Progetti di potenziamento dell’infrastruttura di ricerca di rilevanza regionale “Airport Test Bed” di Taranto-Grottaglie - POR Puglia 2014-2020
Progetti di potenziamento dell’infrastruttura di ricerca di rilevanza regionale “Airport Test Bed” di Taranto-Grottaglie
When to participate
from 09/05/2022 to 23/06/2022L’obiettivo dell’Avviso pubblico è sostenere il potenziamento di una infrastruttura di Ricerca, da realizzarsi nell’Aeroporto di Taranto-Grottaglie per lo sviluppo dell’Airport Test Bed (ATB), e rafforzare le capacità del sistema della ricerca pugliese di offrire servizi di ricerca, sviluppo e innovazione potenziando l’infrastruttura di ricerca ATB con tecnologie e laboratori all’avanguardia nel panorama internazionale, anche al fine di potenziare la capacità di competere a livello nazionale ed europeo, in ragione dell’ancora esiguo numero di Infrastrutture di Ricerca (IR) segnalate, rispetto ad altre regioni italiane.
Quindi si intende individuare uno o più soggetti beneficiari che vadano a sviluppare sistemi innovativi e tecnologici nel sito dell’Airport Test Bed di Taranto-Grottaglie con il duplice obiettivo di soddisfare da un lato, il fabbisogno di tecnologie dedicate all’automazione in particolare dei mezzi “unmanned” e, dall’altro, valorizzare un luogo come Grottaglie, già centro di realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie e processi, al fine di rafforzare le esigenze di innovazione e potenziare la capacità di produrre ricerca, nel tessuto produttivo regionale e avere ricadute positive nell’ambito dello stesso territorio, confermando la strategicità del comparto aerospaziale e dell’infrastruttura aeroportuale di Grottaglie per la Puglia.
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Who can participate
Possono presentare proposte progettuali gli Organismi di ricerca, i laboratori di ricerca e le imprese, i Consorzi, singolarmente o in forma aggregata.
What finances
I Progetti devono obbligatoriamente riguardare investimenti da realizzarsi nel territorio regionale pugliese, e specificatamente nell’aeroporto di Taranto-Grottaglie per lo sviluppo dell’Airport Test Bed ed essere finalizzati a potenziare la capacità di produrre ricerca per consolidare il legame tra la comunità scientifica di eccellenza nazionale e internazionale e per stimolare e soddisfare le esigenze di innovazione del tessuto produttivo regionale.
Le Spese ammissibili consistono negli Investimenti:
- Materiali quali i terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature, purché strettamente pertinenti al Progetto di potenziamento di una Infrastruttura di Ricerca PNIR;
- Immateriali quali i diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, connessi funzionalmente ed economicamente all'aumento della capacità di produrre ricerca come effetto e conseguenza degli Investimenti.
1. Le Spese Ammissibili includono:
a. gli impianti o i complessi di strumenti scientifici;
b. le risorse basate sulla conoscenza, quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate;
c. le infrastrutture basate su tecnologie abilitanti dell'informazione e comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale di tipo informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo strettamente necessario per soddisfare la domanda di ricerca cui si rivolge l'Infrastruttura PNIR;
d. l'acquisto di terreni o l'acquisto di terreni edificati per un importo non superiore al 10% del costo totale degli Attivi Materiali;
e. il recupero, la ristrutturazione, la riqualificazione e l'ampliamento degli immobili se accessori e strettamente necessari al funzionamento dell'Infrastruttura . Sono escluse spese di manutenzione degli immobili e, in ogni caso, gli Investimenti Materiali per opere murarie e lavori edili devono essere strettamente necessari e accessori rispetto all'Investimento principale e comunque, congiuntamente all'acquisto di terreni di cui alla precedente lettera d) non possono superare il 20% delle Spese Ammesse. Rientrano in tale limite anche le spese per gli impianti civili (per il riscaldamento, condizionamento, acqua, elettricità, antincendio, etc.) mentre non rientrano in tale limite gli impianti speciali caratteristici della specifica Infrastruttura;
f. le spese di progettazione, le altre spese tecniche e di procedura previste nel Piano degli Investimenti, in particolare se obbligatorie per Legge.
