è da intendersi che un Comune non può presentare più di due candidature anche se fatte da due soggetti diversi?

In merito al quesito si conferma che è possibile presentare due distinte domande per ciascun soggetto. Come riportato all’articolo 4 del Bando: “Ciascun Soggetto non può presentare più di due domande per il conseguimento del contributo e comunque non può presentare più di una domanda riferita allo stesso bene. In entrambe le ipotesi le ulteriori domande saranno considerate inammissibili”. In merito al secondo quesito è facoltà dell’ente o del gestore presentare domanda su uno stesso bene è ovvio che in questo caso trattandosi del medesimo bene di proprietà di un soggetto che è beneficiario del contributo, questi non potrebbe risultare beneficiario di due proposte differenti (una presentata dal beneficiario ed una presentata dal soggetto gestore).

Nel caso in cui un Istituto Scolastico volesse presentare domanda essendo esso stesso ente beneficiario ed anche ente gestore del bene (sia dell'istituto che della biblioteca), il suddetto Istituto deve fare domanda come ente beneficiario (facendo un'ulteriore attestazione della sua attività di gestione del bene) o come ente gestore? In caso in cui si dovesse fare nella seconda modalità, l'istituto da Ente Beneficiario nomina se stesso (documenti richiesti dal bando) come ente gestore?

L’istituto scolastico ha tre opzioni:

1 – presentare la domanda come beneficiario avendo la proprietà o altro diritto reale sul bene su cui si interviene;

2 – presentare la domanda come beneficiario avendo la detenzione del bene su cui si interviene, in tal caso assumerà anche il ruolo di responsabile dell’avvio e dell’attuazione dell’intervento nei rapporti con la Regione;

3 – presentare la domanda come gestore, pur avendo la detenzione del bene su cui si interviene, in tal caso il ruolo di responsabile dell’avvio e dell’attuazione dell’intervento nei rapporti con la Regione sarà assunto dal soggetto beneficiario, che dovrà essere uno dei soggetti di cui all’articolo 2 “Definizioni” dell’Avviso.

Vorremmo sapere se un progetto di valorizzazione di una Emeroteca Comunale al fine di promuovere la lettura, la fruizione da parte della popolazione giovanile, attraverso l'implementazione della dotazione del fondo dell'emeroteca di abbonamenti a riviste specialistiche e moderne potrebbe essere finanziabile?

Il progetto di valorizzazione dell’Emeroteca Comunale che fosse basato esclusivamente sull’acquisto di abbonamenti a riviste specialistiche e moderne risulterebbe non finanziabile, in quanto così come dall’articolo 7 dell’Avviso (nono punto) non sono ammissibili le spese relative all’acquisto di stampe e periodici.

sono un architetto, sono stata contattata da un ente per presentare una domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico Smart In - Puglia - Community Library, vorrei dei chiarimenti riguardo alla posizione del tecnico incaricato sia nella fase iniziale di presentazione della domanda, sia nella eventuale seconda fase, in seguito all'ottenimento dei fondi. In particolare soprattutto nella eventuale seconda fase si procede per incarico diretto o l'ente proprietario dell'immobile deve emanare un bando di gara? Inoltre, è prevista una retribuzione per il tecnico che redige ed elabora la proposta progettuale per la presentazione della domanda?

Gli Enti proponenti regolano autonomamente i propri rapporti con eventuali professionisti esterni. La Regione Puglia richiede solamente che tutti gli affidamenti avvengano con procedure di evidenza pubblica.

se un'istituzione scolastica vuole avvalersi di professionisti esterni per la progettazione del bando, il costo di questi è rendicontabile? Perché dall'art. 6 del bando tale possibilità non si evince, c'è un format da presentare per il quadro economico? se no come deve essere strutturato?

Le spese di progettazione rientrano tra le spese ammissibili di cui all’articolo 6 dell’Avviso comma 2 (quinto punto) tra le spese generali. Si rammenta che come si desume dal riquadro riportato nell’anzidetto articolo 6 comma 2 (sesto punto) le spese tecniche e di progettazione sono ragguagliate all’importo dei lavori e quindi riferite ai soli lavori edili. I professionisti devono essere individuati con procedure di evidenza pubblica. Il quadro economico deve essere redatto in conformità DPR 207 del 2010 e s.m.i.

