Programmi Integrati di Agevolazione alle imprese nel Turismo - Titolo II Capo 5

When to participate

from 15/06/2015
Misure per il sostegno alle attività economiche a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 283 del 5/03/2020, ha previsto, per le imprese che ne faranno richiesta, la traslazione di dodici mesi dei monitoraggi sugli adempimenti successivi alla conclusione degli investimenti cofinanziati dalla Regione nell’ambito degli Avvisi pubblici Contratti di Programma, PIA Piccole imprese, PIA Medie impresePIA Turismo.

Attraverso i Programmi Integrati di Agevolazioni (PIA), la Regione Puglia sostiene le piccole, medie e grandi imprese del settore turistico negli investimenti dedicati alla realizzazione di:

a) nuove attività turistico-alberghiere, attraverso il recupero fisico o funzionale di strutture non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad alberghi, villaggi turistici, residence;

b) ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture turistico-alberghiere (alberghi, villaggi turistici, residence) esistenti al fine di innalzare gli standard di qualità

c) realizzazione di strutture turistico-alberghiere con almeno 7 camere attraverso il consolidamento, il restauro e il risanamento conservativo di immobili di interesse artistico e storico riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali e del Paesaggio.

d) consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine di trasformare l’immobile in strutture alberghiere (alberghi, villaggi turistici, residence, compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) con almeno 7 camere;

e) strutture, impianti o interventi attraverso i quali migliorare l’offerta turistica territoriale con l’obiettivo di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, quali: campi da golf da almeno 18 buche; miglioramento, ampliamento e realizzazione di porti turistici e Aeroclub;  miglioramento, ampliamento e realizzazione di infrastrutture sportive idonee ad ospitare eventi agonistici nazionali ed internazionali; centri congressuali o Auditorium dalla capienza minima di 2.000 posti; primo impianto o sistemazione di area a verde di almeno 100 ettari (anche mediante la realizzazione di piste ciclabili, sentieri attrezzati, percorsi sportivi, punti ristoro, ecc.) anche di proprietà pubblica, la cui fruizione sia condivisa con la eventuale Amministrazione proprietaria o il soggetto gestore; recupero di aree urbane degradate o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali o ricreative; parchi tematici concepiti intorno ad un tema ispirato alla storia, al cinema, all’ambiente e alla società; realizzazione, miglioramento e ampliamento di immobili adibiti stabilmente e con continuità a teatro privato in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici e di rivista.

Per recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative si intendono gli interventi di: riqualificazione di edifici abbondonati e/o necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia come definite dal “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (art. 3 del DPR 6/06/2001, n. 380, nonché interventi di ristrutturazione edilizia (definita da art. 10 comma 1 lett. C del DPR 380/2001) in cui le modifiche della volumetria complessiva siano contenute nei limiti definiti dal cosi detto Piano Casa (art. 4 della L.R. 14/2009 “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”); detti edifici dovranno essere ubicati in aree non rurali, dotate di opere di urbanizzazione primaria consistenti almeno nella rete idrica e viaria e servizi a quest’ultima connessi.

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Who can participate

Grandi imprese che alla data di presentazione della domanda abbiano approvato almeno due bilanci o grandi imprese non attive controllate da una grande impresa che abbia approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso.

Medie imprese in regime di contabilità ordinaria, che alla data di presentazione della domanda abbiano approvato almeno due bilanci o medie imprese non attive controllate da una media impresa che abbia approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso.

Piccole imprese o microimprese in regime di contabilità ordinaria, che alla data di invio della domanda di accesso abbiano approvato almeno tre bilanci di esercizio, dai quali emerga un fatturato medio non inferiore a 1 milione di euro oppure da una piccola impresa non attiva controllata da una piccola impresa che abbia approvato almeno tre bilanci di esercizio, dai quali emerga un fatturato medio non inferiore a 1 milione di euro.