2. Gli Investimenti Materiali devono essere cantierabili ovvero:
riguardare o essere realizzati in immobili localizzati nell’aeroporto Marcello Arlotta di Taranto-Grottaglie per l’airport Test Bed, di cui il Beneficiario ha adeguata disponibilità.
How to participate
La Domanda di Sovvenzione deve pervenire, dai beneficiari, pena l’esclusione, entro e non oltre il 23 giugno 2022 (trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia - BURP) esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata alla Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali all’indirizzo servizio.ricercainnovazione.regione@pec.rupar.puglia.it e con indicazione nell’oggetto “Avviso “Airport Test Bed” di Taranto-Grottaglie” e deve essere corredata dai seguenti moduli obbligatori allegati al presente Avviso:
a. Allegato 1. Scheda di Domanda, conoscitiva del Beneficiario che raccoglie le informazioni principali del/i soggetto/i proponente/i. Per i raggruppamenti, qualunque sia la forma, tale allegato deve essere compilato con riferimento ai dati relativi a tutti i soggetti del raggruppamento partecipante al progetto;
b. Allegato 2. Scheda di Progetto che comprende la relazione tecnico-economica e il Business Model illustrativi del progetto;
c. Allegato 3. Scheda Investimento ed Agevolazione che riepiloga la tipologia di spese e le agevolazioni richieste distinte tra quanto riveniente da attività economiche ed attività non economiche.
Si chiede, se in linea con le previsioni della legislazione sugli appalti pubblici, sia possibile includere nelle spese ammissibili gli studi di fattibilità da realizzarsi successivamente all’eventuale aggiudicazione e funzionali a giungere ad un successivo livello di progettazione esecutiva.
No. Gli studi di fattibilità non sono da ritenersi spese ammissibili ai fini dell’Avviso. Si fa presente che lo stesso avviso, all’art. 6 definisce puntualmente le spese ammissibili, evidenziandone un livello di progettazione tale da consentire l’avvio dell’iter autorizzativo necessario.
La Commissione Europea definisce le IR come "strutture che forniscono risorse e servizi alle comunità di ricerca per svolgere attività di ricerca e promuovere l'innovazione". Per assolvere alla loro funzione necessitano di un'attività di progettazione integrata di attrezzature, tecnologie, modelli organizzativi e modelli di funzionamento per realizzare un progetto di IR sostenibile e funzionante nel lungo periodo. Per tali ragioni si chiede di sapere se la progettazione degli impianti e dei relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per le attività di ricerca, la progettazione integrata dei sistemi organizzativi delle attrezzature scientifiche e tecnologiche capaci di integrare la ricerca pubblica e la ricerca privata nonché la progettazione del modello organizzativo, operativo e di funzionamento dell’IR in una forma aperta ed accessibile, nella logica del peer review, rientrino nelle spese ammissibili.
La progettazione degli impianti e dei relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per le attività di ricerca, se integrata con gli stessi, rientra tra le spese ammissibili. Mentre la progettazione del modello organizzativo, operativo e di funzionamento dell’IR, non rientra tra le spese ammissibili.
Si veda a tal proposito l’art. 6 punto 8, dell’Avviso, che recita testualmente: Sono ammissibili le spese per attività di implementazione relative alla definizione delle specifiche, alla progettazione, alla messa a punto e al potenziamento dell’infrastruttura, strettamente connesse agli investimenti materiali, fino ad un limite massimo pari al 5% del costo complessivo dell’investimento ammesso. Relativamente al recupero, ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento degli immobili e agli impianti connessi a macchinari, strumenti e attrezzature, al momento della domanda le operazioni dovranno avere un livello di progettazione tale da consentire l’avvio dell’iter autorizzativo necessario.