Con la presente sono a porre un quesito relativamente al concetto di Aiuti di Stato. In particolare ci interesserebbe capire se possa costituire o meno aiuto di Stato prevedere un modello di gestione in cui il soggetto pubblico proponente, proprietario dei bene immobile, individui un soggetto gestore, da selezionare mediante procedura di evidenza pubblica, a cui affidare la concessione degli spazi e di parte dei servizi, contro pagamento di canone annuo ed eventuali royalties sui ricavi. Ciò al fine di garantire la copertura dei costi di gestione dell'edificio (manutenzione, utenze, pulizie ecc.) e dei servizi ivi previsti?

La fattispecie descritta non sembrerebbe ricadere nell’ambito degli aiuti di stato, quanto piuttosto nella materia di cui all’articolo 61 del Regolamento CE 1303/2013 relativo ai cosiddetti progetti generatori di entrata.

Nel momento in cui il soggetto beneficiario (Comune) si limita a mettere a disposizione un locale, sito in un bene appartenente al patrimonio culturale (ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 42/2004), può una biblioteca Ecclesiastica, che mette a disposizione una parte del proprio patrimonio librario necessaria per la realizzazione del progetto, essere individuata direttamente come ente gestore?

La individuazione del gestore va effettuata con procedure di evidenza pubblica.

1. Si ha la seguente situazione: una biblioteca di proprietà di una parrocchia che vorrebbe però, farla gestire da un’associazione. È possibile immaginare il seguente protocollo d’intesa fra Parrocchia-AssociazioneComune? L’associazione propone al Comune la realizzazione di una biblioteca comunale con un proprio piano di gestione, risultando soggetto gestore; nello stesso protocollo la Parrocchia assicura la fruizione pubblica per dieci anni del bene senza alcun vincolo (mantenendone la proprietà); il Comune accetta la proposta impegnandosi ad essere soggetto beneficiario e accettando la proposta dell’Associazione di essere il soggetto gestore. 2. La Parrocchia è proprietaria della biblioteca e ha incaricato un'équipe di tecnici (architetti, ingegneri, consulente culturale) per la redazione del progetto esecutivo per la partecipazione al bando. Questi esperti, se il progetto dovesse andare a buon fine, avendo già di fatto partecipato alla realizzazione del progetto, potranno essere ricompensati dal Comune con incarichi diretti? Altrimenti, facendoli risultare nelle Spese generali, ci sarebbe un modo per retribuire il lavoro che in effetti hanno già svolto? 3. In presenza di un soggetto gestore che presenti un piano di gestione con attività di start up, relativamente a queste attività, per i cinque anni successivi a quello di avvio, le dovrà garantire il soggetto gestore o il beneficiario?

1. Si evidenzia che il meccanismo prospettato potrebbe configurarsi come elusivo del ruolo di soggetto beneficiario come previsto dal bando. In quanto il comune assume un ruolo di responsabilità non solo della manutenzione ordinaria e straordinaria, ma avendone la disponibilità del bene deve essere libero di scegliere il soggetto gestore sia pure attraverso procedure di evidenza pubblica.

2. L’affidamento della progettazione va effettuato con procedure di evidenza pubblica e nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3. Il soggetto beneficiario si assume la responsabilità di attuazione dell’intervento e, quindi, anche della stabilità dell’operazione nei successivi cinque anni dalla conclusione.

1. Posto il caso in cui lo stesso soggetto pubblico presenti due proposte progettuali - relative l’una al restauro ed ammodernamento della sede monumentale della biblioteca pubblica, e l’altra relativa al restauro e fruibilità di parte del patrimonio librario di proprietà della stessa biblioteca pubblica presso altra sede pubblica di pregio culturale - entrambi tali progetti sono ammissibili, o sono ritenuti in concorrenza tra loro poiché riconducibili alla medesima biblioteca? 2. Relativamente ai servizi di nuova istituzione, il soggetto fornitore del servizio dovrà rimanere lo stesso per i 6 anni menzionati dall’Avviso, o sarà facoltà del soggetto beneficiario individuare fornitori differenti di anno in anno o comunque quando si renda necessario od opportuno, pur conservando identica tipologia, modalità, tempistica e importo del servizio svolto? 3. In riferimento all’Art. 2, alla voce “Intervento”, è ammissibile che alcuni dei servizi previsti dal progetto candidato prevedano la corresponsione di un contributo economico da parte del pubblico dei fruitori? Inoltre, è ammissibile che alcuni servizi possano essere erogati anche presso sedi diverse da quella individuata, in un’ottica di promozione del sito e dietro corresponsione di un contributo economico da parte del fruitore (ad es. installando un desk interattivo presso una libreria)? 4. Relativamente all’Art. 2, alla voce “Beni del Patrimonio Culturale…”, si chiede conferma che siano ammissibili anche i beni culturali “mobili” di cui all’art. 10 del D. Lgs. 42/2004.