  • Nel caso di proposta avanzata da grande impresa, i programmi integrati possono prevedere, oltre al programma di investimento della grande impresa proponente, anche programmi di investimento di altre piccole e medie imprese, in regime di contabilità ordinaria, associate alla grande impresa proponente. In tal caso, la grande impresa ed almeno i 2/3 delle PMI partecipanti al programma devono essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell’istanza di accesso.
  • L’eventuale PMI aderente non attiva deve essere partecipata per almeno il 50% da altra PMI attiva che abbia già approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell’istanza di accesso. Nell’ambito del programma integrato, l’iniziativa imprenditoriale della grande impresa deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell’importo complessivo del programma.
  • Nel caso di proposta avanzata da media impresa, i programmi integrati possono prevedere, oltre al programma di investimento della media impresa proponente, anche programmi di investimento di altre piccole e medie imprese, in regime di contabilità ordinaria, associate alla media impresa proponente. In tal caso, almeno i 2/3 delle PMI partecipanti al programma devono essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell’istanza di accesso. L’eventuale PMI aderente non attiva deve essere partecipata per almeno il 50% da altra PMI attiva che abbia già approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell’istanza di accesso.
  • Nell’ambito del programma integrato, l’iniziativa imprenditoriale della media impresa deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell’importo complessivo del programma.
  • Nel caso di proposta avanzata da piccola impresa, i programmi integrati possono prevedere, oltre al programma di investimento della piccola impresa proponente, anche programmi di investimento di altre piccole o microimprese aderenti attive con almeno due bilanci approvati, a condizione che le imprese aderenti, qualora non in possesso dei requisiti di tra bilanci approvati e del fatturato medio non inferiore a 1 milione di euro, promuovano investimenti di importo non superiore a 2 milioni di euro.
  • Nell’ambito del progetto integrato, ciascun programma di investimento realizzato da micro e piccole imprese aderenti deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 500.000,00.
  • Nell’ambito del programma integrato promosso da piccole imprese, l’iniziativa imprenditoriale di competenza della piccola impresa proponente deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell’importo del programma complessivo.

What finances

  • acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni
  • opere murarie e assimilabili;
  • macchinari, impianti e attrezzature varie nuovi di fabbrica;
  • acquisito di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma, fino a un importo massimo pari al 40% dell'investimento complessivo.

Solo per le piccole e medie imprese anche 

  • studi preliminari di fattibilità;
  • servizi di consulenza per
    • certificazioni;
    • adozione di soluzioni tecnologiche ecoefficienti;
    • programmi di Internazionalizzazione e marketing Internazionale;
    • e-business;
    • partecipazione a fiera.

Le domande di accesso devono prevedere progetti di importo complessivo:

  • da € 1.000.000 ad € 20.000.000 per la Piccola impresa;
  • da € 2.000.000 ad € 30.000.000 per la Media impresa;
  • da € 3.000.000 ad € 40.000.000 per la Grande impresa.

Contributo massimo per progetto: € 10.000.000,00.
Il totale agevolazione per immobilizzazioni materiali non può superare il

  • 45% per le piccole imprese,
  • 35% per le medie,
  • 25% per le grandi.

How to participate

La domanda di partecipazione può essere presentata solo online sul sito Sistema Puglia, cliccando su Compila la tua domanda.

Premesso che l’art. 3, comma 1, lettera c, dell’avviso che rende operative le disposizioni di cui al titolo II, Capo V (Pia Turismo) del Regolamento regionale n. 17 del 30/9/2014, dispone che nel caso in cui l’istanza di accesso sia presentata da un’impresa di piccola dimensione non attiva, l’impresa di piccola dimensione controllante e in regime di contabilità ordinaria alla data di presentazione dell’istanza di accesso deve aver approvato almeno tre bilanci di esercizio, dai quali emerga un fatturato medio non inferiore a 1 milione di euro, si chiede di confermare l’esistenza del predetto requisito anche nell'ipotesi in cui l’impresa di piccola dimensione non attiva è partecipata da due società con quote uguali di partecipazione al capitale sociale, cioè ciascuna titolare di una quota del 50%, non di controllo, le quali hanno entrambe approvato almeno tre bilanci di esercizio, dai quali emerge un fatturato medio non inferiore a 1 milione di euro.

No. Nel caso specifico, non si dispone del requisito di accesso. In caso di newco, è necessario che sia individuata un’impresa controllante sulla quale effettuare le verifiche previste dall’Avviso Pubblico.