L’avviso, costruito sul potenziamento di una IR esistente richiede dati relativi ad una Infrastruttura esistente. Nello specifico nel paragrafo 4 Business Model si fa riferimento a costi e ricavi incrementali e si richiede l’indicazione “delle modifiche nell’organizzazione che si intende effettuare per effetto dell’investimento”. Inoltre, nel paragrafo 8 si parla di capacità produttiva potenziale preesistente all’investimento e, a seguire, di capacità produttiva incrementale a seguito dell’investimento, capacità utilizzata per attività economiche, capacità utilizzata per attività non economiche e capacità inutilizzata. Lo stesso dicasi per i sub-paragrafi a seguire che richiedono l’indicazione del personale incrementale. Si chiede al riguardo quale sia l’IR già esistente di riferimento per dare evidenza delle modifiche incrementali che si otterranno grazie all’investimento.
La baseline è costituita dall’attuale assetto del proponente. I valori incrementali sono riferiti ai risultati dell’investimento attraverso il contributo richiesto.
L’infrastruttura di ricerca esistente è l’Airport Test Bed così come individuata anche dal PNIR. In merito a quanto richiesto dall’avviso e, specificatamente dagli allegati, si dovrà fare riferimento a come questa struttura verrà potenziata a seguito dell’investimento da parte del soggetto istante.
Il punto 7 delle “Premesse” afferma che la potenziata capacità di ricerca che consegue agli investimenti deve essere messa a disposizione delle imprese per una quota significativa e che tale utilizzo costituisce attività economica la cui sovvenzione è aiuto di Stato ai sensi dell’art. 26 RGE. Nell’art. 7, comma 6, dell’avviso per gli “organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze e infrastrutture di ricerca come beneficiari di aiuti di Stato si rimanda al paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01”. Come noto tale norma europea statuisce che gli Organismi di ricerca ed Infrastrutture di ricerca possono essere utilizzate sia per attività economiche che per attività non economiche e che i finanziamenti non sono considerati aiuti di stato solo se l’attività economica è secondaria e limitata (capacità di ricerca per attività economiche max 20%). Nel nostro caso l’Infrastruttura di Ricerca (IR), in aderenza a quanto previsto dalla normativa europea, avrà una capacità produttiva dedicata ad attività economica non superiore al 20%. Conseguentemente, si chiede: - se tale proposta sia in linea con l’avviso; - se in tale caso la contribuzione pubblica è pari al 100% in caso di organismi di ricerca (Odr) e al 50% in caso di imprese.
Ciò che rileva è che la finalità principale del soggetto proponente sia lo svolgimento “in maniera indipendente di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze”.
Si riporta la definizione di ODR, da cui si può anche evincere la necessità di avere una contabilità separata qualora venga svolta anche attività economica.
«Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza»: “entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata.
Per la definizione di Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza e delle attività non economiche il cui finanziamento con risorse pubbliche non costituisce Aiuto, ai fini dell’Avviso, si tiene inoltre conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia compendiata nella “Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107, paragrafo 1, del trattato” (GUUE 2016/C 262/1) e delle precisazioni previste nella “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (GUUE 2014/C 198/01).
In sintesi, l’attività non economica di ricerca il cui finanziamento pubblico non costituisce aiuto di Stato, è l’attività di “ricerca pubblica”, nel senso che i suoi risultati sono messi a disposizione del pubblico e non perché è realizzata da soggetti costituiti secondo il diritto pubblico.
L’ammontare del contributo concedibile non dipende dalla natura giuridica del soggetto che sostiene le spese ammissibili, ma dall’uso a cui viene dedicata la capacità produttiva frutto degli investimenti. Quindi occorre definire quale quota di spese ammissibili sia rapportata alla capacità produttiva dedicata ad attività economica e quale sia rapportata alla capacità produttiva dedicata alla attività non economica.