1. Se il soggetto pubblico presenta due distinte proposte progettuali sul medesimo bene, seppur finalizzate ad interventi diversi, incorre in quanto previsto dall’art. 4 comma 2 dell’Avviso: “Ciascun Soggetto non può presentare più di due domande per il conseguimento del contributo e comunque non può presentare più di una domanda riferita allo stesso bene. In entrambe le ipotesi le ulteriori domande saranno considerate inammissibili”.

2. Se il soggetto fornitore non è individuato come soggetto gestore ai fini della premialità prevista dall’Avviso, è facoltà del beneficiario individuare fornitori differenti di anno in anno, sempre che i costi per il servizio per gli anni successivi al primo siano stati considerati nel quadro economico e gli stessi siano coperti dal beneficiario.

3. È ammissibile, ma il tutto va valutato verificando eventuali generazioni di entrate nette.

4. Secondo quanto previsto dall’art. 2, sono ammissibili interventi su “beni culturali immobili di cui all’art. 10 del predetto D. Lgs. n. 42/2004”, si precisa tuttavia che gli interventi sui beni librari mobili sono ammissibili qualora si intervenga sull’istituto di cultura “biblioteca” dell’articolo 101 comma 2 lettera b D. Lgs. n. 42/2004.

il progetto prevede un allestimento tecnologico con acquisizione di apparecchiature hardware e software idonee a consentire alla biblioteca di ampliare il raggio di azione come spazio informativo, ludico, di animazione culturale, didattica speciale e aggregazione sociale. Vorremmo sapere se la parte di allestimento tecnologico deve essere specificata nelle sue caratteristiche tecniche di dettaglio, eventualmente corredate da schede tecniche; oppure possiamo riassumere le caratteristiche salienti degli impianti e specificare le funzioni e obiettivi. Inoltre, c'è bisogno di indicare per le apparecchiature i prezzi relativi da preventivo acquisito oppure possiamo, considerando che il mercato offre continue variazioni, indicare i valori che abbiamo stimato essere necessari per acquisire tali apparecchiature e rinviare alla fase esecutiva ogni dettaglio, attraverso la gara che la scuola dovrà effettuare per acquisire le offerte migliori. Le spese di progettazione nel limite del 3% dell'intero importo richiesto devono essere anch'esse dettagliate, indicando ogni progettualità coinvolta?

Nel rispetto dei contenuti minimi degli elaborati di progettazione come previsto dal DPR 207/2010, le caratteristiche tecniche delle apparecchiature hardware e software devono essere dettagliate all’interno del Capitolato d’Appalto; per quanto concerne la quantificazione economica delle medesime apparecchiature, qualora la voce di prezzo non sia riportata all’interno del Prezziario di riferimento selezionato dalla Stazione Appaltante, si dovrà procedere con specifica Analisi Prezzi in conformità con quanto previsto all’articolo 32 del DPR 207/2010, allegandone apposita documentazione. Per quanto concerne le spese di progettazione, anch’esse devono essere dettagliate attraverso una quantificazione nel rispetto del D.M. 17 giugno 2016, D. Lgs. 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013; esse rientrano nelle spese generali e devono rispettare i limiti previsti nell’articolo 6 dell’Avviso.

1. Nel caso in cui non siano previsti lavori di recupero e restauro di beni mobili, le spese generali non collegate a lavori (ovvero spese necessarie per attività preliminari, assistenza giornaliera e contabilità, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo, come da art. 2 "Definizioni") a quale valore vanno parametrate e in che percentuale, non potendosi applicare la percentuale indicata nell'art. 6 "Spese ammissibili"? 2. Nel caso in cui, invece, siano previsti lavori di recupero e restauro di beni mobili, si chiedono maggiori dettagli della motivazione per cui le spese generali non collegate a lavori (ovvero spese necessarie per attività preliminari, assistenza giornaliera e contabilità, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo, come da art. 2 "Definizioni") devono essere parametrate all'importo lavori posto a base di gara, (come da art. 6 "Spese ammissibili") in quanto ad esempio la rendicontazione riguarda l'intero progetto e non solo i lavori.