In riferimento alla lettera a) del comma 1 dell’art. 4 dell’avviso 45 del 13.04.2017, ed in relazione alla priorità della Regione di eliminare edifici a rustico che deturpano il territorio stesso, e visto che al punto 4 dell’art. 9 della stessa circolare è previsto che il comune rilasci una certificazione di sospensione dei lavori non successiva alla data di pubblicazione del regolamento regionale n. 17 del 06.10.2014; che tale data è rimasta inalterata nelle successive modifiche dell’avviso , si chiede se è ipotizzabile una modifica in sede di revisione del testo che consenta l’acquisto di immobili a rustico con destinazione turistico ricettiva senza tale lasso di tempo dalla fine lavori ed ipotizzando magari le agevolazioni solo sul completamento e non anche sull’acquisto. In tal modo anche ai fini paesaggistici si potrebbero eliminare tante strutture con lavori avviati (e comunque non agevolati) rimasti incompleti per problemi finanziari dell’impresa realizzatrice.

Si premette che l’unico Avviso vigente è quello pubblicato in data 13/04/2017 in quanto l’atto di adozione n. 481 del 30/03/2017 recita testualmente nell’oggetto: 
“PO FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 - 
Titolo II ‐ Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo - Modifica dell’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti promossi da GRANDI, MEDIE e PICCOLE imprese ai sensi dell’art. 50 del Regolamento n. 17/2014, approvato con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07/05/2015 e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015”. 

Il regime di aiuti in argomento è stato adottato in attuazione del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione Europea del 17/06/2014. 

L’art. 6 del Regolamento UE citato dispone che: 
1. Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. 
2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. […]. 

La data del 06/10/2014 rappresenta la data di pubblicazione del Regolamento sopra citato e rappresenta il momento in cui il regime di aiuti “PIA Turismo” è reso pubblicamente noto. 

La sospensione dei lavori alla data del 06/10/2014 garantisce sempre la sussistenza del necessario effetto di incentivazione, fermo restando l’assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti prima del ricevimento della comunicazione di ammissione dell’istanza di accesso alla fase successiva di valutazione del progetto definitivo. 

Una sospensione dei lavori successiva alla data del 06/10/2014 implica che l’investimento fosse già avviato e la sua sospensione sia stata dettata esclusivamente dalla presenza e dal funzionamento del regime di aiuti in parola. 

Infatti, ai sensi del punto 23 dell’art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014 e s.m. e i., “si intende per «avvio dei lavori» la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito”. 

Pertanto, da un punto di vista strettamente tecnico, la non sospensione dei lavori alla data del 06/10/2014 implica che la decisione che rende irreversibile l’investimento è stata già intrapresa prima della presentazione dell’istanza di accesso, facendo, quindi, venire meno la sussistenza dell’effetto di incentivazione. 
Si evidenzia, infine, che la ratio del Regolamento è di incentivare l’ultimazione dei lavori relativi ai rustici abbandonati prima della Pubblicazione del Regolamento dei regimi di aiuto, al fine di eliminare elementi di fatiscenza dal contesto urbano. 

Per il criterio di valutazione 3 (coerenza tra dimensione dei soggetti proponenti e gli investimenti previsti), i dati della produzione e del patrimonio netto sono riferiti all'ultimo bilancio approvato e depositato?

I dati sono riferiti all’ultimo bilancio approvato, anche se non depositato.

E' possibile dopo la presentazione della domanda, quindi prima dell’eventuale comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo, far emettere e provvedere al pagamento della fattura dei consulenti che hanno lavorato agli studi di fattibilità.

La fattispecie proposta è possibile in quanto gli studi di fattibilità non concorrono alla determinazione dell’avvio degli investimenti. Resta fermo che la spesa sostenuta prima del ricevimento della comunicazione di ammissibilità non è agevolabile.

Si chiede se sia ammissibile un programma di investimento presentato da un'impresa di grandi dimensioni che preveda la realizzazione di due distinti interventi su due separate unità produttive ubicate anche in differenti comuni, in cui la somma delle spese previste per i due investimenti è pari a 3.000.000,00.

