Titolo II Capo 6 Circolante - Proroga della richiesta di rinuncia alla premialità del 10% - POR Puglia 2014-2020

Titolo II Capo 6 Circolante - Proroga della richiesta di rinuncia alla premialità del 10%

07/06/2022

Relativamente all'Avviso pubblico Titolo II Capo 6 Circolante, con determinazione n. 412 del 27/05/2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 61 dell'1/06/2022, è stato comunicato che, qualora un soggetto proponente - per sopravvenute esigenze o valutazioni legate al protrarsi della crisi pandemica ed economica - intenda svincolarsi dall’obbligo del mantenimento delle ULA al 2022 riferite all’esercizio 2019, recedendo dall’impegno assunto in sede di istanza e rinunciando così alla premialità aggiuntiva prevista dall’Avviso e calcolata nella misura del 10% dell’importo del finanziamento bancario ammissibile alle agevolazioni, potrà farlo solo ed esclusivamente con apposito modulo (allegato alla determinazione) firmato digitalmente dal legale rappresentante ed inviato via PEC (con oggetto “RICHIESTA RINUNCIA AL 10% DI PREMIALITA’ – CODICE PRATICA CP600XXXX”, agli indirizzi aiutipmiturismo.regione@pec.rupar.puglia.it e avvisoturismo@pec.rupar.puglia.it) entro e non oltre il 20/06/2022, esclusivamente per le pratiche Capo 6.

Rientrando tal caso nella fattispecie della rinuncia, nella stessa richiesta, il soggetto già beneficiario si impegna alla restituzione delle somme dovute - pari a suddetta premialità maggiorata di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto, e con le modalità che saranno indicate nel provvedimento di presa d’atto di detta rinuncia - entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dello stesso.

In caso di restituzione delle somme in tempi superiori ai suddetti 15 giorni, si procederà alla revoca parziale delle agevolazioni - limitatamente alla suddetta premialità maggiorata di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto. In tal caso, a seguito di revoca parziale, il beneficiario non potrà avere accesso ad altri aiuti nei sei anni successivi al provvedimento di revoca.

Tale fattispecie di revoca si configura anche nel caso di cui al comma 15 dell’Art. 21 dell’Avviso, ovvero nel caso in cui il Soggetto Proponente, pur non rinunciando alla suddetta premialità entro il 20/06/2022, non rispetti l’impegno al mantenimento dei livelli occupazionali al 2022: anche in questo caso, infatti, si procederà alla revoca parziale delle agevolazioni - limitatamente alla suddetta premialità maggiorata di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto - ed il beneficiario non potrà avere accesso ad altri aiuti nei sei anni successivi al provvedimento di revoca.


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