1. Le spese generali per funzioni tecniche diverse dalla progettazione sono riconoscibili solo se i servizi e le forniture sono integrate in un progetto di lavori, per un importo parametrato ai lavori. 2. Tutte le spese generali devono essere collegate a lavori, perché la progettazione di servizi e forniture è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio (articolo 23, comma 14 del D. Lgs. 50 del 2016 e s.m.i.).

Un Comune intende presentare una proposta per il recupero ed il restauro, la catalogazione e conseguente fruizione di testi appartenenti ad un Fondo della Biblioteca comunale. Non saranno previsti interventi sull'immobile. Pur non distraendo i beni oggetto di intervento (i libri) dalle finalità per cui hanno ottenuto il contributo per 10 anni, secondo quanto riportato dall'art. 9.1.A.3.a, sarà possibile trasferire la sede della Biblioteca in un altro immobile (più consono all'uopo) trasferendo anche il Fondo oggetto di intervento nei prossimi anni ed assicurando continuità nelle attività eventualmente previste e finanziate? Oppure il vincolo dei 10 anni vale comunque sull'immobile pur non essendo questo interessato da interventi e quindi oggetto di contributi pubblici?

L’Avviso Community Library (art. 1 comma 2) è rivolto a qualificare le biblioteche attraverso l’allestimento di spazi e l’acquisizione di strumentazioni per innovare ed incrementare l’offerta di nuovi prodotti e servizi di fruizione culturale pubblica. In tal senso, un progetto che fosse rivolto esclusivamente al recupero di un fondo librario, seppur per accrescerne la fruibilità, non sarebbe sufficiente a realizzare lo scopo dell’anzidetto Avviso in quanto verrebbe meno qualunque collegamento funzionale con la predetta qualificazione della Biblioteca.

Nella definizione di spese di funzionamento (art. 2) dell'avviso è indicato, tra gli altri, il costo del personale. Ai sensi dell'art. 7 le spese di funzionamento sono indicate come inammissibili. Di conseguenza, si evince che le spese del personale interno non siano ammissibili ai sensi del presente bando. Ciò significa che tutte le spese ammissibili ai sensi dell'art. 6 debbano essere esternalizzate? Ad esempio, l'attività di assistenza giornaliera e contabilità (tra le spese generali di cui all'art.2) non può essere svolta dall'ufficio amministrativo interno del soggetto beneficiario? O ancora, altre attività le cui spese siano ammissibili non possono essere in alcun modo svolte dal personale interno?

Si rammenta che, così come previsto dall’Avviso, tutte le spese generali (spese di progettazione, contabilità, direzione lavori ecc.) sono ammissibili solo se riferite ad un progetto di lavori, servizi e forniture (servizi e forniture solo se integrati in un progetto che preveda anche lavori), e sono commisurate all’importo dei lavori posti a base d’asta. Ulteriore condizione per il riconoscimento delle spese di progettazione è che la progettazione medesima non sia affidata a dipendenti interni, in quanto nel D. Lgs. 50/2016 tali spese non vengono riconosciute. Ne consegue che le spese generali per funzioni tecniche diverse dalla progettazione siano riconoscibili anche al personale interno, nei limiti di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, per un importo parametrato ai lavori.

1. Il Comune, proprietario dell'immobile, può individuare un soggetto gestore a cui affidare esclusivamente la gestione dei servizi rivolti all'utenza? 2. Il Comune, quindi, può riservare per sé le funzioni e le spese relative, ad esempio, a manutenzione ordinaria, utenze, spese di guardiania, pulizie, funzioni amministrative e spese relative al personale dipendente distaccato presso la struttura? 3. È ammissibile la spesa relativa all'assistenza tecnica, da affidare a soggetti esterni appositamente individuati, per la redazione della proposta progettuale e del piano di gestione? In caso affermativo, in che misura?

1. Si. La Regione Puglia richiede che tutti gli affidamenti avvengano con procedure di evidenza pubblica.

2. Non si comprende cosa debba intendersi per “riservare per sé le funzioni e le spese relative”. Si ribadisce che così come previsto all’articolo 7 dell’Avviso, non sono ammissibili le spese di funzionamento così come previsto all’articolo 2 dell’Avviso, ovvero le spese correnti che includono, a titolo esemplificativo, i costi del personale, dei materiali, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc..

3. L’assistenza tecnica non è ammissibile. Si rammenta che, così come previsto dall’Avviso, tutte le spese generali (spese di progettazione, contabilità, direzione lavori) sono ammissibili solo se riferite ad un progetto di lavori, servizi e forniture (servizi e forniture solo se integrati in un progetto che preveda anche lavori), e sono commisurate all’importo dei lavori posti a base d’asta.

Mi sto occupando, per conto di un Comune, di sviluppare una parte del progetto relativo all’Avviso Pubblico Smart – In “Community Library, Biblioteca di Comunità, essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza”. All’interno della proposta progettuale verrà coinvolta anche la Biblioteca Comunale “Achille Vergari”, per la quale sono stati previsti diversi interventi, tra cui la digitalizzazione di alcuni dei numerosi volumi facenti parte del fondo antico. Tuttavia la medesima biblioteca, facendo parte del Polo SBN di Lecce, è stata coinvolta anche nel progetto che sta sviluppando la Provincia e che, a sua volta, prevede la digitalizzazione di alcuni volumi antichi lì conservati. Vorrei sapere pertanto se la partecipazione della Biblioteca a entrambi i progetti possa comportare dei problemi nella presentazione delle proposte, tenendo comunque presente che i responsabili di entrambe si interfacceranno tra loro affinché i volumi da digitalizzare risultino diversi in ciascun contesto.

Se il soggetto pubblico presenta due distinte proposte progettuali sul medesimo bene, seppur finalizzate ad interventi diversi, incorre in quanto previsto dall’art. 4 comma 2 dell’Avviso: “Ciascun Soggetto non può presentare più di due domande per il conseguimento del contributo e comunque non può presentare più di una domanda riferita allo stesso bene. In entrambe le ipotesi le ulteriori domande saranno considerate inammissibili”. Se presenta due distinte proposte che hanno la medesima finalità, a maggior ragione incorre in quanto sopra richiamato.

1. In riferimento al quesito 21 un ente pubblico può avvalersi di professionisti esterni per la progettazione. In caso di un progetto di soli servizi e forniture, in quale voce delle "Spese generali" ammissibili posso inserire il compenso per gli esperti esterni? 2. In caso di progettazione con personale interno è possibile inserire nelle spese generali:  Incentivi personale interno - art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  Direzione esecuzione - art. 31, co 8, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (da attribuire a personale esterno per carenza di personale)  Supporto tecnico al RUP - art. 31, co 11, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (da attribuire a personale esterno per carenza di personale) Dalla lettura del quesito 64 sembrerebbe di no. Tuttavia sottoponiamo alla Vostra attenzione la modifica dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, in vigore dal 24 giugno u.s. (Decreto Legge n. 56 del 24.04.2017, convertito con la Legge 96 del 21.06.2017) che ha inserito il riconoscimento degli incentivi anche agli appalti di forniture e servizi senza che sia necessaria per il riconoscimento degli stessi la presenza di un appalto misto ossia di un appalto di un servizio o fornitura collegato ad un lavoro pubblico) ed ha modificato anche l'art. 31 del D. Lgs. 50/2016.

Come previsto dalla risposta al quesito 21, nel caso in cui il progetto venga ammesso a finanziamento, le spese sono riconosciute nei limiti dell’ammissibilità prevista dall’articolo 6 dell’Avviso (Lex Specialis) e nel rispetto delle procedure previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Come, però, specificato nella risposta al quesito 64, si rammenta che, così come previsto dall’Avviso, tutte le spese generali (spese di progettazione, contabilità, direzione lavori ecc.) sono ammissibili solo se riferite ad un progetto di lavori, servizi e forniture (servizi e forniture solo se integrati in un progetto che preveda anche lavori), e sono commisurate all’importo dei lavori posti a base d’asta. Ne consegue che le spese generali per funzioni tecniche diverse dalla progettazione siano riconoscibili anche al personale interno, nei limiti di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, per un importo parametrato ai lavori.

Può un soggetto privato configurato come partner all'interno di un progetto che vede un Istituto Scolastico quale soggetto beneficiario e gestore, svolgere delle attività laboratoriali che saranno finanziate attraverso costi di start-up e, a partire dal secondo anno, autonomamente sostenibili?

La selezione degli operatori deve avvenire tramite procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto all’articolo 24 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e dell’articolo 115 del D. Lgs. 42 del 2004, i quali prevedono profili di incompatibilità tra l’incaricato della progettazione e l’affidatario del servizio appaltato.

1. PROGETTO A LIVELLO UNICO PER SERVIZI E FORNITURE: Si vuol sapere se il livello unico di progettazione richiesto per le forniture ed i servizi – con riguardo a questi ultimi – si riferisce alle attività di progettazione (come servizi di ingegneria) oppure ai servizi delle attività previste nell’intervento, da esternalizzare. Ad esempio se l’intervento prevede i “servizi di comunicazione” (es.: realizzazione di sito web dedicato) tale servizio occorre sia definito a livello esecutivo (con tutti gli elaborati) già al momento della candidatura, oppure si può posticipare alla conclusione dei lavori previsti? 2. TERMINI DI PRESENTAZIONE CANDIDATURE: Si vuol sapere se il termine di presentazione della documentazione indicato nel bando al 10 ottobre p.v. si riferisce all’invio della pec oppure anche al deposito della documentazione completa per la valutazione di ammissibilità?

1. Tutto quanto previsto per il livello unico di progettazione è definito dall’articolo dell’articolo 23 del D. Lgs. 50 del 2016 che riprende l’articolo 279 del DPR 207/2010.

2. Il termine ultimo per l’invio della PEC (prorogato con DGR n. 1589/2017) è previsto per il 10 novembre 2017.

1. La nomina formale del RUP deve essere fatta con specifico riferimento al progetto candidato ed all'Avviso? oppure è possibile allegare alla documentazione di candidatura la nomina del RUP fatta in precedenza dal Comune ed ancora in corso di validità? 2. In riferimento alla FAQ nr. 16: in che modo il Comune proponente deve documentare la copertura finanziaria? con un impegno di spesa pluriennale preventivo ovvero con quale altra documentazione? 3. Ho inoltre preso visione del Verbale nr. 10 del 28/09: in base ad esso è lecito aspettarsi una proroga della scadenza al 31/10? Quando è prevista la comunicazione ufficiale in tal senso? Come può ben immaginare si tratta di una circostanza molto importante non solo per chi ha già inviato la PEC e presentato la documentazione cartacea, ma anche per quanti stanno predisponendo la candidatura in questi giorni.

1. È necessario che si riferisca all’Avviso.

2. Con impegno formale da parte del Comune (impegno di spesa pluriennale preventivo va bene).

3. Il termine ultimo per l’invio della PEC (prorogato con DGR n. 1589/2017) è previsto per il 10 novembre 2017.

1. Per un intervento di ristrutturazione di un bene immobile da adibire a biblioteca, è necessario prevedere in un unico bando di gara, oltre all'affidamento dei lavori, forniture e servizi, anche la procedura per l'individuazione dell'ente gestore oppure per l'individuazione dell'ente gestore è necessaria espletare una successiva e separata evidenza pubblica? 2. Al momento della presentazione della domanda è necessario allegare la documentazione di gara (modello di bando, capitolato e disciplinare) riferita all'affidamento all'ente gestore?

1. È possibile individuare il gestore con bando separato.

2. No.

In caso di compresenza, nell’intervento da proporre, di lavori (recupero, restauro, abbattimento barriere architettoniche) forniture (acquisto di attrezzature di tipo fisso e mobile e nuove tecnologie) e servizi (servizi innovativi, storytelling, storyboard, gamification, attività) questi ultimi rientranti quale contributo, per il primo anno, alla fase di start up, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori, ai sensi del Decreto Appalti n. 50 possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico, in conformità con le disposizioni del citato codice. Lo stesso codice recita che i relativi criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale. 1. Alla luce di quanto sopra si chiede, tenendo conto anche delle procedure regionali e comunitarie (unico finanziamento, rendicontazione sul MIR WEB, collaudo unico) se l’appalto unico può comprendere la attività di start up con il contributo per il primo anno, fermo restando la garanzia del soggetto beneficiario di ottemperare ai medesimi servizi di start up per i successivi 5 anni. 2. Si chiede, inoltre, se nel cronoprogramma dell’intervento le fasi di start up per i servizi ed attività innovative per il primo anno possono essere avviate contemporaneamente ai lavori e forniture o devono seguire la ultimazione lavori e forniture.

1. È rimessa alla valutazione discrezionale tecnico - amministrativa dell’ente proponente la scelta delle procedure di affidamento nel rispetto del codice.

2. Le attività possono essere avviate a discrezione e secondo le esigenze di quanto previsto dal progetto nonché garantendo, sin dal primo anno di start-up, la piena operatività del servizio che si intende avviare.

La sostenibilità dei servizi di start-up nei 5 anni successivi al completamento dell'intervento sarà garantita attraverso accordi con le associazioni, che hanno dimostrato tale volontà. In tal caso il servizio sarebbe effettuato sin dal primo anno dalle associazioni, che riceverebbero le somme previste per lo start-up, rendicontando le spese al Comune. Tali documenti contabili (fatture cartacee), intestate alle associazioni e trasmesse al Comune con nota, sono ammessi quali documenti utili alla rendicontazione alla Regione Puglia?

Si precisa che il soggetto affidatario con procedure di evidenza pubblica del servizio, di cui il soggetto beneficiario deve garantire la ripetitività negli anni, dovrà emettere fattura (elettronica) nei confronti dell’ente comune beneficiario a fronte del corrispettivo del servizio reso.

in merito al punto 11. Criteri di valutazione e punteggi - il progetto presenta forme di partenariato regolamentate da convenzioni e accordi in atto con Enti e/o associazioni (culturali........), vorremmo avere dei chiarimenti: se il soggetto beneficiario del finanziamento stipula una convenzione e/o accordo di partenariato regolarmente sottoscritto con una società cooperativa (non sociale), si può prevedere, per il soggetto partner, un contributo economico per la sua prestazione all'interno del progetto e inserirla come voce di spesa? È possibile per il soggetto partner entrare in un'ATS/ATI che concorrerà al bando di gestione del progetto candidato?

Dal quesito non si comprende il preciso ruolo del soggetto partner se partecipante all’elaborazione del progetto e/o affidatario del servizio. Ad ogni buon conto si precisa che ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto all’articolo 24 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e dell’articolo 115 del D. Lgs. 42 del 2004, sussistono profili di incompatibilità tra l’incaricato della progettazione o partecipante all’elaborazione del progetto e l’affidatario del servizio appaltato.

1. Relativamente alla consegna della documentazione facente parte del Progetto Esecutivo (art. 244 DPR 207/2010) Beni del Patrimonio Culturale ed alla consegna della documentazione facente parte del Progetto Servizi Unico Livello, la check list di ammissibilità prevede 3 casi: 1. Si, 2. No e 3. Dichiarazione RUP. Si chiede di specificare cosa si intende con “Dichiarazione RUP” e nello specifico, cosa tale dichiarazione dovrebbe riportare? 2. Relativamente ai criteri di valutazione previsti dall’Avviso, ed in particolare alla presenza di forme di partenariato già in essere o da costruire, si chiede di specificare se con il termine “partner” si intende identificare esclusivamente gli ulteriori soggetti ammissibili (enti pubblici, scuole, università) che si associano alla presentazione della proposta progettuale (cfr. Allegato A), ovvero se è possibile citare partner operativi (imprese, associazioni, fondazioni, ecc.) che intendono sostenere l’attuazione e la divulgazione del progetto. 3. Il Progetto Servizi Unico Livello deve riferirsi anche ai servizi professionali inclusi nel progetto, quali ad es.: digitalizzazione, elaborazione software personalizzati, servizi di storytelling, storyboard, attività di gaming, ecc.?

1. Una eventuale dichiarazione del RUP in ordine alla non necessità del documento di cui trattasi.

2. Si può citare anche partner operativi, sempre che gli stessi siano stati individuati con procedure di evidenza pubblica.

3. Si.

Si ha una biblioteca per cui si sta partecipando all’Avviso “Community Library; accanto a questa struttura si ha (separato da una strada) un chioschetto in stato di abbandono che insiste su un terreno in completo stato di degrado. In seguito agli incontri di progettazione partecipata, al confronto con i tecnici e con l’Amministrazione, si vorrebbe recuperare il suddetto chioschetto per realizzare una sala lettura con spazio espositivo, integrandoci un punto bar come elemento di attrazione; ciò ci permetterebbe anche di recuperare il giardino e adibirlo a “sala lettura” all’aperto. Chioschetto e terreno sono di proprietà comunale. Questa operazione ci permetterebbe di guadagnare spazio all’interno della biblioteca “centrale”, realizzando, soprattutto, un luogo attraente anche per i più giovani e in stretta connessione concettuale con la biblioteca centrale. Siccome siamo in periferia, nel quartiere non ci sono locali pubblici, dunque la struttura potrebbe realmente assolvere a pubblica utilità. È possibile realizzare questi interventi di recupero su una seconda struttura, in base all’art. 5 lettera a) del bando, in quanto “potenziamento di biblioteche?”

Si, purché – come previsto dall’Avviso – si tratti di bene “fisicamente connesso e strettamente funzionale al bene oggetto dell’intervento finanziato”.

Il nostro ente Beneficiario e gestore sarà la dirigente di un istituto comprensivo, il proprietario della scuola è il Comune che tramite convenzione stabiliscono i rapporti fra le due parti. Circa la nomina del RUP, deve essere un tecnico (come previsto dal codice degli appalti)? Deve essere nominato da parte dell'ente beneficiario (la scuola) o da parte del comune (proprietario dell'immobile)?

È necessario che il RUP abbia le caratteristiche previste dalla normativa in vigore. Lo stesso deve essere nominato da parte dell’ente beneficiario.

Con riferimento all'avviso pubblico SMART IN Puglia "Community library, Biblioteca di comunità", dovendo presentare - per un istituto scolastico - un progetto finalizzato alla creazione di una Biblioteca di Comunità mediante il recupero di un'area abbandonata della scuola - essendo la medesima soggetto beneficiario e gestore del finanziamento - sono a porre i seguenti quesiti: 1. la nomina del RUP va allegata alla documentazione? (in caso affermativo deve essere nominato dal Comune - soggetto proprietario - o dalla scuola - soggetto beneficiario e gestore?) 2. è possibile prevedere a budget (nell'area start up) i costi relativi ad apporti specialistici? (nello specifico, la scuola – quale gestore - in caso di approvazione, può delegare ad enti esperti del settore, la realizzazione di alcuni laboratori di "lettura creativa" che negli anni successivi poi, la scuola andrà a ripetere)? in caso affermativo, questi soggetti devono essere già individuati dalla scuola? 3. è necessario allegare preventivi di spesa alla documentazione?

1. Si. La nomina deve essere effettuata dal soggetto beneficiario.

2. Si, è possibile effettuare tale previsione. Si precisa che la Regione Puglia richiede che tutti gli affidamenti avvengano con procedure di evidenza pubblica. Tali soggetti possono essere individuati in un secondo momento.

3. Non è chiaro a che tipo di documentazione ci si riferisca. Ad ogni modo, nel rispetto dei contenuti minimi degli elaborati di progettazione come previsto dal DPR 207/2010, le caratteristiche delle eventuali forniture devono essere dettagliate all’interno del Capitolato d’Appalto; per quanto concerne la quantificazione economica delle medesime, qualora la voce di prezzo non sia riportata all’interno del Prezziario di riferimento selezionato dalla Stazione Appaltante, si dovrà procedere con specifica Analisi Prezzi in conformità con quanto previsto all’articolo 32 del DPR 207/2010, allegandone apposita documentazione.

1. Nella fornitura del servizio di catalogazione e digitalizzazione (da parte di soggetto esterno) può essere inserito il costo della formazione al personale comunale interno per l'utilizzo delle nuove procedure informatizzate? 2. Le attività di animazione territoriale e ufficio stampa, intese come "spese una tantum" a carico del Comune, legate alla fase di start up sono ritenute ammissibili e quindi finanziate al 100%?

1. Non sono previste spese di funzionamento (aggiornamento del personale interno, in questo caso).

2. Le spese di animazione territoriale e ufficio stampa non sono riconducibili alle spese di start-up ammissibili a finanziamento. La declaratoria delle spese di start-up è contenuto all’articolo 6 comma 2 dell’Avviso.