Si ritiene la fattispecie possibile, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti dall’Avviso Pubblico. Resta fermo che l’ammissibilità effettiva della proposta potrà essere determinata solo ed esclusivamente a seguito di verifica istruttoria.

Il calcolo U.L.A., da attestare nella sezione 6 , deve fare riferimento ai 12 mesi precedenti dalla data di presentazione della domanda (esempio: giugno 2017) o all'ultimo esercizio chiuso (31/12/2016) precedente la presentazione?

Ai fini della determinazione del dato ULA di partenza dal quale calcolare l’incremento previsto nell’ambito del programma di investimenti, il periodo di riferimento è quello dato dai 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso. 
Ai fini del calcolo della dimensione d’impresa, il periodo di riferimento per la rilevazione del dato ULA è l’ultimo esercizio chiuso e approvato. 

Le istruzioni per il calcolo ULA sono quelle richiamate nel DM MAP del 18/04/2005. 

Dovendo presentare una domanda col Pia Turismo, quanto tempo sarà verosimilmente necessario per avere l'esito riguardo alla sua ammissibilità.

La tempistica di istruttoria dipende da fattori non misurabili in questa sede e connessi alla complessità dell’istanza di accesso, all’ordine cronologico di arrivo della stessa ed alla qualità della documentazione a corredo del progetto. Infatti, un'eventuale richiesta di integrazioni comporta l'allungamento dei tempi di istruttoria.

Nella misura del PIA turismo sono ammissibili anche altri codici ateco oltre quelli citati nell'art. 4 del bando. Ad esempio sarebbe ammissibile un'impresa che si occupa di assistenza sociale che intende diversificare nel settore del turismo?

I codici ATECO ammissibili in relazione alle strutture ricettive sono esclusivamente quelli previsti dall’Avviso. Non rileva il settore di provenienza.

Considerato che il comma 2 dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico prevede che: “Per tutte le tipologie d’investimento, alla data di presentazione dell’istanza di accesso, la destinazione urbanistica dell’area su cui insistono gli immobili oggetto di investimento deve essere coerente con l’attività da svolgere”, è ammissibile un investimento che non prevede variante dello strumento urbanistico vigente essendo l’area già urbanisticamente destinata allo svolgimento di attività turistico alberghiera, ma che prevede, tuttavia, modifica di parametri urbanistici quali altezze, superfici o cubature?

Atteso che la disposizione dell’Avviso Pubblico fa riferimento alla coerenza tra destinazione urbanistica dell’area su cui insistono gli immobili oggetto di investimento e attività da svolgere, ai fini della presentazione dell’istanza di accesso, l’investimento può ritenersi ammissibile anche nel caso di investimenti che riguardino aree aventi destinazione urbanistica coerente con l’attività da svolgere ma che prevedano parametri edilizi quali altezze, superfici o volumetrie, diversi rispetto a quelli stabiliti dalle NTA dei piani urbanistici. 
Resta fermo che, ai fini della conclusione della successiva fase di presentazione del progetto definitivo, lo stesso potrà essere ammesso solo in caso di presentazione del titolo abilitativo alla realizzazione delle opere previste. 

Se la domanda di accesso fosse presentata da una piccola impresa non attiva la cui controllante (100%), in possesso dei requisiti di bilancio, è un'impresa edile, i lavori per la realizzazione della struttura ricettiva oggetto di agevolazione potranno essere affidati alla controllante?

No. I lavori, nonché tutte le forniture, devono essere affidati a soggetti terzi che non hanno alcun tipo di relazione con l’impresa proponente.

Nel caso di cui all’art. 4 comma1 lettera b è configurabile come ampliamento la realizzazione di una struttura non adiacente/contigua o prossima alla struttura turistica alberghiera esistente? In altre parole un intervento realizzato in un altro sito per la stessa struttura ricettiva? Ovviamente ciò ai fini dell’innalzamento qualità/classificazione.

Ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 11/99, “l’attività ricettiva può essere svolta oltre che nella sede principale, ove di regola sono allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze. 
Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad esse si accede da un diverso ingresso. 
Rispetto alla sede principale le dipendenze devono essere ubicate a non più di 100 metri di distanza in linea d’aria o all’interno dell’area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale”. 