Non è possibile quindi stabilire a priori se il contributo all’ODR sarà garantito al 100% se non si analizzano i dati economici, in fase istruttoria da parte della Commissione.
Questi aspetti saranno anche oggetto di monitoraggio, durante tutto l’investimento ed anche per i 5 anni successivi.
Gli acquisti a partire da quando si possono effettuare per poter essere rendicontati e riconosciuti come costi ammissibili? Su molti bandi si specifica che gli impegni di spesa possono essere assunti a partire dalla data di pubblicazione del bando, oppure a partire dalla data di presentazione del progetto, oppure solo dopo l’aggiudicazione del contributo pubblico (graduatoria), oppure solo dopo aver sottoscritto il contratto/atto d’obbligo con l’Ente Finanziatore. Per il bando in questione non risulta che sia specificato niente a riguardo. Come si dovrà procedere?
All’art. 4 punto 5 lett. b dell' Avviso è specificato quanto richiesto e specificatamente:
che l’effettiva realizzazione non sia iniziata prima dell’invio della Domanda di Sovvenzione, ovvero i cui impegni giuridicamente vincolanti non siano stati assunti prima della richiesta, in conformità all’art. 6 del RGE (effetto incentivazione). Non costituiscono avvio gli impegni condizionati all'ottenimento della Sovvenzione. Fanno anche eccezione eventuali spese connesse all'acquisto di terreni, alla realizzazione di studi di fattibilità e alla progettazione.
Come richiesto dal bando, dovranno essere allegati alla proposta i preventivi per tutti gli acquisti, ivi inclusi quelli per le attività di progettazione. I fornitori indicati nella proposta, compresi i progettisti e consulenti, potranno essere utilizzati in fase di esecuzione o, per l’ammissibilità dei relativi costi, dovrà comunque essere effettuata una procedura di selezione?
L’attività istruttoria include anche la valutazione del piano dei costi proposto e quindi delle singole voci di spesa, in termini di congruità, pertinenza e funzionalità (Criterio A.5 Attendibilità e congruenza tecnico-economica ed occupazionale delle proposte).
Se il soggetto che richiede il finanziamento è assoggettato alle disposizioni del Codice degli appalti (D.Lgs 50/2016), sarà necessario seguire quanto previsto dalle regole ivi normate; in tutti gli altri casi, l’Avviso elenca, all’articolo 6, comma 5 lettera a. e b. tutta “La documentazione tecnica da produrre obbligatoriamente in sede di Domanda di Sovvenzione, a supporto della valutazione di ammissibilità, congruità e pertinenza delle Spese Ammissibili relative all'Investimento”.
Il comma 7, poi, specifica che “I Richiedenti sono comunque tenuti a presentare qualsiasi ulteriore informazione e documento ritenuto utile per la valutazione del Progetto e della pertinenza e della congruità delle relative Spese Ammissibili per gli Investimenti oggetto di Sovvenzione (analisi di mercato, analisi comparative delle alternative, confronti tra più preventivi, etc.). Tale valutazione si basa infatti su quanto fornito, incluse le indicazioni relative alle modalità di riscontro.”
A mero titolo esemplificativo, una metodologia di congruità della spesa largamente condivisa consiste nell’acquisire, laddove possibile, un minimo di tre preventivi di spesa di tre diversi fornitori, al fine di giustificare la scelta effettuata rispetto agli altri.
For further information
Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali del Dipartimento dello Sviluppo Economico
Director responsible for the proceedings
0805403675 - 0805405942
Le richieste di informazioni o di chiarimenti rispetto ai contenuti dell’Avviso pubblico potranno essere formulate esclusivamente in forma scritta inviando una comunicazione alla PEC servizio.ricercainnovazione.regione@pec.rupar.puglia.it.