In caso contrario, pertanto, l’intervento si configura come realizzazione ex novo di un albergo, non ammissibile alle agevolazioni previste dallo strumento PIA Turismo. 

La richiesta di contributo per il PIA Turismo è solo telematica o devo compilare anche un cartaceo

Ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso Pubblico, le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica, attraverso la procedura online "PIA TURISMO" messa a disposizione all'indirizzo www.sistema.puglia.it.

Con riferimento alle iniziative ammissibili di cui all'art. 4 dell'Avviso Pubblico, si richiede di conoscere in dettaglio quali tipologie di siti rientrano tra le "aree urbane degradate e/o inquinate" e se in tale fattispecie rientrano anche le cave dismesse e le aree comprese nell’elenco dei siti inquinati di cui al par. 5.2 del Piano Regionale delle Bonifiche.

La definizione della tipologia d’investimento “aree urbane degradate e/o inquinate” è riportata al comma 9 del medesimo articolo 4 dell’Avviso Pubblico, che di seguito si riporta: “Per recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative si intende ogni intervento di riqualificazione di edifici abbandonati e/o necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e s.m.e i. 
Detti edifici dovranno essere ubicati in aree non rurali, dotate di opere di urbanizzazione primaria consistenti almeno nella rete idrica e viaria e servizi a quest’ultima connessi”. 
Si precisa che gli edifici abbandonati e/o necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia si intendono quelli nei quali non viene svolta alcuna attività, neanche di tipo abitativo. 
Le cave dismesse e le aree comprese nell’elenco dei siti inquinati di cui al par. 5.2 del Piano Regionale delle Bonifiche non rientrano in tale tipologia 

Nel caso di presentazione di un programma integrato da parte di 2 piccole imprese, operative da più di tre anni, il requisito di fatturato di un milione di euro devono averlo entrambi o è sufficiente che lo abbia solo la capo fila?

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) dell’Avviso Pubblico, in caso di piccola impresa, l’istanza di accesso può essere presentata esclusivamente dalla singola piccola impresa in possesso dei requisiti richiesti. All’istanza di accesso avanzata dalla singola impresa, non possono aderire altre imprese. 

L’istanza di accesso di un’impresa proponente con imprese aderenti può essere effettuata esclusivamente nel caso in cui l’impresa proponente è di grande o media dimensione, ai sensi dell’art. 3 commi 2 e 3 dell’Avviso Pubblico. 

In riferimento all'art. 6, comma 8, dell'Avviso del PIA Turismo, cosa si intende per "contratti chiavi in mano"?

Non sono ammissibili le forniture acquisite con la modalità del cosiddetto “contratto chiavi in mano”, fermo restando che, allo stesso modo, non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti. Pertanto, ai fini del riconoscimento di tali tipologie di contratti si riportano di seguito gli aspetti caratterizzanti che devono coesistere: 

- l’impresa beneficiaria non realizza direttamente, in tutto o in parte, il programma di investimenti agevolato ma sottoscrive un contratto con un general contractor che esterna o realizza a sua volta la progettazione, acquista dai suoi fornitori i macchinari, contratta direttamente con le imprese di costruzione per la realizzazione delle opere edili, etc. In questi casi, il general contractor acquisisce i beni in relazione alla commessa affidatagli dall’impresa beneficiaria, e i fornitori dei beni emettono i titoli di spesa nei suoi confronti (doppia fatturazione con carenza del requisito nel “nuovo di fabbrica”). 

- Il contratto di fornitura “chiavi in mano” riporta in dettaglio le varie e distinte acquisizioni dei beni raggruppate secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, suolo, opere murarie e assimilate, macchinari impianti e attrezzature), con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa. 

Qualora un contratto di fornitura sia definito dalle parti “chiavi in mano”, anche se riporta in dettaglio le distinte acquisizioni dei beni raggruppate secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, macchinari impianti e attrezzature, etc.), ma non è presente la figura del general contractor perché l’impresa beneficiaria si rivolge direttamente al produttore dei macchinari oggetto di agevolazione (quindi non sussiste la doppia fatturazione), il contratto di fornitura è ammissibile purché sia possibile, attraverso l’attività istruttoria, individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili.